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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13029 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO controversie lavoro in persona della Giudice AN AC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 12504 dell'anno 2025 vertente tra
, con gli Avv.ti Floriana Alessandrini ed Emiliano Irazza, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2025 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo di “dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art.
13 della legge n. 118/71 (assegno di invalidità), con decorrenza dal mese di gennaio 2023”.
Assumeva che nell'ambito di un precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (R.G. n. 39837/2023), il Tribunale di Roma aveva omologato con decreto del 15 ottobre
2024 il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge n.
118/71; che detto provvedimento era stato notificato all' in data 24 ottobre 2024; che in data 12 CP_1 novembre 2024, aveva provveduto ad inviare la documentazione amministrativa necessaria (Modello
AP70) per la liquidazione della prestazione;
che, tuttavia, l' non aveva mai provveduto al CP_1 pagamento dei ratei maturati nei termini di cui all'art. 445 bis c.p.c.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo che il procedimento amministrativo di liquidazione risultava CP_1 ancora in fase istruttoria presso i competenti uffici e chiedendo un rinvio dell'udienza per consentirne la definizione.
pagina 1 di 3 Con note depositate in data 20 giugno 2025 l' si riportava integralmente a quanto articolato nella CP_1 memoria di costituzione, insistendo nuovamente nella richiesta di rinvio per la definizione dell'istruttoria amministrativa.
Parte ricorrente, con note depositate in data 1° luglio 2025, contestava le deduzioni avversarie, precisando che a tale data non aveva ancora ricevuto alcun pagamento e insistendo, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Risulta documentato in atti che il requisito sanitario utile per l'ottenimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118/71 in favore della ricorrente è stato definitivamente accertato con decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 15.10.2024 (R.G. 39837/2023), con decorrenza fissata al mese di gennaio 2023, e che tale decreto è stato ritualmente notificato all' in data 24.10.2024. CP_1
Ai fini dell'erogazione della prestazione, la ricorrente ha dimostrato di aver adempiuto agli oneri di legge trasmettendo all'Istituto la necessaria documentazione amministrativa. Nello specifico, risulta l'invio in data 12.11.2024 del MODELLO AP70, corredato dalle autocertificazioni reddituali richieste per gli anni di riferimento.
Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., l' è tenuto a completare l'iter di liquidazione della CP_1 prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Nel caso di specie, nonostante il tempo trascorso e la documentazione prodotta, l' non ha provveduto al pagamento. CP_1
L' , costituendosi in giudizio, ha richiesto un rinvio dell'udienza per consentire la definizione CP_1 dell'istruttoria amministrativa e, parimenti, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2 luglio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha nuovamente richiesto un rinvio per i medesimi motivi.
Tuttavia, osserva la Giudicante che, nonostante tale dilazione e la pendenza del termine per le note di trattazione sino all'udienza del 29 ottobre 2025, l' non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto CP_1 pagamento, né del completamento della fase istruttoria. Tale condotta conferma l'ingiustificato ritardo dell'Amministrazione nel dare esecuzione a un provvedimento giudiziale di omologa ormai definitivo.
Pertanto, accertata la sussistenza del diritto e il superamento dei termini legali per la liquidazione,
l' deve essere condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi. CP_1
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte soccombente e sono liquidate in dispositivo, con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle provvidenze di cui all'art. 13 CP_1 della legge n. 118/71 in favore di parte ricorrente, con decorrenza dal mese di gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione legale dal saldo al soddisfo;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, quantificate in euro CP_1
1.305,50, oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 29 ottobre 2025
La Giudice
AN AC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO controversie lavoro in persona della Giudice AN AC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 12504 dell'anno 2025 vertente tra
, con gli Avv.ti Floriana Alessandrini ed Emiliano Irazza, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2025 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo di “dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art.
13 della legge n. 118/71 (assegno di invalidità), con decorrenza dal mese di gennaio 2023”.
Assumeva che nell'ambito di un precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (R.G. n. 39837/2023), il Tribunale di Roma aveva omologato con decreto del 15 ottobre
2024 il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge n.
118/71; che detto provvedimento era stato notificato all' in data 24 ottobre 2024; che in data 12 CP_1 novembre 2024, aveva provveduto ad inviare la documentazione amministrativa necessaria (Modello
AP70) per la liquidazione della prestazione;
che, tuttavia, l' non aveva mai provveduto al CP_1 pagamento dei ratei maturati nei termini di cui all'art. 445 bis c.p.c.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo che il procedimento amministrativo di liquidazione risultava CP_1 ancora in fase istruttoria presso i competenti uffici e chiedendo un rinvio dell'udienza per consentirne la definizione.
pagina 1 di 3 Con note depositate in data 20 giugno 2025 l' si riportava integralmente a quanto articolato nella CP_1 memoria di costituzione, insistendo nuovamente nella richiesta di rinvio per la definizione dell'istruttoria amministrativa.
Parte ricorrente, con note depositate in data 1° luglio 2025, contestava le deduzioni avversarie, precisando che a tale data non aveva ancora ricevuto alcun pagamento e insistendo, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Risulta documentato in atti che il requisito sanitario utile per l'ottenimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118/71 in favore della ricorrente è stato definitivamente accertato con decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 15.10.2024 (R.G. 39837/2023), con decorrenza fissata al mese di gennaio 2023, e che tale decreto è stato ritualmente notificato all' in data 24.10.2024. CP_1
Ai fini dell'erogazione della prestazione, la ricorrente ha dimostrato di aver adempiuto agli oneri di legge trasmettendo all'Istituto la necessaria documentazione amministrativa. Nello specifico, risulta l'invio in data 12.11.2024 del MODELLO AP70, corredato dalle autocertificazioni reddituali richieste per gli anni di riferimento.
Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., l' è tenuto a completare l'iter di liquidazione della CP_1 prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Nel caso di specie, nonostante il tempo trascorso e la documentazione prodotta, l' non ha provveduto al pagamento. CP_1
L' , costituendosi in giudizio, ha richiesto un rinvio dell'udienza per consentire la definizione CP_1 dell'istruttoria amministrativa e, parimenti, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2 luglio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha nuovamente richiesto un rinvio per i medesimi motivi.
Tuttavia, osserva la Giudicante che, nonostante tale dilazione e la pendenza del termine per le note di trattazione sino all'udienza del 29 ottobre 2025, l' non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto CP_1 pagamento, né del completamento della fase istruttoria. Tale condotta conferma l'ingiustificato ritardo dell'Amministrazione nel dare esecuzione a un provvedimento giudiziale di omologa ormai definitivo.
Pertanto, accertata la sussistenza del diritto e il superamento dei termini legali per la liquidazione,
l' deve essere condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi. CP_1
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte soccombente e sono liquidate in dispositivo, con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle provvidenze di cui all'art. 13 CP_1 della legge n. 118/71 in favore di parte ricorrente, con decorrenza dal mese di gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione legale dal saldo al soddisfo;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, quantificate in euro CP_1
1.305,50, oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 29 ottobre 2025
La Giudice
AN AC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 3 di 3