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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 717/2023 R.G. tra
di “ Parte_1 Parte_2
(cf: ), in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso, per P.IVA_1
procura su foglio separato in atti, dall'avv. Giorgio Blanco;
appellante
e
(cf: ), rappresentata e difesa, per CP_1 CodiceFiscale_1
procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dall'avv. Francesca Bizzini;
appellata e appellante incidentale
e
Controparte_2
, in persona dell'assessore p.t.,
[...]
rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
appellato, già terzo chiamato
All'udienza collegiale di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 13 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 6 maggio 2023 il Tribunale di Catania ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 l.fall., nei confronti del fallimento di del Pt_2
pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma di €.25.199,46, eseguito, in data
16.5.2017, in favore di , da quale tesoriere dell'Assessorato CP_1 CP_3
regionale siciliano dell'istruzione e della formazione, in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il 27.4.2017 dal G.E. del Tribunale di Palermo, all'esito dell'azione esecutiva promossa dalla per il soddisfacimento di crediti di CP_1
lavoro dalla stessa maturati nei confronti di portati dal decreto ingiuntivo Pt_2
n.169/2015 del Tribunale di Caltagirone;
per l'effetto, ha condannato la a CP_1
corrispondere alla curatela del fallimento la somma predetta, oltre interessi Pt_2
legali dalla domanda al soddisfo e spese di giudizio.
Ha ritenuto il giudice sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 67 comma 1
n.2 l.fall.: a) il compimento dell'atto nel "periodo sospetto" antecedente il fallimento, dichiarato in data 25.9.2017 (dovendosi fare riferimento alla data di pagamento e non all'ordinanza di assegnazione del GE); b) l'estinzione del debito con mezzo anormale
(dovendosi considerare tale il pagamento eseguito da un soggetto terzo con denaro del debitore, all'esito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi); c) la conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza in cui si trovava al tempo
(emergente dal fatto che ella, per poter recuperare il proprio credito, aveva Pt_2
dovuto agire esecutivamente, intervenendo in procedure di pignoramento presso terzi promosse da altri creditori, nonché dalla qualità di lavoratrice dell'ente). In ultimo, ha escluso l'applicabilità, al pagamento impugnato, dell'esenzione dalla revocatoria, prevista dall'art. 67 comma 3 lett f.) l.fall. (norma che non fa riferimento ad ogni tipologia di emolumento, in qualunque tempo corrisposto, bensì a pagamenti di retribuzioni che vengono corrisposti contestualmente o quasi contestualmente alla prestazione lavorativa, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni lavorative indispensabili a scongiurare il blocco dell'attività di impresa), in quanto effettuato anni dopo il sorgere del credito, quando il rapporto di lavoro era ormai cessato.
2 Ha impugnato la sentenza il fallimento di con atto notificato il 26.5.2023 Pt_2
alla e all' CP_1 Controparte_2
, già terzo chiamato. Costituendosi in giudizio, la ha a sua volta
[...] CP_1
impugnato la sentenza, mentre l'assessorato ha resistito alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Il di impugna la sentenza per aver omesso ogni pronuncia Parte_1 Pt_2
sull'ulteriore domanda - oggetto di separato giudizio iscritto al n. 9833/2020 RG, poi riunito a quello avente n. 8324/2020 R.G. definito con la sentenza appellata - diretta alla revocatoria, ex art. 67 l.fall., di altri due pagamenti effettuati in favore di CP_1
da quale tesoriere dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della
[...] CP_3
formazione, rispettivamente, in data 10.4.2017, dell'importo di €.7.744,33 ed in data
19.4.2017, dell'importo di €.15.991,75, in forza delle ordinanze di assegnazione emesse dal G.E. del Tribunale di Palermo il 25.3.2017 ed il 18.3.2017, all'esito di azioni esecutive promosse da sempre per il soddisfacimento di crediti CP_1
di lavoro dalla stessa maturati nei confronti di Pt_2
Deduce, altresì, che la sentenza di primo grado va riformata anche in punto di quantificazione delle spese processuali, dovendosi a tal fine tenere conto del valore complessivo delle cause riunite.
2.) eccepisce anzitutto l'inammissibilità dell'appello principale per difetto CP_1
di interesse, dal momento che i crediti, in relazione ai cui pagamenti è domanda di revocazione, ammessi al passivo fallimentare in via privilegiata, ex art. 2751 bis n.
1 c.p.c., le sono stati nelle more integralmente pagati (da ultimo con il quinto riparto).
In ogni caso, propone, in via incidentale, tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, lamenta l'omessa pronuncia, dal parte del primo giudice, sulla domanda di manleva da ella proposta - in subordine, nel caso di condanna nel giudizio di primo grado - nei confronti dell' Controparte_4
, volta a far valere la responsabilità della PA terzo
[...]
chiamato, in relazione al ritardo nel pagamento delle somme assegnatele già nel 2016 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Caltagirone nell'ambito delle procedure esecutive nn. 185/15 e 86/2016 e 90/2016.
3 Con il secondo motivo, lamenta l'omesso esame e valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione prodotta, ed in particolare: a) il DDG n. 488 del 2018, col quale l'assessorato ha liquidato a favore del tesoriere le somme dallo CP_3
stesso pagate per i pignoramenti del 2017, tra cui quello oggetto di giudizio, rimandando a successivi provvedimenti per il recupero di eventuali crediti vantati dagli enti;
tale decreto dirigenziale prova chiaramente che l'Assessorato regionale ha utilizzato fondi regionali per i pagamenti oggetto di revocatoria, senza sottrarre le somme anticipate da quale cassiere della , dai crediti CP_3 Controparte_2
vantati dall' b) “tutta la produzione documentale della relativa alla Pt_2 CP_1
probabile duplicazione di richiesta di pagamento delle somme oggetto di revocatoria”; c) l'ordinanza di assegnazione resa nel procedimento esecutivo n.
295/17 dal GE del Tribunale di Palermo, comprensiva, oltre che della sorte originaria dovuta dall' anche delle spese di precetto e di esecuzione, pari a €. 2.152,05, Pt_2
di esclusiva pertinenza della quale debitore esecutato, come tali estranee CP_2
alla revocatoria fallimentare.
Col terzo, articolato, motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria. Deduce, in particolare: a) la normalità del pagamento impugnato in revocatoria, essendo stato effettuato mediante denaro;
b) la mancanza di prova circa la consapevolezza dell'accipiens dello stato di insolvenza della fallita, ed anzi la certezza della sua solvibilità, essendo stato verificato, nella procedura esecutiva n.
185/15, un credito di nei confronti della di oltre due milioni di euro;
Pt_2 CP_2
c) l'applicabilità alla fattispecie dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all' art. 67, comma 3, lett. f) l.fall., norma che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non intende tutelare l'attività di impresa, ma i crediti di lavoro, né, in ogni caso, fa riferimento a pagamenti contestuali, o quasi, alla prestazione.
3.) Tali le ragioni di impugnazione, va anzitutto esclusa l'eccepita inammissibilità dell'appello principale per difetto di interesse, dovendosi al riguardo condividere le ragioni contrarie rassegnate dalla difesa del fallimento, la quale correttamente, a tal riguardo, rappresenta:
4 a) la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude la sua idoneità lesiva della par condicio creditorum, né fa venir meno l'interesse da parte del curatore ad agire, poiché solo in seguito alla ripartizione dell'attivo può verificarsi se il pagamento oggetto di revocatoria non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria (cfr. Cass. sez.
I, 17 dicembre 2010 n. 25571, Cass. sez I, 10 novembre 2006 n. 24046; Cass. SS.UU.
28 marzo 2006 n. 7028);
b) le somme oggetto della domanda revocatoria pretermessa dal tribunale, oggetto del giudizio n. 9833/2020 R.G., riunito a quello n.8324/2020, non risultano nemmeno oggetto di ammissione al passivo e non può, di dette somme, prevedersi se vi sarà satisfazione integrale del credito.
4.) Ciò precisato, assume rilievo logico preliminare l'esame del secondo e del terzo motivo di appello incidentale.
Il secondo motivo, nella prima parte (concernente l'omessa valutazione, da parte del giudice, del DDG n.488/2018, quale prova della non riferibilità ai crediti di delle somme assegnate in sede esecutiva), è manifestamente infondato. Pt_2
La ha agito esecutivamente, per il soddisfacimento dei crediti di lavoro CP_1
dalla stessa maturati, nei confronti di intervenendo in (o proponendo) tre Pt_2
procedure esecutive (nn. 185/2015, 86/2016 e 90/2016) pendenti innanzi al Tribunale di Caltagirone nei confronti del terzo pignorato CP_2 [...]
; avendo ritenuto infondata la Controparte_5
dichiarazione negativa (per supposta impignorabilità dei fondi europei destinati all'attività di formazione) resa dall'assessorato nella procedura n. 185/2015, e preso atto che l'assessorato non ha reso la dovuta dichiarazione nelle procedure nn.
86/2016 e 90/2016, il GE calatino ha assegnato alla , rispettivamente, gli CP_1
importi di euro 6.769,73 (di cui 4.269,73 oggetto di diffida accertativa del 2.9.14,
2.500,00 dovuti in forza del D.I. n.92/15), euro 14.159,20 (quale residuo dovuto in forza del D.I. n. 92/15), euro 23.047,41 (in forza del D.I. n. 169/15), oltre compensi professionali.
5 Non avendo l'assessorato spontaneamente adempiuto al pagamento delle somme assegnate, in sede esecutiva, dal GE di Caltagirone, la ha quindi promosso CP_1
(ovvero proposto intervento in) altre tre procedure esecutive (nn. 296, 297 e 300 del
2017) nei confronti del terzo pignorato quale tesoriere dell'assessorato CP_3
e della formazione professionale, ottenendo l'assegnazione, Controparte_2
rispettivamente, degli importi (€.25.199,46 + €.7.744,33 + €.15.991,75, comprensivi delle spese di esecuzione) oggetto dei pagamenti per cui è domanda revocatoria (la prima accolta dal tribunale, le altre due pretermesse). Il pagamento in favore della delle somme in discorso, da parte di è quindi avvenuto in forza CP_1 CP_3
delle (e trae il suo esclusivo fondamento nelle) ordinanze di assegnazione emesse dal
G.E. del Tribunale di Palermo, per il soddisfacimento dei crediti di lavoro dalla vantati originariamente nei confronti di e poi dell'assessorato quale CP_1 Pt_2
terzo pignorato cd. assegnato. Trattasi, pertanto, di pagamenti dei crediti pignorati in funzione estintiva dei crediti di lavoro vantati dalla nei confronti del debitore CP_1
esecutato senza che in alcun modo ciò trovi smentita nel successivo DDG Pt_2
n.488/2018, col quale l'assessorato ha provveduto al trasferimento (ripristino) al proprio tesoriere della relativa provvista contabile.
Del tutto generica - e dunque inammissibile - appare poi la doglianza, contenuta nell'ambito del medesimo motivo, relativa all'omessa analisi e omessa motivazione sulla “probabile duplicazione di richiesta di pagamento delle somme oggetto di revocatoria”, in difetto della necessaria specificazione in gravame delle ragioni poste a supporto di tale duplicazione, peraltro affermata solo come “probabile”.
5.) Passando all'esame del terzo motivo di impugnazione incidentale, concernente i presupposti della domanda revocatoria, fermo restando che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25928/15), i pagamenti effettuati da terzi con provvista riferibile al fallito costituiscono una modalità “anomala” di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., con conseguente inversione dell'onere della prova in ordine al requisito della scientia decoctionis, ritiene il collegio fondato, in via assorbente, il motivo di doglianza concernente la ritenuta inapplicabilità dell'esimente prevista dal comma 3, lett. f), dell'art. 67 l. fall..
6 Sulla questione in oggetto deve darsi atto che questa Corte si è già pronunciata, con riferimento ad analoghe domande revocatorie, ex art. 67 l. fall., di pagamenti di crediti retributivi di lavoratori avvenuti, non contestualmente, ma a distanza Pt_2
di alcuni anni dalla prestazione lavorativa e per effetto di una procedura esecutiva presso terzi, con le sentenze n. 1077/2023, pubblicata il 12.6.2023 e n. 222/2024, pubblicata il 5.2.2024 (le quali si sono espresse in favore del fallimento ossia Pt_2
per l'insussistenza dei presupposti di applicazione dell'esenzione dalla revocatoria prevista dal comma 3, lett. f, dell'art. 67 l.fall.), nonchè con le sentenze n. 1566/2024, pubblicata il 24.10.2024 e n. 1761/2024, pubblicata il 28.11.2014 (le quali si sono, invece, espresse per l'applicabilità della esenzione in questione).
Il collegio ritiene di dover confermare tale ultimo orientamento, con le precisazioni che seguono.
Occorre dare atto che, in ordine alla questione che ci occupa (ossia se l'esenzione dalla revocatoria concernente “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito” presupponga necessariamente la contestualità tra prestazione lavorativa e pagamento o, comunque, la persistenza del rapporto lavorativo al momento del pagamento), non si rinvengono precedenti specifici del giudice di legittimità.
Piuttosto, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa, in termini generali, nel senso che, nel sistema della legge fallimentare, la regola generale resta quella della revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti in periodo sospetto, mentre i casi di esenzione dalla revocatoria si pongono, invece, in termini di vere e proprie eccezioni.
L'eterogeneità delle situazioni volta a volta prese in considerazione dalla legge e fatte oggetto di esonero rivela, peraltro, che l'unico filo di unificazione tra le diverse ipotesi previste sta nel fatto che le stesse rispondono a interessi particolari che il legislatore ha ritenuto meritevoli di protezione in misura superiore rispetto al ripristino della par condicio (cfr. Cass. n. 27939/2020; Cass. n. 4340/2020).
Sicchè l'interpretazione dei casi di esenzione non può che rapportarsi, oltre che, evidentemente, alla lettera delle norme che le prevedono, alla specifica ragione che presiede a ciascuna di stesse (Cass. nn. 26244/2021, 8900/2024).
7 Recentemente, poi, la Corte di legittimità, proprio in ragione dell'impossibilità di ricondurre ad unità le fattispecie di esenzione, ha evidenziato che “mentre alcune delle stesse (lett. a, b) mirano a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, evitando che il timore della revocatoria scoraggi altri operatori dall'entrare in rapporti con l'imprenditore in difficoltà, altre (lett. d, e, g) sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse, ed altre ancora trovano giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela (lett. c, f)”
(in termini, Cass. n. 1697/2023, Cass. n. 2176/2023).
Tali pronunce, pertanto, individuano la fondamentale ragione dell'esenzione dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro di cui alla lett. f) nella protezione del creditore e non già dell'imprenditore poi fallito (così come l'esenzione degli acquirenti e promissari acquirenti di immobili destinati ad abitazione di cui alla lett.
c) appare finalizzata a tutelare questi ultimi e non l'impresa).
La stessa precedente pronuncia di legittimità n. 26244/2021 ha invero evidenziato che l'esenzione di cui alla lettera f), “seppure in modo indiretto” (così testualmente)
“finisce per aiutare” anche “la conservazione dell'organismo produttivo e la funzionalità dell'impresa”; e nondimeno la finalità preminente dell'esclusione dalla revocatoria è quella di tutelare un credito - quello dei lavoratori - “di particolare dignità (anche costituzionale, ex art. 36 Cost.)”. E tale preminenza dell'esigenza di tutela dalla revocatoria del prestatore di lavoro si rinviene in altro obiter dictum della
Cassazione, nella pronunzia n. 8900/2024, laddove si afferma che il disposto dell'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. “assicura una finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, ottenuta assicurando la tutela da revocatoria a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell'impresa; ciò nell'intento di tutelare soggetti generalmente ritenuti deboli, ma con l'effetto di favorire, anche, la conservazione dell'attività, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell'impresa”.
8 Ciò premesso, ritiene il collegio che l'esenzione in parola non possa ritenersi limitata - come assume il primo giudice - a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o “quasi contestualmente” (espressione, quest'ultima, alquanto generica e suscettibile di applicazioni arbitrarie) alla prestazione lavorativa.
Tale conclusione, infatti, finirebbe per vanificare l'esigenza - diretta e preminente, quand'anche non esclusiva - di tutela del credito del lavoratore, di dignità costituzionale;
tutela - nota il collegio - che la legge ha ritenuto meritevole di protezione privilegiata rispetto a tutti gli altri creditori, ai sensi degli artt. 2777 e
2751 bis c.c., anche in sede di riparto fallimentare.
D'altra parte, in senso contrario all'assunto, recepito dal tribunale - secondo cui la ratio fondamentale dell'esenzione di cui si discute sarebbe quella di favorire la conservazione dell'attività d'impresa, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un disincentivo alla prestazione di lavoro a vantaggio dell'impresa -, sussiste un oggettivo indice letterale, dal momento che la previsione di cui alla lettera f) non contiene alcuna specificazione dei tempi del pagamento, al contrario dell'esenzione di cui alla lettera a), riferita ai pagamenti concernenti l'altro fondamentale fattore di produzione, ossia i “beni e servizi”, esenti solo se effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini d'uso.
In altri termini, laddove la legge fallimentare ha inteso assegnare rilevanza - ai fini dell'esenzione - al tempo del (revocando) pagamento, lo ha detto espressamente;
e ciò vale anche con riguardo alla stessa esenzione di cui alla lettera c), che tutela le vendite ed i preliminari trascritti, sempre che i loro effetti non siano ancora cessati ai sensi del comma terzo dell'art. 2645 bis c.c.
Non è superfluo, infine, rilevare come, in un rapporto contrattuale non paritario, qual è quello tra l'imprenditore ed il lavoratore - che vede quest'ultimo parte debole, rispetto al primo - è davvero difficile ipotizzare che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un reale disincentivo alla prestazione di lavoro, considerata la funzione di sostentamento delle primarie esigenze di vita che, ordinariamente, assume la retribuzione e la mancanza, il più delle volte, di fonti di reddito o di occasioni di lavoro alternative.
9 5.) Alla luce delle ragioni che precedono, pertanto, in riforma dell'appellata sentenza, le domande, di cui ai giudizi riuniti, proposte dal fallimento di ai Pt_2
sensi dell'art. 67 l.fall., vanno respinte. Resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio tra il fallimento e la seguono Pt_2 CP_1
la soccombenza, liquidate in relazione al valore complessivo delle domande riunite e all'attività difensiva espletata in giudizio, in misura prossima ai parametri minimi delle vigenti tabelle allegate al DM n. 147 del 2022, tenuto conto dell'esistenza di precedenti di merito contrastanti e della mancanza di precedenti specifici del giudice di legittimità.
Va infine disposta la compensazione delle spese tra l'assessorato terzo chiamato e la chiamante, tenuto conto che la liquidazione delle spese di primo grado - in uno all'esame della domanda di garanzia impropria (della quale va comunque esclusa la manifesta infondatezza, ovvero palese arbitrarietà, tale da concretare un esercizio abusivo del diritto: Cass. n. 10364/2023, n. 31889/2019) - è stata del tutto omessa da parte del tribunale, senza che sul punto l'assessorato abbia interposto gravame, e delle diverse ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza:
rigetta le domande revocatorie proposte dal fallimento di nei confronti di Pt_2
con gli atti di citazione rispettivamente notificati il 18.7.2020 ed il CP_1
10.9.2020, successivamente riuniti;
condanna il fallimento al rimborso alla controparte delle spese di entrambi Pt_2
i gradi di giudizio, che liquida in €.3.000,00, quanto al primo grado, in €.3.500,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa per legge;
compensa tra le restanti parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 717/2023 R.G. tra
di “ Parte_1 Parte_2
(cf: ), in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso, per P.IVA_1
procura su foglio separato in atti, dall'avv. Giorgio Blanco;
appellante
e
(cf: ), rappresentata e difesa, per CP_1 CodiceFiscale_1
procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dall'avv. Francesca Bizzini;
appellata e appellante incidentale
e
Controparte_2
, in persona dell'assessore p.t.,
[...]
rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
appellato, già terzo chiamato
All'udienza collegiale di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 13 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 6 maggio 2023 il Tribunale di Catania ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 l.fall., nei confronti del fallimento di del Pt_2
pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma di €.25.199,46, eseguito, in data
16.5.2017, in favore di , da quale tesoriere dell'Assessorato CP_1 CP_3
regionale siciliano dell'istruzione e della formazione, in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il 27.4.2017 dal G.E. del Tribunale di Palermo, all'esito dell'azione esecutiva promossa dalla per il soddisfacimento di crediti di CP_1
lavoro dalla stessa maturati nei confronti di portati dal decreto ingiuntivo Pt_2
n.169/2015 del Tribunale di Caltagirone;
per l'effetto, ha condannato la a CP_1
corrispondere alla curatela del fallimento la somma predetta, oltre interessi Pt_2
legali dalla domanda al soddisfo e spese di giudizio.
Ha ritenuto il giudice sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 67 comma 1
n.2 l.fall.: a) il compimento dell'atto nel "periodo sospetto" antecedente il fallimento, dichiarato in data 25.9.2017 (dovendosi fare riferimento alla data di pagamento e non all'ordinanza di assegnazione del GE); b) l'estinzione del debito con mezzo anormale
(dovendosi considerare tale il pagamento eseguito da un soggetto terzo con denaro del debitore, all'esito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi); c) la conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza in cui si trovava al tempo
(emergente dal fatto che ella, per poter recuperare il proprio credito, aveva Pt_2
dovuto agire esecutivamente, intervenendo in procedure di pignoramento presso terzi promosse da altri creditori, nonché dalla qualità di lavoratrice dell'ente). In ultimo, ha escluso l'applicabilità, al pagamento impugnato, dell'esenzione dalla revocatoria, prevista dall'art. 67 comma 3 lett f.) l.fall. (norma che non fa riferimento ad ogni tipologia di emolumento, in qualunque tempo corrisposto, bensì a pagamenti di retribuzioni che vengono corrisposti contestualmente o quasi contestualmente alla prestazione lavorativa, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni lavorative indispensabili a scongiurare il blocco dell'attività di impresa), in quanto effettuato anni dopo il sorgere del credito, quando il rapporto di lavoro era ormai cessato.
2 Ha impugnato la sentenza il fallimento di con atto notificato il 26.5.2023 Pt_2
alla e all' CP_1 Controparte_2
, già terzo chiamato. Costituendosi in giudizio, la ha a sua volta
[...] CP_1
impugnato la sentenza, mentre l'assessorato ha resistito alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Il di impugna la sentenza per aver omesso ogni pronuncia Parte_1 Pt_2
sull'ulteriore domanda - oggetto di separato giudizio iscritto al n. 9833/2020 RG, poi riunito a quello avente n. 8324/2020 R.G. definito con la sentenza appellata - diretta alla revocatoria, ex art. 67 l.fall., di altri due pagamenti effettuati in favore di CP_1
da quale tesoriere dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della
[...] CP_3
formazione, rispettivamente, in data 10.4.2017, dell'importo di €.7.744,33 ed in data
19.4.2017, dell'importo di €.15.991,75, in forza delle ordinanze di assegnazione emesse dal G.E. del Tribunale di Palermo il 25.3.2017 ed il 18.3.2017, all'esito di azioni esecutive promosse da sempre per il soddisfacimento di crediti CP_1
di lavoro dalla stessa maturati nei confronti di Pt_2
Deduce, altresì, che la sentenza di primo grado va riformata anche in punto di quantificazione delle spese processuali, dovendosi a tal fine tenere conto del valore complessivo delle cause riunite.
2.) eccepisce anzitutto l'inammissibilità dell'appello principale per difetto CP_1
di interesse, dal momento che i crediti, in relazione ai cui pagamenti è domanda di revocazione, ammessi al passivo fallimentare in via privilegiata, ex art. 2751 bis n.
1 c.p.c., le sono stati nelle more integralmente pagati (da ultimo con il quinto riparto).
In ogni caso, propone, in via incidentale, tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, lamenta l'omessa pronuncia, dal parte del primo giudice, sulla domanda di manleva da ella proposta - in subordine, nel caso di condanna nel giudizio di primo grado - nei confronti dell' Controparte_4
, volta a far valere la responsabilità della PA terzo
[...]
chiamato, in relazione al ritardo nel pagamento delle somme assegnatele già nel 2016 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Caltagirone nell'ambito delle procedure esecutive nn. 185/15 e 86/2016 e 90/2016.
3 Con il secondo motivo, lamenta l'omesso esame e valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione prodotta, ed in particolare: a) il DDG n. 488 del 2018, col quale l'assessorato ha liquidato a favore del tesoriere le somme dallo CP_3
stesso pagate per i pignoramenti del 2017, tra cui quello oggetto di giudizio, rimandando a successivi provvedimenti per il recupero di eventuali crediti vantati dagli enti;
tale decreto dirigenziale prova chiaramente che l'Assessorato regionale ha utilizzato fondi regionali per i pagamenti oggetto di revocatoria, senza sottrarre le somme anticipate da quale cassiere della , dai crediti CP_3 Controparte_2
vantati dall' b) “tutta la produzione documentale della relativa alla Pt_2 CP_1
probabile duplicazione di richiesta di pagamento delle somme oggetto di revocatoria”; c) l'ordinanza di assegnazione resa nel procedimento esecutivo n.
295/17 dal GE del Tribunale di Palermo, comprensiva, oltre che della sorte originaria dovuta dall' anche delle spese di precetto e di esecuzione, pari a €. 2.152,05, Pt_2
di esclusiva pertinenza della quale debitore esecutato, come tali estranee CP_2
alla revocatoria fallimentare.
Col terzo, articolato, motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria. Deduce, in particolare: a) la normalità del pagamento impugnato in revocatoria, essendo stato effettuato mediante denaro;
b) la mancanza di prova circa la consapevolezza dell'accipiens dello stato di insolvenza della fallita, ed anzi la certezza della sua solvibilità, essendo stato verificato, nella procedura esecutiva n.
185/15, un credito di nei confronti della di oltre due milioni di euro;
Pt_2 CP_2
c) l'applicabilità alla fattispecie dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all' art. 67, comma 3, lett. f) l.fall., norma che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non intende tutelare l'attività di impresa, ma i crediti di lavoro, né, in ogni caso, fa riferimento a pagamenti contestuali, o quasi, alla prestazione.
3.) Tali le ragioni di impugnazione, va anzitutto esclusa l'eccepita inammissibilità dell'appello principale per difetto di interesse, dovendosi al riguardo condividere le ragioni contrarie rassegnate dalla difesa del fallimento, la quale correttamente, a tal riguardo, rappresenta:
4 a) la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude la sua idoneità lesiva della par condicio creditorum, né fa venir meno l'interesse da parte del curatore ad agire, poiché solo in seguito alla ripartizione dell'attivo può verificarsi se il pagamento oggetto di revocatoria non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria (cfr. Cass. sez.
I, 17 dicembre 2010 n. 25571, Cass. sez I, 10 novembre 2006 n. 24046; Cass. SS.UU.
28 marzo 2006 n. 7028);
b) le somme oggetto della domanda revocatoria pretermessa dal tribunale, oggetto del giudizio n. 9833/2020 R.G., riunito a quello n.8324/2020, non risultano nemmeno oggetto di ammissione al passivo e non può, di dette somme, prevedersi se vi sarà satisfazione integrale del credito.
4.) Ciò precisato, assume rilievo logico preliminare l'esame del secondo e del terzo motivo di appello incidentale.
Il secondo motivo, nella prima parte (concernente l'omessa valutazione, da parte del giudice, del DDG n.488/2018, quale prova della non riferibilità ai crediti di delle somme assegnate in sede esecutiva), è manifestamente infondato. Pt_2
La ha agito esecutivamente, per il soddisfacimento dei crediti di lavoro CP_1
dalla stessa maturati, nei confronti di intervenendo in (o proponendo) tre Pt_2
procedure esecutive (nn. 185/2015, 86/2016 e 90/2016) pendenti innanzi al Tribunale di Caltagirone nei confronti del terzo pignorato CP_2 [...]
; avendo ritenuto infondata la Controparte_5
dichiarazione negativa (per supposta impignorabilità dei fondi europei destinati all'attività di formazione) resa dall'assessorato nella procedura n. 185/2015, e preso atto che l'assessorato non ha reso la dovuta dichiarazione nelle procedure nn.
86/2016 e 90/2016, il GE calatino ha assegnato alla , rispettivamente, gli CP_1
importi di euro 6.769,73 (di cui 4.269,73 oggetto di diffida accertativa del 2.9.14,
2.500,00 dovuti in forza del D.I. n.92/15), euro 14.159,20 (quale residuo dovuto in forza del D.I. n. 92/15), euro 23.047,41 (in forza del D.I. n. 169/15), oltre compensi professionali.
5 Non avendo l'assessorato spontaneamente adempiuto al pagamento delle somme assegnate, in sede esecutiva, dal GE di Caltagirone, la ha quindi promosso CP_1
(ovvero proposto intervento in) altre tre procedure esecutive (nn. 296, 297 e 300 del
2017) nei confronti del terzo pignorato quale tesoriere dell'assessorato CP_3
e della formazione professionale, ottenendo l'assegnazione, Controparte_2
rispettivamente, degli importi (€.25.199,46 + €.7.744,33 + €.15.991,75, comprensivi delle spese di esecuzione) oggetto dei pagamenti per cui è domanda revocatoria (la prima accolta dal tribunale, le altre due pretermesse). Il pagamento in favore della delle somme in discorso, da parte di è quindi avvenuto in forza CP_1 CP_3
delle (e trae il suo esclusivo fondamento nelle) ordinanze di assegnazione emesse dal
G.E. del Tribunale di Palermo, per il soddisfacimento dei crediti di lavoro dalla vantati originariamente nei confronti di e poi dell'assessorato quale CP_1 Pt_2
terzo pignorato cd. assegnato. Trattasi, pertanto, di pagamenti dei crediti pignorati in funzione estintiva dei crediti di lavoro vantati dalla nei confronti del debitore CP_1
esecutato senza che in alcun modo ciò trovi smentita nel successivo DDG Pt_2
n.488/2018, col quale l'assessorato ha provveduto al trasferimento (ripristino) al proprio tesoriere della relativa provvista contabile.
Del tutto generica - e dunque inammissibile - appare poi la doglianza, contenuta nell'ambito del medesimo motivo, relativa all'omessa analisi e omessa motivazione sulla “probabile duplicazione di richiesta di pagamento delle somme oggetto di revocatoria”, in difetto della necessaria specificazione in gravame delle ragioni poste a supporto di tale duplicazione, peraltro affermata solo come “probabile”.
5.) Passando all'esame del terzo motivo di impugnazione incidentale, concernente i presupposti della domanda revocatoria, fermo restando che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25928/15), i pagamenti effettuati da terzi con provvista riferibile al fallito costituiscono una modalità “anomala” di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., con conseguente inversione dell'onere della prova in ordine al requisito della scientia decoctionis, ritiene il collegio fondato, in via assorbente, il motivo di doglianza concernente la ritenuta inapplicabilità dell'esimente prevista dal comma 3, lett. f), dell'art. 67 l. fall..
6 Sulla questione in oggetto deve darsi atto che questa Corte si è già pronunciata, con riferimento ad analoghe domande revocatorie, ex art. 67 l. fall., di pagamenti di crediti retributivi di lavoratori avvenuti, non contestualmente, ma a distanza Pt_2
di alcuni anni dalla prestazione lavorativa e per effetto di una procedura esecutiva presso terzi, con le sentenze n. 1077/2023, pubblicata il 12.6.2023 e n. 222/2024, pubblicata il 5.2.2024 (le quali si sono espresse in favore del fallimento ossia Pt_2
per l'insussistenza dei presupposti di applicazione dell'esenzione dalla revocatoria prevista dal comma 3, lett. f, dell'art. 67 l.fall.), nonchè con le sentenze n. 1566/2024, pubblicata il 24.10.2024 e n. 1761/2024, pubblicata il 28.11.2014 (le quali si sono, invece, espresse per l'applicabilità della esenzione in questione).
Il collegio ritiene di dover confermare tale ultimo orientamento, con le precisazioni che seguono.
Occorre dare atto che, in ordine alla questione che ci occupa (ossia se l'esenzione dalla revocatoria concernente “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito” presupponga necessariamente la contestualità tra prestazione lavorativa e pagamento o, comunque, la persistenza del rapporto lavorativo al momento del pagamento), non si rinvengono precedenti specifici del giudice di legittimità.
Piuttosto, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa, in termini generali, nel senso che, nel sistema della legge fallimentare, la regola generale resta quella della revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti in periodo sospetto, mentre i casi di esenzione dalla revocatoria si pongono, invece, in termini di vere e proprie eccezioni.
L'eterogeneità delle situazioni volta a volta prese in considerazione dalla legge e fatte oggetto di esonero rivela, peraltro, che l'unico filo di unificazione tra le diverse ipotesi previste sta nel fatto che le stesse rispondono a interessi particolari che il legislatore ha ritenuto meritevoli di protezione in misura superiore rispetto al ripristino della par condicio (cfr. Cass. n. 27939/2020; Cass. n. 4340/2020).
Sicchè l'interpretazione dei casi di esenzione non può che rapportarsi, oltre che, evidentemente, alla lettera delle norme che le prevedono, alla specifica ragione che presiede a ciascuna di stesse (Cass. nn. 26244/2021, 8900/2024).
7 Recentemente, poi, la Corte di legittimità, proprio in ragione dell'impossibilità di ricondurre ad unità le fattispecie di esenzione, ha evidenziato che “mentre alcune delle stesse (lett. a, b) mirano a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, evitando che il timore della revocatoria scoraggi altri operatori dall'entrare in rapporti con l'imprenditore in difficoltà, altre (lett. d, e, g) sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse, ed altre ancora trovano giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela (lett. c, f)”
(in termini, Cass. n. 1697/2023, Cass. n. 2176/2023).
Tali pronunce, pertanto, individuano la fondamentale ragione dell'esenzione dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro di cui alla lett. f) nella protezione del creditore e non già dell'imprenditore poi fallito (così come l'esenzione degli acquirenti e promissari acquirenti di immobili destinati ad abitazione di cui alla lett.
c) appare finalizzata a tutelare questi ultimi e non l'impresa).
La stessa precedente pronuncia di legittimità n. 26244/2021 ha invero evidenziato che l'esenzione di cui alla lettera f), “seppure in modo indiretto” (così testualmente)
“finisce per aiutare” anche “la conservazione dell'organismo produttivo e la funzionalità dell'impresa”; e nondimeno la finalità preminente dell'esclusione dalla revocatoria è quella di tutelare un credito - quello dei lavoratori - “di particolare dignità (anche costituzionale, ex art. 36 Cost.)”. E tale preminenza dell'esigenza di tutela dalla revocatoria del prestatore di lavoro si rinviene in altro obiter dictum della
Cassazione, nella pronunzia n. 8900/2024, laddove si afferma che il disposto dell'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. “assicura una finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, ottenuta assicurando la tutela da revocatoria a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell'impresa; ciò nell'intento di tutelare soggetti generalmente ritenuti deboli, ma con l'effetto di favorire, anche, la conservazione dell'attività, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell'impresa”.
8 Ciò premesso, ritiene il collegio che l'esenzione in parola non possa ritenersi limitata - come assume il primo giudice - a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o “quasi contestualmente” (espressione, quest'ultima, alquanto generica e suscettibile di applicazioni arbitrarie) alla prestazione lavorativa.
Tale conclusione, infatti, finirebbe per vanificare l'esigenza - diretta e preminente, quand'anche non esclusiva - di tutela del credito del lavoratore, di dignità costituzionale;
tutela - nota il collegio - che la legge ha ritenuto meritevole di protezione privilegiata rispetto a tutti gli altri creditori, ai sensi degli artt. 2777 e
2751 bis c.c., anche in sede di riparto fallimentare.
D'altra parte, in senso contrario all'assunto, recepito dal tribunale - secondo cui la ratio fondamentale dell'esenzione di cui si discute sarebbe quella di favorire la conservazione dell'attività d'impresa, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un disincentivo alla prestazione di lavoro a vantaggio dell'impresa -, sussiste un oggettivo indice letterale, dal momento che la previsione di cui alla lettera f) non contiene alcuna specificazione dei tempi del pagamento, al contrario dell'esenzione di cui alla lettera a), riferita ai pagamenti concernenti l'altro fondamentale fattore di produzione, ossia i “beni e servizi”, esenti solo se effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini d'uso.
In altri termini, laddove la legge fallimentare ha inteso assegnare rilevanza - ai fini dell'esenzione - al tempo del (revocando) pagamento, lo ha detto espressamente;
e ciò vale anche con riguardo alla stessa esenzione di cui alla lettera c), che tutela le vendite ed i preliminari trascritti, sempre che i loro effetti non siano ancora cessati ai sensi del comma terzo dell'art. 2645 bis c.c.
Non è superfluo, infine, rilevare come, in un rapporto contrattuale non paritario, qual è quello tra l'imprenditore ed il lavoratore - che vede quest'ultimo parte debole, rispetto al primo - è davvero difficile ipotizzare che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un reale disincentivo alla prestazione di lavoro, considerata la funzione di sostentamento delle primarie esigenze di vita che, ordinariamente, assume la retribuzione e la mancanza, il più delle volte, di fonti di reddito o di occasioni di lavoro alternative.
9 5.) Alla luce delle ragioni che precedono, pertanto, in riforma dell'appellata sentenza, le domande, di cui ai giudizi riuniti, proposte dal fallimento di ai Pt_2
sensi dell'art. 67 l.fall., vanno respinte. Resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio tra il fallimento e la seguono Pt_2 CP_1
la soccombenza, liquidate in relazione al valore complessivo delle domande riunite e all'attività difensiva espletata in giudizio, in misura prossima ai parametri minimi delle vigenti tabelle allegate al DM n. 147 del 2022, tenuto conto dell'esistenza di precedenti di merito contrastanti e della mancanza di precedenti specifici del giudice di legittimità.
Va infine disposta la compensazione delle spese tra l'assessorato terzo chiamato e la chiamante, tenuto conto che la liquidazione delle spese di primo grado - in uno all'esame della domanda di garanzia impropria (della quale va comunque esclusa la manifesta infondatezza, ovvero palese arbitrarietà, tale da concretare un esercizio abusivo del diritto: Cass. n. 10364/2023, n. 31889/2019) - è stata del tutto omessa da parte del tribunale, senza che sul punto l'assessorato abbia interposto gravame, e delle diverse ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza:
rigetta le domande revocatorie proposte dal fallimento di nei confronti di Pt_2
con gli atti di citazione rispettivamente notificati il 18.7.2020 ed il CP_1
10.9.2020, successivamente riuniti;
condanna il fallimento al rimborso alla controparte delle spese di entrambi Pt_2
i gradi di giudizio, che liquida in €.3.000,00, quanto al primo grado, in €.3.500,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa per legge;
compensa tra le restanti parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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