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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
EL ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 98 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
[...] Parte_1
rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con elezione di domicilio a Palermo, via Valerio Villareale n. 6 attore/opponente contro
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borroni, con elezione di domicilio a Roma, via Tommaso Mercandetti, 2 convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare dell'11.09.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall'amministrazione regionale avverso il d.i. n. 15406/2022 emesso il
24.11.2022 dal Tribunale di Palermo su ricorso della CP_1 e avente ad oggetto la somma complessiva di euro 40.046,17, oltre IVA e interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002, asseritamente spettanti per il mancato pagamento degli importi di cui alle fatture elettroniche, meglio indicate in atti e relative a prestazioni rese nell'ambito del contratto di appalto rep. n. 22 del 6 dicembre 2019 sottoscritto tra la CP_1 e la
Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali - per la realizzazione dei lavori di manutenzione del Parco archeologico di Morgantina e della villa romana del casale di ZA Armerina.
L'amministrazione opponente, a sostegno dell'opposizione ha innanzi tutto eccepito l'inesistenza del decreto ingiuntivo e della notifica, in quanto il provvedimento risultava carente sia della sottoscrizione del cancelliere di avvenuto deposito, sia del numero cronologico di repertorio del decreto e del numero di ruolo del procedimento monitorio. Nel merito ha dedotto di avere pagato quasi per intero l'importo pattuito a titolo di corrispettivo per le opere commissionate, corrispondendo all'impresa in più tranches la somma di euro
195.525,66, a fronte dell'importo pattuito contrattualmente di euro
195.551,15.
Costituitasi la CP_1 ha contestato i motivi di opposizione, evidenziando con riguardo alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo che in ogni caso l'amministrazione tempestivamente costituitasi aveva compiutamente formulato le proprie difese. Nel merito ha insistito nella pretesa azionata e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Preliminarmente, in ordine alla validità del decreto ingiuntivo si osserva che la mancanza della sottoscrizione del cancelliere nonché del numero cronologico di repertorio del decreto e del numero di ruolo del procedimento monitorio non inficiano la validità del decreto,
trattandosi, invero, di una mera irregolarità. La giurisprudenza, infatti, è concorde nel ritenere che solo il difetto assoluto di sottoscrizione, ovvero di contemporanea mancanza della firma del cancelliere e del giudice, rende nullo il decreto ingiuntivo. Diversamente, la mancanza della sola sottoscrizione del cancelliere non determina la nullità, in quanto ha la funzione soltanto di concorrere con la propria attività a documentare quella del giudice.
Ciò detto, va innanzi tutto riconosciuta la pretesa creditoria azionata dalla società limitatamente all'importo di euro 4.902,95, di cui alla fattura n. 34 del 27 giugno 2022, oltre iva e rispetto al quale è già stata concessa la provvisoria esecutorietà.
L'amministrazione opponente, infatti, non ha contestato tale pretesa e neppure ha dimostrato di avere provveduto al pagamento come preannunciato nei suoi scritti difensivi.
Ritiene, invece, il Tribunale che la restante pretesa creditoria azionata sia rimasta priva di un valido supporto probatorio e va pertanto disattesa.
La tesi sostenuta dalla CP_1 infatti, secondo cui la stazione appaltante avrebbe colpevolmente ritardato la consegna dei lavori e quindi cagionato sia il c.d. danno curriculare, sia l'ulteriore danno comprendente le spese sostenute in conseguenza della ritardata consegna dei lavori, non ha trovato conferma all'esito dell'istruttoria condotta.
Nello specifico, contrariamente a quanto affermato dalla società opposta, è stato accertato che l'appalto per cui è causa ha avuto un regolare andamento sia con riferimento alla fase che precede la consegna dei lavori, sia per quanto riguarda la fase esecutiva: non risultano infatti registrati nella documentazione prodotta e relativa all'appalto ritardi e/o impedimenti che ne abbiano alterato il regolare andamento (v. ctu pag. 12).
Ed invero, la CP_1 società affittuaria del ramo d'azienda dalla Capitolium Artis srl
-(società originaria affidataria dell'appalto avente ad oggetto i "Lavori di manutenzione dei mosaici e delle superfici decorate del sito Unesco Villa Romana del Casale di ZA Armerina"),
è subentrata a quest'ultima nell'appalto per cui è causa in data
27.11.2019, in seguito all'accettazione della detta cessione da parte del
Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di ZA Armerina (giusta determina n. 12 del 27.11.2019).
È stato dunque sottoscritto in data 6 dicembre 2019 il Contratto
d'Appalto rep. n. 22/2019 con il quale la Stazione Appaltante ha affidato alla CP_1 che ha accettato senza alcuna riserva, l'appalto di lavori per cui è causa e contestualmente ha proceduto alla consegna dei lavori, anch'essa accettata senza riserve (v. verbale di consegna lavori).
Consegue che l'impresa non può ora dolersi del presunto ritardo nella consegna dei lavori considerando quale termine iniziale quello dell'aggiudicazione originaria in favore della società cedente
(14.12.2018), in quanto per un verso tale danno non è stato mai prima d'ora contestato ed inoltre, in ogni caso, essendo la CP_1 subentrata all'originaria appaltatrice soltanto in data 6.12.2019, giammai può avere subito un danno dovuto ad un presunto ritardo verificatosi in data antecedente il suo subentro.
D'altronde neppure in sede di riconsegna delle opere la CP_1 ha iscritto riserve, limitandosi a sottoscrivere il Certificato di ultimazione dei lavori con il quale si attesta che “i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati il
15.11.2021 e quindi in tempo utile contrattuale” (v. certificato di ultimazione dei lavori del 15.11.21). Ne consegue che le risultanze del certificato impegnano l'appaltatore già per effetto della sua sottoscrizione senza riserve. Com'è noto in un appalto pubblico, in materia di appalti pubblici,
l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (Cass. 11188/2018; Cassazione Civile
n.6126/2024).
Va inoltre osservato che la ritardata consegna dei lavori, per fatto o colpa della stazione appaltante, non dà diritto automaticamente al risarcimento diretto ma solo alla facoltà di recesso da parte dell'appaltatore, salvo la richiesta di maggiori oneri se il recesso non viene esercitato;
circostanza che non ricorre nella specie, avendo l'appaltatrice accettato la consegna dei lavori, come sopra detto, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.
Infine, non può neppure riconoscersi il presunto danno da ritardato pagamento delle fatture indicate in atti (fattura n. 23 del 23.12.2019, fattura n. 37 del 28.12.2020, fattura n. 34 del 13.11.2021, fattura n. 36
del 16.11.2021, fattura n. 41 del 22.11.2021) e quantificato in complessivi euro 5.810,54 in quanto genericamente allegato e non sufficientemente dimostrato.
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della condanna in complessivi euro 473,00 oltre iva cpa e spese generali per il monitorio ed in complessivi euro 2.552,00 oltre iva cpa e spese generali per il presente giudizio.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 13.12.2024) vanno invece poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il d.i. n. 15406/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il
24.11.2022.
Condanna l' Controparte_2
al pagamento, in
[...]
favore della CP_1 della somma di euro 4.902,95, di cui alla fattura n.
34 del 27 giugno 2022 oltre iva e oltre interessi moratori fino al soddisfo.
Condanna l'amministrazione opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
473,00 oltre iva cpa e spese generali per il monitorio ed in complessivi euro 2.552,00 oltre iva cpa e spese generali per il presente giudizio.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio, (già liquidate con decreto del
13.12.2024).
Così deciso a Palermo, in data 03/12/2025.
Il Giudice
EL ZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
EL ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 98 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
[...] Parte_1
rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con elezione di domicilio a Palermo, via Valerio Villareale n. 6 attore/opponente contro
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borroni, con elezione di domicilio a Roma, via Tommaso Mercandetti, 2 convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare dell'11.09.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall'amministrazione regionale avverso il d.i. n. 15406/2022 emesso il
24.11.2022 dal Tribunale di Palermo su ricorso della CP_1 e avente ad oggetto la somma complessiva di euro 40.046,17, oltre IVA e interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002, asseritamente spettanti per il mancato pagamento degli importi di cui alle fatture elettroniche, meglio indicate in atti e relative a prestazioni rese nell'ambito del contratto di appalto rep. n. 22 del 6 dicembre 2019 sottoscritto tra la CP_1 e la
Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali - per la realizzazione dei lavori di manutenzione del Parco archeologico di Morgantina e della villa romana del casale di ZA Armerina.
L'amministrazione opponente, a sostegno dell'opposizione ha innanzi tutto eccepito l'inesistenza del decreto ingiuntivo e della notifica, in quanto il provvedimento risultava carente sia della sottoscrizione del cancelliere di avvenuto deposito, sia del numero cronologico di repertorio del decreto e del numero di ruolo del procedimento monitorio. Nel merito ha dedotto di avere pagato quasi per intero l'importo pattuito a titolo di corrispettivo per le opere commissionate, corrispondendo all'impresa in più tranches la somma di euro
195.525,66, a fronte dell'importo pattuito contrattualmente di euro
195.551,15.
Costituitasi la CP_1 ha contestato i motivi di opposizione, evidenziando con riguardo alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo che in ogni caso l'amministrazione tempestivamente costituitasi aveva compiutamente formulato le proprie difese. Nel merito ha insistito nella pretesa azionata e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Preliminarmente, in ordine alla validità del decreto ingiuntivo si osserva che la mancanza della sottoscrizione del cancelliere nonché del numero cronologico di repertorio del decreto e del numero di ruolo del procedimento monitorio non inficiano la validità del decreto,
trattandosi, invero, di una mera irregolarità. La giurisprudenza, infatti, è concorde nel ritenere che solo il difetto assoluto di sottoscrizione, ovvero di contemporanea mancanza della firma del cancelliere e del giudice, rende nullo il decreto ingiuntivo. Diversamente, la mancanza della sola sottoscrizione del cancelliere non determina la nullità, in quanto ha la funzione soltanto di concorrere con la propria attività a documentare quella del giudice.
Ciò detto, va innanzi tutto riconosciuta la pretesa creditoria azionata dalla società limitatamente all'importo di euro 4.902,95, di cui alla fattura n. 34 del 27 giugno 2022, oltre iva e rispetto al quale è già stata concessa la provvisoria esecutorietà.
L'amministrazione opponente, infatti, non ha contestato tale pretesa e neppure ha dimostrato di avere provveduto al pagamento come preannunciato nei suoi scritti difensivi.
Ritiene, invece, il Tribunale che la restante pretesa creditoria azionata sia rimasta priva di un valido supporto probatorio e va pertanto disattesa.
La tesi sostenuta dalla CP_1 infatti, secondo cui la stazione appaltante avrebbe colpevolmente ritardato la consegna dei lavori e quindi cagionato sia il c.d. danno curriculare, sia l'ulteriore danno comprendente le spese sostenute in conseguenza della ritardata consegna dei lavori, non ha trovato conferma all'esito dell'istruttoria condotta.
Nello specifico, contrariamente a quanto affermato dalla società opposta, è stato accertato che l'appalto per cui è causa ha avuto un regolare andamento sia con riferimento alla fase che precede la consegna dei lavori, sia per quanto riguarda la fase esecutiva: non risultano infatti registrati nella documentazione prodotta e relativa all'appalto ritardi e/o impedimenti che ne abbiano alterato il regolare andamento (v. ctu pag. 12).
Ed invero, la CP_1 società affittuaria del ramo d'azienda dalla Capitolium Artis srl
-(società originaria affidataria dell'appalto avente ad oggetto i "Lavori di manutenzione dei mosaici e delle superfici decorate del sito Unesco Villa Romana del Casale di ZA Armerina"),
è subentrata a quest'ultima nell'appalto per cui è causa in data
27.11.2019, in seguito all'accettazione della detta cessione da parte del
Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di ZA Armerina (giusta determina n. 12 del 27.11.2019).
È stato dunque sottoscritto in data 6 dicembre 2019 il Contratto
d'Appalto rep. n. 22/2019 con il quale la Stazione Appaltante ha affidato alla CP_1 che ha accettato senza alcuna riserva, l'appalto di lavori per cui è causa e contestualmente ha proceduto alla consegna dei lavori, anch'essa accettata senza riserve (v. verbale di consegna lavori).
Consegue che l'impresa non può ora dolersi del presunto ritardo nella consegna dei lavori considerando quale termine iniziale quello dell'aggiudicazione originaria in favore della società cedente
(14.12.2018), in quanto per un verso tale danno non è stato mai prima d'ora contestato ed inoltre, in ogni caso, essendo la CP_1 subentrata all'originaria appaltatrice soltanto in data 6.12.2019, giammai può avere subito un danno dovuto ad un presunto ritardo verificatosi in data antecedente il suo subentro.
D'altronde neppure in sede di riconsegna delle opere la CP_1 ha iscritto riserve, limitandosi a sottoscrivere il Certificato di ultimazione dei lavori con il quale si attesta che “i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati il
15.11.2021 e quindi in tempo utile contrattuale” (v. certificato di ultimazione dei lavori del 15.11.21). Ne consegue che le risultanze del certificato impegnano l'appaltatore già per effetto della sua sottoscrizione senza riserve. Com'è noto in un appalto pubblico, in materia di appalti pubblici,
l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (Cass. 11188/2018; Cassazione Civile
n.6126/2024).
Va inoltre osservato che la ritardata consegna dei lavori, per fatto o colpa della stazione appaltante, non dà diritto automaticamente al risarcimento diretto ma solo alla facoltà di recesso da parte dell'appaltatore, salvo la richiesta di maggiori oneri se il recesso non viene esercitato;
circostanza che non ricorre nella specie, avendo l'appaltatrice accettato la consegna dei lavori, come sopra detto, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.
Infine, non può neppure riconoscersi il presunto danno da ritardato pagamento delle fatture indicate in atti (fattura n. 23 del 23.12.2019, fattura n. 37 del 28.12.2020, fattura n. 34 del 13.11.2021, fattura n. 36
del 16.11.2021, fattura n. 41 del 22.11.2021) e quantificato in complessivi euro 5.810,54 in quanto genericamente allegato e non sufficientemente dimostrato.
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della condanna in complessivi euro 473,00 oltre iva cpa e spese generali per il monitorio ed in complessivi euro 2.552,00 oltre iva cpa e spese generali per il presente giudizio.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 13.12.2024) vanno invece poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il d.i. n. 15406/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il
24.11.2022.
Condanna l' Controparte_2
al pagamento, in
[...]
favore della CP_1 della somma di euro 4.902,95, di cui alla fattura n.
34 del 27 giugno 2022 oltre iva e oltre interessi moratori fino al soddisfo.
Condanna l'amministrazione opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
473,00 oltre iva cpa e spese generali per il monitorio ed in complessivi euro 2.552,00 oltre iva cpa e spese generali per il presente giudizio.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio, (già liquidate con decreto del
13.12.2024).
Così deciso a Palermo, in data 03/12/2025.
Il Giudice
EL ZA