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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/11/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. R.G. 2100/2023
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2100/2023
Oggi 18 novembre 2025, chiamata alle ore 9.15_, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi:
per e l'Avv. Paolo Grandinetti;
Parte_1 Parte_2
per , l'Avv. Michela Giannerini;
Controparte_1
per nessuno già contumace. Controparte_2
L'Avv Grandinetti conclude come in atti e si riporta alle note conclusive depositate e agli atti. Rileva di aver depositato con le note conclusionali le fatture dei CTP. Dà atto di aver depositato la nota spese. L'Avv Giannerini conclude come in atti e si riporta alle note conclusive depositate e agli atti ed insiste per la reiezione della domanda ed in denegata ipotesi insiste per la richiesta di condanna della compagnia assicurativa rimasta contumace a tenere indenne il . Dà atto di aver CP_1 depositato la nota spese .
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice, alle h 16.00. pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti
Il Giudice
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2100/2023, promossa da:
e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sul figlio minore (C.F. ), rappresentati e Persona_1 CodiceFiscale_1 difesi come in atti dall'Avv. Paolo Grandinetti;
ATTORI contro
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 come in atti dagli Avv.ti Michela Giannerini e Stefano Cambi;
CONVENUTO nonché contro nessuno, già contumace Controparte_2
TERZO CHIAMATO/ CONTUMACE
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sig.ri e in qualità Parte_1 Parte_2 di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Persona_1
, citavano in giudizio il (di seguito, breviter, il )
[...] Controparte_1 CP_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dal figlio a seguito di una caduta pagina 2 di 8 avvenuta sulla scala d'ingresso del Condominio. In particolare, gli attori, a sostegno delle proprie pretese, deducevano: (1) che, in data 24 settembre 2022, alle ore 21:00, il piccolo Per_1
si trovava a salire, per mano alla madre, le scale di ingresso della sua abitazione, posta
[...] nello stabile di viale Rubicone, n. 4, in Montemurlo, quando, a causa di un gradone danneggiato, perdeva l'equilibrio e, cadendo, si procurava un trauma contusivo facciale;
(2) che a tale evento assisteva un condomino dello stabile;
(3) che, in seguito all'accaduto, il piccolo veniva accompagnato al Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Prato, dove gli veniva riscontrata una
“ferita lacero contusa della regione sopra palpebrale sinistra, lineare a margini distanziati, di circa
2 cm ”, venendo dimesso con prognosi di 10 giorni;
(4) che, successivamente, Persona_1 veniva sottoposto a visita medico-legale, da parte del Prof. Dott. il quale riscontrava Per_2 un'invalidità permanente in misura non inferiore al 3-4%; (5) che non veniva raggiunto un accordo stragiudiziale e bonario in merito alla richiesta di risarcimento avanzata dagli attori, neppure all'esito del procedimento di negoziazione assistita, avviato prima del giudizio e conclusosi con un mancato accordo tra le parti;
(6) in diritto, gli attori deducevano che la responsabilità dell'evento dannoso era da imputarsi a carico del , in tesi ex art 2051 CP_1 cc. Sulla base di tali argomentazioni, i Sig.ri e rassegnavano, nel Parte_1 Parte_2 merito, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previo accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro occorso a , quale figlio minore degli odierni attori, condannare il Persona_1
“ in Montemurlo (PO)” in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_3 risarcimento dei danni subiti dal suddetto, quantificati in totali € 9.541,50=, per danno biologico e morale su invalidità temporanea, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dì dell'accaduto al saldo effettivo, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio il , che contestava integralmente quando Controparte_1 dedotto nell'atto di citazione ed esponeva: (1) il difetto di prova della domanda attorea in punto di an; (2) l'assenza di responsabilità del Condominio, in quanto la leggera scheggiatura di uno dei gradoni di accesso al condominio non poteva costituire causa idonea a provocare la caduta del bimbo , considerato anche che i genitori, in compagnia del minore in occasione Persona_1 dell'evento lesivo, conoscevano lo stato dei luoghi;
(3) che, in ogni caso, gli attori avrebbero potuto evitare l'evento dannoso con l'uso dell'ordinaria diligenza, non avendo questi ultimi sorvegliato e assistito il figlio, in considerazione dell'insicura deambulazione dovuta alla tenera pagina 3 di 8 età, integrando tale circostanza un'ipotesi di caso fortuito, tale da recidere il nesso causale tra la res in custodia ed il danno lamentato;
(4) in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevato e tenuto indenne dalla compagnia di assicurazioni con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa Controparte_2
n.584.044.00009221970, di cui chiedeva la chiamata in causa in giudizio. Sulla base di quanto esposto, il condominio convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale di rito: autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni Controparte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano 20149, Via P.IVA_1
NA LL 2, pec chiedendo altresì il Email_1 differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc. - nel merito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, in via principale, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e non provate, tutte le domande dei sig.ri Pt_1
e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
[...] Parte_2 [...]
.-In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, Persona_1 ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa c.f. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano 20149, via P.IVA_1
NA LL, 2, pec tenuta a garantire, Email_1 tenere indenne, manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in narrativa, il Controparte_1
e pertanto condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le
[...] somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere al tutte Controparte_1 le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere a parte attrice per capitale, interesse e spese legali. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori”.
Il Giudice disponeva il differimento dell'udienza di prima comparizione al 13 maggio 2024, al fine di consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice;
all'esito di tale udienza, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della terza chiamata
[...]
CP_2
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti, prova testimoniale, nonché CTU medico-legale sulla persona di . Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato peritale da parte del consulente e ritenuta conclusa l'istruttoria, il Giudice rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, concedendo termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali e nota spese.
pagina 4 di 8 All'udienza odierna le parti, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto
Orbene, ciò detto, mette conto rilevare che la domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento nei termini che seguono.
Dinamica e responsabilità del sinistro:
L'istruttoria, ed in particolare i documenti prodotti in atti e la prova per testi assunta, ha confermato che il bimbo, figlio degli attori, in data 24.09.2022, cadeva per le scale di ingresso del condominio di via del Rubicone n 4, a causa di un'insidia presente su un gradino, corrispondente ad una rottura del gradino stesso. Le foto prodotte in atti, del fascicolo di parte attrice, evidenziano la sussistenza di detta rottura, insidiosa perché non facilmente visibile anche vista la conformazione della rottura stessa e la colorazione del materiale del gradino. Il teste sig
[...] escusso all'udienza del 2.10.2024, dichiarava che, al momento del fatto, era dietro la Tes_1 mamma e il bimbo e espressamente al cap 3, rispondeva: “si, Il bambino era mano nella mano con la mamma e stavano salendo le scale. Io ero con il cane ed ho visto che il bimbo che era per mano alla mamma è caduto perchè sul primo scalino c'era una rottura. Cioè mancava un pezzo del gradino, il pezzettino davanti, quello che sporge dal gradino”.
Orbene, accertato l'evento dannoso, occorre procedere all'individuazione delle responsabilità per detto evento. Sul punto occorre, in primo luogo, richiamare quanto ribadito più volte dalla
Giurisprudenza, ex multis Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 20408 del 2017, ovvero che il
è responsabile, quale custode, per i danni causati dalle parti comuni, salvo prova del CP_1 caso fortuito. Alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree comuni, dunque, anche delle scale, deve provvedere il . Dunque, la responsabilità per il danno accorso al figlio CP_1 minore degli odierni attori è imputabile al , ex art 2051 cc, per negligenza nella CP_1 corretta tenute delle cose in sua custodia e per non avere correttamente segnalato il pericolo.
Come noto, più volte la Giurisprudenza di legittimità ha proposto un orientamento secondo cui vi
è responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 Cod. Civ., considerando arrecato “dalla cosa” il danno non solo “provocato dal dinamismo proprio della cosa stessa e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere, ma anche perché dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa”. Si ritiene dunque, sussistente nel caso di specie la responsabilità ex 2051 cc del convenuto. CP_1
pagina 5 di 8 Mette conto, altresì, evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto dal convenuto, CP_1 non risulta in atti prova che la rottura del gradino fosse presente già da tempo e che gli attori ne fossero a conoscenza;
né che la condotta dei genitori preposti alla sorveglianza del minore, nel caso di specie, sia stata connotata da imprudenza in grado di escludere in termini di caso fortuito, né di limitare in termini di concorso ex art 1227 cc, la responsabilità del custode. La madre, infatti, come confermato dal teste escusso, teneva prudenzialmente per mano il proprio figlioletto al momento del fatto per cui è causa.
Vi è prova in atti, corrispondente ad una foto con un giornale recante la data del 2.02.2023, contenuta nel fascicolo telematico di parte attrice sub doc 7, che pochi mesi dopo il gradino era stato ripristinato, a conferma che il , una volta avuto contezza del fatto per cui è CP_1 causa, è intervenuto per la corretta manutenzione delle scale.
Liquidazione danni:
La CTU medico legale espletata in Giudizio sul bimbo , ed alle cui conclusioni, Persona_1 assunte sulla base di presupposti scientifici corretti e di argomentazioni logiche condivisibili, occorre uniformarsi, rileva che: “Le lesioni riportate, costituite da un traumatismo cranio-facciale con conseguente ferita lacero-contusa in regione sovraccigliare sinistra meritevole di trattamento con sutura chirurgica, sono di evidente natura traumatica e correlabili da valido nesso di causalità con le descritte modalità dell'infortunio per cui è causa. - Le lesioni subite nell'infortunio giustificano il riconoscimento di una Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 10 (dieci) giorni. - I postumi permanenti reliquati determinino un Danno Biologico Permanente stimabile pari a 1,5%
(uno virgola cinque per cento) - In atti non risultano prodotte spese mediche curative;
dovranno tuttavia essere rimborsate le spese medico legali per la perizia del dr. riferite pari ad Persona_3
€ 366,00, e per l'assistenza medico legale quale CTP della dr.ssa quantificate pari ad Persona_4
€350,00 previa produzione delle rispettive notule. ”.
Sulla scorta di tali parametri e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (2 anni), il danno non patrimoniale riportato da , figlio minore della parte attrice, viene Persona_1 quantificato attraverso il riferimento alle tabelle di liquidazione adottate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, recepite da questo Tribunale – in €2700,00 per il danno non patrimoniale permanente pari 1,5%; €862,00 per il danno biologico temporaneo (per i 10 g di inabilità al
75%); per un totale di €3562,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad €.716,00 a titolo di danno patrimoniale per il pagamento della perizia medico legale di parte e della CTP, come da pagina 6 di 8 fatture depositate in atti da parte attrice con le note conclusive, oltre interessi legali dalle date degli intervenuti esborsi al soddisfo.
In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, ai sensi della Sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995 nel pagamento del danno non patrimoniale da risarcire dovrà procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (24.09.2022) e successivamente su tali somme deve applicarsi la rivalutazione secondo indici istat, con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, fino all'effettivo pagamento.
In merito alla chiamata in garanzia.
Le evidenze documentali in atti evidenziano la riconducibilità temporale del sinistro alla finestra temporale della polizza assicurativa versata in atti, la n. 584.044.00009221970 agenzia Prato est con validità dal al 06.03.22 al 06.03.23, in essere tra il Condominio convenuto e
[...]
, terza chiamata rimasta contumace. Di uguale evidenza la piana operatività Controparte_5 della garanzia assicurativa per i fatti per cui è causa, azionata dal convenuto , la cui CP_1 domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata trova, quindi, integrale accoglimento.
Spese:
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n55/2014, sulla base del decisum seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro CP_1 occorso al minore , condanna il medesimo al Persona_1 CP_1 risarcimento in favore degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore, alla refusione dei danni da questo patiti in occasione della caduta avvenuta il 24.09.2022: - a titolo di danno non patrimoniale della somma di € €3562,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed €716,00 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi come indicato in parte motiva;
- condanna, altresì, il alla refusione delle competenze di lite di parte attrice che CP_1 si liquidano in complessivi Euro 2552,00 oltre rimborso forfettario del 15% , CAP ed IVA pagina 7 di 8 se dovuta. Condanna altresì il convenuto alla refusione integrale a parte attrice delle spese di CTU;
- in accoglimento della domanda in garanzia avanzata dal convenuto, dispone CP_1 che l'obbligazione di pagamento di cui alla condanna del convenuto, ivi CP_1 compresa quella relativa alle competenze e spese di lite di parte attrice, sia posta a carico della terza chiamata;
Controparte_5
- condanna la terza chiamata alla refusione delle Controparte_5 competenze di lite del convenuto che si liquidano in complessivi Euro CP_1
2552,00 oltre rimborso forfettario del 15% , CAP ed IVA se dovuta.
Prato, 18.11.2025
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.00 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
pagina 8 di 8
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2100/2023
Oggi 18 novembre 2025, chiamata alle ore 9.15_, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi:
per e l'Avv. Paolo Grandinetti;
Parte_1 Parte_2
per , l'Avv. Michela Giannerini;
Controparte_1
per nessuno già contumace. Controparte_2
L'Avv Grandinetti conclude come in atti e si riporta alle note conclusive depositate e agli atti. Rileva di aver depositato con le note conclusionali le fatture dei CTP. Dà atto di aver depositato la nota spese. L'Avv Giannerini conclude come in atti e si riporta alle note conclusive depositate e agli atti ed insiste per la reiezione della domanda ed in denegata ipotesi insiste per la richiesta di condanna della compagnia assicurativa rimasta contumace a tenere indenne il . Dà atto di aver CP_1 depositato la nota spese .
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice, alle h 16.00. pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti
Il Giudice
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2100/2023, promossa da:
e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sul figlio minore (C.F. ), rappresentati e Persona_1 CodiceFiscale_1 difesi come in atti dall'Avv. Paolo Grandinetti;
ATTORI contro
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 come in atti dagli Avv.ti Michela Giannerini e Stefano Cambi;
CONVENUTO nonché contro nessuno, già contumace Controparte_2
TERZO CHIAMATO/ CONTUMACE
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sig.ri e in qualità Parte_1 Parte_2 di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Persona_1
, citavano in giudizio il (di seguito, breviter, il )
[...] Controparte_1 CP_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dal figlio a seguito di una caduta pagina 2 di 8 avvenuta sulla scala d'ingresso del Condominio. In particolare, gli attori, a sostegno delle proprie pretese, deducevano: (1) che, in data 24 settembre 2022, alle ore 21:00, il piccolo Per_1
si trovava a salire, per mano alla madre, le scale di ingresso della sua abitazione, posta
[...] nello stabile di viale Rubicone, n. 4, in Montemurlo, quando, a causa di un gradone danneggiato, perdeva l'equilibrio e, cadendo, si procurava un trauma contusivo facciale;
(2) che a tale evento assisteva un condomino dello stabile;
(3) che, in seguito all'accaduto, il piccolo veniva accompagnato al Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Prato, dove gli veniva riscontrata una
“ferita lacero contusa della regione sopra palpebrale sinistra, lineare a margini distanziati, di circa
2 cm ”, venendo dimesso con prognosi di 10 giorni;
(4) che, successivamente, Persona_1 veniva sottoposto a visita medico-legale, da parte del Prof. Dott. il quale riscontrava Per_2 un'invalidità permanente in misura non inferiore al 3-4%; (5) che non veniva raggiunto un accordo stragiudiziale e bonario in merito alla richiesta di risarcimento avanzata dagli attori, neppure all'esito del procedimento di negoziazione assistita, avviato prima del giudizio e conclusosi con un mancato accordo tra le parti;
(6) in diritto, gli attori deducevano che la responsabilità dell'evento dannoso era da imputarsi a carico del , in tesi ex art 2051 CP_1 cc. Sulla base di tali argomentazioni, i Sig.ri e rassegnavano, nel Parte_1 Parte_2 merito, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previo accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro occorso a , quale figlio minore degli odierni attori, condannare il Persona_1
“ in Montemurlo (PO)” in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_3 risarcimento dei danni subiti dal suddetto, quantificati in totali € 9.541,50=, per danno biologico e morale su invalidità temporanea, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dì dell'accaduto al saldo effettivo, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio il , che contestava integralmente quando Controparte_1 dedotto nell'atto di citazione ed esponeva: (1) il difetto di prova della domanda attorea in punto di an; (2) l'assenza di responsabilità del Condominio, in quanto la leggera scheggiatura di uno dei gradoni di accesso al condominio non poteva costituire causa idonea a provocare la caduta del bimbo , considerato anche che i genitori, in compagnia del minore in occasione Persona_1 dell'evento lesivo, conoscevano lo stato dei luoghi;
(3) che, in ogni caso, gli attori avrebbero potuto evitare l'evento dannoso con l'uso dell'ordinaria diligenza, non avendo questi ultimi sorvegliato e assistito il figlio, in considerazione dell'insicura deambulazione dovuta alla tenera pagina 3 di 8 età, integrando tale circostanza un'ipotesi di caso fortuito, tale da recidere il nesso causale tra la res in custodia ed il danno lamentato;
(4) in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevato e tenuto indenne dalla compagnia di assicurazioni con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa Controparte_2
n.584.044.00009221970, di cui chiedeva la chiamata in causa in giudizio. Sulla base di quanto esposto, il condominio convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale di rito: autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni Controparte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano 20149, Via P.IVA_1
NA LL 2, pec chiedendo altresì il Email_1 differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc. - nel merito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, in via principale, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e non provate, tutte le domande dei sig.ri Pt_1
e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
[...] Parte_2 [...]
.-In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, Persona_1 ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa c.f. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano 20149, via P.IVA_1
NA LL, 2, pec tenuta a garantire, Email_1 tenere indenne, manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in narrativa, il Controparte_1
e pertanto condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le
[...] somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere al tutte Controparte_1 le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere a parte attrice per capitale, interesse e spese legali. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori”.
Il Giudice disponeva il differimento dell'udienza di prima comparizione al 13 maggio 2024, al fine di consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice;
all'esito di tale udienza, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della terza chiamata
[...]
CP_2
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti, prova testimoniale, nonché CTU medico-legale sulla persona di . Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato peritale da parte del consulente e ritenuta conclusa l'istruttoria, il Giudice rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, concedendo termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali e nota spese.
pagina 4 di 8 All'udienza odierna le parti, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto
Orbene, ciò detto, mette conto rilevare che la domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento nei termini che seguono.
Dinamica e responsabilità del sinistro:
L'istruttoria, ed in particolare i documenti prodotti in atti e la prova per testi assunta, ha confermato che il bimbo, figlio degli attori, in data 24.09.2022, cadeva per le scale di ingresso del condominio di via del Rubicone n 4, a causa di un'insidia presente su un gradino, corrispondente ad una rottura del gradino stesso. Le foto prodotte in atti, del fascicolo di parte attrice, evidenziano la sussistenza di detta rottura, insidiosa perché non facilmente visibile anche vista la conformazione della rottura stessa e la colorazione del materiale del gradino. Il teste sig
[...] escusso all'udienza del 2.10.2024, dichiarava che, al momento del fatto, era dietro la Tes_1 mamma e il bimbo e espressamente al cap 3, rispondeva: “si, Il bambino era mano nella mano con la mamma e stavano salendo le scale. Io ero con il cane ed ho visto che il bimbo che era per mano alla mamma è caduto perchè sul primo scalino c'era una rottura. Cioè mancava un pezzo del gradino, il pezzettino davanti, quello che sporge dal gradino”.
Orbene, accertato l'evento dannoso, occorre procedere all'individuazione delle responsabilità per detto evento. Sul punto occorre, in primo luogo, richiamare quanto ribadito più volte dalla
Giurisprudenza, ex multis Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 20408 del 2017, ovvero che il
è responsabile, quale custode, per i danni causati dalle parti comuni, salvo prova del CP_1 caso fortuito. Alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree comuni, dunque, anche delle scale, deve provvedere il . Dunque, la responsabilità per il danno accorso al figlio CP_1 minore degli odierni attori è imputabile al , ex art 2051 cc, per negligenza nella CP_1 corretta tenute delle cose in sua custodia e per non avere correttamente segnalato il pericolo.
Come noto, più volte la Giurisprudenza di legittimità ha proposto un orientamento secondo cui vi
è responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 Cod. Civ., considerando arrecato “dalla cosa” il danno non solo “provocato dal dinamismo proprio della cosa stessa e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere, ma anche perché dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa”. Si ritiene dunque, sussistente nel caso di specie la responsabilità ex 2051 cc del convenuto. CP_1
pagina 5 di 8 Mette conto, altresì, evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto dal convenuto, CP_1 non risulta in atti prova che la rottura del gradino fosse presente già da tempo e che gli attori ne fossero a conoscenza;
né che la condotta dei genitori preposti alla sorveglianza del minore, nel caso di specie, sia stata connotata da imprudenza in grado di escludere in termini di caso fortuito, né di limitare in termini di concorso ex art 1227 cc, la responsabilità del custode. La madre, infatti, come confermato dal teste escusso, teneva prudenzialmente per mano il proprio figlioletto al momento del fatto per cui è causa.
Vi è prova in atti, corrispondente ad una foto con un giornale recante la data del 2.02.2023, contenuta nel fascicolo telematico di parte attrice sub doc 7, che pochi mesi dopo il gradino era stato ripristinato, a conferma che il , una volta avuto contezza del fatto per cui è CP_1 causa, è intervenuto per la corretta manutenzione delle scale.
Liquidazione danni:
La CTU medico legale espletata in Giudizio sul bimbo , ed alle cui conclusioni, Persona_1 assunte sulla base di presupposti scientifici corretti e di argomentazioni logiche condivisibili, occorre uniformarsi, rileva che: “Le lesioni riportate, costituite da un traumatismo cranio-facciale con conseguente ferita lacero-contusa in regione sovraccigliare sinistra meritevole di trattamento con sutura chirurgica, sono di evidente natura traumatica e correlabili da valido nesso di causalità con le descritte modalità dell'infortunio per cui è causa. - Le lesioni subite nell'infortunio giustificano il riconoscimento di una Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 10 (dieci) giorni. - I postumi permanenti reliquati determinino un Danno Biologico Permanente stimabile pari a 1,5%
(uno virgola cinque per cento) - In atti non risultano prodotte spese mediche curative;
dovranno tuttavia essere rimborsate le spese medico legali per la perizia del dr. riferite pari ad Persona_3
€ 366,00, e per l'assistenza medico legale quale CTP della dr.ssa quantificate pari ad Persona_4
€350,00 previa produzione delle rispettive notule. ”.
Sulla scorta di tali parametri e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (2 anni), il danno non patrimoniale riportato da , figlio minore della parte attrice, viene Persona_1 quantificato attraverso il riferimento alle tabelle di liquidazione adottate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, recepite da questo Tribunale – in €2700,00 per il danno non patrimoniale permanente pari 1,5%; €862,00 per il danno biologico temporaneo (per i 10 g di inabilità al
75%); per un totale di €3562,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad €.716,00 a titolo di danno patrimoniale per il pagamento della perizia medico legale di parte e della CTP, come da pagina 6 di 8 fatture depositate in atti da parte attrice con le note conclusive, oltre interessi legali dalle date degli intervenuti esborsi al soddisfo.
In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, ai sensi della Sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995 nel pagamento del danno non patrimoniale da risarcire dovrà procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (24.09.2022) e successivamente su tali somme deve applicarsi la rivalutazione secondo indici istat, con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, fino all'effettivo pagamento.
In merito alla chiamata in garanzia.
Le evidenze documentali in atti evidenziano la riconducibilità temporale del sinistro alla finestra temporale della polizza assicurativa versata in atti, la n. 584.044.00009221970 agenzia Prato est con validità dal al 06.03.22 al 06.03.23, in essere tra il Condominio convenuto e
[...]
, terza chiamata rimasta contumace. Di uguale evidenza la piana operatività Controparte_5 della garanzia assicurativa per i fatti per cui è causa, azionata dal convenuto , la cui CP_1 domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata trova, quindi, integrale accoglimento.
Spese:
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n55/2014, sulla base del decisum seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro CP_1 occorso al minore , condanna il medesimo al Persona_1 CP_1 risarcimento in favore degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore, alla refusione dei danni da questo patiti in occasione della caduta avvenuta il 24.09.2022: - a titolo di danno non patrimoniale della somma di € €3562,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed €716,00 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi come indicato in parte motiva;
- condanna, altresì, il alla refusione delle competenze di lite di parte attrice che CP_1 si liquidano in complessivi Euro 2552,00 oltre rimborso forfettario del 15% , CAP ed IVA pagina 7 di 8 se dovuta. Condanna altresì il convenuto alla refusione integrale a parte attrice delle spese di CTU;
- in accoglimento della domanda in garanzia avanzata dal convenuto, dispone CP_1 che l'obbligazione di pagamento di cui alla condanna del convenuto, ivi CP_1 compresa quella relativa alle competenze e spese di lite di parte attrice, sia posta a carico della terza chiamata;
Controparte_5
- condanna la terza chiamata alla refusione delle Controparte_5 competenze di lite del convenuto che si liquidano in complessivi Euro CP_1
2552,00 oltre rimborso forfettario del 15% , CAP ed IVA se dovuta.
Prato, 18.11.2025
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.00 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
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