Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 14/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 01066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01473/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2024, proposto dal signor LU AC, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D’Antone e Stefano Verità, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bientina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Toscana e l’Unione Valdera, non costituite in giudizio;
nei confronti
del Comune di Buti e del signor SE Querci, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione di Consiglio comunale di Bientina n. 19 del 28.05.2024 e dei relativi allegati, pubblicata all’albo pretorio dal 12.06.2024 al 27.06.2024, avente ad oggetto “ VARIANTE ART. 252 TER L.R. 65/2014 AL REGOLAMENTO URBANISTICO E PIANO STRUTTURALE COMUNALE VIGENTI (U.T.O.E. 3 AREA INDUSTRIALE DI PRATOGRANDE PORZIONE EX COMPARTO 1) CON CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO – APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L.R. 65/2014 ”;
- della deliberazione di Consiglio comunale di Bientina n. 20 del 28.05.2024 e degli allegati, pubblicata all’albo pretorio dal 12.06.2024 al 27.06.2024, avente ad oggetto “ VARIANTE PRATOGRANDE – U.T.O.E. 3 AREA INDUSTRIALE DI PRATOGRANDE SUB COMPARTO A (TRCOP-T4) AI SENSI DELL’ART. 111 DELLA L.R.T. 65/2014 – ADOZIONE PIANO ATTUATIVO ”;
- del parere motivato ex art. 26 della legge regionale n. 10/2010 espresso dall’Unione Valdera, quale autorità competente in materia di V.A.S., nella seduta del 24.04.2024, con il quale è stato rilasciato parere favorevole all’unanimità sulla sostenibilità ambientale della “ VARIANTE ART. 252 TER L.R. 65/2014 AL REGOLAMENTO URBANISTICO E PIANO STRUTTURALE COMUNALE VIGENTI (U.T.O.E. 3 AREA INDUSTRIALE DI PRATOGRANDE PORZIONE EX COMPARTO 1) CON CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO – APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L.R. 65/2014 ;
- nonché della conseguente determinazione n. 280 del 29.04.2024 con la quale la dirigente del Servizio funzioni urbanistiche associate dell’Unione Valdera ha preso atto e recepito quanto espresso dal Comitato tecnico di valutazione ambientale dell’Unione Valdera nella seduta del 24.04.2024 ove è emerso un quadro di sostanziale sostenibilità della “ VARIANTE ART. 252 TER L.R. 65/2014 AL REGOLAMENTO URBANISTICO E PIANO STRUTTURALE COMUNALE VIGENTI (U.T.O.E. 3 AREA INDUSTRIALE DI PRATOGRANDE PORZIONE EX COMPARTO 1) CON CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO ”, ed è stato pertanto espresso parere favorevole sulla compatibilità e sostenibilità ambientale della variante stessa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bientina;
Visto l’atto depositato il 20.05.2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 25.09.2024 e depositato il 4.10.2024, il sig. LU AC ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale le deliberazioni del Consiglio comunale di Bientina nn. 19 e 20 del 28.05.2024, di approvazione della variante al regolamento urbanistico e di adozione del relativo piano attuativo, e, inoltre, il parere motivato di sostenibilità ambientale espresso dall’Autorità competente in materia di VAS e la determinazione n. 280 del 29.04.2024 con la quale l’Unione Valdera ha espresso parere favorevole sulla compatibilità e la sostenibilità ambientale della variante.
2. – Il Comune di Bientina si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
3. – Con atto depositato il 20.05.2025, parte ricorrente ha rappresentato al collegio che nella stessa data, a seguito di complesse trattative tra i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, è stato finalmente sottoscritto un atto transattivo che ha consentito di risolvere in via stragiudiziale la controversia.
Il ricorrente ha dunque dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio ed ha chiesto che lo stesso sia dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite.
L’atto è stato sottoscritto anche dal difensore dell’Amministrazione comunale per adesione alla istanza di compensazione delle spese processuali.
4. – All’udienza pubblica del 22 maggio 2025, le parti hanno confermato quanto rappresentato nella memoria del 20.05.2025.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. – Preso atto di quanto sopra, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. – Le spese di lite possono essere compensate sull’accorso delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO