Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2255/2024
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2255/2024 promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio degli avvocati SQUILLACE
ETTORE, SQUILLACE ANDREA e SQUILLACE PIERO, elettivamente domiciliata in LO,
Via Guizza n. 22, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE
contro
'(P. IVA P.IVA 1 in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro-tempore, con il patrocinio degli avvocati MAIOLICA LEONARDO e PAGLIUCA ANTONIO, elettivamente domiciliata in LO, Viale Repubblica n. 11, presso il sig. Controparte_2
RESISTENTE
In punto a: licenziamento.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 15.5.2024 presso il Tribunale di LO in funzione di Giudice del Lavoro, Parte 1 conveniva in giudizio la Controparte_1
[...] al fine di dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a lei irrogato in data 5.10.2023.
In particolare, la ricorrente allegava di essere stata assunta in data 9.10.2022 dalla convenuta con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro di 38 ore settimanali, in qualità di impiegata di 2°
di patronato". La lavoratrice evidenziava inoltre che, con lettera sempre del 9.10.2022, il Patronato CP 3 le conferiva anche l'incarico di "responsabile” della sede provinciale di LO.
Nel corso del rapporto di lavoro, la ricorrente, pur svolgendo le mansioni di Responsabile della Sede Provinciale del CP_3 affermava di svolgere, con assoluta prevalenza, le ordinarie attività impiegatizie proprie dell'operatore di patronato, del tutto identiche a quelle svolte dagli altri operatori, risultando del tutto residuali le mansioni di responsabile della sede.
Con lettera del 5.10.2023, ricevuta in data 17.10.2023, il datore di lavoro comunicava alla signora
Pt 1 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo "sulla base delle seguenti ragioni: a seguito di verifiche effettuate sull'attività svolta dalla sede è emerso che non può essere proficuamente utilizzata dall'azienda in quanto è insufficiente la copertura dei costi del personale e di funzionamento. Attualmente con Lei intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato iniziato il giorno 9.11.2020 con sede di lavoro in via Beverara, 68/2/F, inquadramento al 2° livello del CCNL Terziario - Confesercenti, con la qualifica di impiegata. Le comunichiamo inoltre che non è possibile adibirla a mansioni diverse o, anche inferiori, dal momento che, in ogni sede di qualsiasi altra regione ove opera , l'organico risulta essere al completoControparte_1
e non vi è disponibilità di alcuna posizione lavorativa libera" (v. doc. 4 di parte ricorrente).
Seguiva poi una lettera datata 27/10/2023, con la quale il FNUA comunicava alla ricorrente che
"avendo Lei ricevuto la lettera il 17 ottobre 2023, e tenuto conto del suo periodo di preavviso contrattuale di 30 giorni, ne deriva che il suo rapporto di lavoro cesserà il 17 novembre 2023" (v. doc. 5 di parte ricorrente).
La lavoratrice provvedeva tempestivamente ad impugnare il suddetto licenziamento con comunicazione inoltrata alla convenuta in data 30.10.2023 (v. doc. 6 di parte ricorrente).
Nel merito, la ricorrente sosteneva l'illegittimità del suddetto licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per mancato rispetto dell'obbligo di repechage, a fronte sia della mancata soppressione del ruolo di Responsabile di sede Provinciale del Patronato CP 3
,
affidato ad altri dipendenti in sostituzione della lavoratrice (prima al sig. Pt 2 e poi, senza soluzione di continuità, alla sig.ra Pt 3 sia della trasformazione a tempo indeterminato con le mansioni di “operatori di patronato” dei contratti di lavoro di altri lavoratori distaccati presso il Patronato CP 3 La lavoratrice contestava altresì il mancato rispetto dei criteri di scelta vista la fungibilità delle mansioni impiegatizie da lei svolte rispetto a quelle dei colleghi addetti alla sede provinciale e zonale del CP 4 CP 3 nonché la violazione dell'art. 2 della legge 604 del
1996.
Per tali motivi, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“nel merito, accertarsi e dichiararsi la illegittimità di licenziamento per i motivi esposti nel ricorso o per quelli che dovessero emergere in corso di causa;
condannarsi l'ente convenuto reintegrare la ricorrente del proprio posto di lavoro;
condannarsi l'ente convenuto a risarcimento dei danni nella misura delle retribuzioni decorrenti dalla data di licenziamento alla data di ripristino del rapporto di lavoro nel limite delle 12 mensilità previste ex legge;
condannarsi l'ente convenuto nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
condannarsi l'ente convenuto al pagamento di interessi rivalutazione monetaria;
In via subordinata, condannarsi l'Ente convenuto al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di 36 mensilità o di quella che dovesse essere ritenuta di giustizia;
in via di ulteriore subordine, condannarsi l'Ente al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 12 mensilità; spese e onorari in ogni caso integralmente diffusi”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta Controparte_5 contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie, eccependo in via preliminare:
l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della pretesa giuridica di controparte;
-
la nullità/inammissibilità del ricorso per mancata allegazione del CCNL;
la nullità e/o inammissibilità del ricorso per inadempimento dell'onere di allegazione
-
gravante su parte ricorrente (in particolare quello relativo al requisito di cui all'art. 414 n.4
c.p.c.);
l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta ex adverso non suddivisa per capitoli separati;
l'inammissibilità della tutela reintegratoria e indennitaria prospettata da parte ricorrente per
-
mancata offerta della prestazione lavorativa.
Nel merito, la convenuta richiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese per l'evidente legittimità del licenziamento: secondo la prospettazione di parte resistente, il licenziamento risultava sorretto da una giusta e corretta motivazione, costituita dalla chiusura per ragioni di
-
carattere economico-gestionale dell'unica sede del Patronato provinciale CP 3 che veniva gestita dal (mentre le restanti erano di competenza della Controparte_5
FNUA NAZIONALE). Inoltre, la datrice di lavoro sottolineava che l'adibizione di altri dipendenti con mansioni di responsabile di sede o di operatore di patronato presso la sede dove lavorava la ricorrente era finalizzata unicamente allo smaltimento, completamento e chiusura delle pratiche ancora in corso, deducendo sia l'infungibilità delle suddette posizioni con quella della sig.ra Pt_1 sia il licenziamento, per il medesimo giustificato motivo oggettivo, intimato ad altri colleghi in servizio presso lo stesso luogo di lavoro.
affermava il pieno rispetto dell'obbligo di repechage, posto Ancora, la Controparte_1
che la ricorrente non poteva essere utilizzata dalla resistente in nessun'altra sede, poiché la [...] oltre a quella provinciale di LO poi chiusa, non aveva alcuna Controparte_5 '
altra sede nell'Emilia Romagna, né tantomeno aveva la possibilità di collocarla in altra regione posto che la sua figura lavorativa era già occupata.
Invece, quanto ai criteri di scelta, la datrice di lavoro affermava che, a fronte della chiusura della sede in via Beverara, la figura professionale di “responsabile” di sede provinciale svolta dalla ricorrente non era più prevista, mentre il resto del personale era adibito a mansioni di “operatori di patronato".
Per tali motivi, la resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
"I) In via pregiudiziale e preliminare, dichiararsi la nullità insanabile e l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti ai capi da I a IV della presente memoria, con conseguenziale decisione della causa, anche in ordine alle spese processuali;
II) Dichiararsi l'assoluta infondatezza del ricorso anche nel merito, la legittimità del licenziamento irrogato alla sig.ra Parte 1 e la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, per i motivi esposti ai restanti capi della presente memoria;
III) Dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza della rivendicata tutela indennitaria anche per i motivi esposti al capo I della presente memoria;
IV) Rigettarsi, pertanto, integralmente il ricorso e le domande in esso proposte, perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
V)
Condannarsi la sig.ra Parte 1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre Iva,
C.p.A., rimorso forfettario spese generali;
con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari".
All'udienza del 4.0.2024, il giudice procedeva al tentativo di conciliazione e le parti chiedevano concordemente un rinvio per tentare di raggiungere una soluzione transattiva della vertenza.
All'udienza del 15.10.2024, dato atto del fallimento delle trattative, parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza di discussione e, in subordine, l'ammissione dei mezzi di prova richiesti. Parte resistente insisteva sulle eccezioni sollevate nell'atto di costituzione e, in subordine, chiedeva l'ammissione dei mezzi di prova dedotti. Il Giudice si riservava. Con ordinanza del 17.10.2024, il Giudice ammetteva i mezzi di prova richiesti, espungendo i capitoli contenenti circostanze documentate e a conferma di documenti, non contestate, formulate in modo negativo e contenenti valutazioni e limitando i testi a due per parte. Rinviava quindi all'udienza del 18.2.2025.
,All'udienza del 18.2.2025, venivano escussi i testi Testimone 1 e Testimone 2 con rinuncia degli altri due testi citati. Parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza di discussione con termine per note. Parte resistente insisteva affinché venisse ammessa la testimonianza di Testimone 3 Il
Giudice si riservava.
In data 5.3.2025, il Giudice scioglieva la riserva, ritenendo la causa matura per la decisione e rinviando per discussione, con termini per note entro il 30.4.205.
All'udienza del 10.4.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti e il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva la causa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta sono infondate e, pertanto, devono essere tutte rigettate.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della tutela giuridica pretesa in via principale da parte ricorrente, deduceva attesa Controparte_5
l'assunzione della lavoratrice in data 9.11.2020 - l'applicazione al caso in esame dell'art. 3 comma
1 D.lgs. 23/2015, come modificato dal D.L 87/2018. Come noto, tale articolo riconosce, nell'ipotesi in cui non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, unicamente una tutela indennitaria in misura “pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità".
La suddetta eccezione è priva di pregio, a fronte della recente pronuncia della Corte Costituzionale
n. 128 del 2024, la quale ha esteso la tutela reintegratoria, prevista dall'art 3 comma 2, anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora emerga l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Quanto all'eccezione relativa all'offerta della prestazione lavorativa da parte della ricorrente, si ritiene che al contrario di quanto afferma parte resistente – la lavoratrice l'abbia compiuta tramite
-
l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, effettuata in via tempestiva dalla ricorrente in data 30.10.2023, in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “il diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno non è subordinato, diversamente da quanto accade nel caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato per nullità del termine, alla messa in mora del datore di lavoro mediante l'offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, atteso che quest'ultimo mette a disposizione le proprie energie lavorative già con l'impugnativa in via stragiudiziale del recesso illegittimo, a fronte del rifiuto datoriale di riceverne la prestazione, manifestato con l'intimazione del licenziamento" (Sez. L-,
Sentenza n. 15379 del 06/06/2019 (Rv. 654106 -01)".
Quanto all'eccezione di nullità o inammissibilità del ricorso per mancata allegazione del CCNL, anch'essa risulta essere infondata. Infatti, la mancanza dell'indicazione del contratto collettivo (la cui applicazione peraltro non è nemmeno contestata nel caso di specie) non è tale da inficiare la corretta individuazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, tenendo conto dell'esame complessivo dell'atto così come delle allegazioni effettuate da parte ricorrente. Del resto, come ha avuto modo di precisare la stessa Corte di Cassazione, “non è certo idonea ad invalidare la domanda in modo così radicale da determinarne la nullità, meritevole di una preclusione in rito senza esaminare il merito della questione, la carenza di indicazione del c.c.n.l. di riferimento, o la specificazione delle modalità di calcolo delle somme rivendicate (se riferite alla retribuzione convenzionale a quella prevista ò dalla contrattazione collettiva)" a fronte del fatto che "la nullità del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 414 c.p.c. può essere pronunciata solo quando sia assolutamente impossibile l'individuazione del petitum o della causa petendi attraverso l'esame complessivo dell'atto, perchè in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa nè il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio”
(Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 01/02/2019), n.3143).
In ultimo, relativamente alla dedotta inammissibilità delle istanze istruttorie per mancata indicazione dei capitoli di prova in modo specifico, si richiama il saldo principio giurisprudenziale a cui questo Giudice intende aderire - secondo il quale, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova (Cass. n.
19915 del 2016; Cass. n. 6214 del 2003).
Venendo ora al merito della presente controversia, parte ricorrente afferma l'insussistenza del fatto materiale alla base del giustificato motivo oggettivo del licenziamento.
Si premette che, per giurisprudenza consolidata, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo se il datore di lavoro: opera un riassetto organizzativo effettivo e non pretestuoso, fondato su circostanze
•
realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non riguardante circostanze future ed eventuali;
recede in funzione di ragioni inerenti all'attività produttiva;
•
verifica la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti nell'ambito
•
dell'organizzazione aziendale e ne accerta l'impossibilità; sceglie il lavoratore da licenziare osservando le regole di correttezza e buona fede e non
•
pone in essere atti discriminatori;
• rispetta il preavviso.
Nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria (la cui attendibilità non può essere messa in discussione) e dalla documentazione prodotta dalle parti e dai testi, si può senza dubbio affermare che il licenziamento risulta sorretto da giustificato motivo oggettivo. Di conseguenza, vanno rigettate le pretese di parte ricorrente. In via preliminare, va fatta una premessa inerente alla struttura organizzativa della datrice di lavoro Controparte 1
[...] Come ha correttamente sottolineato parte resistente, l'odierna convenuta, anche se
•
articolazione della FNUA NAZIONALE, costituisce un soggetto giuridico autonomo distinto da quest'ultima, sia in via giuridica che in via gestionale che in via patrimoniale (cfr. docc. 2 e 3 di parte resistente allegati alla memoria di costituzione). Dunque, anche se entrambe le federazioni, la
Controparte 1 come la FNUA NAZIONALE, svolgono attività di patronato utilizzando la sigla CP 3 è a proprie spese ed in via autonoma che la Controparte 1
[...] comanda i propri dipendenti a prestare attività lavorativa presso le varie sedi
SE.N.A.S. dislocate su tutto il territorio italiano. Ciò è avvenuto anche nel caso di specie per la sig.ra Pt 1 distaccata presso la sede di LO di Via della Beverara n. 68/2/F. Sotto tale aspetto, va altresì sottolineato che:
• le suddette sedi sono mere promanazioni della Controparte_1 senza che abbiano una propria autonomia gestionale ed organizzativa.
,a differenza di quanto tra le sedi di competenza della Controparte 1
•
CP 3 di LO di Via afferma parte ricorrente, non vi è la sede zonale del patronato
Corticella, la quale non è gestita dalla resistente ma dalla FNUA Nazionale.
La suddetta struttura organizzativa e territoriale della Controparte_1 va tenuta in considerazione nel momento in cui si analizza la sussistenza o meno del giustificato motivo
- per quanto appena detto va riferita oggettivo del licenziamento per cui è causa, che esclusivamente a quanto di competenza del
,CP 1 persona giuridica CP 1
diversa dal FNUA NAZIONALE.
Ciò premesso, occorre analizzare le ragioni poste a base del licenziamento alla luce di tale contesto organizzativo e territoriale.
In primo luogo, va detto che sono risultate provate le difficoltà economiche della sede dove lavorata che ne hanno determinato la chiusura. Come ha riferito in udienza il testela sig.ra Pt 1 Testimone 4 dipendente della convenuta presso la sede di Roma, egli veniva “distaccato presso la sede di LO, di via della Beverara poiché (...) c'erano dei problemi, (...) la sede di
LO non andava bene economicamente, nel senso che aveva una sofferenza economica".
Inoltre, egli aggiungeva: "da quello che mi è stato riferito in direzione generale, la sede di via della
Beverara aveva dei costi generali molto alti rispetto al volume di pratiche presenti presso detta sede".
Tale profilo trova riscontro anche documentale: alla luce delle tabelle di rendicontazione del [...]
Controparte_1 (doc. n. 13 della memoria di parte resistente, chiaramente riferibile all'odierna resistente), la sede del patronato provinciale CP_3 di Via della Beverara n. 68/2/F presentava una perdita costante dell'attività di patronato, protrattasi per tutto il periodo di tempo in cui la ricorrente era stata distaccata presso la stessa (dal 20202 al 2023). In altri termini, dalla consultazione di tale certificazione afferenti ai costi di gestione, la sede di via della Beverara non ha mai avuto un risultato positivo, così da determinare la datrice di lavoro a procedere ad una serie di licenziamenti, tra cui anche quello per cui è causa.
In secondo luogo, oltre alle suddette difficoltà economiche, è risultata provata anche la chiusura della sede in cui lavorava la sig.ra Pt 1 Come ha riferito il teste al momento Testimone 4
del suo distacco avvenuto nel 2023, la sede di LO “era ancora operativa ma si progettava la sua chiusura". Il suo incarico era giustificato dal fatto di "terminare il lavoro ancora giacente e procedere alla chiusura della sede bolognese”, parallelamente a quanto aveva fatto per l'analoga sede di EN ("ero stato incaricato anche della chiusura della sede di EN che è stata chiusa prima di quella di LO, sempre nel 2023").
Anche se ammetteva che la sede di LO veniva chiusa definitivamente nei primi mesi del 2025, egli riferiva altresì che “prima di essere chiusa è stata passata da sede provinciale a sede zonale, già dal 2023. Successivamente, si è proceduto alla chiusura", aggiungendo che, se è vero che la ricorrente è stata licenziata nel 2023, "la sede è rimasta aperta fino al 2025 perché c'erano molte pratiche giacenti degli assistiti che andavano portate a termine". Peraltro, la chiusura della sede di lavoro della ricorrente risulta in via documentale dal verbale ispettivo dell'11.1.2025 prodotto dal teste Testimone 4 e dalla comunicazione di chiusura della sede all' CP 6 datata 31.1.2025 prodotta dalla teste Testimone_2 entrambi acquisiti all'udienza del 18.2.2025. Tale chiusura si evince anche dalla disdetta del contratto di affitto datata il 5.10.2023, avente ad oggetto l'immobile sito in via della Beverara (doc. n. 12 della memoria di parte resistente).
La prova dell'avvenuta chiusura, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, non è inficiata dal fatto che, dopo il licenziamento della sig.ra Pt 1 la sede di via della Beverara abbia incamerato nuove pratiche. Infatti, come afferma il teste Pt 2 erano pratiche che "non potevamo rifiutare e che abbiamo progressivamente smaltito sino alla chiusura della sede”. Ciò viene confermato dalla Testimone 2 ispettrice dell'area metropolitana di LO, la quale riferiva: "ho teste effettuato la verifica per l'anno 2022 qualche giorno fa, 11 febbraio 2025, presso la sede di via della Beverara che era ancora aperta perché si trovavano ancora lì le pratiche. Non erano ancora state trasferite in via di Corticella perché erano molte. Si trattava di pratiche già chiuse nel 2022".
Dunque, in conclusione, la documentazione acquisita e l'istruttoria provano la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento: la sede dove la ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa presentava ingenti difficoltà economiche e, pertanto, veniva chiusa.
Come la sede di LO, veniva chiusa anche la sede di EN, ossia le uniche due sedi nella
Regione dell'Emilia-Romagna di competenza dell'odierna resistente. Pertanto, non risulta violato alcun obbligo di repechage, posto che in Regione la Controparte_1 non disponeva più di sedi distaccate e che - come già detto e contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente la sede di via Corticella non era di competenza del
- Controparte_1 ma del FNUA NAZIONALE. Ciò trova conferma anche nelle parole del teste Pt 2 che affermava: "la collega TI ha collaborato con me allo smaltimento delle giacenze della sede di via della Beverara ed è stata nominata, se ben ricordo, responsabile provinciale della nuova sede di LO, in via della Corticella, sempre nel 2023. Preciso che TI è dipendente del FNUA nazionale mentre io e la ricorrente siamo dipendenti del FUNA regionale del
CP 1".
Pertanto, a fronte della documentata chiusura sia della sede di LO sia della sede di EN, in nessun'altra sede di patronato nell'Emilia Romagna gestita dalla Controparte_1 la ricorrente avrebbe potuto essere adibita, neppure a copertura di mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle per cui era stata assunta. Del resto, come ha recentemente precisato la stessa Corte di Cassazione, “il datore di lavoro non è tenuto a creare nuove posizioni o a modificare l'organizzazione aziendale per conservare il posto al lavoratore, ma deve dimostrare solo l'assenza di posti liberi compatibili con la professionalità del dipendente, non potendo il giudice, una volta emersa la prova della soppressione del posto, imporre al datore di mantenere una posizione di lavoro anche inferiore, poiché si sostituirebbe all'imprenditore nel compito di organizzazione aziendale che a lui compete" (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 22/10/2024) 20/01/2025, n.
1364).
In conclusione, alla luce di quanto finora esposto, il licenziamento irrogato da parte resistente risulta legittimo, in quanto sono stati rispettati tutti i principi e le regole sopra enunciate che lo rendono tale:
• la Controparte 1 ha operato un riassetto organizzativo effettivo e non pretestuoso, fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso;
• la Controparte_1 ha accertato l'impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale,
• la Controparte 1 ha scelto la lavoratrice da licenziare osservando le regole di correttezza e buona fede e non ha posto in essere atti discriminatori;
ha rispettato la disciplina inerente il preavviso (profilo
• la Controparte 1
mai contestato da parte ricorrente).
In ultimo, quanto al profilo delle spese, ritiene il Tribunale che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della condizione soggettiva delle stesse e alla luce della complessità della vicenda, dovuta anche dalla particolare struttura giuridica della resistente, comparata a quella della FNUA NAZIONALE.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge il ricorso depositato da Parte 1 in data 15.5.2024;
- Compensa interamente le spese del processo fra le parti.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
LO, 10 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Maria Luisa Pugliese