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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 203/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 203/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO Pt_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRONOVO Controparte_1 C.F._1
FRANCA MILENA
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 15/2/2024, l conveniva in giudizio Pt_1 CP_1
per contestare il riconoscimento della decorrenza dell'indennità di accompagnamento alla data
[...] della domanda, come accertato dal CTU, in quanto i relativi requisiti sussistevano solo alla data della visita.
Si costituiva che contestava il fondamento della domanda, in base a quanto Controparte_1 accertato dal CTU e ne chiedeva il rigetto.
Disposta l'integrazione della perizia da parte del medesimo CTU, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorso non appare fondato.
Oggetto esclusivo del presente giudizio di cognizione, previsto dall'art. 445 bis co 6 c.p.c., è solo la decorrenza del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento, sulla quale è sorta contestazione tra le parti.
pagina 1 di 2 Nella seconda relazione, il CTU ha precisato che la sig.ra “nel gennaio 2023 . . . aveva ancora CP_1
una discreta autonomia: il Mini Mental era 21/30, le ADL 6/6 e le IADL 8/8. Successivamente . . . si era verificato un rapido peggioramento, evenienza abbastanza frequente nei casi di deterioramento cognitivo, a volte dovuta a patologie intercorrenti e a volte, come in questo caso, senza motivi apparenti. Tale peggioramento è ben documentato dalla visita neurologica del 5.5.2023: il Mini
Mental era 16/30, ADL 6/6 e IADL 1/8. Nella stessa visita veniva prescritta terapia per disturbi comportamentali assenti nella visita del gennaio 2023 ed era segnalato “paziente incapace a gestire in autonomia le IADL”. Quindi già in tale data erano presenti importanti disturbi cognitivi e comportamentali. In particolare, mentre la scala ADL era normale, la scala IADL, che valuta le funzioni necessarie a mantenere l'indipendenza, era gravemente deficitaria già nel maggio 2023.”.
Il CTU ha poi osservato che “la domanda di accompagnamento è stata presentata circa un mese dopo
(13.6.2023) quando, considerato il rapido peggioramento dei sintomi, i problemi cognitivi erano ulteriormente peggiorati. Infatti in sede di CTU (1 dicembre 2023) il Mini Mental era ulteriormente peggiorato (13/30, 12/30 se corretto per età e scolarità). La rapidità del peggioramento è dimostrata dal fatto che nel periodo gennaio-maggio il Mini Mental si era ridotto di 4 punti (da 21 a 16) e che da maggio al momento della CTU si è ridotto di altri 3 punti. In totale, 7 punti in poco meno di un anno mentre in media il peggioramento è di 2-4 punti per anno”.
In pratica, secondo il CTU, nell'arco di appena un anno, il decadimento cognitivo della sig.ra CP_1
era stato praticamente il doppio di quello medio ordinario, il che induce logicamente a ritenere che alla data della domanda - 40 giorni dopo la visita neurologica del 5.5.2023, quando la sua indipendenza era già gravemente deficitaria - la sua disabilità intellettiva fosse sensibilmente peggiorata e avesse inciso, compromettendola, anche la capacità di svolgere le attività più elementari della vita quotidiana, quelle di base.
La valutazione del CTU appare quindi corretta e dev'essere pertanto condivisa.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' Pt_1
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore della Pt_1
resistente ex art 93 cpc, liquidate in € 2.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Como, 15/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 203/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO Pt_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRONOVO Controparte_1 C.F._1
FRANCA MILENA
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 15/2/2024, l conveniva in giudizio Pt_1 CP_1
per contestare il riconoscimento della decorrenza dell'indennità di accompagnamento alla data
[...] della domanda, come accertato dal CTU, in quanto i relativi requisiti sussistevano solo alla data della visita.
Si costituiva che contestava il fondamento della domanda, in base a quanto Controparte_1 accertato dal CTU e ne chiedeva il rigetto.
Disposta l'integrazione della perizia da parte del medesimo CTU, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorso non appare fondato.
Oggetto esclusivo del presente giudizio di cognizione, previsto dall'art. 445 bis co 6 c.p.c., è solo la decorrenza del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento, sulla quale è sorta contestazione tra le parti.
pagina 1 di 2 Nella seconda relazione, il CTU ha precisato che la sig.ra “nel gennaio 2023 . . . aveva ancora CP_1
una discreta autonomia: il Mini Mental era 21/30, le ADL 6/6 e le IADL 8/8. Successivamente . . . si era verificato un rapido peggioramento, evenienza abbastanza frequente nei casi di deterioramento cognitivo, a volte dovuta a patologie intercorrenti e a volte, come in questo caso, senza motivi apparenti. Tale peggioramento è ben documentato dalla visita neurologica del 5.5.2023: il Mini
Mental era 16/30, ADL 6/6 e IADL 1/8. Nella stessa visita veniva prescritta terapia per disturbi comportamentali assenti nella visita del gennaio 2023 ed era segnalato “paziente incapace a gestire in autonomia le IADL”. Quindi già in tale data erano presenti importanti disturbi cognitivi e comportamentali. In particolare, mentre la scala ADL era normale, la scala IADL, che valuta le funzioni necessarie a mantenere l'indipendenza, era gravemente deficitaria già nel maggio 2023.”.
Il CTU ha poi osservato che “la domanda di accompagnamento è stata presentata circa un mese dopo
(13.6.2023) quando, considerato il rapido peggioramento dei sintomi, i problemi cognitivi erano ulteriormente peggiorati. Infatti in sede di CTU (1 dicembre 2023) il Mini Mental era ulteriormente peggiorato (13/30, 12/30 se corretto per età e scolarità). La rapidità del peggioramento è dimostrata dal fatto che nel periodo gennaio-maggio il Mini Mental si era ridotto di 4 punti (da 21 a 16) e che da maggio al momento della CTU si è ridotto di altri 3 punti. In totale, 7 punti in poco meno di un anno mentre in media il peggioramento è di 2-4 punti per anno”.
In pratica, secondo il CTU, nell'arco di appena un anno, il decadimento cognitivo della sig.ra CP_1
era stato praticamente il doppio di quello medio ordinario, il che induce logicamente a ritenere che alla data della domanda - 40 giorni dopo la visita neurologica del 5.5.2023, quando la sua indipendenza era già gravemente deficitaria - la sua disabilità intellettiva fosse sensibilmente peggiorata e avesse inciso, compromettendola, anche la capacità di svolgere le attività più elementari della vita quotidiana, quelle di base.
La valutazione del CTU appare quindi corretta e dev'essere pertanto condivisa.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' Pt_1
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore della Pt_1
resistente ex art 93 cpc, liquidate in € 2.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Como, 15/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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