Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 80/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 80/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento del
28.1.2025 emesso in esito alla udienza del 23.1.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. PARISI ANTONINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. PANUCCIO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, P:Iva , P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
17, c.fisc. rappresentato e difeso, giusta procura in atti , dall'Avv. C.F._3
Giancarlo Parisi del Foro di CP_2
INTERVENIENTE VOLONTARIO
1
Sentenza n. 412/2020 del Tribunale di Palmi pubblicata in data 06/07/2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. / R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 15/02/2021 parte appellante impugnava la sentenza n. 412/2020 emessa e pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Palmi in data 06/07/2020 con la quale era stata rigettata la opposizione dalla stessa spiegata e pronunziata, ai suoi danni, condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2768,00 per compensi oltre accessori, in favore di ciascuna delle controparti e Esponeva la appellante che ella, con CP_1 Controparte_4 atto di opposizione del 21.8.2017, aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità della procedura esecutiva n. 2/2015 o, in via subordinata, dichiarata la nullità delle operazioni di rilascio eseguite a sua insaputa, e revocata la nomina del custode. Aggiungeva che in detta procedura si era costituito il creditore esecutante, , il quale aveva dichiarato di CP_1 avere pignorato solo la quota parte intestata a trascrivendo il titolo solo a CP_3 carico del debitore e che, dunque, la azione da lei proposta doveva qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi. Aggiungeva ancora che, in detto giudizio di primo grado, si Con era costituito anche l' che dichiarava di avere avuto solo occasionalmente notizia della opposizione e rilevava la non integrità del contraddittorio per la sua mancata evocazione in giudizio, e che, pertanto, il GE aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di detto istituto, che si era costituito eccependo la tardività della opposizione mentre nulla veniva dedotto o rilevato in ordine alla assenza, nel giudizio, del debitore esecutato. Aggiungeva che, concessi i termini di rito, la causa era stata poi assunta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc e decisa nei termini sopra riportati. Ciò premesso rilevava che la circostanza che in data 13.2.2020 (successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica) la procedura esecutiva fosse stata dichiarata estinta aveva determinato la cessazione della materia del contendere e che ella – non essendo parte in quel giudizio – non aveva potuto darne notizia al giudice ma che, tuttavia, ciò doveva ritenersi rilevante in ordine alla disposta condanna alle spese. Aggiungeva che nel caso di specie non ricorreva la ipotesi - richiamata dalla giurisprudenza di merito – secondo la quale il terzo, nonostante la cessazione della materia del contendere derivante dalla estinzione della procedura esecutiva – poteva avere interesse alla prosecuzione del giudizio e che, dunque, errata doveva ritenersi la pronunzia del giudice che aveva - senza tenere conto di detta estinzione – rigettato la opposizione e pronunziata condanna alle spese ai suoi danni. Chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Aggiungeva che erroneamente il giudice di primo grado non aveva rilevato la non integrità del contraddittorio e non aveva disposto la integrazione nei confronti del debitore esecutato. Chiedeva che, ove non ritenuta cessata la materia del contendere, fosse disposta rimessione del giudizio in primo grado per la integrazione del contraddittorio. Ancora
2 rilevava la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva pronunziato la condanna alle spese nei confronti dell'IVG atteso che detto ente, quale custode, non rivestiva il ruolo di litisconsorte e che, dunque, aveva errato il giudice a disporre la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Chiedeva, dunque, che in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata la estromissione dal giudizio dell'IVG e conseguentemente modificata la condanna alle spese. Rilevava, ancora, la erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto di aderire all'orientamento secondo cui l'omissione dell'avviso ex art. 599 c.p.c. non comporterebbe la nullità del pignoramento, dovendosi al contrario ritenere la necessità di detto avviso (consentendo al comproprietario di agire per la divisione) con conseguente sanzione della nullità degli atti della procedura nel caso di sua assenza. Infine rilevava la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la opposizione spiegata, in quanto proposta successivamente allo spirare del termine di venti giorni dalla conoscenza del primo atto della procedura esecutiva,
(fatto risalire dal giudice alla data del 14.7.2017, data nella quale la aveva ritirato Pt_1 Con l'avviso dell' che indicava la data del 6.7.2017 quale data del rilascio) e ciò tenuto conto che, essendo la comproprietaria dell'immobile, avrebbe dovuto trovare Pt_1 applicazione la previsione di cui all'art. 619 cpc secondo la quale l'opposizione può essere proposta sino a che non sia disposta la vendita o la assegnazione dei beni. Pertanto, chiedeva, che, in riforma della impugnata sentenza, fosse dichiarata la tempestività della opposizione.
Riproponeva, dunque, tutte le eccezioni relative alla nullità del pignoramento e della procedura esecutiva e ribadiva la domanda di revoca della nomina del custode. Chiedeva, infine che, stante la fondatezza dei motivi spiegati, fosse disposta la sospensione della esecutività della sentenza.
Detto atto di appello veniva notificato in data 5.2.2021 agli odierni appellati presso i procuratori costituiti in primo grado.
Mentre l'IVG non si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta in appello del
21.12.2021 si costituiva rilevando, preliminarmente, che la azione proposta CP_1 dalla doveva qualificarsi come opposizione ex art. 617 cpc e che, pertanto, poiché la Pt_1 sentenza era stata pronunziata dal Tribunale di Palmi il 6.7.2020, il termine per proporre appello doveva ritenersi scaduto alla decorrenza dei sei mesi da calcolarsi senza la applicazione della sospensione feriale, non operante nel caso di specie, con conseguente scadenza del termine per proporre appello alla data del 7 gennaio 2021 che, invece, era stato proposto in data 5.2.2021.
Rilevava, in via subordinata, che effettivamente – come rilevato dall'appellante – la procedura esecutiva si era estinta ma ciò era da ritenersi irrilevante stante la tardività della opposizione e del proposto appello. Nel merito rilevava che la , dopo avere Pt_1 chiaramente affermato di avere proposto una opposizione agli atti esecutivi, aveva cercato di sostenere, nel corso del procedimento, che la azione dovesse qualificarsi quale opposizione alla esecuzione, circostanza smentita dalla circostanza che la opposizione era stata proposta avverso atti del GE in sede di esecuzione (modalità della vendita, ordinanza di sfratto e di rilascio, ordine di accesso). Aggiungeva di avere proceduto esecutivamente solo sulla quota
3 dei beni di proprietà del e non già della e, pertanto, che, trattandosi di CP_3 Pt_1 opposizione agli atti esecutivi, la stessa andava proposta entro il termine di venti giorni dalla conoscenza del procedimento, conoscenza che, nel caso di specie, doveva farsi risalire al ritiro, da parte della dell'atto di avviso a lei notificato il 14.7.2017. Tutto ciò Pt_1 premesso chiedeva che fosse dichiarata la tardività dell'appello, in subordine rigettato lo stesso nel merito per infondatezza. Ancora in via subordinata chiedeva che, ove ritenuta cessata la materia del contendere, fossero emessi “i provvedimenti opportuni e conseguenziali”, con condanna della appellante alle spese del giudizio.
Con comparsa depositata in data 21.1.2025 interveniva volontariamente in giudizio
[...] dichiarando di aderire alle domande della appellante e segnatamente alla eccezione CP_3 relativa al difetto del contraddittorio nel giudizio di primo grado, con conseguente nullità dello stesso. Il dunque, così concludeva: - In via principale: Accogliere integralmente CP_3
l'appello proposto dalla Sig.ra con ogni conseguenza di legge;
- In Parte_1 subordine: Rilevare l'irregolare costituzione del contradditorio e, conseguentemente, rimettere il procedimento in primo grado, sospendendo l'efficacia della sentenza impugnata.
Rigettata la istanza di sospensione avanzata da parte appellante, con provvedimento del
28.1.2025, emesso in esito alla udienza del 23.1.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc nella misura di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di eventuali memorie di replica.
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello proposto dalla sia inammissibile. Pt_1
Invero, risulta dalla lettura della sentenza impugnata che la azione proposta dalla è Pt_1 stata qualificata dal Giudice dell'esecuzione come opposizione agli atti esecutivi.
La sentenza che si è pronunciata sulla opposizione, qualificandola espressamente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non è appellabile.
La contestazione della erroneità della qualificazione non consente di utilizzare il mezzo di impugnazione che sarebbe consentito ove la sentenza avesse qualificato l'azione in coerenza con l'indicazione dell'appellante, dovendo invece essere impugnata utilizzando il gravame ammissibile in coerenza con la decisione contestata.
Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, infatti, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile esclusivamente il ricorso per cassazione ove l'azione sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato.
Ciò preclude, pertanto, a questa Corte di valutare i motivi di opposizione avanzati dalla Pt_1 in primo grado atteso che – come rilevato – anche la eccepita erronea qualificazione della azione non può essere fatta valere con l'appello (giusti il disposto dell'art. 618 cpc) bensì solo con il ricorso in cassazione.
Per questi motivi
l'appello deve essere dichiararti inammissibile.
4 Tenuto conto che la causa è stata decisa in base ad un rilievo effettuato d'ufficio, considerato che l'appellato si era difeso nel merito ed eccependo in via preliminare solo la inammissibilità dell'appello per tardività, sussistono giusti motivi per disporre fra le parti costituite la integrale compensazione delle spese.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro , e con l'intervento
[...] CP_1 Controparte_4 di così decide: CP_3
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Compensa le spese di giudizio fra le parti costituite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
12/03/2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito ) (dott. Patrizia Morabito )
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