Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 548/2025 promosso da:
nata a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2 Parte_1
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti STEFANELLI
SABRINA e MENGARELLI DAVIDE;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi, dando atto di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare a qualsivoglia reciproca contribuzione economica;
2) la LI è divenuta maggiorenne, è studentessa e non è economicamente indipendente, il Per_1
figlio è ancora minorenne ed entrambi continueranno a vivere ed a risiedere con la madre Per_2 presso l'immobile ora di esclusiva proprietà della SI.ra a DO (AN) Controparte_1
alla via M. Brandoni n. 27, casa che viene assegnata alla in ragione di genitore collocatario CP_1
oltre che di esclusivo proprietario;
3.a) Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori che Persona_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
1
Si veda il piano genitoriale predisposto da entrambi i genitori, cui si rimanda anche per quanto attiene alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, già depositato in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. doc. 5 ricorso).
Le parti si assumono l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio indirizzo ed il proprio recapito telefonico. Hanno l'obbligo, inoltre, di mantenere tra loro rapporti significativi, privilegiando i messaggi telefonici, solo ed esclusivamente per comunicare ed informare l'altro genitore sulle problematiche del figlio minore, il tutto nel suo esclusivo interesse;
3.b) in ragione della intervenuta maggiore età della LI i rapporti di visita Persona_4
verranno regolamentati liberamente tra ciascun genitore e la LI, tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi, di studio e dovuti alla quotidianità;
4.a) Il SI. concorrerà al mantenimento del figlio Parte_2 Persona_3
mediante il versamento dell'importo di Euro 254,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese alla SI.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Controparte_1
acceso presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di DO, intestato alla n. CP_1
[...]. La suddetta somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo e senza necessità di alcuna apposita ed autonoma richiesta in tal senso.
4.b) Il SI. in ragione del fatto che la LI maggiorenne Parte_2 Persona_4
è studentessa e non ancora autosufficiente ma che nel periodo estivo la medesima presta lavoro stagionale, concorrerà al mantenimento anche della LI mediante il versamento dell'importo di
Euro 204,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese alla SI.ra
[...]
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca Intesa San CP_1
Paolo, filiale di DO, intestato alla n. [...]. La suddetta CP_1
somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo e senza necessità di alcuna apposita ed autonoma richiesta in tal senso.
In virtù di quanto sopra detto, nei mesi estivi in cui la LI dovesse prestare Persona_4
attività lavorativa stagionale con una retribuzione mensile superiore ad euro 800,00, il padre verserà alla SI.ra la somma di euro 104,00 al mese, mentre qualora la LI dovesse percepire una CP_1
retribuzione compresa tra euro 501,00 ed euro 799,00 il SI. verserà alla la somma Per_3 CP_1
di euro 154,00 al mese, ed infine se la LI dovesse percepire una retribuzione pari od inferiore alla somma di euro 500,00 al mese, il SI. concorrerà nel mantenimento nella intera somma Per_3
2 di euro 204,00 al mese come sopra indicato. Tutte le suddette somme sono soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo e senza necessità di alcuna apposita ed autonoma richiesta in tal senso.
4.c) L'assegno unico o qualunque altro emolumento erogato dall'INPS o da qualsiasi altro Ente per entrambi i figli a carico verranno percepiti dalla SI.ra . Controparte_1
4.d) le spese straordinarie relative ad entrambi figli verranno suddivise tra i coniugi in misura del
50% per ciascuno secondo il Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, attualmente in vigore presso il Tribunale di
Ancona e siglato in data 10.07.2024, da intendersi qui per integralmente richiamato e trascritto. La rifusione delle spese straordinarie saranno corrisposte da parte di un genitore entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del genitore che le ha anticipate, con ricezione/esibizione dei documenti che le comprovano.
Le spese straordinarie di cui sopra saranno fiscalmente detratte dai coniugi nella misura pari alla percentuale a proprio carico, mentre le spese che verranno sostenute soltanto da un coniuge saranno dal medesimo fiscalmente detratte al 100%.
4.e) I SI.ri e sosteranno al 50% ciascuno le spese per Parte_2 Controparte_1
l'acquisto di una autovettura per la LI , ivi comprese le spese per i bolli, Persona_4
l'assicurazione, le riparazioni e la manutenzione della autovettura in uso e/o proprietà alla LI.
5.a) a seguito degli obblighi assunti dai coniugi in seno al procedimento per separazione consensuale dei coniugi sopra detto, la SI.ra è divenuta unica ed esclusiva proprietaria Controparte_1 dell'immobile sito a DO (AN) alla via M. Brandoni n. 27, costituita da 2 unità immobiliari: la prima è collocata al piano terra (T-2-3), composta da complessivi vani catastali 7, censita al
N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 14, part. 418, sub. 6, Categ. A/2 - cl.
4 - vani 7, R.C. EURO
361,52; la seconda unità immobiliare è collocata sempre al piano terra ed è composta da complessivi
20 m², censita al N.C.E.U di detto Comune al Foglio 14, part. 418, sub. 2, Categ. C/6 - cl.
5- consistenza 20 m², R.C, EURO 38,22.
L'immobile è, dunque, costituito da un totale di 7 vani e 20 m² e un R.C. totale di EURO 399,74;
5. b) a seguito degli obblighi assunti dai coniugi in seno al procedimento per separazione consensuale dei coniugi sopra detto, il SI. è divenuto esclusivo ed unico Parte_2 proprietario dell'immobile a AN (AN), in Via Flaminia nr. 27, situato al piano terra (T-1), composto da complessivi vani catastali 5,5, censita al N.C.E.U. di detto Comune a Foglio 1, part. 613, sub. 2, Categ. A/3 - cl.
3 - vani 5,5, R.C. EURO 624,91;
5. c) Il SI. continuerà ad essere obbligato a provvedere al pagamento delle Parte_2 rate del Mutuo n. 0E53076662969, di importo pari a € 282,68 circa o diversa somma, concesso dalla
3 in data 25.01.2022 per l'acquisto dell'immobile sito a AN (AN) Controparte_3 alla Via Flaminia n. 27 fino all'estinzione del mutuo stesso, mentre, la SI.ra CP_1
continuerà ad essere obbligata a provvedere al pagamento delle rate del Mutuo n.
[...]
0E53010307827, di importo pari a € 427,57 circa o diversa somma, concesso dalla
[...] in data 27.08.2020 per l'acquisto dell'immobile sito a DO (AN) alla via M. Controparte_3
Brandoni n. 27 fino all'estinzione del mutuo stesso;
6) L'auto Fiat Qubo TG. EN581EN di proprietà della rimarrà di esclusiva proprietà di questa CP_1
e la Fiat Panda TG. ET325RA di proprietà del rimarrà di esclusiva proprietà di questi, Per_3
mentre il motociclo YM Agility 125 TG. DT48744 intestato al SI. rimarrà in uso alla Per_3
LI Per_1
7) I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, anche per il figlio minore.
8) Tutti gli effetti delle condizioni del divorzio sono già operativi tra i coniugi per effetto anche della separazione dei coniugi.
9) le spese legali e le spese di procedura saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del
50%”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 12.02.2025, e Controparte_1 Parte_2
hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a AM (Cuba) il 7.09.2000,
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 397 del 21.02.2024 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza sostituita da note scritte. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
4 Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in AM (Cuba) il
7.09.2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AN (AN) al n. 4, parte 2, serie C dell'anno 2002.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della LI maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_1
del figlio , ancora minorenne. Per_2
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_2
a AM (Cuba) il 7/09/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AN
(AN) al n. 4, parte 2, serie C dell'anno 2002; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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