Articolo 2 della Legge 8 luglio 1975, n. 381
Articolo 1
Versione
4 settembre 1975
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 4 settembre 1975