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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 233/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. IA CA TO Presidente
Dott. NI CO Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.1.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. De Simone Parte_1 C.F._1
LA e NÒ LI ( ), con elezione di domicilio in Via Quadronno n. C.F._2
4, 20122 Milano, presso e nello studio dei difensori;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Bagalà Guido Alberto, con elezione di domicilio in Via Garibaldi 6, 20832
Desio, presso e nello studio del difensore;
appellato
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. CONCLUSIONI per IS TT
Voglia l'Ecc.ma CO di Appello di Milano, contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza – Sezione II civile – G.U. dott. Nicola GRECO - n. 1776/2024 pubblicata in data 18/06/2024 e mai notificata, riformare il punto 1) del dispositivo della sentenza de qua relativamente al rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa in quanto tardiva;
per l'effetto
- dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto proposta nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. per tutti i motivi di cui all'atto di appello;
nonché
- accogliere le conclusioni così come rassegnate in primo grado che qui si trascrivono integralmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta e previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, così Giudicare IN VIA
PRELIMINARE E CAUTELARE: SOSPENDERE, con ordinanza inaudita altera parte ovvero con convocazione delle parti per un'udienza anticipata rispetto al calendario giudiziario della presente causa, ricorrendo i gravi motivi nonché i presupposti di diritto del fumus boni iuris e del periculum in mora così come sopra esposti, l'IMMEDIATA ESECUTIVITA' del decreto ingiuntivo opposto per gli importi ingiunti sulla base delle delibere contenute nel verbale del 7 ottobre 2021 e della delibera del 10/05/2022. IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare nullo e inefficace per violazione degli artt. 633,634 c.p.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3298/2022 – R.G. n.
6406/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 03/10/2022 per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto
- non concedere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e comunque la causa è di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposto in quanto la pretesa risulta infondata in fatto
e diritto per i motivi di cui in premessa;
- respingersi comunque con ogni miglior formula le domande del in quanto infondate e carenti di pregio giuridico. IN VIA Controparte_1
SUBORDINATA: - emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria in ordine al caso di specie. IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre CTU TECNICO/CONTABILE volta alla determinazione dei lavori effettivamente eseguiti nel dei lavori Controparte_1 ammissibili al 110% e di quelli ammissibili alla disciplina ordinaria del CP_2 sismabonus con ulteriore determinazione dei relativi costi per ciascun intervento con computo metrico e secondo i prezzari per a seguito dei chiarimenti dell' - disporre CP_2 CP_3
CTU TECNICA volta all'accertamento della correttezza della documentazione depositata per la richiesta di accesso al con conseguente responsabilità civile del professionista Parte_2
2 incaricato. - disporre CTU TECNICO-CONTABILE volta all'accertamento dei costi effettivi dei lavori ammessi al Superbonus 110% ricompresa l'IVA non detraibile ai fini del computo della detrazione spettante. - disporre CTU contabile volta alla determinazione delle quote CP_2 millesimali corrette ed al ricalcolo delle somme effettivamente a carico dei singoli condomini per i lavori straordinari Eco Bonus 110% effettivamente accertati e determinati. - disporre CTU
TECNICO/CONTABILE volta all'accertamento dell'imputazione del costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all'esecuzione dell'intervento ad ogni singolo intervento (la cui riconducibilità deve essere attestata dal competente tecnico) in relazione alla prestazione svolta al fine di valutare ed accertare la fruibilità del nonché CP_2 all'accertamento delle spese DETRAIBILI E AMMISSIBILI AL e di quelle CP_2 indetraibili, dei costi degli effettivi lavori “trainanti” e dei lavori “trainati” ammissibili al
delle quote effettivamente a carico di ciascun condomino”, dovendo il giudice di CP_2 appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado.
- Condannare il in persona del proprio Amministratore pro tempore Controparte_1 signor alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese e dei compensi di entrambi CP_4
i gradi di giudizio, da liquidarsi in ossequio ai Parametri Ministeriali Forensi di cui al D.M. 55/2014
e ss.mm., oltre alle spese del procedimento di mediazione obbligatoria.
Per Controparte_1 chiede che l'Ill.ma CO d'Appello di Milano voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI respingere le domande formulate dall'appellante con vittoria di spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, sito in proponendo opposizione (rubricata al n. 6406/2022 R.G.) Controparte_5 CP_1 al decreto ingiuntivo esecutivo n. 3298/2022, emesso dal Tribunale di Monza il 30.9-3.10.2022 a favore del per l'importo di € 78.473,63, oltre interessi e spese della procedura CP_1 monitoria, chiesto ed ottenuto dall'amministrazione del Condominio a titolo di pagamento per spese condominiali relative ad opere di manutenzione straordinaria.
Costituitosi in giudizio, il – eccepita, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, CP_1 nonché l'inammissibilità della opposizione avversaria per essere stato lo scritto introduttivo notificato martedì 6 dicembre 2022, con 40mo giorno dalla notifica del d.i. (eseguita il 26.10.2022)
3 scaduto in data 5.12.2022 – ha contestato anche nel merito la fondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione, concludendo – in via principale – per la conferma del d.i..
Il Tribunale con sentenza n. 1776/2024 resa in data 17 giugno 2024, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, già dichiarato esecutivo dal Giudice che lo aveva emesso, con istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. respinta;
condannava la parte attrice in opposizione a rifondere le spese di lite del giudizio al convenuto opposto. CP_1
Riteneva in sintesi il Tribunale la tardività dell'opposizione.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un unico motivo Parte_1
d'appello, violazione degli artt. 140 e 641 c.p.c., deducendo inesistenza dei presupposti per l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa.
Si costituiva il chiedendo respingere l'impugnazione. CP_1
La CO, dopo un differimento finalizzato all'integrazione della procura, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, fissava l'udienza del 30.9.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
proponeva opposizione a decreto ingiuntivo. Parte_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve proporsi entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.).
La notifica del decreto è stata perfezionata in data 26.10.2022; lo attesta la stessa parte opponente, a pagina 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
A prescindere dall'ammissione della parte interessata, si può comunque dare atto della correttezza della indicazione del giorno 26.10.2022 ai fini del perfezionamento della notifica.
La notifica è stata compiuta ai sensi dell'art 140 c.p.c.; l'art. 140 c.p.c. prevede che l'atto venga depositato preso la casa comunale, e del deposito venga informato il notiziando con lettera raccomandata;
la notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata.
La raccomandata è pervenuta all'indirizzo di il 26.10.2022; in tale data, in sua Parte_1 precaria assenza, veniva lasciato avviso di giacenza in cassetta.
4 ritirava il plico il 7.11.2022, e sostiene che la notifica, stante la sua assenza, si Parte_1 sarebbe perfezionata col decorso del decimo giorno dalla spedizione, avvenuta il 21.10.2022, quindi al 31.10.2022. La tesi non è corretta.
Si deve infatti osservare, secondo l'autorevole orientamento della S.C. di cassazione, che l'art. 140
c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della CO costituzionale, fa esplicitamente coincidere il momento della notifica con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (Cass. sez. 2, Sentenza n. 6089 del 4/3/2020, Rv. 657125); la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (id. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19772 del 2/10/2015, Rv. 637033; id. Sez. 3,
Ordinanza n. 14722 del 7/6/2018, Rv. 649046).
Il termine per impugnare scadeva quindi lunedì 5.12.2022.
Il plico è stato consegnato per la notifica a mezzo posta il 6.12.2022, dunque a termine ormai spirato.
LL , solo in sede di formulazione dei motivi di appello, di non aver potuto Parte_1 ricevere il plico perché in quei giorni era in ferie, fuori città; spiega di essere partito il 21 ottobre
2022 erso RO (BS), e di aver fatto ritorno a casa solo il 7 novembre 2022; produce CP_1 all'uopo documentazione fornita dal servizio Telepass.
Si deve però osservare che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass. Sez.
6-Lavoro, Ordinanza n. 31724 del 4/12/2019, Rv.
656033; id. Sez.
6-Lavoro, Ordinanza n. 24780 del 8/10/2018, Rv. 650926, e altre ivi indicate), e che dunque, anche a prescindere dalla opinabile valutazione della assenza di colpa, si trattava di eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata entro i termini preclusivi di primo grado, e non lo è stata.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, attesa la sua esiguità.
5
P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, n. 1776/2024 resa tra le parti in data 17 giugno 2024 dal Tribunale di Monza.
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida per Parte_1 compensi defensionali in € 12.154,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 30/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI CO IA CA TO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. IA CA TO Presidente
Dott. NI CO Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.1.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. De Simone Parte_1 C.F._1
LA e NÒ LI ( ), con elezione di domicilio in Via Quadronno n. C.F._2
4, 20122 Milano, presso e nello studio dei difensori;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Bagalà Guido Alberto, con elezione di domicilio in Via Garibaldi 6, 20832
Desio, presso e nello studio del difensore;
appellato
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. CONCLUSIONI per IS TT
Voglia l'Ecc.ma CO di Appello di Milano, contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza – Sezione II civile – G.U. dott. Nicola GRECO - n. 1776/2024 pubblicata in data 18/06/2024 e mai notificata, riformare il punto 1) del dispositivo della sentenza de qua relativamente al rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa in quanto tardiva;
per l'effetto
- dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto proposta nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. per tutti i motivi di cui all'atto di appello;
nonché
- accogliere le conclusioni così come rassegnate in primo grado che qui si trascrivono integralmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta e previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, così Giudicare IN VIA
PRELIMINARE E CAUTELARE: SOSPENDERE, con ordinanza inaudita altera parte ovvero con convocazione delle parti per un'udienza anticipata rispetto al calendario giudiziario della presente causa, ricorrendo i gravi motivi nonché i presupposti di diritto del fumus boni iuris e del periculum in mora così come sopra esposti, l'IMMEDIATA ESECUTIVITA' del decreto ingiuntivo opposto per gli importi ingiunti sulla base delle delibere contenute nel verbale del 7 ottobre 2021 e della delibera del 10/05/2022. IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare nullo e inefficace per violazione degli artt. 633,634 c.p.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3298/2022 – R.G. n.
6406/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 03/10/2022 per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto
- non concedere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e comunque la causa è di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposto in quanto la pretesa risulta infondata in fatto
e diritto per i motivi di cui in premessa;
- respingersi comunque con ogni miglior formula le domande del in quanto infondate e carenti di pregio giuridico. IN VIA Controparte_1
SUBORDINATA: - emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria in ordine al caso di specie. IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre CTU TECNICO/CONTABILE volta alla determinazione dei lavori effettivamente eseguiti nel dei lavori Controparte_1 ammissibili al 110% e di quelli ammissibili alla disciplina ordinaria del CP_2 sismabonus con ulteriore determinazione dei relativi costi per ciascun intervento con computo metrico e secondo i prezzari per a seguito dei chiarimenti dell' - disporre CP_2 CP_3
CTU TECNICA volta all'accertamento della correttezza della documentazione depositata per la richiesta di accesso al con conseguente responsabilità civile del professionista Parte_2
2 incaricato. - disporre CTU TECNICO-CONTABILE volta all'accertamento dei costi effettivi dei lavori ammessi al Superbonus 110% ricompresa l'IVA non detraibile ai fini del computo della detrazione spettante. - disporre CTU contabile volta alla determinazione delle quote CP_2 millesimali corrette ed al ricalcolo delle somme effettivamente a carico dei singoli condomini per i lavori straordinari Eco Bonus 110% effettivamente accertati e determinati. - disporre CTU
TECNICO/CONTABILE volta all'accertamento dell'imputazione del costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all'esecuzione dell'intervento ad ogni singolo intervento (la cui riconducibilità deve essere attestata dal competente tecnico) in relazione alla prestazione svolta al fine di valutare ed accertare la fruibilità del nonché CP_2 all'accertamento delle spese DETRAIBILI E AMMISSIBILI AL e di quelle CP_2 indetraibili, dei costi degli effettivi lavori “trainanti” e dei lavori “trainati” ammissibili al
delle quote effettivamente a carico di ciascun condomino”, dovendo il giudice di CP_2 appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado.
- Condannare il in persona del proprio Amministratore pro tempore Controparte_1 signor alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese e dei compensi di entrambi CP_4
i gradi di giudizio, da liquidarsi in ossequio ai Parametri Ministeriali Forensi di cui al D.M. 55/2014
e ss.mm., oltre alle spese del procedimento di mediazione obbligatoria.
Per Controparte_1 chiede che l'Ill.ma CO d'Appello di Milano voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI respingere le domande formulate dall'appellante con vittoria di spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, sito in proponendo opposizione (rubricata al n. 6406/2022 R.G.) Controparte_5 CP_1 al decreto ingiuntivo esecutivo n. 3298/2022, emesso dal Tribunale di Monza il 30.9-3.10.2022 a favore del per l'importo di € 78.473,63, oltre interessi e spese della procedura CP_1 monitoria, chiesto ed ottenuto dall'amministrazione del Condominio a titolo di pagamento per spese condominiali relative ad opere di manutenzione straordinaria.
Costituitosi in giudizio, il – eccepita, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, CP_1 nonché l'inammissibilità della opposizione avversaria per essere stato lo scritto introduttivo notificato martedì 6 dicembre 2022, con 40mo giorno dalla notifica del d.i. (eseguita il 26.10.2022)
3 scaduto in data 5.12.2022 – ha contestato anche nel merito la fondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione, concludendo – in via principale – per la conferma del d.i..
Il Tribunale con sentenza n. 1776/2024 resa in data 17 giugno 2024, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, già dichiarato esecutivo dal Giudice che lo aveva emesso, con istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. respinta;
condannava la parte attrice in opposizione a rifondere le spese di lite del giudizio al convenuto opposto. CP_1
Riteneva in sintesi il Tribunale la tardività dell'opposizione.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un unico motivo Parte_1
d'appello, violazione degli artt. 140 e 641 c.p.c., deducendo inesistenza dei presupposti per l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa.
Si costituiva il chiedendo respingere l'impugnazione. CP_1
La CO, dopo un differimento finalizzato all'integrazione della procura, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, fissava l'udienza del 30.9.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
proponeva opposizione a decreto ingiuntivo. Parte_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve proporsi entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.).
La notifica del decreto è stata perfezionata in data 26.10.2022; lo attesta la stessa parte opponente, a pagina 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
A prescindere dall'ammissione della parte interessata, si può comunque dare atto della correttezza della indicazione del giorno 26.10.2022 ai fini del perfezionamento della notifica.
La notifica è stata compiuta ai sensi dell'art 140 c.p.c.; l'art. 140 c.p.c. prevede che l'atto venga depositato preso la casa comunale, e del deposito venga informato il notiziando con lettera raccomandata;
la notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata.
La raccomandata è pervenuta all'indirizzo di il 26.10.2022; in tale data, in sua Parte_1 precaria assenza, veniva lasciato avviso di giacenza in cassetta.
4 ritirava il plico il 7.11.2022, e sostiene che la notifica, stante la sua assenza, si Parte_1 sarebbe perfezionata col decorso del decimo giorno dalla spedizione, avvenuta il 21.10.2022, quindi al 31.10.2022. La tesi non è corretta.
Si deve infatti osservare, secondo l'autorevole orientamento della S.C. di cassazione, che l'art. 140
c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della CO costituzionale, fa esplicitamente coincidere il momento della notifica con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (Cass. sez. 2, Sentenza n. 6089 del 4/3/2020, Rv. 657125); la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (id. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19772 del 2/10/2015, Rv. 637033; id. Sez. 3,
Ordinanza n. 14722 del 7/6/2018, Rv. 649046).
Il termine per impugnare scadeva quindi lunedì 5.12.2022.
Il plico è stato consegnato per la notifica a mezzo posta il 6.12.2022, dunque a termine ormai spirato.
LL , solo in sede di formulazione dei motivi di appello, di non aver potuto Parte_1 ricevere il plico perché in quei giorni era in ferie, fuori città; spiega di essere partito il 21 ottobre
2022 erso RO (BS), e di aver fatto ritorno a casa solo il 7 novembre 2022; produce CP_1 all'uopo documentazione fornita dal servizio Telepass.
Si deve però osservare che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass. Sez.
6-Lavoro, Ordinanza n. 31724 del 4/12/2019, Rv.
656033; id. Sez.
6-Lavoro, Ordinanza n. 24780 del 8/10/2018, Rv. 650926, e altre ivi indicate), e che dunque, anche a prescindere dalla opinabile valutazione della assenza di colpa, si trattava di eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata entro i termini preclusivi di primo grado, e non lo è stata.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, attesa la sua esiguità.
5
P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, n. 1776/2024 resa tra le parti in data 17 giugno 2024 dal Tribunale di Monza.
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida per Parte_1 compensi defensionali in € 12.154,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 30/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI CO IA CA TO
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