Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 9152 /2022
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 13/01/2025 ; tenuto conto che con decreto del 16.11.2023 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9152/2022 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 6852/2022 – lesione personale, vertente tra
(P.IVA ) in persona del proprio procuratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'Avv.to Antonio Petrarolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via dei Sanniti
n°4;
appellante
e
e rapp.te e difese, giusta procura versata in atti, ed elett.te Controparte_1 Controparte_2 dom.te con il loro suddetto procuratore in Villa di Briano (CE), alla via Tacito n. 1.
-appellati
Nonché
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_1
3.01.1953 e ivi residente a[...]
-appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69. Va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non costituitosi in Controparte_3 giudizio.
2. Con atto di appello notificato in data 6 dicembre 2022, la adiva il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 6852/2022 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto la domanda delle attrici e Controparte_1
, condannando e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 in favore di della somma di euro 13.355,23 e in favore di della somma Controparte_2 Controparte_1 di euro 13.078,38, oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito dell'evento occorso in data 16.09.2017 lungo la via provinciale Teverola-Marcianise.
A fondamento dell'appello, la lamentava l'improcedibilità della domanda Parte_1 ex artt.145 e 148 codice delle assicurazioni per l'inefficacia della missiva di costituzione in mora e contestuale richiesta di risarcimento danni;
lamentava altresì l'omessa, insufficiente, erronea, contraddittoria motivazione della sentenza in punto di valutazione del materiale probatorio, con riguardo in particolare alla prova per testi e alla ctu espletata.
Si costituivano in giudizio le appellate e eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello proposto dalla n quanto carente di tutti requisiti di Parte_1
forma e contenuto. Evidenziavano come fosse priva di fondamento la censura relativa all'improcedibilità della domanda ex artt.145 e 146 codice delle assicurazioni, risultando la lettera di messa in mora rispettosa dei requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge;
evidenziavano la correttezza della valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure;
si opponevano alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non ricorrendo i requisiti del “periculum in mora” e del “fumus boni iuris”. In conclusione, chiedevano di confermare la sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 13.1.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
, con atto di citazione in primo grado, premetteva che il 16.09.2017, verso le 18:00 Controparte_2 circa, mentre percorreva a velocità regolare e mantenendo la propria destra la via provinciale Teverola-
Marcianise (CE), veniva investita dall'auto Peugeot 206 tg. BS378CX di proprietà di CP_3
e assicurata per la R.C.A. con la parte appellante. Più precisamente, l'attore esponeva che il
[...] sinistro si verificava in quanto il conducente, che proveniva da tergo, a causa dell'elevata velocità e della distrazione, non si accorgeva della bicicletta che lo precedeva e non riusciva ad arrestare la corsa;
pertanto, urtava la bicicletta nella parte posteriore, facendola rovinare a terra unitamente alla conducente. L'istante subiva lesioni e, dunque, veniva trasportato all'Ospedale per ricevere le cure necessarie.
Essendosi rivelati vani i tentativi di bonario componimento esperiti mediante negoziazione assistita,
agiva in giudizio al fine di ottenere, previa declaratoria della responsabilità esclusiva Controparte_2 del proprietario del veicolo, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con atto di intervento volontario, si costituiva in giudizio la quale agiva in Controparte_1 giudizio al fine di ottenere, previa declaratoria della responsabilità esclusiva del proprietario del veicolo, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali.
La in primo grado, proponeva eccezioni di rito e contestava il fatto storico;
Parte_1 evidenziava la sussistenza di procedure penali in corso.
Svolte le attività istruttorie, il Giudice di Pace dichiarava la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del conducente del veicolo Peugeot 206 tg. BS378CX di proprietà di CP_3
e, per l'effetto, condannava i convenuti al pagamento in favore di della somma
[...] Controparte_2 di euro 13.355,23 e in favore di della somma di euro 13.078,38, oltre interessi;
Controparte_1 condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite.
L'appello- Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
4.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza.
5. Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002)
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento.
6.1. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto. In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre
2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n.
492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda. In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento;
al contrario, sono emerse forti incongruenze tra la dinamica del sinistro descritto nell'atto di citazione e nell'atto di intervento volontario e quanto dichiarato dal teste escusso Testimone_1 all'udienza del 02.09.2021.
Più nel dettaglio, sia l'attrice sia l'interventrice hanno dichiarato, negli atti introduttivi, che il sinistro si è verificato in quanto, mentre le stesse erano a bordo ciascuna della propria bici, il conducente dell'auto
Peugeot 206 tg. BS378CX “che proveniva da tergo, a causa dell'elevata velocità e della distrazione non si accorgeva della bicicletta che lo precedeva e non riusciva ad arrestare la corsa;
pertanto, urtava la bicicletta nella parte posteriore, facendola rovinare a terra unitamente alla conducente” (cfr. pag.1 atti introduttivi). Tuttavia, il teste ha descritto una dinamica differente, chiarendo che “una Peugeot 206 di colore grigio condotta da un signore di circa 50-55 anni che procedeva nella stessa strada tenuta dalle due biciclette, allorquando con la sua parte posteriore andava ad urtare la bici che lo procedeva, la quale a sua volta a seguito dell'urto veniva sospinta sulla bici che la precedeva ed entrambe cadevano a terra sul lato sinistro”. A ciò va aggiunto che le parti istanti non hanno prodotto i referti dell'Ospedale presso il quale affermano di essersi recate in conseguenza delle lesioni e che non è stata prodotta in giudizio la documentazione medica utilizzata dal ctu ai fini della redazione dell'elaborato peritale.
In definitiva, il quadro emergente dall'istruttoria risulta estremamente contraddittorio e fumoso.
In conclusione, non risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro, l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo del doppio grado di giudizio, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_3
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere n. 6852/2022, rigetta la domanda proposta da e;
Controparte_1 Controparte_2
• condanna le parti appellate e al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali che liquida: a) per il primo grado in euro 173,00 per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 1.700,00 euro 355,50 per spese, , oltre Iva e Cpa;
• pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 13.1.2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo