Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2023
R.G.A.C. n. 1176/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere Dott.
Alberto Binetti
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1176 del 2023
T R A
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di appello, C.F._2 dall'avv. Mauro Gadaleta, del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Bari alla via Cognetti n. 38 nonché presso il suo domicilio telematico
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APPELLANTI
E
(c.f. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, NToparte_1 C.F._3 dall'avv. Onofrio Daniele Gonnella, del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del pagina 1 di 16
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APPELLATA
(c.f. rappresentata e difesa in primo NToparte_2 CodiceFiscale_4 grado dall'avv. Mauro Gadaleta
APPELLATA CONTUMACE avverso la sentenza n. 1594/2023 resa il 26.4.2023 dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, pubblicata il successivo 28.4.2023 nel giudizio portante il numero di R.G.
12542/2019
****************
All'udienza del 31.1.2025, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di NToparte_1
Bari il decreto ingiuntivo n. 1576/2019 del 26 aprile/3 maggio 2019 per un importo complessivo pari ad
€ 48.708,15, oltre interessi e spese, munito di provvisoria esecutività, in danno di Parte_2
e , tenuti ciascuno al versamento della somma di € NToparte_2 Parte_1
16.236,05, assumendosi creditrice del totale, in qualità di terza datrice di pegno irregolare, escusso dalla , e a questa, dunque, surrogatasi nel rapporto con gli opponenti ( NToparte_3 Pt_2
, e ), costituitisi fideiussori dell'istituto di credito.
[...] NToparte_2 Parte_1
Avverso il detto provvedimento monitorio hanno spiegato tempestiva opposizione Pt_2
, e e, premettendo solo la seconda di aver
[...] NToparte_2 Parte_1
ricevuto la notifica del provvedimento monitorio oltre il termine di 60 giorni previsto dall' art. 644
c.p.c. donde la sopravvenuta inefficacia nei suoi confronti dell'ingiunzione emessa, hanno tutti chiarito che il rapporto alla base del D.I. n. 1576/2019 era costituito dal contratto di mutuo n. 008/31978 stipulato il 15 maggio 2017 tra la società e la per l'importo totale CP_4 NToparte_3
di e 134.000,00 diretto a finanziare la neocostituita (rectius trasformata) società assistito da una serie di garanzie, fra le quali un pegno irregolare di saldo di deposito bancario nominativo per € 65.000,00 concesso dalla nonché due fideiussioni, delle quali una rilasciata dalla opposta CP_1
congiuntamente alla e alla ossia in proprio dalle tre socie della CP_2 Pt_1 CP_5 pagina 2 di 16 seconda rilasciata dal solo , estraneo alla compagine sociale, garanzie personali prestate fino alla Pt_2 concorrenza di € 174.200,00.
Hanno altresì dedotto che la amministratrice unica della società, aveva mal gestito CP_1
l'attività, provocando anche 1a decadenza dal beneficio del termine nel rapporto di finanziamento con NT la , intervenuta in data 12 novembre 2018, sicché, senza contestare NToparte_3
1'escussione del pegno irregolare avvenuta in data 8 gennaio 2021 da parte dell' istituto garantito, hanno riferito di aver anch'essi contribuito all'estinzione della debitoria provvedendo all'adempimento dell'obbligazione residua con il versamento dell'importo pari a € 60.000,00.
Tanto premesso, hanno concluso chiedendo: “1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso il 26/04/2019 (n. 1576/2019 e n. 4367/2019 RG);
2. Accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice adito per le posizioni delle opponenti e Parte_1 NToparte_2
essendo la questione devoluta alla competenza dell'arbitro nominato dalla CCIAA di Bari revocando il decreto opposto;
3. Nel merito dichiarare comunque l'infondatezza della domanda per i motivi esposti in narrativa e revocare il decreto opposto anche con riguardo all'opponente ;
4. In mero Parte_2
subordine e - in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza, accertare e dichiarare comunque la compensazione tra l'eventuale credito di e quello degli opponenti in NToparte_1 ragione di € 20.000,00 cadauno condannando l'opposta al pagamento della differenza da quantificarsi in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria;
5. Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'opposta per la gestione anomala NToparte_1
e sconsiderata della società garantita e condannare l'opposta al risarcimento dei danni in ragione di €
50.000,00. 6. Con la condanna al risarcimento del danno da dolo processuale, te temeraria e responsabilità aggravata, in ragione della sorte capitale ex adverso richiesta oltre interessi e danno da svalutazione, o a quell'altra somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa”.
Si è costituita contestando in toto la ricostruzione della vicenda fatta dagli NToparte_1 opponenti e chiedendo il rigetto di ogni domanda, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha sostenuto: 1) l'inoperatività della clausola compromissoria contenuta nello statuto della . in quanto la controversia avrebbe avuto ad oggetto un rapporto differente rispetto a quello CP_6
societario; 2) 1a regolarità della notifica nei confronti della perfezionatasi in data 10 CP_2 luglio 2019 e non come riferito dagli opponenti il 9 luglio 2019; 3) l'inoperatività dell'eccepita compensazione, avendo gli opponenti provveduto esclusivamente al pagamento dell'obbligazione residua in forza della garanzia prestata in favore della nei confronti della CP_5 NToparte_3 mentre il credito azionato in sede monitoria avrebbe riguardato i rapporti interni tra i garanti;
4)
l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale avanzata esclusivamente dal , in quanto non provata nell'an e nel quantum. Pt_2
pagina 3 di 16 Infine, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere dagli opponenti l'ulteriore somma pari a e 2.511,61 (in ragione di € 837,20 ciascuno), ovvero quella diversa maggiore o minore da accertare in giudizio, avendo provveduto al versamento in favore della banca creditrice dell'ulteriore somma pari a €
20.000,00 per la liberazione della propria posizione di garanzia e comunque in surroga della
[...]
nei confronti degli altri cofideiussori. NToparte_3
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c. p.c., gli opponenti - con la seconda memoria - hanno articolato ulteriori domande, riproposte anche in sede di comparse conclusionali;
precisamente, hanno chiesto: 1) la dichiarazione della nullità della fideiussione ex art. 2 1. 287/1990; 2) la dichiarazione dell'inesigibilità della somma richiesta ex art. 2467 c.c.
Con la comparsa conclusionale il , in qualità di consumatore, ha anche eccepito 1a nullità Pt_2 della fideiussione prestata in deroga al disposto dell' art. 1955 c.c.; in particolare ha dedotto che la
[...]
, violando gli obblighi di buona fede e correttezza, avrebbe erogato una cospicua somma NToparte_3
di danaro in favore di una società di nuova costituzione, priva di mezzi idonei e soprattutto con una compagine sociale mal assortita, pur sapendo che la mutuataria non avrebbe potuto onorare il debito.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata al 20 dicembre 2022 per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così ha deciso la lite:
“ - rigetta l'opposizione;
- accoglie le richieste dell'opposta come precisate in sede di costituzione del presente giudizio di opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna ciascun opponente al pagamento in favore di della somma di € NToparte_1
17.073,25 oltre gli interessi legali dal 20 marzo 2019 all'integrale soddisfo;
- rigetta ogni domanda riconvenzionale;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dagli opponenti;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv. Daniele
Gonnella, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
5.810,00 oltre I.V.A. e CP come per legge”
*
e hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo Parte_1 Parte_2 di accogliere le seguenti conclusioni: “1°) Accertare e dichiarare che la domanda di surroga/regresso promossa da con ricorso per d.i. depositato il 27/03/2019 (4367/2019 R.G. e NToparte_1
n. 1576/2019 D.I.) è inammissibile ed infondata in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa e per pagina 4 di 16 l'effetto rigettare la domanda avversa. 2°) Accertare e dichiarare che gli appellanti e Parte_2
hanno ricoperto nella specie le figure di “consumatori” e per l'effetto dichiarare Parte_1
l'appellata decaduta dalle azioni esperite per i motivi indicati in narrativa rigettando la domanda e revocando il decreto opposto. 3°)Accertare e dichiarare in subordine che nell'ipotesi in cui la domanda di surroga/regresso dell'appellata fosse ritenuta ammissibile, la fideiussione prestata dovrebbe essere qualificata come omnibus e ritenere le clausole impugnate ( c.d. di reviviscenza, sopravvenienza della garanzia e nullità) annullabili e di-chiarare il loro annullamento per i motivi esposti in narrativa. 4°) Dichiarare ammissibile e fondata la domanda degli appellanti ex art. 2467 c.c.
e rigettare l'avversa domanda per i motivi indicati in narrativa. 5°)Accertare e dichiarare che la domanda riconvenzionale ex art. 2043 c.c. formulata da è fondata sussistendone i Parte_2 presupposti per i motivi indicati in narrativa. Per l'effetto condannare l'appellata al pagamento in favore del sia della restituzione delle somme corrisposte in € 25.628,40=; sia per il danno Pt_2 subito per i prestiti che ha dovuto contrarre per sostenere una vita onorevole (€ 46.800,00= presti-to
EUROQS ed € 6.683,18= prestito ISP n.000011006497) in complessivi € 51.791,04. 6°)Accertare e dichiarare che ha diritto di ot-tenere la restituzione delle somme corrisposte per la Parte_1
procedura esecutiva immobiliare eseguita in suo danno deve ricevere in restituzione dalla per il pignoramento immobiliare la somma di € 35.344,40= e deve ricevere come CP_1 risarcimento danni l'importo di € 72.231,14=. 7°)Accertare e dichiarare che l'appellata ha agito in giudizio con mala fede ed abuso del diritto e per l'effetto NToparte_1 condannarla al pagamento di un'indennità da quantificare equitativamente ma in maniera severa oltre interessi -8°) In riforma della sentenza appellata disporre l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado (CTU a supporto della consulenza di parte già depositata e prova testimoniale sul-le posizioni indicate nell'atto di opposizione ad ingiunzione. 9°) Disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata sussistendone i presupposti di legge e soprattutto il pericolo nel ritardo avendo dimostrato l'appellata di essere in condizioni di compiere atti di distrazione della propria garanzia patrimoniale.”
Instaurato il contradittorio, l'appellata ha resistito all'impugnazione NToparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. nonché la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis;
nel merito ha insistito per la conferma della decisione impugnata.
Nessuno si è costituito per l'appellata NToparte_7
pagina 5 di 16 Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., nuova formulazione, rigettata l'istanza inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. avanzata dall'appellante, la causa veniva rinviata davanti al collegio all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 31.1.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'udienza del 31.1.2025, sentito il Presidente Istruttore la causa è stata introitata a sentenza ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito dei motivi di appello, è preliminare dichiarare la contumacia dell'appellata la quale, seppur ritualmente evocata, non si è costituita NToparte_2
in giudizio.
Ciò posto, può passarsi all'esame delle questioni controverse.
La sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, è così motivata: “in rito va subito rilevato che l'opponente ha di fatto rinunciato all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo CP_2 emesso nei suoi confronti perché pervenutole oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; infatti né in citazione, né in comparsa conclusionale ha articolato una siffatta conclusione.
Ad ogni modo l'opposta ha dimostrato di aver completato tutte le attività necessarie entro il termine indicato: in particolare dall'allegato n. 17 del fascicolo della è agevole verificare CP_1
che, ottenuto il decreto ingiuntivo in data 3 maggio 2019, lo aveva rimesso per la notifica all'Ufficiale giudiziario, il quale, non avendo potuto notificare l'atto per temporanea irreperibilità della destinataria, aveva inviato la raccomandata informativa provvedendo alla spedizione in data 22 giugno 2019, così rispettando il termine di 60 giorni decorrenti dal 3 maggio 2019; la circostanza per cui l'atto fu ritirato dall'ingiunta solo in data 9 luglio 2019 non inficia per in notificante il processo notificatorio, né determina una colpevole e sanzionabile inosservanza del termine di legge sopra indicato. Va inoltre affrontata, sempre in via preliminare, l'eccezione di compromesso sollevata dalla e dalla dinnanzi a questo giudice ordinario adito nonostante la previsione, Pt_1 CP_2
nel contratto costitutivo della società, che la controversia dovesse essere deferita ad arbitri;
trattasi di un'eccezione che pone una questione attinente al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria, carente secondo la prospettazione degli opponenti in favore pagina 6 di 16 di quella dell'arbitro nominato dalla CCIAA di Bari. Ebbene il rilievo si fonda sull'art. 24 dello statuto della che prevede espressamente «le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, o fra CP_5
i soci e la società, o fra i soci e gli amministratori o liquidatori, anche se promosse da amministratori e organi di controllo, sono deferite ad un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente, salvo quelle di spettanza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria». L'eccezione è infondata e deve essere respinta. La creditrice opposta ha agito nei confronti delle controparti non quali soci della ma perché con lei CP_5 garanti della stessa in favore dell'istituto di credito dal quale la società aveva ricevuto un finanziamento;
la dunque, si è surrogata nei diritti vantati dalla CP_1 NToparte_3
- in forza di un contratto di mutuo peraltro non assoggettato ad alcuna riserva di arbitrato – nei confronti di tutti e tre gli opponenti co-fideiussori , e . Il diritto Pt_2 CP_2 Pt_1 azionato dall'opposta, pertanto, non trova fondamento nel contratto sociale della ma nel CP_5
contratto di finanziamento a garanzia del mutuo chirografario n. 8/31978 del 5 maggio 2017, che non prevede alcuna clausola compromissoria. Sul punto deve richiamarsi l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale tale per cui «la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti del contratto va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo» (Cass., sent. n. 941/2017), di conseguenza, in tutte le ipotesi in cui esso costituisce mero presupposto storico,
«la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto ancorché collegato a quello principale» (Cass., sent. cit;
in tal senso anche Cass., sent. n. 2598/2006). Ebbene, nel caso di specie, la ha agito in via CP_1 monitoria per far valere l'intervenuta surrogazione ex artt. 1203-1204 c.c. nella posizione del creditore nei confronti degli altri garanti;
è evidente come in tale contesto il rapporto societario fra le parti rappresenti solo la premessa storica dalla quale sono sorti gli obblighi di garanzia, adempiuti dalla opposta e azionati in surroga nei confronti degli altri garanti, e non anche la causa petendi della controversia, la quale è, invece, da ravvisare nei contratti – collegati a quello principale di mutuo – di pegno e di fideiussione. Venendo al merito della vicenda, è incontestata l'esistenza del contratto di pegno irregolare concesso dalla in favore della , non è negata CP_1 CP_3 NToparte_3
l'avvenuta escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito, ma è contestata, per un verso, la validità dei titoli (i contratti di fideiussione) in forza dei quali gli opponenti sarebbero tenuti a rifondere alla coobbligata parte delle somme già versate alla banca e, per altro, la stessa esigibilità dei crediti. Si innesta logicamente in questa sede il vaglio relativo all'ammissibilità e alla fondatezza delle eccezioni avanzate dagli opponenti nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. relative, da un pagina 7 di 16 lato, all'asserita nullità delle fideiussioni e, dall'altro, alla inesigibilità del credito a mente dell'art. 2467 c.c. determinata dall'assunta qualificazione in termini di “finanziamento soci” del contributo offerto da e a mezzo delle garanzie personali prestate in favore della società Pt_1 CP_2
donde l'eccepita postergazione del relativo rimborso al soddisfacimento degli altri CP_5
creditori sociali. Analogamente va esaminata in questa sede l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dal , così come articolata nella comparsa conclusionale e sopra analiticamente Pt_2
richiamata. La prima e la terza eccezione, peraltro astrattamente ammissibili perché rilevabili anche d'ufficio, non hanno alcun pregio. In particolare gli opponenti sostengono che le garanzie prestate sarebbero conformi al modello ABI del 2003, oggetto di censura dalla , come tali nulle. NToparte_8
Ebbene, per mera chiarezza espositiva ed in estrema sintesi va ricordato che nel 2005 la Banca
d'Italia, alla luce del parere del 20/4/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM), a conclusione del procedimento volto ad accertare se le previsioni del testo A.B.I. fossero o meno lesive della concorrenza adottò il provvedimento n. 55 del 2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione” ritenendo che gli articoli 2, 6 e 8 del testo A.B.I. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, se applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Di conseguenza le intese indicate negli artt. 2, 6 e 8 del testo A.B.I. sarebbero state vietate ai sensi della disciplina antitrust e pertanto nulle. La questione aveva scatenato un vivace dibattito interpretativo culminato nella sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con cui dirimendo il contrasto, ha stabilito che i contratti di fideiussione omnibus sono affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. Dunque, l'inefficacia si produce limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 che contrastano con la disciplina antitrust, rimanendo il contratto pienamente efficace e valido per il resto. Nella fattispecie, tuttavia, il riferimento alla nullità parziale dei contratti
è del tutto inconferente in quanto non si verte in materia di fideiussione omnibus e le clausole che gli interessati hanno elencato non sono nemmeno conformi ad alcuno schema ABI, o tantomeno corrispondenti a quelle oggetto della pronunzia della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005; ad ogni modo anche ove superabili gli indicati rilievi, la nullità sarebbero solo parziale e limitata alle clausole che riproducono il modello ABI (ex art. 1419 c.c.) e il titolo non sarebbe interamente caducato, facendo conseguentemente permanere il diritto della ad agire in surrogatoria nei confronti CP_1 di coloro che con la stessa erano adottò il provvedimento n. 55 del 2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione” ritenendo che gli articoli 2, 6 e 8 del testo A.B.I. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, se applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
pagina 8 di 16 Di conseguenza le intese indicate negli artt. 2, 6 e 8 del testo A.B.I. sarebbero state vietate ai sensi della disciplina antitrust e pertanto nulle. La questione aveva scatenato un vivace dibattito interpretativo culminato nella sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con cui dirimendo il contrasto, ha stabilito che i contratti di fideiussione omnibus sono affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. Dunque, l'inefficacia si produce limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 che contrastano con la disciplina antitrust, rimanendo il contratto pienamente efficace e valido per il resto. Nella fattispecie, tuttavia, il riferimento alla nullità parziale dei contratti
è del tutto inconferente in quanto non si verte in materia di fideiussione omnibus e le clausole che gli interessati hanno elencato non sono nemmeno conformi ad alcuno schema ABI, o tantomeno corrispondenti a quelle oggetto della pronunzia della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005; ad ogni modo anche ove superabili gli indicati rilievi, la nullità sarebbero solo parziale e limitata alle clausole che riproducono il modello ABI (ex art. 1419 c.c.) e il titolo non sarebbe interamente caducato, facendo conseguentemente permanere il diritto della ad agire in surrogatoria nei confronti CP_1
di coloro che con la stessa erano tenuti al pagamento del debito contratto dalla con CP_5
l'istituto di credito. È pacifico del resto che quella prestata dagli opponenti non sia una fideiussione omnibus, ma una fideiussione specifica, rilasciata a garanzia del solo mutuo chirografario n. 8/31978 erogato il 5 maggio 2017 dalla in favore della Superata la NToparte_3 CP_5
prima eccezione di nullità delle fideiussioni, per coerenza sistematica va anche affrontata la terza questione di invalidità della garanzia prestata dall'unico soggetto estraneo alla società, eccezione sollevata solo con le comparse conclusive. Nello specifico il ha sostenuto che l'opposta si Pt_2
sarebbe surrogata alla banca in quanto privata forzatamente del pegno che aveva dovuto costituire per ottenere un contratto di finanziamento che tuttavia l'istituto di credito, al momento della delibera, sapeva già di difficile adempimento da parte della società mutuataria. Sostiene incomprensibilmente che il credito vantato dalla sarebbe “nullo ab origine” e quindi non NToparte_3
azionabile, nemmeno in surroga, nei suoi confronti quale consumatore, perché frutto di una politica bancaria malsana. A parte la specifica approvazione in contratto di tutte le clausole vessatorie,
l'assunto posto dal a base della sua eccezione è del tutto indimostrato e comunque smentito dal Pt_2
tenore dei contratti conclusi con le parti, a nulla rilevando l'eccesso di garanzie pretese, che piuttosto appare tutelare non solo il creditore, ma lo stesso ceto dei garanti che avrebbero potuto così ripartire gli oneri conseguenti all'inadempimento del debitore principale. Infondate, dunque, le eccezioni di nullità delle fideiussioni, residua quella relativa di inesigibilità del credito in forza dell'assunta postergazione a quelli sociali, eccezione che, ove mai fondata, è comunque tardiva e dunque inammissibile. Anche sul punto ed in maniera sintetica va comunque rilevato che, pur accoglimento pagina 9 di 16 una nozione lata di finanziamento “in qualsiasi forma effettuato” - e intendendosi con tale espressione, in virtù di una interpretazione estensiva della norma, non solo quelli in denaro, ma anche i finanziamenti realizzati mediante la non riscossione di crediti scaduti e quindi esigibili, attraverso il pagamento di crediti della società in crisi da parte di un socio, nonché, come nella fattispecie prospettata, attraverso le garanzie prestate dal socio nell'interesse della società, dal momento che risulta evidente come la disponibilità di garanzie personali o reali rilasciate dal socio permette alla società di ricorrere a prestiti da parte di terzi altrimenti non ottenibili -, di postergazione può parlarsi nel rapporto fra i creditori della società e non anche in quello di surrogazione fra coobbligati garanti, come appunto quello oggetto di causa. Venendo da ultimo all'esame nel merito dei motivi ritualmente e tempestivamente dedotti, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Gli opponenti, assumendo che l'opposta, quale amministratrice della società si sarebbe resa responsabile della CP_5
sostanziale decozione della società, esponendo soci e garanti ai pagamenti dovuti nei confronti del ceto creditorio (e in particolare della e contestano la fondatezza del NToparte_3
provvedimento monitorio emanato dal Tribunale di Bari sulla scorta della considerazione secondo cui essi avrebbero adempiuto alla restante obbligazione verso la banca mutuante, tanto che hanno eccepito in compensazione la complessiva somma di € 60.000,00 che, dopo l'introduzione del giudizio, avrebbero versato alla Sennonché risulta dagli atti, prima di tutto, che NToparte_3
l'istituto di credito aveva incassato il pegno dalla dell'importo di € 64.944,20 (cfr. allegato CP_1
n. 7 del fascicolo della fase monitoria); rispetto all'originario debito di € 134.000,00 che all'epoca dei Cont fatti per cui è causa risultava solo in minima parte adempiuto (cfr. missiva della alla CP_5
e ai suoi garanti del 3 ottobre 2018 – all. 6 del fascicolo della fase monitoria ove l'istituto di credito aveva richiesto il pagamento della somma di € 130.901,22) era residuata la somma di € 65.957,02 che la società avrebbe dovuto ancora versare all'istituto di credito. Sennonché, avendo la CP_5 stessa opposta corrisposto ulteriori € 20.000,00 (all. 19 del fascicolo di parte per stralciare la sua posizione di garante), di fatto a beneficio di tutti i soggetti tenuti all'adempimento, e riuscendo gli altri fideiussori odierni opponenti a definire le loro posizioni con il versamento della somma complessiva €
40.000,00 (invero dopo l'introduzione del presente giudizio di opposizione), di fatto il credito vantato dalla banca era stato definitivamente contenuto nella somma di € 124.944,20. Pertanto che ciascun cofideiussore, in funzione delle azioni di regresso o surroga, doveva ritenersi obbligato a sopportare il pagamento di 1/4 di tale somma, pari cioè ad € 31.236,05. Sottraendo tale importo da quello effettivamente sborsato dalla ossia € 84.944,20, allo stato l'opposta è rimasta creditrice CP_1 nei confronti degli altri cofideiussori del residuo, complessivamente € 53.708,15, che corrisponde per ciascun opponente ad € 17.073,25. In tali termini va tenuto conto dell'atecnica eccezione di pagina 10 di 16 compensazione, che si sostanzia in un ricalcolo delle somme effettivamente erogate alla banca dai singoli garanti e nel riequilibrio delle posizioni delle parti. Poiché, infine, con l'opposto decreto ingiuntivo gli opponenti sono stati condannati al pagamento ciascuno di € 16.236,05, il decreto va revocato nonostante l'opposizione sia risultata infondata, giacché ciascun opponente va condannati a rifondere alla opposta la diversa somma di € 17.073,25, che va maggiorata degli interessi legali dal 20 marzo 2019 (ossia dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) all'integrale soddisfo. È infatti pacificamente ammissibile l'ampliamento della domanda che l'opposta ha fatto con la comparsa di costituzione e risposta depositata oltre i termini fissati per la sua costituzione. Non è contestabile che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto, attore in senso sostanziale, possa proporre domande nuove e diverse rispetto a quelle azionate in sede monitoria, purché siano conseguenza delle eccezioni e delle domande degli opponenti, ma solo depositando tempestivamente la comparsa di costituzione e risposta. Sennonché nella specie, la non ha articolato una CP_1
formale reconventio reconventionis, che richiedeva la tempestiva costituzione in giudizio, nella specie mancata, ma si è limitata a precisare il proprio credito alla luce degli ulteriori pagamenti effettuati. La richiesta di pagamento in misura maggiore rispetto a quanto ingiunto attiene allo stesso rapporto negoziale, sicché l'ampliamento è consentito al pari quanto previsto nel giudizio ordinario di cognizione che non origini come opposizione a d.i. con le memorie di precisazione della domanda ex art. 183 co VI c.p.c. Con la propria comparsa di costituzione e risposta la aveva CP_1 semplicemente richiesto la condanna delle opponenti al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.511,61
o di altra maggiore o minore accertata nel corso del giudizio, riveniente dall'ulteriore versamento che, come garante, aveva fatto in favore della;
una tale domanda si risolve in un NToparte_3 mero ampliamento dell'istanza originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica, piuttosto che il mutamento dell'originaria richiesta avanzata in sede monitoria. Residua la domanda riconvenzionale del , che va rigettata in quanto del tutto sfornita di prova. La Pt_2
stessa si fonda sul contestato contegno assunto dalla nella gestione della società, ma va CP_1 evidenziato che l'indicato opponente non rivestiva la qualità di socio della di cui CP_5
l'opposta era amministratore unico, sicché egli non ha titolo per ottenere ristoro dei danni asseritamente derivanti dalla responsabilità contrattuale dell'opposta. Quanto, invece, alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., ove mai possa ritenersi provato l'an della pretesa, non è sicuramente dimostrato il quantum: il si è limitato a indicare genericamente la somma richiesta a titolo di Pt_2 risarcimento (€ 50.000,00) senza tuttavia fornire alcun elemento, neanche di tipo presuntivo, al quale pagina 11 di 16 ancorare tale pretesa. Il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale del esclude Pt_2 in radice la fondatezza della istanza di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
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L'atto di appello va dichiarato inammissibile poiché non rispetta i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Come ben noto, il novellato art. 342 c.p.c. ha previsto, a pena di inammissibilità, che il motivo di impugnazione indichi “in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che si viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale norma richiede, dunque, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura.
Al riguardo la Suprema Corte ha ritenuto che “il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass. 2024/n. 1341; Cass.
2023/n.18474).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono inscindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicchè è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
pagina 12 di 16 La mancanza dei motivi specifici dell'impugnazione non consente all'atto d'appello di esplicare una delle sue fondamentali funzioni, quella di individuare la parte di sentenza impugnata che si intende sottoporre al riesame del giudice di secondo grado.
Nel caso in esame, ad una sentenza di primo grado ampiamente motivata e fondata su consolidati principi di diritto - cui questa Corte intende dare continuità - si contrappone un atto di appello farraginoso che si risolve nella pedissequa generica riproposizione delle argomentazioni dedotte in primo grado, senza sviluppare alcuna confutazione alle statuizioni del primo giudice.
Gli appellanti non hanno esposto, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, né hanno indicato le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione “in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. 2023/n. 26151).
In buona sostanza non risulta possibile, neanche con il massimo sforzo diligente, enucleare i vizi della sentenza che gli appellanti intendono denunciare, con la conseguenza che l'appello non può ritenersi contenere “in modo chiaro, sintetico e specifico” alcuno degli elementi indicati, ai numeri 1, 2
e 3, dall'art. 342 c.p.c.
Gli appellanti hanno addirittura omesso di indicare i specifici motivi di appello e i capi della sentenza da censurare, formulando proposizioni confuse che, lungi dal confrontarsi con la chiara ratio decidendi, risultano totalmente prive di alcun riconoscibile significato censorio.
Al punto n. 1 dell'atto di gravame, intitolato “infondatezza della domanda” gli appellanti dopo aver lamentato che “l'assunto (quale? – n.d.r.) del giudice monocratico espone una situazione in fatto e in diritto infondata” hanno fornito una sostanziale analisi della vicenda in fatto e riproposizione del significato che a fatti e circostanze doveva essere attribuito a loro parere senza evidenziarne il carattere censorio.
Col capo secondo dell'atto di appello, rubricato “della qualifica di consumatori”, gli appellanti si sono lasciati andare ad una mera disquisizione in ordine alla qualità di consumatori rivestita dagli opponenti, senza specificare come tale “corretta” qualificazione poteva superare, sul punto, la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Quanto al terzo paragrafo dell'atto di appello, intitolato “annullabilità della fideiussione specifica divenuta omnibus per fatto della banca che ha esteso la garanzia al pegno che non era garantito dagli appellanti” gli appellanti hanno lamentato che “lo stesso giudice ha escluso l'applicabilità della detta pagina 13 di 16 normativa (rectius: fideiussione omnibus) al contratto de quo perché trattasi di specifica e non omnibus. Di contro ha deciso la questione come se la garanzia prestata fosse ombinus!!!
Tale doglianza “non dialoga” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice, il quale, se da un lato ha ritenuto che la fideiussione rilasciata dagli opponenti rientrava nel novero delle fideiussioni specifiche, dall'altro lato ha preso in considerazione – seppur in via ipotetica – l'alternativa ricostruzione dei fatti sostenuti dagli appellanti in ordine alla natura omnibus della garanzia prestata, e sulla base di un condivisibile iter argomentativo ha rilevato che “le clausole che gli interessati hanno elencato non sono nemmeno conformi ad alcuno schema ABI, o tantomeno corrispondenti a quelle oggetto della pronunzia della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005”.
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale laddove la fideiussione bancaria omnibus sia stata rilasciata al di fuori del periodo di indagine della Banca d'Italia, il provvedimento n.
55/2005 “perde la sua valenza di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale e quindi della nullità parziale della medesima fideiussione in relazione alle clausole sanzionate dalla stessa Autorità di Vigilanza (ossia le clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 dello schema ABI del 2003); in tali casi, infatti, affinché possa essere accolta la domanda del fideiussore preordinata ad ottenere la declaratoria in sede giudiziaria di siffatta nullità parziale (sempre per violazione della normativa antitrust per effetto della ripetizione nella garanzia negoziale delle clausole sanzionate da Banca d'Italia), è invece necessario che l'attore soddisfi uno specifico onere probatorio su di esso incombente, ossia che dimostri non solo la coincidenza testuale tra le clausole contenute nella fideiussione oggetto di causa e quelle dello schema ABI del 2003 censurate dall'Autorità di Vigilanza, ma anche che, anche con riferimento specifico al periodo di sottoscrizione di tale fideiussione (non ricadente in quello compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005), sia stata posta in essere dagli istituti di credito italiani una nuova intesa anticoncorrenziale analoga a quella accertata e sanzionata da Banca d'Italia limitatamente al suindicato periodo ottobre 2002/maggio 2005” (Tribunale di Milano, 23.3.2023).
Circostanza questa che nel caso in esame non risulta né allegata né tantomeno provata dagli opponenti odierni appellanti.
Parimenti inammissibile è la doglianza contenuta nel quarto paragrafo dell'atto di appello intitolato “infondatezza della domanda perchè pronunciata in violazione del prinipio ex art. 2467”.
Anche in questo caso gli appellanti anziché censurare specificatamente la sentenza nel punto in cui ha rigettato l'eccezione di inesigibilità del credito in forza dell'assunta postergazione a quelli sociali, sul condivisibile presupposto che “pur accoglimento una nozione lata di finanziamento “in pagina 14 di 16 qualsiasi forma effettuato” - e intendendosi con tale espressione, in virtù di una interpretazione estensiva della norma, non solo quelli in denaro, ma anche i finanziamenti realizzati mediante la non riscossione di crediti scaduti e quindi esigibili, attraverso il pagamento di crediti della società in crisi da parte di un socio, nonché, come nella fattispecie prospettata, attraverso le garanzie prestate dal socio nell'interesse della società, dal momento che risulta evidente come la disponibilità di garanzie personali o reali rilasciate dal socio permette alla società di ricorrere a prestiti da parte di terzi altrimenti non ottenibili -, di postergazione può parlarsi nel rapporto fra i creditori della società e non anche in quello di surrogazione fra coobbligati garanti, come appunto quello oggetto di causa”, si sono limitati a ribadire la qualità di creditori della società degli opponenti (pur riconoscendo la loro qualifica di soci).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e meglio identificati in epigrafe, nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza n. 1594/2023 resa in data 28.4.2023
[...] NToparte_2
dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G.
12542/2019, così provvede:
1) dichiara la contumacia di NToparte_2
2) dichiara inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto
3) conferma integralmente la sentenza impugnata;
4) condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese giudiziali per NToparte_1 questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 14.317,00 oltre al rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
5) nulla per le spese per la contumace NToparte_2
pagina 15 di 16 6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante NToparte_9 in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della
Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228)
Così deciso il 02 aprile 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
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