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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1303 /2019 da:
L'avv. PALOPOLI GIAMPIERO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1303 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto risarcimento del danno e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Di Cunto Parte_1 C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 gestione del Fondo di garanzia vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero
Palopoli
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 6 febbraio 2014, alle ore 6,30 circa, sulla S.P. 169 in direzione Sibari, in prossimità della contrada Pantano Rotondo, all' altezza del serbatoio comunale ubicato lungo la strada, allorquando, dopo aver perso il controllo della Fiat Panda 4x4 tg.
CZ820VB, di proprietà del coniuge , a causa di una biciletta, pur procedendo a Controparte_2 velocità lenta, ed essere scesa dall'auto per contattare il marito, posizionandosi davanti alla stessa, sarebbe stata investita da un'altra auto perdendo i sensi e ritornando ad essere cosciente in ambulanza nel tragitto verso l'ospedale.
1.2. Si è costituita parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
2. La domanda è infondata per assoluta carenza di prova sull'evento per come descritto in citazione.
1 Al riguardo, in primo luogo si osserva che dalle fotografie allegate alla relazione delle forze dell'ordine intervenute a seguito del sinistro si nota l'autovettura condotta dall'attrice gravemente danneggiata, il che consente di escludere che la stessa procedesse a bassa velocità.
Inoltre, i testi escussi, oltre a non aver assistito al sinistro (nessuno ha dichiarato di aver visto l'impatto), sono del tutto inattendibili, in quanto le relative dichiarazioni sono contraddittorie rispetto alla versione fornita dall'attrice.
Quest'ultima, infatti, ha dedotto di aver perso i sensi al momento dell'impatto e di averli ripresi in ambulanza lungo il tragitto verso l'ospedale.
I testi, invece, hanno dichiarato che al momento del loro arrivo sul luogo del sinistro l'attrice era cosciente.
La circostanza non è priva di rilievo, in quanto il fatto che l'attrice fosse cosciente potrebbe significare che la stessa dopo l'urto causato dalla propria condotta di guida e dalla quale ha subito le lesioni per le quali chiede il risarcimento, è scesa dall'auto è lì è stata rinvenuta dai soccorritori, senza che vi sia stato un ulteriore impatto con altre auto sopraggiungenti.
Inoltre, il teste ha dichiarato ai Carabinieri di aver visto un'autovettura di colore scuro infilarsi tra Tes_1
l'auto dell'attrice, ferma in mezzo alla strada e la barriera laterale e di aver sentito una voce dire “o dio mio cosa ho fatto”, ma tali circostanze sono state smentite dagli altri testi sentiti dai Carabinieri che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, non hanno visto alcuna autovettura né hanno sentito voci.
Infine, non è dato comprendere come sia possibile che un'auto che effettui una manovra di aggiramento di un veicolo posto in mezzo alla strada investa un soggetto che si trovi davanti al veicolo medesimo senza urtarlo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che liquida in euro 7.300,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 2.200,00 per fase di deci sione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge .
Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. Umile Terranova addetto all'Ufficio per il
Processo
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
2
L'avv. PALOPOLI GIAMPIERO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1303 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto risarcimento del danno e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Di Cunto Parte_1 C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 gestione del Fondo di garanzia vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero
Palopoli
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 6 febbraio 2014, alle ore 6,30 circa, sulla S.P. 169 in direzione Sibari, in prossimità della contrada Pantano Rotondo, all' altezza del serbatoio comunale ubicato lungo la strada, allorquando, dopo aver perso il controllo della Fiat Panda 4x4 tg.
CZ820VB, di proprietà del coniuge , a causa di una biciletta, pur procedendo a Controparte_2 velocità lenta, ed essere scesa dall'auto per contattare il marito, posizionandosi davanti alla stessa, sarebbe stata investita da un'altra auto perdendo i sensi e ritornando ad essere cosciente in ambulanza nel tragitto verso l'ospedale.
1.2. Si è costituita parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
2. La domanda è infondata per assoluta carenza di prova sull'evento per come descritto in citazione.
1 Al riguardo, in primo luogo si osserva che dalle fotografie allegate alla relazione delle forze dell'ordine intervenute a seguito del sinistro si nota l'autovettura condotta dall'attrice gravemente danneggiata, il che consente di escludere che la stessa procedesse a bassa velocità.
Inoltre, i testi escussi, oltre a non aver assistito al sinistro (nessuno ha dichiarato di aver visto l'impatto), sono del tutto inattendibili, in quanto le relative dichiarazioni sono contraddittorie rispetto alla versione fornita dall'attrice.
Quest'ultima, infatti, ha dedotto di aver perso i sensi al momento dell'impatto e di averli ripresi in ambulanza lungo il tragitto verso l'ospedale.
I testi, invece, hanno dichiarato che al momento del loro arrivo sul luogo del sinistro l'attrice era cosciente.
La circostanza non è priva di rilievo, in quanto il fatto che l'attrice fosse cosciente potrebbe significare che la stessa dopo l'urto causato dalla propria condotta di guida e dalla quale ha subito le lesioni per le quali chiede il risarcimento, è scesa dall'auto è lì è stata rinvenuta dai soccorritori, senza che vi sia stato un ulteriore impatto con altre auto sopraggiungenti.
Inoltre, il teste ha dichiarato ai Carabinieri di aver visto un'autovettura di colore scuro infilarsi tra Tes_1
l'auto dell'attrice, ferma in mezzo alla strada e la barriera laterale e di aver sentito una voce dire “o dio mio cosa ho fatto”, ma tali circostanze sono state smentite dagli altri testi sentiti dai Carabinieri che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, non hanno visto alcuna autovettura né hanno sentito voci.
Infine, non è dato comprendere come sia possibile che un'auto che effettui una manovra di aggiramento di un veicolo posto in mezzo alla strada investa un soggetto che si trovi davanti al veicolo medesimo senza urtarlo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che liquida in euro 7.300,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 2.200,00 per fase di deci sione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge .
Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. Umile Terranova addetto all'Ufficio per il
Processo
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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