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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6433/2024 V. G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Katia Casano;
Parte_1
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Katia Casano;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 29.11.2024 e Parte_1 Controparte_1 premesso che:
1. dalla loro relazione more uxorio era nato il figlio (12.12.2018), che entrambi avevano Per_1 riconosciuto;
2. terminata la loro relazione, lei si era traferita con suo figlio in un immobile di sua proprietà, gravato da muto ipotecario con rata mensile di € 365,00, e percepiva € 830,00 mensili a titolo di indennità di disoccupazione;
3. anche il era gravato dalla rata di un mutuo di € 920,00 mensili ed era titolare di Parte_1 una pasticceria;
4. si erano accordati per regolamentare l'affidamento del minore, il suo collocamento, il diritto di visita paterno e i rispettivi obblighi contributivi.
Tanto premesso, chiedevano che al Tribunale di Bari di recepire i loro accordi.
Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza figurata del 15/01/2025 la causa veniva rimessa la Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva con propria nota del 2.01.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido del figlio minore , da loro generato fuori dal matrimonio, che Per_1 alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlio di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali del minore;
• hanno stabilito che il i obbliga a versare € € 500,00 mensili a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa del figlio della coppia sia alla capacità contributiva paterna, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
• hanno altresì concordato la percezione integrale dell'A.U.U. da parte della . CP_1
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici con il figlio.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato il 29.11.2024 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio , Per_1 da loro da loro generato fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto depositato il 29.11.2024;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 4 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6433/2024 V. G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Katia Casano;
Parte_1
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Katia Casano;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 29.11.2024 e Parte_1 Controparte_1 premesso che:
1. dalla loro relazione more uxorio era nato il figlio (12.12.2018), che entrambi avevano Per_1 riconosciuto;
2. terminata la loro relazione, lei si era traferita con suo figlio in un immobile di sua proprietà, gravato da muto ipotecario con rata mensile di € 365,00, e percepiva € 830,00 mensili a titolo di indennità di disoccupazione;
3. anche il era gravato dalla rata di un mutuo di € 920,00 mensili ed era titolare di Parte_1 una pasticceria;
4. si erano accordati per regolamentare l'affidamento del minore, il suo collocamento, il diritto di visita paterno e i rispettivi obblighi contributivi.
Tanto premesso, chiedevano che al Tribunale di Bari di recepire i loro accordi.
Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza figurata del 15/01/2025 la causa veniva rimessa la Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva con propria nota del 2.01.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido del figlio minore , da loro generato fuori dal matrimonio, che Per_1 alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlio di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali del minore;
• hanno stabilito che il i obbliga a versare € € 500,00 mensili a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa del figlio della coppia sia alla capacità contributiva paterna, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
• hanno altresì concordato la percezione integrale dell'A.U.U. da parte della . CP_1
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici con il figlio.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato il 29.11.2024 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio , Per_1 da loro da loro generato fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto depositato il 29.11.2024;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 4 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera