TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Matteo Marini - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1189/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 44, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Saverio Sebastio, presso lo studio del quale elegge domicilio in Serravalle Pistoiese, Fraz.
Casalguidi, via San Biagio n. 21;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 44, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Federico Mariotti, presso lo studio del quale elegge domicilio n Pescia alla Piazza Mazzini n. 27;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 12.6.2024, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in Monsummano Terme (PT) il 7.1.2006 con CP_1
e che dalla loro unione nascevano i figli (nata il [...]) ed
[...] Per_1
(nato il [...]). Persona_2
La ricorrente deduceva come la vita coniugale si era caratterizzata per maltrattamenti ai suoi danni, e come il marito fosse persona dedita alla commissione di reati, essendo lo stesso stato condannato a quattro anni di reclusione per la rapina di una banca di Livorno, e trovandosi, nel marzo 2024, agli arresti domiciliari per la ricettazione di una carta di credito.
Da ultimo, si verificava una aggressione, il 16.3.2024, dalla quale la ricorrente riusciva a sfuggire solo grazie all'intervento del figlio minore;
a seguito di questo episodio, il resistente veniva ristretto in carcere.
Da quando il resistente era detenuto, andava a trovarlo una volta a Per_1
settimana, e la madre consentiva che si recasse in carcere anche il figlio minore;
il padre, però, in queste occasioni denigrava la moglie dinanzi ai figli e la accusava per il suo stato di detenzione.
In merito alla propria condizione reddituale, la ricorrente deduceva di essere assegnataria di una casa popolare, e di vivere grazie al sostegno economico dei
Servizi Sociali e della propria madre, essendo lei disoccupata.
Il resistente percepiva la NASPI per € 900 mensili e, dopo l'arresto, pretendeva la restituzione della carta Postepay sulla quale veniva accreditata l'indennità, lasciando la famiglia priva di sostentamento, e non versando somme ulteriori se non l'importo di € 200.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
Voglia pronunciare la separazione dei coniugi con riferimento matrimonio tra
nata a [...] il [...] e nata a [...]_1 Controparte_2
il 18.08.1974 celebrato in Monsummano Terme (PT) il 07.01.2006 con
al sig. alle seguenti condizioni: CP_3 Controparte_1
-Disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” del minore Persona_3
alla madre sig.ra demandando dunque alla stessa
[...] Parte_1
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e dunque sia per le questioni di ordinaria gestione attinenti alla organizzazione della vita
2 quotidiana sia per la questioni di maggior interesse per il minore riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto delle inclinazioni e capacità oltre che delle aspirazioni del minore senza che sia richiesto il consenso del padre e disporre altresì che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
-Disporre che il sig. possa incontrare il figlio secondo le modalità CP_1
individuate dagli esperti che monitorano attualmente i rapporti padre/figlio e comunque secondo modalità atte a non arrecare pregiudizio al minore;
-Disporre che il sig. versi alla moglie entro il giorno 10 di Controparte_1
ogni mese un assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 250,00 ciascuno mensili e dunque complessivi € 500,00 oltre a un assegno di mantenimento in favore della sig.ra pari ad € 100,00 mensili mediante Pt_1
accredito su c/c intestato alla sig.ra alle coordinate indicate poco sopra Pt_1
indicate, somme tutte da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e disporre altresì che lo stesso contribuisca al pagamento integrale delle spese straordinarie nell'interesse dei figli ove queste non siano erogate dai Servizi Sociali. Con vittoria di spese e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.6.2024, si costituiva in giudizio , il quale contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto circa la ricostruzione della vita familiare, evidenziando come egli era sempre stato vicino alla moglie nei momenti di difficoltà quali l'aborto del proprio figlio e la sua malattia.
Il resistente evidenziava che la moglie gli era sempre stata vicino durante l'espiazione della propria pena presso il carcere di Livorno, e che anzi anche lei era imputata per stalking ai danni di una vicina di casa.
In merito alla condizione economica delle parti, il resistente deduceva di avere lavorato sino al settembre 2023, data nella quale perdeva il lavoro e iniziava a ricevere la NASPI per € 900 mensili. Deduceva di avere versato, da quando è in carcere, la somma di € 350 per i figli e € 100 per il compleanno del minore.
Pertanto, il resistente concludeva così:
1) rigettare ogni domanda avanzata dal ricorrente – soprattutto in punto di addebito della separazione e di affidamento superesclusivo – perché infondata in fatto e in diritto;
3 2) disporre l'affidamento condiviso del minore con domicilio Persona_2
prevalente della stessa presso la madre;
Parte_1
3) disporre a carico del sig. il pagamento della somma da Controparte_1
individuarsi dal Giudice per il solo mantenimento del minore – a decorrere dalla mensilità di agosto 2024 – compatibilmente con le dotazioni economiche
e la situazione personale dei genitori (unitamente al contributo della madre della ricorrente) oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50%;
4) rigettare ogni richiesta di limitare gli incontri fra padre e minore anche in regime carcerario quanto a tempistiche e modalità protette;
5) spese straordinarie al 50% generiche come individuate dai protocolli;
6) con vittoria di spese e competenze di lite.
Le parti, in data 27.6.2024, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
Ad esito di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, la causa giungeva all'udienza del 1.4.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. La domanda di separazione personale è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. La ricorrente domanda l'addebito della separazione a carico del marito.
3.1. Si osserva come la pronuncia di addebito, ex art. 151 comma 2 c.c., presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti del matrimonio e che tale violazione abbia assunto una efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
deve essere pronunciata separazione senza addebito laddove non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza e, ai fini di tale indagine, vanno valutati comparativamente i
4 comportamenti di entrambi i coniugi (Cass. n. 13185/2009; Cass. n. 2740/2008;
Cass. n. 16359/2004).
E' onere della parte che richiede l'addebito provare che il comportamento del coniuge ha avuto efficacia causale determinante nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 23426/2012).
3.2. La ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulle condotte di violenza agite ai suoi danni da parte del marito.
Tali condotte sarebbero avvenuto lungo l'arco di tutta la vita matrimoniale;
in particolare, la stessa racconta che, quando la figlia aveva appena tre Per_1 anni, a seguito di una discussione, il resistente la colpiva violentemente alla testa con un oggetto, procurandole una lesione al cuoio capelluto che richiedeva dieci punti di sutura;
la ricorrente narra, ancora, che, il 16.3.2024, alla presenza del figlio minore, veniva gettata a terra e picchiata con calci e pugni dal marito, riuscendo a liberarsi e scappare solamente grazie all'intervento del piccolo
. Persona_2
Quanto al primo episodio, si osserva che è stato lo stesso resistente, sentito all'udienza del 27.6.2024, a confermarlo, pur collocandolo in una data differente (la ricorrente afferma che all'epoca dell'episodio aveva tre Per_1 anni, collocando l'episodio nel 2006, mentre il resistente lo colloca temporalmente nel 2010). A prescindere dalla effettiva collocazione temporale dell'episodio – che poco rileva ai fini dell'esame della domanda di addebito – ciò che conta è che il resistente ha espressamente affermato di avere aggredito la moglie: “C'è stato anche un altro episodio nel 2010, abitavamo a
Monsummano. Lì è successo che ci siamo presi fisicamente, e io l'ho fatta un po' grossa, le ho fatto mettere dieci punti di sutura in testa” (cfr. verbale d'udienza del 27.6.2024).
In merito al secondo episodio, risalente al 16.3.2024, la ricorrente sporgeva querela (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), nella quale raccontava che il marito, dopo avere rinvenuto all'interno della sua giacca la somma di € 2.000, adirato per la scoperta la afferrava violentemente per i capelli e, dopo averla fatta rovinare a terra, la colpiva con calci e pugni, prima alla testa e poi nei fianchi, alla schiena e all'addome; dopo l'intervento del figlio minore (presente all'atto di violenza) la ricorrente riusciva a scappare in strada e a chiamare i soccorsi.
5 La veridicità di quanto raccontato dalla ricorrente appare provato, anzitutto, dal referto di Pronto Soccorso del 16.3.2024 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), dal quale risulta che la stessa presentava abrasione al fianco a sx e ecchimosi al I° dito mano dx, oltre che ecchimosi alle braccia ma di natura più vecchia visto il colore della cute, indicative di ulteriori atti di violenza meno recenti;
la ricorrente veniva dimessa dall'Ospedale con la diagnosi di contusioni multiple.
Il racconto della ricorrente risulta, poi, coerente anche con quanto emerge dal verbale di arresto in flagranza di reato redatto dai Carabinieri di Montecatini
Terme, nel quale si legge che gli operatori, la sera del 16.3.2024, allertati dalla ricorrente e recatisi sul posto, trovavano quest'ultima in strada, in evidente stato di alterazione psicofisica, insieme al bambino che appariva tremante e terrorizzato (cfr., verbale di arresto contenuto negli atti depositati dal PM il
2.9.2024, oltre che nel doc. 15 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente).
Ulteriore dato che conforta quanto narrato dalla ricorrente è costituito dai messaggi audio, consegnati dalla sig.ra ai Carabinieri (cfr. verbale di Pt_1 riepilogo di n. 5 file audio redatto dai Carabinieri di Montecatini Terme, contenuto negli atti depositati dal PM il 2.9.2024, oltre che nel doc. 15 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente), risalenti proprio alla sera del 16.3.2024, contenenti vari insulti proferiti dal resistente ai danni della moglie (puttana, grande stronza, puttana di merda), oltre che gravi minacce (i
Carabinieri descrivono uno degli audio come segue: l'uomo con toni minacciosi intimava la donna di riportargli il figlio a casa altrimenti l'avrebbe sgozzata come un maiale e che non avrebbe avuto problemi a farsi 30 anni di carcere).
Del resto, lo stesso resistente, all'udienza del 27.6.2024, ha confermato l'episodio in questione: “E' vero, ho picchiato mia moglie in alcune occasioni.
Le ho tirato tre schiaffi perché mi ha nascosto dei soldi, li ho trovati in tre punti di casa la prima volta. La seconda volta i soldi non li ho trovati più e le ho tirato tre schiaffoni” (cfr. verbale d'udienza del 27.6.2024).
Anche i parenti della ricorrente, sentiti a sommarie informazioni dai
Carabinieri, hanno sostanzialmente confermato i racconti della sig.ra . Pt_1
, sentita dai Carabinieri di Montecatini Terme il 1.5.2024 (cfr. doc. Persona_4
16 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente), confermava che la sorella le riferiva sovente delle violenze subite dal marito (mia sorella
6 spesso mi telefonava confidandomi e raccontandomi delle violenze che subiva da mio cognato, quasi costantemente. Questa storia va avanti da molto tempo
(…) dalla nascita della figlia che ora ha 20 anni) e dichiarava di avere Per_1 anche visto i segni delle violenze (Quando era piccola e loro abitavano Per_1
a Monsummano Terme, io andai a casa di mia sorella perché era stata picchiata
e in quella occasione vidi che lei aveva uno spacco in testa e piena di lividi).
Anche il fratello della ricorrente, sentito dai Carabinieri di Persona_5
Molfetta il 30.4.2024 (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente), dichiarava che la sorella gli riferiva le violenze subite dal marito, e gli inviava fotografie dei lividi presenti sul suo corpo a causa di dette violenze;
tali fotografie, allegate al verbale dei Carabinieri di Molfetta, mostrano il corpo della donna con vari lividi.
Egualmente, la madre della ricorrente, sentita dai Carabinieri di Pescia il
3.5.2024 (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente), dichiarava che la figlia le raccontava delle violenze verbali e fisiche patite.
L'altro fratello della ricorrente, sentito dai Carabinieri di Iolo Persona_6 il 8.5.2024 (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente), raccontava che la sorella gli confidava le aggressioni subite
mi ha confessato di essere stata a volte picchiata e che ormai il Pt_1 rapporto non era più recuperabile per lei) e dichiarava di avere visto i segni della violenza sulla sorella (Soprattutto nell'ultimo anno devo dire che mi sono accorto di alcune lesioni ed escoriazioni quando vedevo , parlo di Pt_1 lividi e graffi in punti strani del corpo, visibili come braccia o gambe).
3.3. Dagli elementi raccolti (referto del Pronto Soccorso, dichiarazioni rese dai parenti della ricorrente, foto ritraenti i lividi sul corpo della donna, audio inviati dal resistente alla moglie, verbale di arresto del resistente in flagranza di reato), oltre che dalle dichiarazioni rese dallo stesso resistente all'udienza del
27.6.2024, si evince la veridicità di quanto raccontato dalla ricorrente circa le condotte di maltrattamento poste in essere dal sig. nei propri confronti. CP_1
Pertanto, la domanda di addebito della ricorrente deve essere accolta.
4. La ricorrente domanda l'affidamento super esclusivo del figlio minore.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi
7 restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Occorre poi considerare che ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Tale disposizione stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Alla luce della citata disposizione, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento del figlio minore, non può non riconoscersi rilevanza alle condotte violente poste in essere da un genitore ai danni dell'altro.
Ebbene, in base a quanto già motivato in punto di addebito della separazione, stanti le condotte maltrattanti poste in essere dal resistente, non può che disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di lei.
Le condotte attuate dal resistente, peraltro alla presenza del figlio minore (come nel caso dell'episodio del 16.3.2024) palesano la inidoneità genitoriale del resistente, e la necessità di disporre l'affidamento esclusivo alla madre.
8 Del resto, come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali, la signora si Pt_1 sta dimostrando una madre molto presente e attenta, assolvendo in modo adeguato i propri compiti di cura e mantenendo una rete di supporto familiare, in particolare da parte della madre e del fratello, che la aiutano economicamente e nella gestione delle necessità quotidiane (cfr. relazione dei
Servizi Sociali della Valdinievole del 25.11.2024; vedi anche relazione dei
Servizi Sociali della Valdinievole del 25.3.2025, da cui risulta che la madre appare attenta ai bisogni educativi e primari di . Per_2
L'affidamento è da intendersi come super-esclusivo, per cui la madre avrà facoltà di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione, lo sport, la residenza abituale e l'espatrio.
In merito agli incontri padre/figlio, va rilevato che ha espresso il Per_2 desiderio di vedere il padre e, dalla relazione UFSMIA del 12.11.2024, emerge l'opportunità di ripristinare le frequentazioni in modo graduale, inizialmente tramite videochiamate osservate alla presenza di un educatore (cfr. relazione
UFSMIA del 12.11.2024 in atti).
I Servizi Sociali, nella relazione del 25.3.2025, danno atto che, a partire dal mese di aprile 2025, inizieranno chiamate in modalità protetta padre/figlio, che si svolgeranno ogni 15 giorni per mezz'ora.
Considerato il desiderio del bambino di avere contatti con il padre, si dispone, allo stato, che vengano proseguite le videochiamate padre/figlio in modalità protetta;
quando l'equipe che segue il nucleo lo riterrà opportuno e tenuto conto dello stato psicologico del minore, potranno essere avviati incontri protetti padre/figlio, secondo calendario da predisporsi a cura dei Servizi Sociali.
I Servizi Sociali inoltreranno relazione semestrale di monitoraggio al Giudice
Tutelare in sede.
Il sig. è, altresì, invitato a intraprendere un percorso al CAM. CP_1
5. La ricorrente, in punto di mantenimento dei figli, domanda la corresponsione dell'importo di € 250 ciascuno.
Occorre premettere, quanto alla figlia maggiorenne , di anni 21, che la Per_1 stessa ha svolto il servizio civile, ma non è provato che, allo stato, svolga attività lavorativa e sia economicamente autosufficiente.
9 Ne consegue che il resistente dovrà versare un contributo anche per il suo mantenimento.
Venendo alle condizioni reddituali delle parti, si osserva che la ricorrente è disoccupata ed è assegnataria di una casa popolare;
la stessa gode di alcuni aiuti economici da parte dei Servizi Sociali, percepisce l'assegno unico per € 507 mensili e corrisponde € 320 mensili per la casa popolare (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 27.6.2024); da ultimo, ha ottenuto l'assegno di inclusione (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 25.3.2025).
Il resistente ha svolto, sino al settembre 2023, attività lavorativa (cfr. docc. 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) e, a seguito della perdita del lavoro, ha iniziato a percepire la NASPI per l'importo di circa € 900 mensili
(cfr. doc. 7 allegato al ricorso), che è cessata nel mese di novembre 2024 (cfr. doc. 18 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente).
Tenuto conto dell'attuale situazione reddituale del resistente, il quale non svolge attività lavorativa, né percepisce l'indennità di disoccupazione, si ritiene di porre a suo carico contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat.
Considerato che il sig. , sino al mese di ottobre 2024, ha percepito la CP_1
NASPI, si dispone che il mantenimento sarà dovuto nell'importo di € 300 determinato in sentenza con decorrenza dal mese di novembre 2024; invece, dalla data della domanda al mese di ottobre 2024, troverà applicazione l'ordinanza del 27.6.2024, la quale poneva a carico del resistente contributo di mantenimento pari ad € 400 mensili.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
6. La ricorrente domanda contributo di mantenimento per sé pari ad € 100 mensili.
Sebbene la situazione economica della ricorrente sia di oggettiva difficoltà, tenuto conto dell'attuale situazione reddituale del resistente (lo stesso è detenuto e privo di entrate) non si ritiene di porre a carico di quest'ultimo contributo di mantenimento per la moglie.
7. Le spese di lite sono compensate per un terzo, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle pretese economiche della ricorrente;
per i residui due terzi le stesse sono poste a carico del resistente, vista la sua integrale soccombenza
10 in punto di addebito e di affidamento del figlio minore, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e trattazione.
Essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite va posta in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 2.12.1977 e , nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Monsummano Terme (PT) il 7.1.2006;
2) accoglie la domanda di addebito della ricorrente;
3) dispone l'affidamento super esclusivo di alla madre, con Persona_3
collocamento presso di lei, e con facoltà della madre di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute, l'istruzione,
l'educazione, lo sport, la residenza abituale e l'espatrio;
4) dispone che saranno attivate videochiamate padre/figlio in modalità protetta e, quando sarà ritenuto opportuno dai Servizi Sociali e tenuto conto della condizione psicologica del minore, verranno attivati incontri protetti padre/figlio, secondo calendario da predisporsi a cura dei Servizi Sociali;
i
Servizi Sociali inoltreranno relazioni semestrali di monitoraggio al Giudice
Tutelare;
5) invita a intraprendere un percorso al CAM;
Controparte_1
6) dispone l'obbligo di di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dal mese di novembre 2024, valendo dalla data della domanda al mese di ottobre
2024 quanto disposto con l'ordinanza del 27.6.2024;
7) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o
11 medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale
12 richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
8) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da Pt_1
;
[...]
9) rigetta la domanda di mantenimento della ricorrente;
10) compensa le spese di lite per un terzo, e condanna alla Controparte_1
refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in
€ 3.140,67 (2/3) per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge;
11) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di ci all'art. 69 lett. d) D.P.E.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1, p. I, anno 2006).
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Matteo Marini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Matteo Marini - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1189/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 44, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Saverio Sebastio, presso lo studio del quale elegge domicilio in Serravalle Pistoiese, Fraz.
Casalguidi, via San Biagio n. 21;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 44, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Federico Mariotti, presso lo studio del quale elegge domicilio n Pescia alla Piazza Mazzini n. 27;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 12.6.2024, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in Monsummano Terme (PT) il 7.1.2006 con CP_1
e che dalla loro unione nascevano i figli (nata il [...]) ed
[...] Per_1
(nato il [...]). Persona_2
La ricorrente deduceva come la vita coniugale si era caratterizzata per maltrattamenti ai suoi danni, e come il marito fosse persona dedita alla commissione di reati, essendo lo stesso stato condannato a quattro anni di reclusione per la rapina di una banca di Livorno, e trovandosi, nel marzo 2024, agli arresti domiciliari per la ricettazione di una carta di credito.
Da ultimo, si verificava una aggressione, il 16.3.2024, dalla quale la ricorrente riusciva a sfuggire solo grazie all'intervento del figlio minore;
a seguito di questo episodio, il resistente veniva ristretto in carcere.
Da quando il resistente era detenuto, andava a trovarlo una volta a Per_1
settimana, e la madre consentiva che si recasse in carcere anche il figlio minore;
il padre, però, in queste occasioni denigrava la moglie dinanzi ai figli e la accusava per il suo stato di detenzione.
In merito alla propria condizione reddituale, la ricorrente deduceva di essere assegnataria di una casa popolare, e di vivere grazie al sostegno economico dei
Servizi Sociali e della propria madre, essendo lei disoccupata.
Il resistente percepiva la NASPI per € 900 mensili e, dopo l'arresto, pretendeva la restituzione della carta Postepay sulla quale veniva accreditata l'indennità, lasciando la famiglia priva di sostentamento, e non versando somme ulteriori se non l'importo di € 200.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
Voglia pronunciare la separazione dei coniugi con riferimento matrimonio tra
nata a [...] il [...] e nata a [...]_1 Controparte_2
il 18.08.1974 celebrato in Monsummano Terme (PT) il 07.01.2006 con
al sig. alle seguenti condizioni: CP_3 Controparte_1
-Disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” del minore Persona_3
alla madre sig.ra demandando dunque alla stessa
[...] Parte_1
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e dunque sia per le questioni di ordinaria gestione attinenti alla organizzazione della vita
2 quotidiana sia per la questioni di maggior interesse per il minore riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto delle inclinazioni e capacità oltre che delle aspirazioni del minore senza che sia richiesto il consenso del padre e disporre altresì che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
-Disporre che il sig. possa incontrare il figlio secondo le modalità CP_1
individuate dagli esperti che monitorano attualmente i rapporti padre/figlio e comunque secondo modalità atte a non arrecare pregiudizio al minore;
-Disporre che il sig. versi alla moglie entro il giorno 10 di Controparte_1
ogni mese un assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 250,00 ciascuno mensili e dunque complessivi € 500,00 oltre a un assegno di mantenimento in favore della sig.ra pari ad € 100,00 mensili mediante Pt_1
accredito su c/c intestato alla sig.ra alle coordinate indicate poco sopra Pt_1
indicate, somme tutte da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e disporre altresì che lo stesso contribuisca al pagamento integrale delle spese straordinarie nell'interesse dei figli ove queste non siano erogate dai Servizi Sociali. Con vittoria di spese e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.6.2024, si costituiva in giudizio , il quale contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto circa la ricostruzione della vita familiare, evidenziando come egli era sempre stato vicino alla moglie nei momenti di difficoltà quali l'aborto del proprio figlio e la sua malattia.
Il resistente evidenziava che la moglie gli era sempre stata vicino durante l'espiazione della propria pena presso il carcere di Livorno, e che anzi anche lei era imputata per stalking ai danni di una vicina di casa.
In merito alla condizione economica delle parti, il resistente deduceva di avere lavorato sino al settembre 2023, data nella quale perdeva il lavoro e iniziava a ricevere la NASPI per € 900 mensili. Deduceva di avere versato, da quando è in carcere, la somma di € 350 per i figli e € 100 per il compleanno del minore.
Pertanto, il resistente concludeva così:
1) rigettare ogni domanda avanzata dal ricorrente – soprattutto in punto di addebito della separazione e di affidamento superesclusivo – perché infondata in fatto e in diritto;
3 2) disporre l'affidamento condiviso del minore con domicilio Persona_2
prevalente della stessa presso la madre;
Parte_1
3) disporre a carico del sig. il pagamento della somma da Controparte_1
individuarsi dal Giudice per il solo mantenimento del minore – a decorrere dalla mensilità di agosto 2024 – compatibilmente con le dotazioni economiche
e la situazione personale dei genitori (unitamente al contributo della madre della ricorrente) oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50%;
4) rigettare ogni richiesta di limitare gli incontri fra padre e minore anche in regime carcerario quanto a tempistiche e modalità protette;
5) spese straordinarie al 50% generiche come individuate dai protocolli;
6) con vittoria di spese e competenze di lite.
Le parti, in data 27.6.2024, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
Ad esito di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, la causa giungeva all'udienza del 1.4.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. La domanda di separazione personale è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. La ricorrente domanda l'addebito della separazione a carico del marito.
3.1. Si osserva come la pronuncia di addebito, ex art. 151 comma 2 c.c., presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti del matrimonio e che tale violazione abbia assunto una efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
deve essere pronunciata separazione senza addebito laddove non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza e, ai fini di tale indagine, vanno valutati comparativamente i
4 comportamenti di entrambi i coniugi (Cass. n. 13185/2009; Cass. n. 2740/2008;
Cass. n. 16359/2004).
E' onere della parte che richiede l'addebito provare che il comportamento del coniuge ha avuto efficacia causale determinante nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 23426/2012).
3.2. La ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulle condotte di violenza agite ai suoi danni da parte del marito.
Tali condotte sarebbero avvenuto lungo l'arco di tutta la vita matrimoniale;
in particolare, la stessa racconta che, quando la figlia aveva appena tre Per_1 anni, a seguito di una discussione, il resistente la colpiva violentemente alla testa con un oggetto, procurandole una lesione al cuoio capelluto che richiedeva dieci punti di sutura;
la ricorrente narra, ancora, che, il 16.3.2024, alla presenza del figlio minore, veniva gettata a terra e picchiata con calci e pugni dal marito, riuscendo a liberarsi e scappare solamente grazie all'intervento del piccolo
. Persona_2
Quanto al primo episodio, si osserva che è stato lo stesso resistente, sentito all'udienza del 27.6.2024, a confermarlo, pur collocandolo in una data differente (la ricorrente afferma che all'epoca dell'episodio aveva tre Per_1 anni, collocando l'episodio nel 2006, mentre il resistente lo colloca temporalmente nel 2010). A prescindere dalla effettiva collocazione temporale dell'episodio – che poco rileva ai fini dell'esame della domanda di addebito – ciò che conta è che il resistente ha espressamente affermato di avere aggredito la moglie: “C'è stato anche un altro episodio nel 2010, abitavamo a
Monsummano. Lì è successo che ci siamo presi fisicamente, e io l'ho fatta un po' grossa, le ho fatto mettere dieci punti di sutura in testa” (cfr. verbale d'udienza del 27.6.2024).
In merito al secondo episodio, risalente al 16.3.2024, la ricorrente sporgeva querela (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), nella quale raccontava che il marito, dopo avere rinvenuto all'interno della sua giacca la somma di € 2.000, adirato per la scoperta la afferrava violentemente per i capelli e, dopo averla fatta rovinare a terra, la colpiva con calci e pugni, prima alla testa e poi nei fianchi, alla schiena e all'addome; dopo l'intervento del figlio minore (presente all'atto di violenza) la ricorrente riusciva a scappare in strada e a chiamare i soccorsi.
5 La veridicità di quanto raccontato dalla ricorrente appare provato, anzitutto, dal referto di Pronto Soccorso del 16.3.2024 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), dal quale risulta che la stessa presentava abrasione al fianco a sx e ecchimosi al I° dito mano dx, oltre che ecchimosi alle braccia ma di natura più vecchia visto il colore della cute, indicative di ulteriori atti di violenza meno recenti;
la ricorrente veniva dimessa dall'Ospedale con la diagnosi di contusioni multiple.
Il racconto della ricorrente risulta, poi, coerente anche con quanto emerge dal verbale di arresto in flagranza di reato redatto dai Carabinieri di Montecatini
Terme, nel quale si legge che gli operatori, la sera del 16.3.2024, allertati dalla ricorrente e recatisi sul posto, trovavano quest'ultima in strada, in evidente stato di alterazione psicofisica, insieme al bambino che appariva tremante e terrorizzato (cfr., verbale di arresto contenuto negli atti depositati dal PM il
2.9.2024, oltre che nel doc. 15 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente).
Ulteriore dato che conforta quanto narrato dalla ricorrente è costituito dai messaggi audio, consegnati dalla sig.ra ai Carabinieri (cfr. verbale di Pt_1 riepilogo di n. 5 file audio redatto dai Carabinieri di Montecatini Terme, contenuto negli atti depositati dal PM il 2.9.2024, oltre che nel doc. 15 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente), risalenti proprio alla sera del 16.3.2024, contenenti vari insulti proferiti dal resistente ai danni della moglie (puttana, grande stronza, puttana di merda), oltre che gravi minacce (i
Carabinieri descrivono uno degli audio come segue: l'uomo con toni minacciosi intimava la donna di riportargli il figlio a casa altrimenti l'avrebbe sgozzata come un maiale e che non avrebbe avuto problemi a farsi 30 anni di carcere).
Del resto, lo stesso resistente, all'udienza del 27.6.2024, ha confermato l'episodio in questione: “E' vero, ho picchiato mia moglie in alcune occasioni.
Le ho tirato tre schiaffi perché mi ha nascosto dei soldi, li ho trovati in tre punti di casa la prima volta. La seconda volta i soldi non li ho trovati più e le ho tirato tre schiaffoni” (cfr. verbale d'udienza del 27.6.2024).
Anche i parenti della ricorrente, sentiti a sommarie informazioni dai
Carabinieri, hanno sostanzialmente confermato i racconti della sig.ra . Pt_1
, sentita dai Carabinieri di Montecatini Terme il 1.5.2024 (cfr. doc. Persona_4
16 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente), confermava che la sorella le riferiva sovente delle violenze subite dal marito (mia sorella
6 spesso mi telefonava confidandomi e raccontandomi delle violenze che subiva da mio cognato, quasi costantemente. Questa storia va avanti da molto tempo
(…) dalla nascita della figlia che ora ha 20 anni) e dichiarava di avere Per_1 anche visto i segni delle violenze (Quando era piccola e loro abitavano Per_1
a Monsummano Terme, io andai a casa di mia sorella perché era stata picchiata
e in quella occasione vidi che lei aveva uno spacco in testa e piena di lividi).
Anche il fratello della ricorrente, sentito dai Carabinieri di Persona_5
Molfetta il 30.4.2024 (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente), dichiarava che la sorella gli riferiva le violenze subite dal marito, e gli inviava fotografie dei lividi presenti sul suo corpo a causa di dette violenze;
tali fotografie, allegate al verbale dei Carabinieri di Molfetta, mostrano il corpo della donna con vari lividi.
Egualmente, la madre della ricorrente, sentita dai Carabinieri di Pescia il
3.5.2024 (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente), dichiarava che la figlia le raccontava delle violenze verbali e fisiche patite.
L'altro fratello della ricorrente, sentito dai Carabinieri di Iolo Persona_6 il 8.5.2024 (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente), raccontava che la sorella gli confidava le aggressioni subite
mi ha confessato di essere stata a volte picchiata e che ormai il Pt_1 rapporto non era più recuperabile per lei) e dichiarava di avere visto i segni della violenza sulla sorella (Soprattutto nell'ultimo anno devo dire che mi sono accorto di alcune lesioni ed escoriazioni quando vedevo , parlo di Pt_1 lividi e graffi in punti strani del corpo, visibili come braccia o gambe).
3.3. Dagli elementi raccolti (referto del Pronto Soccorso, dichiarazioni rese dai parenti della ricorrente, foto ritraenti i lividi sul corpo della donna, audio inviati dal resistente alla moglie, verbale di arresto del resistente in flagranza di reato), oltre che dalle dichiarazioni rese dallo stesso resistente all'udienza del
27.6.2024, si evince la veridicità di quanto raccontato dalla ricorrente circa le condotte di maltrattamento poste in essere dal sig. nei propri confronti. CP_1
Pertanto, la domanda di addebito della ricorrente deve essere accolta.
4. La ricorrente domanda l'affidamento super esclusivo del figlio minore.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi
7 restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Occorre poi considerare che ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Tale disposizione stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Alla luce della citata disposizione, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento del figlio minore, non può non riconoscersi rilevanza alle condotte violente poste in essere da un genitore ai danni dell'altro.
Ebbene, in base a quanto già motivato in punto di addebito della separazione, stanti le condotte maltrattanti poste in essere dal resistente, non può che disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di lei.
Le condotte attuate dal resistente, peraltro alla presenza del figlio minore (come nel caso dell'episodio del 16.3.2024) palesano la inidoneità genitoriale del resistente, e la necessità di disporre l'affidamento esclusivo alla madre.
8 Del resto, come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali, la signora si Pt_1 sta dimostrando una madre molto presente e attenta, assolvendo in modo adeguato i propri compiti di cura e mantenendo una rete di supporto familiare, in particolare da parte della madre e del fratello, che la aiutano economicamente e nella gestione delle necessità quotidiane (cfr. relazione dei
Servizi Sociali della Valdinievole del 25.11.2024; vedi anche relazione dei
Servizi Sociali della Valdinievole del 25.3.2025, da cui risulta che la madre appare attenta ai bisogni educativi e primari di . Per_2
L'affidamento è da intendersi come super-esclusivo, per cui la madre avrà facoltà di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione, lo sport, la residenza abituale e l'espatrio.
In merito agli incontri padre/figlio, va rilevato che ha espresso il Per_2 desiderio di vedere il padre e, dalla relazione UFSMIA del 12.11.2024, emerge l'opportunità di ripristinare le frequentazioni in modo graduale, inizialmente tramite videochiamate osservate alla presenza di un educatore (cfr. relazione
UFSMIA del 12.11.2024 in atti).
I Servizi Sociali, nella relazione del 25.3.2025, danno atto che, a partire dal mese di aprile 2025, inizieranno chiamate in modalità protetta padre/figlio, che si svolgeranno ogni 15 giorni per mezz'ora.
Considerato il desiderio del bambino di avere contatti con il padre, si dispone, allo stato, che vengano proseguite le videochiamate padre/figlio in modalità protetta;
quando l'equipe che segue il nucleo lo riterrà opportuno e tenuto conto dello stato psicologico del minore, potranno essere avviati incontri protetti padre/figlio, secondo calendario da predisporsi a cura dei Servizi Sociali.
I Servizi Sociali inoltreranno relazione semestrale di monitoraggio al Giudice
Tutelare in sede.
Il sig. è, altresì, invitato a intraprendere un percorso al CAM. CP_1
5. La ricorrente, in punto di mantenimento dei figli, domanda la corresponsione dell'importo di € 250 ciascuno.
Occorre premettere, quanto alla figlia maggiorenne , di anni 21, che la Per_1 stessa ha svolto il servizio civile, ma non è provato che, allo stato, svolga attività lavorativa e sia economicamente autosufficiente.
9 Ne consegue che il resistente dovrà versare un contributo anche per il suo mantenimento.
Venendo alle condizioni reddituali delle parti, si osserva che la ricorrente è disoccupata ed è assegnataria di una casa popolare;
la stessa gode di alcuni aiuti economici da parte dei Servizi Sociali, percepisce l'assegno unico per € 507 mensili e corrisponde € 320 mensili per la casa popolare (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 27.6.2024); da ultimo, ha ottenuto l'assegno di inclusione (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 25.3.2025).
Il resistente ha svolto, sino al settembre 2023, attività lavorativa (cfr. docc. 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) e, a seguito della perdita del lavoro, ha iniziato a percepire la NASPI per l'importo di circa € 900 mensili
(cfr. doc. 7 allegato al ricorso), che è cessata nel mese di novembre 2024 (cfr. doc. 18 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 di parte ricorrente).
Tenuto conto dell'attuale situazione reddituale del resistente, il quale non svolge attività lavorativa, né percepisce l'indennità di disoccupazione, si ritiene di porre a suo carico contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat.
Considerato che il sig. , sino al mese di ottobre 2024, ha percepito la CP_1
NASPI, si dispone che il mantenimento sarà dovuto nell'importo di € 300 determinato in sentenza con decorrenza dal mese di novembre 2024; invece, dalla data della domanda al mese di ottobre 2024, troverà applicazione l'ordinanza del 27.6.2024, la quale poneva a carico del resistente contributo di mantenimento pari ad € 400 mensili.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
6. La ricorrente domanda contributo di mantenimento per sé pari ad € 100 mensili.
Sebbene la situazione economica della ricorrente sia di oggettiva difficoltà, tenuto conto dell'attuale situazione reddituale del resistente (lo stesso è detenuto e privo di entrate) non si ritiene di porre a carico di quest'ultimo contributo di mantenimento per la moglie.
7. Le spese di lite sono compensate per un terzo, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle pretese economiche della ricorrente;
per i residui due terzi le stesse sono poste a carico del resistente, vista la sua integrale soccombenza
10 in punto di addebito e di affidamento del figlio minore, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e trattazione.
Essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite va posta in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 2.12.1977 e , nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Monsummano Terme (PT) il 7.1.2006;
2) accoglie la domanda di addebito della ricorrente;
3) dispone l'affidamento super esclusivo di alla madre, con Persona_3
collocamento presso di lei, e con facoltà della madre di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute, l'istruzione,
l'educazione, lo sport, la residenza abituale e l'espatrio;
4) dispone che saranno attivate videochiamate padre/figlio in modalità protetta e, quando sarà ritenuto opportuno dai Servizi Sociali e tenuto conto della condizione psicologica del minore, verranno attivati incontri protetti padre/figlio, secondo calendario da predisporsi a cura dei Servizi Sociali;
i
Servizi Sociali inoltreranno relazioni semestrali di monitoraggio al Giudice
Tutelare;
5) invita a intraprendere un percorso al CAM;
Controparte_1
6) dispone l'obbligo di di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dal mese di novembre 2024, valendo dalla data della domanda al mese di ottobre
2024 quanto disposto con l'ordinanza del 27.6.2024;
7) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o
11 medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale
12 richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
8) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da Pt_1
;
[...]
9) rigetta la domanda di mantenimento della ricorrente;
10) compensa le spese di lite per un terzo, e condanna alla Controparte_1
refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in
€ 3.140,67 (2/3) per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge;
11) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di ci all'art. 69 lett. d) D.P.E.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1, p. I, anno 2006).
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Matteo Marini
13