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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6692/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CALLERI DENISA, elettivamente domiciliato in Torino, via Montecuccoli n. 6,
presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE - OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: - P.IVA: ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
dall'avv. GARZILLI MASSIMO, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 20,
presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTA – OPPOSTA
(C.F. e P.IVA: ), Controparte_2 P.IVA_3
1 rappresentata e difesa dall'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO, elettivamente domiciliata in
Milano, piazzetta Umberto Giordano n. 2, presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – domanda subordinata di restituzione di somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio depositato il 10/5/2024, la Controparte_1
nel rappresentare che il proprio iscritto geom.
[...] Parte_1
ha omesso i versamenti contributivi (contributi soggettivi ed integrativi e sanzioni)
[...]
negli anni 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 e 2015, ha richiesto ed ottenuto da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n.
967/2024.
Notificato tale decreto al LU in data 20/6/2024, lo stesso ha proposto opposizione al provvedimento monitorio, con ricorso depositato in data 29/7/2024, deducendo che:
- gli è stata notificata, nell'anno 2018, intimazione di pagamento da parte di
[...]
, relativa anche ai crediti contributivi oggetto di decreto ingiuntivo (oltre Controparte_2
che ad entrate pubbliche di diversa natura);
- è stata da lui presentata, nell'aprile dell'anno 2019, istanza c.d. di rottamazione ter delle cartelle esattoriali, in relazione, ex aliis, ai crediti oggetto di ingiunzione;
- accolta l'istanza da parte di , è stato effettuato quindi un primo pagamento della CP_3
rateazione concordata, pari ad euro 15.525,35, rimanendo l'esponente inadempiente per il resto,
con conseguente revoca del beneficio di legge;
2 - le cartelle esattoriali relative ai crediti contributivi oggetto di ingiunzione non sono state comunque notificate all'esponente.
Il ha quindi chiesto la revoca del decreto opposto per i seguenti motivi: Pt_1
- intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi azionati dalla
[...]
, quantomeno per i crediti maturati dal 1998 al 2015; prescrizione non Controparte_1
rinunciabile;
- intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate, anche per le omesse comunicazioni dei dati reddituali rilevanti per il calcolo dei contributi a percentuale;
- in via subordinata, parziale estinzione dei crediti oggetto di ingiunzione, visto il pagamento di euro 15.525,35 effettuato nell'anno 2019, da portarsi a scomputo proporzionale anche delle posizioni azionate in sede monitoria.
Il ha quindi convenuto in causa la Pt_1 Controparte_1
in relazione all'opposizione al decreto ingiuntivo da questa
[...]
notificato; ha convenuto in causa anche , chiedendo, in caso di Controparte_2
accoglimento della domanda principale, fondata sull'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dalla , la condanna dell'ente alla restituzione degli euro 15.525,35 Controparte_1
pagati in forza del beneficio ottenuto nell'anno 2019 (divenendo tale pagamento un indebito in caso di estinzione dei crediti), ed in subordine la condanna dell'ente di riscossione al versamento di tale somma nei confronti della . Controparte_1
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Infatti, secondo l'ente di previdenza:
[...]
- il pagamento parziale di euro 15.525,35 effettuato nei confronti di è stato tenuto in CP_3
considerazione per la rideterminazione del debito contributivo del ricorrente, poi azionato in sede monitoria;
- la prescrizione non è maturata;
infatti, essa ha decorso solo dal momento nel quale l'iscritto
3 comunica alla i propri dati reddituali annui;
comunicazione che non è stata effettuata dal CP_1
ricorrente, negli anni, e della quale lo stesso non ha comunque dato prova;
- che il ricorrente non ha poi formulato altre contestazioni in merito ai crediti azionati sulla base della dichiarazione ex art. 635 c.p.c., con la conseguenza che essi devono ritenersi provati.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
formulate nei suoi confronti e comunque del ricorso, per i seguenti motivi:
- irripetibilità dei pagamenti anche se relativi a debiti prescritti, ex art. 2940 c.c.;
- intervenuta notifica delle cartelle esattoriali relative ai crediti azionati;
- intervenuta rinuncia alla prescrizione, da parte dell'opponente, effettuata mediante adesione volontaria alla procedura c.d. di rottamazione;
- intervenuta interruzione della prescrizione, effettuata mediante la notifica al ricorrente di plurimi atti, con i quali sono stati azionati i crediti contributivi oggetto di giudizio.
In causa non è stata effettuata attività istruttoria.
2. Il motivo di opposizione, mediante il quale il ricorrente ha preteso di fare valere l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e delle relative sanzioni, è infondato.
Devono affermarsi e confermarsi i seguenti principi di diritto:
- la prescrizione dei contributi previdenziali, anche per i contributi maturati da casse di previdenza professionali (oramai privatizzate), è quella quinquennale, ex art. 3 co 9 l. 335/1995,
noma che ha unificato la durata dei termini estintivi dei contributi previdenziali, appunto (v. ex
multis Cass. ord. n. 5338/2025);
- la norma non ha però unificato le regole di decorrenza dei termini di prescrizione per ogni tipologia di contribuzione (v. Cass. ord. n. 5338/2025 cit. Cass. n. 7000/2008, Cass. n.
29664/2008);
- con riferimento alla convenuta, trova ancora applicazione l'art. 19 della Controparte_1
l. 773/1982, secondo il quale la prescrizione dei contributi (senza distinzione tra contributi
4 determinati in quota fissa e contributi determinati in percentuale sui redditi del professionista;
v. norma citata) decorre dalla data di trasmissione all'ente della comunicazione relativa alla dichiarazione dei redditi e del volume d'affari, ex art. 17 l. 773/1982 (v. pronunce di legittimità
appena sopra citate), non decorrendo invece il termine estintivo ove sia stato del tutto trascurato il dovere di presentare la dichiarazione annuale (v. Cass. ord. ord. 5338/2025 cit. Cass. n.
15787/2023);
- anche l'art. 33 del Regolamento sulla contribuzione adottato dalla convenuta (doc. 3 di CP_1
tale ente) prevede e l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 co 9 l.
335/1995, in relazione ai contributi e ad ogni relativo accessorio (ivi comprese le sanzioni,
pertanto), e la decorrenza del termine atto ad estinguere i diritti di credito in discorso solo dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 dello stesso
Regolamento (appunto, il termine per il professionista per le comunicazioni delle dichiarazioni reddituali di cui sopra); l'esigenza di interpretare tale norma negoziale in modo omogeneo a quella di natura legale (art. 19 della l. 773/1982) impone di ritenere che per la prima norma
(quella regolamentare) il termine estintivo dei diritti non decorra tout court in caso di omessa comunicazione, come da giurisprudenza di legittimità citata;
- l'art. 33 del Regolamento, al comma 2, prevede che il termine di prescrizione possa altrimenti decorrere dal momento nel quale la abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 6 co 5 del CP_1
Regolamento, i dati reddituali dall'Amministrazione Finanziaria (dati che la ha diritto di CP_1
ottenere), o, ex art. 6 co 8, dal momento nel quale la dichiarazione reddituale è stata presentata dal professionista all'Amministrazione Finanziaria, laddove l'ente di previdenza si avvalga, per le comunicazioni obbligatorie, dell'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico
Persone Fisiche dell' [può però già osservarsi che tale ultima eventualità Controparte_2
non risulta essersi verificata, per la posizione della . Parte_2
Rapportando le norme ed i principi di diritto citati alla fattispecie in esame si ha che:
5 - la convenuta ha allegato l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte del CP_1
ricorrente, per gli anni oggetto di contenzioso, ed il ricorrente non ha offerto prova contraria a tale allegazione, ovvero dimostrando che le comunicazioni ex art. 6 del Regolamento ed ex art. 17 l. 773/1982 sono state da lui effettuate;
- il ricorrente ha eccepito che però, per i contributi soggettivi e di maternità, essendo questi indifferenti ai redditi percepiti e dichiarati, non essendo determinati in percentuale su essi;
in realtà, tale caratteristica (il non determinarsi il contributo sul reddito del professionista) si rinviene sia nei contributi soggettivi, ma minimi, sia nei contributi integrativi, parimenti minimi, oltre che in quelli di maternità; ma, come si è già rilevato, le norme sulla decorrenza della prescrizione ed i conseguenti provvedimenti di legittimità sopra citati non operano differenziazioni, quanto al dies a quo del termine estintivo, tra contributi minimi, determinati in misura fissa, e contributi a percentuale sul reddito;
- anche a volere ragionare in termini diversi, però, deve ribadirsi che il ricorrente ha dichiarato di avere chiesto ed ottenuto, per i crediti azionati in via monitoria, il beneficio della c.d.
rottamazione ter dei ruoli (d.l. 119/2018), con rateazione e nuova dilazione dei pagamenti (in parte effettuati, almeno per ciò che riguarda la prima rata); secondo Cass. ord. n. 26013/2015
“Il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi
assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce
i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non
prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti”,
tale principio è applicabile anche in caso di contributi derivanti da attività professionale, non valendo per essi diversi principi in tema di riconoscimento dei debiti e di rinuncia alla prescrizione;
ne consegue che per i contributi minimi, determinati in misura fissa, comunque la prescrizione è stata interrotta e rinunciata (per eventuali crediti prescritti) in data 26/4/2019,
con ulteriore efficacia interruttiva ed abdicativa della prescrizione sino a tutto il novembre del
6 2019, data del pagamento della prima rata del beneficio (v. in ricorso, pag. 2); la prescrizione quinquennale ha quindi ripreso a decorrere, interrotta però in tempo utile dalla diffida inviata dalla convenuta nell'aprile del 2024 (v. doc. 5 procedimento monitorio); in ogni caso, CP_1
pertanto, l'eccezione di prescrizione risulta infondata, quanto a contributi ed interessi e sanzioni per omesso pagamento, ovvero per gli accessori richiamati dall'art. 33 del Regolamento della
CP_1
- parte ricorrente ha però eccepito, in sede di prima udienza di trattazione, che la prescrizione avrebbe avuto decorso quantomeno dalla data della comunicazione dei dati reddituali da parte dell'Amministrazione Finanziaria, posto che tali comunicazioni sarebbero avvenute, essendovi stata determinazione dei contributi, cosa altrimenti impossibile;
deve però evidenziarsi che della prova del dies a quo della prescrizione è onerato l'eccipiente (v. ex multis Cass.
14662/2016, Cass. ord. n. 10190/2022, in materia risarcitoria, ma con affermazione di principio valevole in termini generali); deve quindi rilevarsi che il non ha offerto prova di tali Pt_1
differenti dies a quo di decorrenza della prescrizione (ed avrebbe potuto fornire tale prova ad es. formulando istanze ex art. 210 o 213 cpc rivolte all' ); comunque, tali Controparte_2
dies a quo potrebbero logicamente individuarsi, quantomeno, nelle date di iscrizione a ruolo
(ruoli poi consegnati ad ) delle somme oggetto di causa, posto che, come evidenziato da CP_3
parte ricorrente, quantomeno in tali date la doveva essere già al corrente Controparte_1
dei dati reddituali trasmessi dall'Amministrazione Finanziaria;
ma risulta comunque dirimente quanto sopra osservato in merito agli effetti della richiesta del beneficio ex d.l. 119/2018 e del successivo pagamento della prima rata nel novembre del 2019 (rinuncia alla prescrizione già
maturata ed interruzione della prescrizione ancora decorrente), nonché della diffida dell'aprile
2024 (interruttiva della prescrizione ulteriore decorsa dal novembre del 2019);
- quanto sinora considerato difficilmente può valere per le sanzioni conseguenti all'omessa presentazione delle comunicazioni reddituali, posto che esse difficilmente possono essere
7 considerate accessori in senso stretto dei contributi previdenziali, diversamente dalle sanzioni per tardivo od omesso pagamento;
in ogni caso la prescrizione di tali sanzioni non può decorrere dalla presentazione della comunicazione reddituale, essendo tale dies a quo incompatibile a livello logico e strutturale proprio con la violazione punita;
laddove tali sanzioni non siano ritenute accessori in senso stretto del credito contributivo, poi, la prescrizione non può che essere decennale (essendo riferita la prescrizione quinquennale ai soli accessori dei contributi,
come si è rilevato); in ogni caso, vale anche per tali crediti quanto sopra considerato in merito ad interruzione e rinuncia alla prescrizione che si è avuta con l'adesione al beneficio ex d.l.
119/2018 ed all'ulteriore interruzione, in tempo utile, che si è verificata con l'invio della diffida dell'aprile del 2024 (doc. 5 fascicolo monitorio).
Il motivo di opposizione mediante il quale il ricorrente ha fatto valere l'estinzione per prescrizione deve essere pertanto rigettato.
Il ricorrente ha però chiesto, in subordine, che dal credito azionato in via monitoria sia detratto quanto da lui pagato ad nel novembre del 2019, in Controparte_2
adempimento alla c.d. rottamazione ter, ovvero euro 15.525,35.
Deve però osservarsi che:
- dagli atti depositati dal ricorrente (doc. da 2 a 6) risulta che le iscrizioni a ruolo a carico dello stesso non erano limitate ai soli crediti oggetto di questo contenzioso, ma che comprendevano anche crediti di altra natura (tributi, sanzioni per violazioni del CdS;
v. in particolare doc. 6
ricorrente);
- la somma pagata nel novembre del 2019 non può quindi essere dedotta sic et simpliciter dai crediti della convenuta, ma semmai in proporzione, unitamente agli altri crediti oggetto CP_1
di rottamazione;
proporzione che comunque il ricorrente non ha calcolato;
- risulta però evidente, da un semplice raffronto dei carichi iscritti a ruolo per conto della
[...]
come risultanti dal già citato doc. 6 ricorrente (intimazione di Controparte_1
8 pagamento ricevuta nell'anno 2018), e dei carichi oggetto di ricorso monitorio (v. attestazione del credito ex art. 635 c.p.c., doc. 4 fascicolo monitorio) che comunque la somma pagata nel
2019 dal già stata utilizzata per estinguere una parte dei debiti maturati nei confronti Pt_1
di parte convenuta;
è sufficiente rilevare che i crediti azionati con il decreto opposto risalgono agli anni 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
e 2015, laddove tra i carichi iscritti a ruolo oggetto di intimazione nel 2018 vi erano anche posizioni debitorie nei confronti della risalenti agli anni 2000 e 2001; se queste ultime CP_1
non compaiono nell'attestazione del credito ex art. 635 c.p.c., risulta evidente che le stesse sono state dichiarate soddisfatte in virtù del pagamento del novembre del 2019, pagamento che non può essere “speso” una seconda volta in questa sede.
Anche il secondo motivo di opposizione deve essere pertanto rigettato.
3. Anche le domande formulate nei confronti di devono essere Controparte_2
rigettate; infatti:
- la prescrizione dei crediti non è stata dichiarata, come si è visto, ragione per la quale il pagamento spontaneo del 2019 non può essere ritenuto indebito ripetibile;
in ogni caso, si deve ribadire che anche in ipotesi di sussistenza di indebito, al limite una parte proporzionale del pagamento avrebbe dovuto essere restituita, stante la sussistenza di altre posizioni creditorie;
- la domanda formulata in subordine (condanna di a versare alla CP_3 Controparte_1
egli euro 15.525,35 pagati nel 2019, evidentemente ad estinzione parziale del credito
[...]
di quest'ultima) risulta infondata anche in astratto;
se infatti è adiectus solutionis causa CP_3
della , ovviamente il pagamento effettuato nel 2019 ha estinto parte del Controparte_1
credito di questo ente di previdenza, ope legis; e di certo non può il solvens intromettersi nei rapporti tra il titolare del credito ed il suo adiectus, rapporti ai quali è estraneo, fatto salvo l'effetto liberatorio del pagamento nelle mani del destinatario indicato dal creditore;
ma risulta dirimente quanto sopra considerato a proposito dell'intervenuta estinzione, almeno in
9 proporzione, di parte dei crediti della con quanto versato nel 2019, senza Controparte_1
possibilità di un secondo indebito utilizzo dell'effetto liberatorio.
4. In punto spese di lite deve osservarsi che:
- il ricorrente è soccombente nei confronti della per l'importo indicato nel Controparte_1
decreto opposto, ovvero euro 53.775,90;
- il ricorrente è poi soccombente nei confronti di per euro Controparte_2
15.525,35.
Le spese sono liquidate in dispositivo in favore delle parti vittoriose (con riferimento alla convenuta con distrazione in favore del procuratore antistatario) in relazione a tali victa CP_3
e tenendo in considerazione la relativa semplicità del contenzioso.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo;
- rigetta le domande formulate nei confronti di;
Controparte_2
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
di spese liquidate Controparte_1
in complessivi euro 6.000,00 oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
- visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1
confronti del procuratore alle liti di;
spese liquidate in Controparte_2
complessivi euro 2.700,00 oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Torino, 21 novembre 2025
10 Il Giudice
dott. Simone Romito
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6692/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CALLERI DENISA, elettivamente domiciliato in Torino, via Montecuccoli n. 6,
presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE - OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: - P.IVA: ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
dall'avv. GARZILLI MASSIMO, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 20,
presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTA – OPPOSTA
(C.F. e P.IVA: ), Controparte_2 P.IVA_3
1 rappresentata e difesa dall'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO, elettivamente domiciliata in
Milano, piazzetta Umberto Giordano n. 2, presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – domanda subordinata di restituzione di somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio depositato il 10/5/2024, la Controparte_1
nel rappresentare che il proprio iscritto geom.
[...] Parte_1
ha omesso i versamenti contributivi (contributi soggettivi ed integrativi e sanzioni)
[...]
negli anni 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 e 2015, ha richiesto ed ottenuto da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n.
967/2024.
Notificato tale decreto al LU in data 20/6/2024, lo stesso ha proposto opposizione al provvedimento monitorio, con ricorso depositato in data 29/7/2024, deducendo che:
- gli è stata notificata, nell'anno 2018, intimazione di pagamento da parte di
[...]
, relativa anche ai crediti contributivi oggetto di decreto ingiuntivo (oltre Controparte_2
che ad entrate pubbliche di diversa natura);
- è stata da lui presentata, nell'aprile dell'anno 2019, istanza c.d. di rottamazione ter delle cartelle esattoriali, in relazione, ex aliis, ai crediti oggetto di ingiunzione;
- accolta l'istanza da parte di , è stato effettuato quindi un primo pagamento della CP_3
rateazione concordata, pari ad euro 15.525,35, rimanendo l'esponente inadempiente per il resto,
con conseguente revoca del beneficio di legge;
2 - le cartelle esattoriali relative ai crediti contributivi oggetto di ingiunzione non sono state comunque notificate all'esponente.
Il ha quindi chiesto la revoca del decreto opposto per i seguenti motivi: Pt_1
- intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi azionati dalla
[...]
, quantomeno per i crediti maturati dal 1998 al 2015; prescrizione non Controparte_1
rinunciabile;
- intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate, anche per le omesse comunicazioni dei dati reddituali rilevanti per il calcolo dei contributi a percentuale;
- in via subordinata, parziale estinzione dei crediti oggetto di ingiunzione, visto il pagamento di euro 15.525,35 effettuato nell'anno 2019, da portarsi a scomputo proporzionale anche delle posizioni azionate in sede monitoria.
Il ha quindi convenuto in causa la Pt_1 Controparte_1
in relazione all'opposizione al decreto ingiuntivo da questa
[...]
notificato; ha convenuto in causa anche , chiedendo, in caso di Controparte_2
accoglimento della domanda principale, fondata sull'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dalla , la condanna dell'ente alla restituzione degli euro 15.525,35 Controparte_1
pagati in forza del beneficio ottenuto nell'anno 2019 (divenendo tale pagamento un indebito in caso di estinzione dei crediti), ed in subordine la condanna dell'ente di riscossione al versamento di tale somma nei confronti della . Controparte_1
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Infatti, secondo l'ente di previdenza:
[...]
- il pagamento parziale di euro 15.525,35 effettuato nei confronti di è stato tenuto in CP_3
considerazione per la rideterminazione del debito contributivo del ricorrente, poi azionato in sede monitoria;
- la prescrizione non è maturata;
infatti, essa ha decorso solo dal momento nel quale l'iscritto
3 comunica alla i propri dati reddituali annui;
comunicazione che non è stata effettuata dal CP_1
ricorrente, negli anni, e della quale lo stesso non ha comunque dato prova;
- che il ricorrente non ha poi formulato altre contestazioni in merito ai crediti azionati sulla base della dichiarazione ex art. 635 c.p.c., con la conseguenza che essi devono ritenersi provati.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
formulate nei suoi confronti e comunque del ricorso, per i seguenti motivi:
- irripetibilità dei pagamenti anche se relativi a debiti prescritti, ex art. 2940 c.c.;
- intervenuta notifica delle cartelle esattoriali relative ai crediti azionati;
- intervenuta rinuncia alla prescrizione, da parte dell'opponente, effettuata mediante adesione volontaria alla procedura c.d. di rottamazione;
- intervenuta interruzione della prescrizione, effettuata mediante la notifica al ricorrente di plurimi atti, con i quali sono stati azionati i crediti contributivi oggetto di giudizio.
In causa non è stata effettuata attività istruttoria.
2. Il motivo di opposizione, mediante il quale il ricorrente ha preteso di fare valere l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e delle relative sanzioni, è infondato.
Devono affermarsi e confermarsi i seguenti principi di diritto:
- la prescrizione dei contributi previdenziali, anche per i contributi maturati da casse di previdenza professionali (oramai privatizzate), è quella quinquennale, ex art. 3 co 9 l. 335/1995,
noma che ha unificato la durata dei termini estintivi dei contributi previdenziali, appunto (v. ex
multis Cass. ord. n. 5338/2025);
- la norma non ha però unificato le regole di decorrenza dei termini di prescrizione per ogni tipologia di contribuzione (v. Cass. ord. n. 5338/2025 cit. Cass. n. 7000/2008, Cass. n.
29664/2008);
- con riferimento alla convenuta, trova ancora applicazione l'art. 19 della Controparte_1
l. 773/1982, secondo il quale la prescrizione dei contributi (senza distinzione tra contributi
4 determinati in quota fissa e contributi determinati in percentuale sui redditi del professionista;
v. norma citata) decorre dalla data di trasmissione all'ente della comunicazione relativa alla dichiarazione dei redditi e del volume d'affari, ex art. 17 l. 773/1982 (v. pronunce di legittimità
appena sopra citate), non decorrendo invece il termine estintivo ove sia stato del tutto trascurato il dovere di presentare la dichiarazione annuale (v. Cass. ord. ord. 5338/2025 cit. Cass. n.
15787/2023);
- anche l'art. 33 del Regolamento sulla contribuzione adottato dalla convenuta (doc. 3 di CP_1
tale ente) prevede e l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 co 9 l.
335/1995, in relazione ai contributi e ad ogni relativo accessorio (ivi comprese le sanzioni,
pertanto), e la decorrenza del termine atto ad estinguere i diritti di credito in discorso solo dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 dello stesso
Regolamento (appunto, il termine per il professionista per le comunicazioni delle dichiarazioni reddituali di cui sopra); l'esigenza di interpretare tale norma negoziale in modo omogeneo a quella di natura legale (art. 19 della l. 773/1982) impone di ritenere che per la prima norma
(quella regolamentare) il termine estintivo dei diritti non decorra tout court in caso di omessa comunicazione, come da giurisprudenza di legittimità citata;
- l'art. 33 del Regolamento, al comma 2, prevede che il termine di prescrizione possa altrimenti decorrere dal momento nel quale la abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 6 co 5 del CP_1
Regolamento, i dati reddituali dall'Amministrazione Finanziaria (dati che la ha diritto di CP_1
ottenere), o, ex art. 6 co 8, dal momento nel quale la dichiarazione reddituale è stata presentata dal professionista all'Amministrazione Finanziaria, laddove l'ente di previdenza si avvalga, per le comunicazioni obbligatorie, dell'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico
Persone Fisiche dell' [può però già osservarsi che tale ultima eventualità Controparte_2
non risulta essersi verificata, per la posizione della . Parte_2
Rapportando le norme ed i principi di diritto citati alla fattispecie in esame si ha che:
5 - la convenuta ha allegato l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte del CP_1
ricorrente, per gli anni oggetto di contenzioso, ed il ricorrente non ha offerto prova contraria a tale allegazione, ovvero dimostrando che le comunicazioni ex art. 6 del Regolamento ed ex art. 17 l. 773/1982 sono state da lui effettuate;
- il ricorrente ha eccepito che però, per i contributi soggettivi e di maternità, essendo questi indifferenti ai redditi percepiti e dichiarati, non essendo determinati in percentuale su essi;
in realtà, tale caratteristica (il non determinarsi il contributo sul reddito del professionista) si rinviene sia nei contributi soggettivi, ma minimi, sia nei contributi integrativi, parimenti minimi, oltre che in quelli di maternità; ma, come si è già rilevato, le norme sulla decorrenza della prescrizione ed i conseguenti provvedimenti di legittimità sopra citati non operano differenziazioni, quanto al dies a quo del termine estintivo, tra contributi minimi, determinati in misura fissa, e contributi a percentuale sul reddito;
- anche a volere ragionare in termini diversi, però, deve ribadirsi che il ricorrente ha dichiarato di avere chiesto ed ottenuto, per i crediti azionati in via monitoria, il beneficio della c.d.
rottamazione ter dei ruoli (d.l. 119/2018), con rateazione e nuova dilazione dei pagamenti (in parte effettuati, almeno per ciò che riguarda la prima rata); secondo Cass. ord. n. 26013/2015
“Il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi
assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce
i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non
prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti”,
tale principio è applicabile anche in caso di contributi derivanti da attività professionale, non valendo per essi diversi principi in tema di riconoscimento dei debiti e di rinuncia alla prescrizione;
ne consegue che per i contributi minimi, determinati in misura fissa, comunque la prescrizione è stata interrotta e rinunciata (per eventuali crediti prescritti) in data 26/4/2019,
con ulteriore efficacia interruttiva ed abdicativa della prescrizione sino a tutto il novembre del
6 2019, data del pagamento della prima rata del beneficio (v. in ricorso, pag. 2); la prescrizione quinquennale ha quindi ripreso a decorrere, interrotta però in tempo utile dalla diffida inviata dalla convenuta nell'aprile del 2024 (v. doc. 5 procedimento monitorio); in ogni caso, CP_1
pertanto, l'eccezione di prescrizione risulta infondata, quanto a contributi ed interessi e sanzioni per omesso pagamento, ovvero per gli accessori richiamati dall'art. 33 del Regolamento della
CP_1
- parte ricorrente ha però eccepito, in sede di prima udienza di trattazione, che la prescrizione avrebbe avuto decorso quantomeno dalla data della comunicazione dei dati reddituali da parte dell'Amministrazione Finanziaria, posto che tali comunicazioni sarebbero avvenute, essendovi stata determinazione dei contributi, cosa altrimenti impossibile;
deve però evidenziarsi che della prova del dies a quo della prescrizione è onerato l'eccipiente (v. ex multis Cass.
14662/2016, Cass. ord. n. 10190/2022, in materia risarcitoria, ma con affermazione di principio valevole in termini generali); deve quindi rilevarsi che il non ha offerto prova di tali Pt_1
differenti dies a quo di decorrenza della prescrizione (ed avrebbe potuto fornire tale prova ad es. formulando istanze ex art. 210 o 213 cpc rivolte all' ); comunque, tali Controparte_2
dies a quo potrebbero logicamente individuarsi, quantomeno, nelle date di iscrizione a ruolo
(ruoli poi consegnati ad ) delle somme oggetto di causa, posto che, come evidenziato da CP_3
parte ricorrente, quantomeno in tali date la doveva essere già al corrente Controparte_1
dei dati reddituali trasmessi dall'Amministrazione Finanziaria;
ma risulta comunque dirimente quanto sopra osservato in merito agli effetti della richiesta del beneficio ex d.l. 119/2018 e del successivo pagamento della prima rata nel novembre del 2019 (rinuncia alla prescrizione già
maturata ed interruzione della prescrizione ancora decorrente), nonché della diffida dell'aprile
2024 (interruttiva della prescrizione ulteriore decorsa dal novembre del 2019);
- quanto sinora considerato difficilmente può valere per le sanzioni conseguenti all'omessa presentazione delle comunicazioni reddituali, posto che esse difficilmente possono essere
7 considerate accessori in senso stretto dei contributi previdenziali, diversamente dalle sanzioni per tardivo od omesso pagamento;
in ogni caso la prescrizione di tali sanzioni non può decorrere dalla presentazione della comunicazione reddituale, essendo tale dies a quo incompatibile a livello logico e strutturale proprio con la violazione punita;
laddove tali sanzioni non siano ritenute accessori in senso stretto del credito contributivo, poi, la prescrizione non può che essere decennale (essendo riferita la prescrizione quinquennale ai soli accessori dei contributi,
come si è rilevato); in ogni caso, vale anche per tali crediti quanto sopra considerato in merito ad interruzione e rinuncia alla prescrizione che si è avuta con l'adesione al beneficio ex d.l.
119/2018 ed all'ulteriore interruzione, in tempo utile, che si è verificata con l'invio della diffida dell'aprile del 2024 (doc. 5 fascicolo monitorio).
Il motivo di opposizione mediante il quale il ricorrente ha fatto valere l'estinzione per prescrizione deve essere pertanto rigettato.
Il ricorrente ha però chiesto, in subordine, che dal credito azionato in via monitoria sia detratto quanto da lui pagato ad nel novembre del 2019, in Controparte_2
adempimento alla c.d. rottamazione ter, ovvero euro 15.525,35.
Deve però osservarsi che:
- dagli atti depositati dal ricorrente (doc. da 2 a 6) risulta che le iscrizioni a ruolo a carico dello stesso non erano limitate ai soli crediti oggetto di questo contenzioso, ma che comprendevano anche crediti di altra natura (tributi, sanzioni per violazioni del CdS;
v. in particolare doc. 6
ricorrente);
- la somma pagata nel novembre del 2019 non può quindi essere dedotta sic et simpliciter dai crediti della convenuta, ma semmai in proporzione, unitamente agli altri crediti oggetto CP_1
di rottamazione;
proporzione che comunque il ricorrente non ha calcolato;
- risulta però evidente, da un semplice raffronto dei carichi iscritti a ruolo per conto della
[...]
come risultanti dal già citato doc. 6 ricorrente (intimazione di Controparte_1
8 pagamento ricevuta nell'anno 2018), e dei carichi oggetto di ricorso monitorio (v. attestazione del credito ex art. 635 c.p.c., doc. 4 fascicolo monitorio) che comunque la somma pagata nel
2019 dal già stata utilizzata per estinguere una parte dei debiti maturati nei confronti Pt_1
di parte convenuta;
è sufficiente rilevare che i crediti azionati con il decreto opposto risalgono agli anni 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
e 2015, laddove tra i carichi iscritti a ruolo oggetto di intimazione nel 2018 vi erano anche posizioni debitorie nei confronti della risalenti agli anni 2000 e 2001; se queste ultime CP_1
non compaiono nell'attestazione del credito ex art. 635 c.p.c., risulta evidente che le stesse sono state dichiarate soddisfatte in virtù del pagamento del novembre del 2019, pagamento che non può essere “speso” una seconda volta in questa sede.
Anche il secondo motivo di opposizione deve essere pertanto rigettato.
3. Anche le domande formulate nei confronti di devono essere Controparte_2
rigettate; infatti:
- la prescrizione dei crediti non è stata dichiarata, come si è visto, ragione per la quale il pagamento spontaneo del 2019 non può essere ritenuto indebito ripetibile;
in ogni caso, si deve ribadire che anche in ipotesi di sussistenza di indebito, al limite una parte proporzionale del pagamento avrebbe dovuto essere restituita, stante la sussistenza di altre posizioni creditorie;
- la domanda formulata in subordine (condanna di a versare alla CP_3 Controparte_1
egli euro 15.525,35 pagati nel 2019, evidentemente ad estinzione parziale del credito
[...]
di quest'ultima) risulta infondata anche in astratto;
se infatti è adiectus solutionis causa CP_3
della , ovviamente il pagamento effettuato nel 2019 ha estinto parte del Controparte_1
credito di questo ente di previdenza, ope legis; e di certo non può il solvens intromettersi nei rapporti tra il titolare del credito ed il suo adiectus, rapporti ai quali è estraneo, fatto salvo l'effetto liberatorio del pagamento nelle mani del destinatario indicato dal creditore;
ma risulta dirimente quanto sopra considerato a proposito dell'intervenuta estinzione, almeno in
9 proporzione, di parte dei crediti della con quanto versato nel 2019, senza Controparte_1
possibilità di un secondo indebito utilizzo dell'effetto liberatorio.
4. In punto spese di lite deve osservarsi che:
- il ricorrente è soccombente nei confronti della per l'importo indicato nel Controparte_1
decreto opposto, ovvero euro 53.775,90;
- il ricorrente è poi soccombente nei confronti di per euro Controparte_2
15.525,35.
Le spese sono liquidate in dispositivo in favore delle parti vittoriose (con riferimento alla convenuta con distrazione in favore del procuratore antistatario) in relazione a tali victa CP_3
e tenendo in considerazione la relativa semplicità del contenzioso.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo;
- rigetta le domande formulate nei confronti di;
Controparte_2
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
di spese liquidate Controparte_1
in complessivi euro 6.000,00 oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
- visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1
confronti del procuratore alle liti di;
spese liquidate in Controparte_2
complessivi euro 2.700,00 oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Torino, 21 novembre 2025
10 Il Giudice
dott. Simone Romito
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