Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00945/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Mercogliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Acri, con la quale è stata intimata la messa in pristino dello stato dei luoghi per come erano prima dell'esecuzione delle opere rilevate nel verbale dei Carabinieri Forestali dell’-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Vittorio Carchedi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono il sig. -OMISSIS- – proprietario di un appezzamento di terreno nel Comune di Acri, distinto in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-, particelle -OMISSIS- – e il sig. -OMISSIS- (padre del proprietario del terreno).
2. A seguito di sopralluoghi effettuati dai Carabinieri Forestali, con ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune di Acri ha ordinato ad entrambi i ricorrenti la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, in relazione ai seguenti abusi
- “[d] isboscamento di una superficie pari a 10.000 mq. su un’estensione di area pari a circa 24.000 mq ”;
- “[i] ngente movimentazione di terreno su tutta la superficie interessata dal disboscamento, inoltre, la creazione di una strada sterrata ex novo che costeggia il Torrente Fiumarella della Spina e il confine a Sud con la proprietà -OMISSIS-; la carreggiata della pista abusiva presenta una lunghezza pari a 3 metri per una lunghezza pari a circa 400 metri ”;
- [i] ntubazione in parte del fosso di scolo affluente del Torrente Fiumarella della Spina al confine tra p.lla 318 e 12 del Fg. n.-OMISSIS- ”.
Al riguardo, il Comune sostiene che l’area dove sono stati realizzati gli abusi è sottoposta a molteplici vincoli (vincolo idrogeologico-forestale, autorizzazione forestale per la trasformazione bosco, vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell’art. 142, comma1 lett. c) e lett. g) del d.lgs. n. 42/2004).
3. L’ordinanza di riduzione in pristino è stata impugnata dai ricorrenti, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
- con il primo motivo, lamentano la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;
- con il secondo motivo, contestano la “natura boscata” dell’area oggetto dell’ordine di riduzione in pristino, la quale, comunque, non sarebbe stata modificata né da un punto di vista edilizio, né, tantomeno, da un punto di vista paesaggistico – ambientale;
- infine, con il terzo motivo, deducono il difetto di motivazione, con particolare riferimento alle ragioni per le quali è stato ritenuto che gli interventi realizzati (di “ natura essenzialmente agricola ”) abbiano violata la normativa edilizia.
4. Non si è costituito il Comune di Acri, nonostante la ritualità della notifica del ricorso.
5. Con ordinanza n. 353 del 29 luglio 2022, è stata respinta la domanda cautelare, ritenendo le censure contenute nel ricorso “ prima facie infondate, in quanto l’area di interesse sembra sottoposta ad un vincolo paesaggistico-ambientale e le opere ivi riscontrate realizzate in assenza di autorizzazione ” e mancando, in ogni caso, il requisito del periculum in mora , in quanto l’area era stata oggetto di un sequestro penale.
6. All'udienza pubblica del 16 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato, potendosi confermare le valutazioni già espresse in sede cautelare.
8. Come detto, il Comune ha contestato, in sintesi, l’avvenuta alterazione dello stato dei luoghi, in zona vincolata a livello paesaggistico.
9. I ricorrenti negano, innanzitutto, la presenza di un bosco nel terreno in questione, sostenendo che:
- il terreno “ individuato al Catasto Terreni al Foglio di mappa n.-OMISSIS-, particelle n. -OMISSIS- nel Comune di Acri, risulta già all’impianto meccanografico con la qualità di seminativo ”, non localizzato “ né nel Parco Nazionale della Sila, né in Zona ZPS e né in Zona SIC ”;
- l’area in questione sarebbe caratterizzata in prevalenza dalla presenza di pioppi, “ UNA COLTURA AGRARIA - definita “arboricoltura da legno” - il cui fusto viene destinato alla produzione di cellulosa, produzione di mobili, biomassa ecc. ”;
- la zona era già stata “ oggetto di una utilizzazione intensiva e quindi, non più in grado di svolgere funzioni economiche e protettive del suolo ”.
Conseguentemente:
- “ nessuna normativa forestale e/o ambientale risult [erebbe] essere stata violata, non operandosi in ambito forestale e non potendosi attribuire al sig. -OMISSIS- alcuna attività di disboscamento, atteso che il pioppeto ivi esistente nel corso degli anni è stato di volta in volta utilizzato con il taglio consentito proprio dalla specifica tipologia di coltura ”;
- “ la cd. movimentazione di terreno eseguita sull’appezzamento in questione rappresent [erebbe] l’attività ordinaria per la corretta sistemazione del terreno in pendio, sagomandolo con lo scopo, soprattutto, di regimare la velocità di discesa dell’acqua, contrastando così i fenomeni erosivi e stabilizzando il terreno al fine di renderlo suscettibile di accogliere la migliore coltivazione agraria ”.
- la “ strada sterrata ” non sarebbe altro che una “ “capezzagna”, ovvero di una striscia di terreno posta alle testate dei campi”, mentre la contestata “intubazione del fosso di scolo” consisterebbe “semplicemente in uno scavalca-fosso con ampiezza pari alla capezzagna […] perfettamente collegato allo stesso scavalca-fosso della stradella interpoderale ”.
10. Tali argomentazioni non sono condivisibili.
11. L’art. 3 del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) definisce “bosco” “ le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento ” (comma 3).
L’art. 4 della legge regionale (Calabria) n. 45/2012 ha sostanzialmente ribadito la definizione di bosco fornita dal legislatore statale.
In sintesi, affinché la popolazione arborea possa considerarsi bosco, è necessario che essa abbia un’estensione superiore a 2.000 mq. e una larghezza maggiore di 20 m..
Orbene le caratteristiche richieste da tale nozione di bosco sono riscontrabili sui terreni in esame, giacché:
- come risulta dal verbale dei Carabinieri Forestali del -OMISSIS-, l’area è complessivamente pari a 24.000 mq, nelle quali “ erano presenti specie tipiche dell’habitat fluviale quali SA OP ecc. nella parte sita al confine di proprietà a Nord e lungo il corso d’acqua Fiumarella della Spina mentre nella parte a Sud del confine di proprietà prevalevano specie arbustive tipiche della macchia mediterranea verosimilmente associata a sporadiche piante da frutto selvatiche ”;
- la copertura arborea aveva assunto natura mista e incolta, come tale riconducibile alla nozione giuridica di bosco, mentre non risulta provato che i terreni (come sostengono i ricorrenti) fossero coltivati a pioppeto, né tale conclusione può ricavarsi dalla mera presenza di pioppi “ in modo prevalente ”;
- del resto, i ricorrenti non hanno smentito che la presenza di pioppi facesse parte della vegetazione tipica delle aree fluviali;
- gli abbattimenti effettuati in epoca antecedente all’acquisto della proprietà da parte dei ricorrenti non dimostrano che i pioppi rimossi appartenessero alla tipologia utilizzata in arboricoltura, né che tale attività agricola fosse praticata sul terreno in questione, né la sua originaria natura non boscata;
- la nozione di “bosco” è ordine sostanziale, sicché per la sua operatività in concreto non è necessario un previo atto amministrativo di ricognizione e perimetrazione (cfr., inter alia , Consiglio di Stato, sez. VI, 29 marzo 2013 n. 1851);
- la circostanza che nell’area siano stati effettuati nel tempo sistematici abbattimenti, che, in vario modo, avrebbero compromesso la natura boscata dell’area, non ne giustifica in alcun modo la continuazione sino a pregiudicare il valore paesaggistico residuo;
- la finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia, perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del “territorio espressivo di identità” ex art. 131 d.lgs. n. 42/2004 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574);
- infine, la documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti, dalla quale risulta una visuale solo parziale dell’area, non smentisce la natura boscata della zona, ma la conferma, potendosi individuare zone boscose anche nelle proprietà limitrofe.
12. Si osserva, inoltre, che (anche prescindendo dalla sua natura boscata) l’area ricade all’interno della fascia di 150 m dal torrente Fiumarella della Spina e, quindi, anche sotto questo profilo è sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004. Tale circostanza non è stata contestata dai ricorrenti.
13. Orbene, gli interventi realizzati, anche solo sulla base della loro descrizione (disboscamento di una superficie pari a 10.000 mq. e conseguente movimentazione del terreno disboscato, creazione di una strada sterrata che costeggia il Torrente Fiumarella della Spina, nonché intubazione del fosso di scolo affluente del Torrente Fiumarella della Spina), hanno determinano una evidente alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi, per cui la loro realizzazione non era possibile, senza controllo degli enti territoriali preposti, e, inoltre, per il solo fatto di insistere in zona vincolata, implicavano la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
14. Tuttavia, secondo i ricorrenti, si tratterebbe di opere di sistemazione agricola, per le quali non sarebbe stato “ indispensabile acquisire titolo concessorio, pena l’applicazione degli artt. 27 e 31 DPR n. 380/2001 ”.
15. Il Collegio ritiene tale affermazione non condivisibile, in quanto i lavori eseguiti, con l’intento di rendere utilizzabile il loro fondo a fini agricoli, non possono essere qualificati come interventi di edilizia libera, avendo comportato, come già detto, importanti opere di movimento terra in area sottoposta a vincolo paesaggistico,
In ogni caso, le attività compiute (anche prescindendo dai vincoli paesaggistici esistenti) sfuggono dall’applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 6 giugno 2001, secondo il quale sono “ sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo ” esclusivamente “ i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari ”.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato come il regime di esenzione dall’autorizzazione edilizia presupponga l’esercizio di un’attività agricola rispetto alla quale i movimenti terra, oggetto di comunicazione, si pongano in una relazione di stretta pertinenzialità (cfr. TAR Cagliari, sez. I, 17 ottobre 2023, n.774).
Nel caso in esame, invece, non è stato provato che l’area di proprietà dei ricorrenti era, di fatto, utilizzata per scopi agricoli, mentre sembrerebbe che i lavori siano stati eseguiti proprio per avviare un’attività agricola.
Ne consegue la carenza della stretta strumentalità e pertinenzialità dei movimenti terra in contestazione rispetto al concreto “esercizio” di un’attività agricola in loco, di fatto inesistente, con conseguente non applicabilità del citato art. 6 comma 1 lett. d) (cfr. TAR Salerno, sez. II, 3 maggio 2023, n. 127).
16. Per le ragioni sopra esposte, il secondo motivo di ricorso va, dunque, respinto.
17. Sono infondati anche il primo e terzo motivo, con i quali i ricorrenti deducono l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché il difetto d’istruttoria e di motivazione.
18. Orbene, costituisce ius receptum il principio secondo il quale “ l’attività di repressione degli abusi edilizi attraverso l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati (Consiglio di Stato, sez. VI, 13/0-OMISSIS-, n.233; id., 19/08/2021, n. 5943; id., 30/11/2020, n. 7525), nella misura in cui la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare un esito differente ” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 11 maggio 2022, n. 3707).
Nel caso di specie, si tratta di una violazione quanto mai evidente e vistosa, consistente nel disboscamento di un’area di 10.000 mq. (sottoposta a vincolo paesaggistico) e nella movimentazione di terra sulla medesima area e, pertanto, l’amministrazione comunale non avrebbe potuto porre in essere un provvedimento diverso da quello concretamente adottato, in ragione dell’apporto partecipativo della parte ricorrente in primo grado, sicché certamente opera l’art. 21-octies, comma 2, primo alinea, della l. n. 241 del 1990, secondo il quale “[n] on è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ” (cfr. Consiglio di Stato, sezione terza, 22 maggio 2023, n. 5038).
19. Quanto alla dedotta carenza di motivazione, il Collegio ritiene che l’impugnata ordinanza indichi in maniera sufficientemente chiara e precisa, sia la normativa ritenuta violata, sia, in fatto, l'attività istruttoria espletata e la tipologia degli illeciti commessi; ne consegue che, trattandosi nella specie di attività vincolata tesa alla repressione di illeciti, il corredo motivazionale e valutativo appare sicuramente adeguato.
20. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto, mentre nulla si dispone, quanto alle spese di lite, in ragione della mancata costituzione del Comune di Acri.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO