Decreto cautelare 1 luglio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Decreto decisorio 11 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 11/11/2021, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2021
N. 00669/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2021, proposto da
Ester Cella, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Suore della Riparazione - C.F.P. San Luigi Donà di Piave, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della nota della Regione Veneto – Direzione Formazione e Istruzione prot. 222337 del 14 maggio 2021, trasmessa a mezzo pec in pari data;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi tutti gli atti dell'istruttoria sottesa, sebbene, allo stato, non conosciuti;
nonché per la conseguente condanna
delle parti intimate, ognuna per quanto di spettanza, a rilasciare formalmente certificato o altro documento equivalente attestante il conseguimento da parte della ricorrente della qualifica professionale di “Addetto alla contabilità generale ed analitica” a seguito della partecipazione ad un corso avente complessiva durata triennale, espletato presso il Centro di formazione professionale “San Luigi Donà di Piave”;
- in subordine, per la condanna delle parti intimate al risarcimento dei danni per equivalente.
Visti gli articoli 84 e 35, co. 1, lett . c ), cod. proc. amm.;
Rilevato che in data 13 ottobre 2021 il difensore della ricorrente ha depositato atto con il quale “ dichiara la rinuncia al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ”;
Rilevato altresì che tale atto non risulta notificato alle parti intimate, come richiesto dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm.;
Considerato peraltro che l’atto medesimo può essere ritenuto argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2011, n. 6484; Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940);
Ritenuto altresì che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso il giorno 10 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO