Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1992, n. 114
Articolo 2
Versione
4 marzo 1992
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla Global Envi- ronment Facility, istituita nell'ambito della Banca Mondiale, e costituita da un Ozone Trust Fund (OTF) e da un Global Environment Trust Fund (GET).
2. Il contributo all'Ozone Trust Fund (OTF) e' stabilito in dollari USA 7.620.945, da erogare in tre rate uguali di dollari 2.540.315 ciascuna negli anni 1991, 1992, 1993.
3. Il contributo al Global Environment Trust Fund (GET) e' stabilito per il primo anno, 1991, in lire 35 miliardi mentre per i due anni successivi, 1992 e 1993, esso sara' determinato sulla base delle effettive necessita' e richieste da parte della Banca Mondiale, nella sua qualita' di amministratore del GET, e comunque contenuto nel limite massimo di lire 35 miliardi per ciascun anno.
Entrata in vigore il 4 marzo 1992