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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2889/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2889/2024, pendente tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEPI RE ricorrente e
Controparte_1
convenuta
OGGETTO: categoria e qualifica
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 13 maggio 2024 Parte_1
adiva l'intestato Tribunale adito per sentir accogliere le seguenti conclusioni:“1)accertare e dichiarare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dal 20.2.2020 al 30.6.2023 con inquadramento al 4 Livello Commercio(Confcommercio) (o per il diverso periodo ritenuto di giustizia);2)condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 65163.94 di cui €
5678.18 a titolo di T.F.R(o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia), giusti conteggi allegati. In via subordinata: 1) accertare e dichiarare
l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dal 20.2.2020 al 30.6.2023 con inquadramento al 5 Livello
Commercio(Confcommercio) (o per il diverso periodo ritenuto di giustizia); 2) condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 57855.89 di cui € 5279.08 (o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia), giusti conteggi allegati”.
In particolare, parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese deduceva quanto segue: di aver lavorato dal 20.2.2020 al 30.6.2023, alle dipendenze della società resistente che gestisce un locale di tavola calda e commercializza prodotti alimentari e vari fritture al dettaglio sulla base di un contratto a tempo determinato ( con termine al 21.3.2020), con un part time di 20 ore settimanali, con inquadramento al 5 Livello
Commercio(Confcommercio) e con mansioni di operaia con successive proroghe;
di aver svolto per tutto il periodo lavorativo lavoro full-time di 40 ore settimanali, nonché lavoro straordinario dalle 06:00 / 15:30 per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, con riposo settimanale la domenica;
di aver svolto le mansioni di addetta alla preparazione dei supplì e non di semplice operaia, occupandosi del lavaggio dei contenitori di preparazione dei supplì con acqua fredda;
di recuperare il riso cotto dalle teglie preparate dalla cuoca;
di unire al riso gli altri ingredienti;
di lavorare il riso fino a formare il supplì; di gestire come responsabile il laboratorio, segnando le ore di straordinario di tutti i dipendenti da aprile 2022; di aver avuto diritto all'inquadramento al quinto livello del ccnl applicato in luogo del 4 livello assegnatole.
La convenuta, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita divenendo contumace.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi testimoni.
Sulle conclusioni indicate in atti, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata così decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito indicati. Occorre in primo luogo considerare come non sia in discussione la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo rivendicato sulla base del contratto inizialmente sottoscritto a tempo determinato e poi prorogato fino all'ultima scadenza.
La parte ricorrente lamenta, però, la scorrettezza del livello di inquadramento con rivendicazione delle differenze retributive parametrate al livello superiore oltre che
, per lacune voci, la loro effettiva dazione anche sulla base del livello inferiore.
Al riguardo ed in astratto, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c, a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi.
L'inquadramento superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori. Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale.
Al riguardo, il procedimento logico – giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272). La domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori avrebbe dunque richiesto anzitutto l'indicazione degli elementi caratterizzanti il livello di inquadramento posseduto e quelli relativi al livello di inquadramento preteso, con conseguente raffronto degli stessi.
Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”. (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003; CAP ROMA n.9755/2010).
Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza di legittimità: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può,
a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Ora, al fine di operare il detto raffronto, corre l'obbligo di analizzare, sulla base del relativo CCNL, le definizioni degli inquadramenti invocati e richiamati.
La ricorrente era inquadrata nel livello 5 del ccnl Commercio che include “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè (…)1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzionedi libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9. ;10. archivista, protocollista;
11. CP_2
schedarista;12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamentopresso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. ;22. Email_1
conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
4. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini,magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: 27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predettaelencazione” .
Il livello cui aspira, il 4, include “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine; 2 . cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatoremeccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di 9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini,magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmentealla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni divendita(…)”.
Ora, in base a quanto riferito dai testi escussi ed in base alla tipologia di ristorante in cui ha operato la ricorrente è possibile riconoscere il livello di inquadramento richiesto.
Ed infatti la testimone ha dichiarato “Conosco la ricorrente perché Tes_1
ho lavorato dall'8 giugno 2020 presso la convenuta e lei è entrata intorno al 20 luglio.
Abbiamo lavorato fino a giugno 2023 io il 20 giugno e lei pochi giorni dopo. Io lavoravo dalle 6 di mattina fino alle 14/15/16 o 19 a seconda degli ordinativi. Dal lunedì al sabato. Anche la ricorrente aveva stessi orari. Io lavoravo in cucina cuocevo il riso e poi portavo al laboratorio attaccato alla cucina e la ricorrente trasformava il riso in suppli lo impanavano e lo confezionavano. La ricorrente era responsabile del laboratorio dopo che è andata via la precedente responsabile che ha Testimone_2
fatto causa per mobbing a . Lui ci dava le direttive. Nel laboratorio c'erano Pt_2
tante persone,. In cucina solo io. La paga non era regolare. Io ho fatto causa ed è in corso(…)”.
Il testimone ha riferito “Conosco la ricorrente perché ho Testimone_3
lavorato da dicembre 2010 presso la convenuta e lei è entrata intorno all'estate del
2020. Ho finito a ottobre 2023. La ricorrente è andata via prima ha avuto un problema con la dirigenza un brutto litigio. Io facevo consegne dal lunedì al sabato. C'era un corridoio con le strisce di plastica quindi vedevo dentro il laboratorio. Io non ci entravo
, caricavano su un carrello le ordinazioni e poi io le mettevo sul furgone. So che dovevano cominciare alle sei io andavo vero le otto e trenta a prendere le ordinazioni;
andavo e venivo più di una volta al giorno fino alle 16 e a volte anche oltre. A volte la ricorrente era ancora li alle 16 soprattutto il sabato. La ricorrente gestiva il laboratorio;
magari le facevamo avere un elenco di ordinazioni più immediate da fare subito per non tornare nella stessa zona due volte. ADR Ho visto ogni tanto i titolari dirle di fare altre consegne più urgenti;
erano e a volte la compagna che davano Persona_1
le direttive.”
Quanto alle pretese economiche rivendicate nel giudizio si osserva come qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, egli abbia l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incomba sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, dunque, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Spetta, quindi, la somma di € 50468,60 per differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità parametrate su un orario normale di lavoro.
Per quanto attiene alle somme richieste a titolo di lavoro domenicale, ferie e permessi non goduti e lavoro festivo non essendoci prove sufficienti per ritenere che il ricorrente abbia lavorato per tutte le giornate festive indicate né che non abbia goduto di ferie e permessi nella misura asserita.
Stesse considerazioni relativamente al lavoro straordinario non essendovi alcun elemento preciso in ordine all'orario oltre quello normale di lavoro.
La società datrice di lavoro, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore del lavoratore al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo 20.2.2020 al 30.6.2023 con inquadramento nel livello IV CCNL
COMMERCIO per 40 ore settimanali e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 50468,60 oltre accessori di legge;
2. rigetta le ulteriori domande della ricorrente;
3. condanna la società convenuta al rimborso in favore della parte ricorrente dei compensi professionali di avvocato che si liquidano in complessivi € 2.695,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
RO TT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2889/2024, pendente tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEPI RE ricorrente e
Controparte_1
convenuta
OGGETTO: categoria e qualifica
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 13 maggio 2024 Parte_1
adiva l'intestato Tribunale adito per sentir accogliere le seguenti conclusioni:“1)accertare e dichiarare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dal 20.2.2020 al 30.6.2023 con inquadramento al 4 Livello Commercio(Confcommercio) (o per il diverso periodo ritenuto di giustizia);2)condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 65163.94 di cui €
5678.18 a titolo di T.F.R(o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia), giusti conteggi allegati. In via subordinata: 1) accertare e dichiarare
l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dal 20.2.2020 al 30.6.2023 con inquadramento al 5 Livello
Commercio(Confcommercio) (o per il diverso periodo ritenuto di giustizia); 2) condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 57855.89 di cui € 5279.08 (o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia), giusti conteggi allegati”.
In particolare, parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese deduceva quanto segue: di aver lavorato dal 20.2.2020 al 30.6.2023, alle dipendenze della società resistente che gestisce un locale di tavola calda e commercializza prodotti alimentari e vari fritture al dettaglio sulla base di un contratto a tempo determinato ( con termine al 21.3.2020), con un part time di 20 ore settimanali, con inquadramento al 5 Livello
Commercio(Confcommercio) e con mansioni di operaia con successive proroghe;
di aver svolto per tutto il periodo lavorativo lavoro full-time di 40 ore settimanali, nonché lavoro straordinario dalle 06:00 / 15:30 per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, con riposo settimanale la domenica;
di aver svolto le mansioni di addetta alla preparazione dei supplì e non di semplice operaia, occupandosi del lavaggio dei contenitori di preparazione dei supplì con acqua fredda;
di recuperare il riso cotto dalle teglie preparate dalla cuoca;
di unire al riso gli altri ingredienti;
di lavorare il riso fino a formare il supplì; di gestire come responsabile il laboratorio, segnando le ore di straordinario di tutti i dipendenti da aprile 2022; di aver avuto diritto all'inquadramento al quinto livello del ccnl applicato in luogo del 4 livello assegnatole.
La convenuta, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita divenendo contumace.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi testimoni.
Sulle conclusioni indicate in atti, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata così decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito indicati. Occorre in primo luogo considerare come non sia in discussione la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo rivendicato sulla base del contratto inizialmente sottoscritto a tempo determinato e poi prorogato fino all'ultima scadenza.
La parte ricorrente lamenta, però, la scorrettezza del livello di inquadramento con rivendicazione delle differenze retributive parametrate al livello superiore oltre che
, per lacune voci, la loro effettiva dazione anche sulla base del livello inferiore.
Al riguardo ed in astratto, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c, a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi.
L'inquadramento superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori. Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale.
Al riguardo, il procedimento logico – giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272). La domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori avrebbe dunque richiesto anzitutto l'indicazione degli elementi caratterizzanti il livello di inquadramento posseduto e quelli relativi al livello di inquadramento preteso, con conseguente raffronto degli stessi.
Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”. (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003; CAP ROMA n.9755/2010).
Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza di legittimità: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può,
a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Ora, al fine di operare il detto raffronto, corre l'obbligo di analizzare, sulla base del relativo CCNL, le definizioni degli inquadramenti invocati e richiamati.
La ricorrente era inquadrata nel livello 5 del ccnl Commercio che include “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè (…)1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzionedi libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9. ;10. archivista, protocollista;
11. CP_2
schedarista;12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamentopresso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. ;22. Email_1
conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
4. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini,magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: 27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predettaelencazione” .
Il livello cui aspira, il 4, include “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine; 2 . cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatoremeccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di 9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini,magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmentealla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni divendita(…)”.
Ora, in base a quanto riferito dai testi escussi ed in base alla tipologia di ristorante in cui ha operato la ricorrente è possibile riconoscere il livello di inquadramento richiesto.
Ed infatti la testimone ha dichiarato “Conosco la ricorrente perché Tes_1
ho lavorato dall'8 giugno 2020 presso la convenuta e lei è entrata intorno al 20 luglio.
Abbiamo lavorato fino a giugno 2023 io il 20 giugno e lei pochi giorni dopo. Io lavoravo dalle 6 di mattina fino alle 14/15/16 o 19 a seconda degli ordinativi. Dal lunedì al sabato. Anche la ricorrente aveva stessi orari. Io lavoravo in cucina cuocevo il riso e poi portavo al laboratorio attaccato alla cucina e la ricorrente trasformava il riso in suppli lo impanavano e lo confezionavano. La ricorrente era responsabile del laboratorio dopo che è andata via la precedente responsabile che ha Testimone_2
fatto causa per mobbing a . Lui ci dava le direttive. Nel laboratorio c'erano Pt_2
tante persone,. In cucina solo io. La paga non era regolare. Io ho fatto causa ed è in corso(…)”.
Il testimone ha riferito “Conosco la ricorrente perché ho Testimone_3
lavorato da dicembre 2010 presso la convenuta e lei è entrata intorno all'estate del
2020. Ho finito a ottobre 2023. La ricorrente è andata via prima ha avuto un problema con la dirigenza un brutto litigio. Io facevo consegne dal lunedì al sabato. C'era un corridoio con le strisce di plastica quindi vedevo dentro il laboratorio. Io non ci entravo
, caricavano su un carrello le ordinazioni e poi io le mettevo sul furgone. So che dovevano cominciare alle sei io andavo vero le otto e trenta a prendere le ordinazioni;
andavo e venivo più di una volta al giorno fino alle 16 e a volte anche oltre. A volte la ricorrente era ancora li alle 16 soprattutto il sabato. La ricorrente gestiva il laboratorio;
magari le facevamo avere un elenco di ordinazioni più immediate da fare subito per non tornare nella stessa zona due volte. ADR Ho visto ogni tanto i titolari dirle di fare altre consegne più urgenti;
erano e a volte la compagna che davano Persona_1
le direttive.”
Quanto alle pretese economiche rivendicate nel giudizio si osserva come qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, egli abbia l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incomba sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, dunque, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Spetta, quindi, la somma di € 50468,60 per differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità parametrate su un orario normale di lavoro.
Per quanto attiene alle somme richieste a titolo di lavoro domenicale, ferie e permessi non goduti e lavoro festivo non essendoci prove sufficienti per ritenere che il ricorrente abbia lavorato per tutte le giornate festive indicate né che non abbia goduto di ferie e permessi nella misura asserita.
Stesse considerazioni relativamente al lavoro straordinario non essendovi alcun elemento preciso in ordine all'orario oltre quello normale di lavoro.
La società datrice di lavoro, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore del lavoratore al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo 20.2.2020 al 30.6.2023 con inquadramento nel livello IV CCNL
COMMERCIO per 40 ore settimanali e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 50468,60 oltre accessori di legge;
2. rigetta le ulteriori domande della ricorrente;
3. condanna la società convenuta al rimborso in favore della parte ricorrente dei compensi professionali di avvocato che si liquidano in complessivi € 2.695,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
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