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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati: ent.
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente N° * R.G.
2) dott. Maria Militello Giudice
N° ______Cron. 3) dott. Simona Monforte Giudice est.
S E N T E N Z A N° _________ nella causa civile iscritta al n. 2007/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note Repertorio sostitutive della presenza all'udienza del 22.1.2025 e promossa Iscritta a ruolo il D A
*
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 Udienza di p.c. del dell'avv. INTELISANO ILARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
* E
Scadenza termini
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. OTTANA' MARINELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, deposito memorie
RICORRENTI il *
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina Sentenza originale
OGGETTO: Separazione consensuale.
depositata e CONCLUSIONI collazionata il I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
* FATTO E DIRITTO Pubblicazione in Con ricorso depositato il 14/06/2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in Khenifra – Marocco il 21/02/2019, trascritto nei data registri atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina dell'anno 2019 al n° 160 ____/____/2004 parte II serie C. Aggiungevano che dall'unione non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente, liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
2. i coniugi dichiarano reciprocamente di nulla avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale poiché sono già capaci di soddisfare autonomamente le proprie esigenze di vita con le proprie risorse sicché nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento.
3.i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 03/07/2024.
1 Alla suddetta udienza del 22.1.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
OC il 09/11/1997 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 14/06/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
23/01/2025.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati: ent.
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente N° * R.G.
2) dott. Maria Militello Giudice
N° ______Cron. 3) dott. Simona Monforte Giudice est.
S E N T E N Z A N° _________ nella causa civile iscritta al n. 2007/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note Repertorio sostitutive della presenza all'udienza del 22.1.2025 e promossa Iscritta a ruolo il D A
*
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 Udienza di p.c. del dell'avv. INTELISANO ILARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
* E
Scadenza termini
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. OTTANA' MARINELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, deposito memorie
RICORRENTI il *
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina Sentenza originale
OGGETTO: Separazione consensuale.
depositata e CONCLUSIONI collazionata il I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
* FATTO E DIRITTO Pubblicazione in Con ricorso depositato il 14/06/2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in Khenifra – Marocco il 21/02/2019, trascritto nei data registri atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina dell'anno 2019 al n° 160 ____/____/2004 parte II serie C. Aggiungevano che dall'unione non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente, liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
2. i coniugi dichiarano reciprocamente di nulla avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale poiché sono già capaci di soddisfare autonomamente le proprie esigenze di vita con le proprie risorse sicché nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento.
3.i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 03/07/2024.
1 Alla suddetta udienza del 22.1.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
OC il 09/11/1997 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 14/06/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
23/01/2025.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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