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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10521/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Ruta Ruta;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f.
[...]
), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Palermo;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre 2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato il 9 luglio 2024 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
Regione Siciliana e l' Controparte_1 CP_2
vengano condannati al pagamento degli ANF e del cd. bonus Renzi ex d.l. 66/2014 maturati nel periodo di esclusione dall'elenco dei soggetti appartenenti al bacino “Pip emergenza Palermo” tra il 15 maggio 2014 ed 31 agosto 2017. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto che anche durante il suddetto periodo avrebbe avuto tutti i requisiti per usufruire dei benefici negati (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 maggio 2025 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 maggio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_2
del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la genericità della pretesa (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La questione relativa agli ANF.
E' noto che “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' mentre il datore di CP_2 lavoro quando corrisponde i relativi importi assume la posizione di semplice adjectus solutionis causa e pertanto solo l'istituto predetto - e non il datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass., sez. lav., sentenza n. 1186 del 12 febbraio 1985).
L' ha sostenuto, omettendo qualsivoglia riferimento normativo, che nel caso nei CP_2 lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino “PIP Emergenza Palermo” a decorrere dall'1 ottobre 2018 la gestione di tali rapporti sarebbe “ritornata totalmente a carico della
Regione Siciliana” (cfr. memoria di costituzione).
Ora, a prescindere dall'esatta individuazione del soggetto passivamente legittimato nel caso di specie, la pretesa attore va comunque respinta perché è pacifico che nel periodo oggetto di causa l' non lavorava, non maturando, dunque, il diritto alla prestazione Pt_1 espressamente prevista per il prestatore di lavoro.
2 La domanda in esame, dunque, va rigettata (rimanendo assorbita l'eccezione di prescrizione fondatamente sollevata dall'Assessorato).
Il cd. bonus Renzi.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il pagamento del bonus introdotto dall'art. 1 del d.l.
66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014.
Anche tale pretesa, però, a prescindere dall'esatta individuazione del soggetto passivamente legittimato, non merita di trovare accoglimento per la medesima ragione già evidenziata per gli ANF: l'erogazione del bonus presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro che nel caso di specie era pacificamente interrotto nel periodo oggetto di causa.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le superiori ragioni conducono al rigetto del ricorso, ma, a prescindere dalla dubbia validità della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (sia perché apposta in calce al ricorso sottoscritto esclusivamente dal procuratore e non già dal ricorrente personalmente, sia perché la causa, almeno in parte, non sembrerebbe avere ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali), giustificano pienamente l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10521/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Ruta Ruta;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f.
[...]
), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Palermo;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre 2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato il 9 luglio 2024 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
Regione Siciliana e l' Controparte_1 CP_2
vengano condannati al pagamento degli ANF e del cd. bonus Renzi ex d.l. 66/2014 maturati nel periodo di esclusione dall'elenco dei soggetti appartenenti al bacino “Pip emergenza Palermo” tra il 15 maggio 2014 ed 31 agosto 2017. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto che anche durante il suddetto periodo avrebbe avuto tutti i requisiti per usufruire dei benefici negati (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 maggio 2025 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 maggio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_2
del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la genericità della pretesa (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La questione relativa agli ANF.
E' noto che “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' mentre il datore di CP_2 lavoro quando corrisponde i relativi importi assume la posizione di semplice adjectus solutionis causa e pertanto solo l'istituto predetto - e non il datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass., sez. lav., sentenza n. 1186 del 12 febbraio 1985).
L' ha sostenuto, omettendo qualsivoglia riferimento normativo, che nel caso nei CP_2 lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino “PIP Emergenza Palermo” a decorrere dall'1 ottobre 2018 la gestione di tali rapporti sarebbe “ritornata totalmente a carico della
Regione Siciliana” (cfr. memoria di costituzione).
Ora, a prescindere dall'esatta individuazione del soggetto passivamente legittimato nel caso di specie, la pretesa attore va comunque respinta perché è pacifico che nel periodo oggetto di causa l' non lavorava, non maturando, dunque, il diritto alla prestazione Pt_1 espressamente prevista per il prestatore di lavoro.
2 La domanda in esame, dunque, va rigettata (rimanendo assorbita l'eccezione di prescrizione fondatamente sollevata dall'Assessorato).
Il cd. bonus Renzi.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il pagamento del bonus introdotto dall'art. 1 del d.l.
66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014.
Anche tale pretesa, però, a prescindere dall'esatta individuazione del soggetto passivamente legittimato, non merita di trovare accoglimento per la medesima ragione già evidenziata per gli ANF: l'erogazione del bonus presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro che nel caso di specie era pacificamente interrotto nel periodo oggetto di causa.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le superiori ragioni conducono al rigetto del ricorso, ma, a prescindere dalla dubbia validità della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (sia perché apposta in calce al ricorso sottoscritto esclusivamente dal procuratore e non già dal ricorrente personalmente, sia perché la causa, almeno in parte, non sembrerebbe avere ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali), giustificano pienamente l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TO
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