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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3271/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza dell'11 settembre 2025, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3271/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzato in atti, Parte_1 gli avv.ti Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco Di Maio
APPELLANTE
E
in persona del suo l.r.p.t., CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Corriere e Celeste Losco
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Contratto part-time. Differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di SMCV, in funzione di Giudice del Lavoro, n.2204/2024, pubblicata il 4/10/2024, che aveva del tutto rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, full time (benché dai cedolini paga risultasse un contratto part-time), intercorso con la società dal 27 aprile 2015 CP_1
all'8 febbraio 2016, con mansioni asseritamente inquadrabili nel I livello del
CCNL “terziario – confcommercio” e conseguente condanna della Società resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma lorda di euro
29.289,84 oltre svalutazione ed interessi come per legge.
L'Appellante - evidenziando, preliminarmente, che la Società resistente (che mai aveva contestato la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti) aveva riconosciuto, nel corso del giudizio di primo grado, la debenza della somma di euro 1.247,00 a titolo di saldo di TFR e mensilità di febbraio 2016 - censura in questa sede la sentenza impugnata, in primo luogo, per aver il primo Giudice ritenuto insussistente la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
riproponendo, quindi, con il secondo motivo di doglianza le domande rimaste assorbite quale conseguenza della predetta pronuncia.
Si è costituito l'appellato che ha recisamente avversato quanto ex adverso dedotto ed eccepito concludendo per la conferma nel merito della sentenza impugnata;
spiegando al contempo appello incidentale quanto alla violazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alle spese di lite compensate in primo grado;
vinte le spese del grado di appello.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello principale è parzialmente fondato nei termini e limiti delle motivazioni che si passano ad esporre. L'appello incidentale va rigettato
1. Con riguardo al primo motivo di appello, deve, effettivamente, rilevarsi che la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, dal 27 aprile 2015 all'8 febbraio 2016, oltre ad essere una circostanza non contestata dalla Società resistente nella memoria difensiva di costituzione in primo grado
(cfr. pag.
6-7 della citata memoria difensiva), trova anche un inequivoco riscontro nella comunicazione Obbligatoria UNILAV n.prot.00536061 del 23 aprile 2015 e nelle buste paghi in atti.
2. Venendo agli ulteriori motivi di doglianza, con cui, in sostanza, si ripropongono le domande avanzate e le eccezioni sollevate in primo grado, le stesse possono esaminarsi congiuntamente, evidenziandosi preliminarmente come la forma scritta dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente circa il part-time, tenuto conto del periodo di conclusione del contratto, non sia più richiesta ad substantiam, ma sia necessaria esclusivamente ad probationem.
2.1 Ciò significa, nella sostanza, che l'esistenza di un accordo di part-time –con inversione dell'onere probatorio- può essere dimostrata anche con altri mezzi di prova.
2.1.1 Ne consegue ancora che è da ritenersi ammessa la possibilità di dimostrare che il relativo accordo si sia concluso per facta concludentia, desumendola dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 cod. civ.
(così anche implicitamente a contrario Cass.25006/2016) .
2.2 Nel caso specifico vi è prova in atti dell'inoltro sin dal 23 aprile 2015 della regolare comunicazione dalla quale emerge la data di inizio del CP_2
rapporto (27 aprile 2015 ); la tipologia contrattuale (A.0100- Lavoro a tempo indeterminato); il CCNL applicato (069 CCNL per i dipendenti delle piccole imprese edili ed affini); il livello di inquadramento (1°); il tipo orario ( P-
3 Tempo parziale orizzontale); l'orario settimanale medio (20); la Qualifica professionale ( 4.1.1.2.0.6- impiegato amministrativo); la retribuzione (650).
2.3 In ordine alla prova di queste circostanze e, più in generale, alla consapevolezza sin dall'instaurazione del rapporto lavorativo, vi è un preciso riscontro nelle buste paga prodotte da ambedue le parti, certamente ricevute dal lavoratore senza sollevare obiezioni ed i cui importi sono stati pacificamente percepiti.
3. Ciò premesso, va evidenziato che, correttamente, il primo giudice non ha dichiarato la nullità del ricorso di primo grado, atteso che dallo stesso, complessivamente valutato, risultavano, comunque, intelligibili sia il petitum che la causa petendi, non vi era dunque alcunché da integrare, posto che tale esigenza sarebbe potuta sorgere esclusivamente nel caso in cui gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda fossero stati del tutto inindividuabili.
3.1 Va tuttavia evidenziata la carenza assertiva dell'originario ricorso, che ha, invero, effetto sotto un diverso profilo, incidendo sull'accoglibilità della domanda, non sulla sua ammissibilità.
3.2 Deve essere innanzitutto premesso che nelle controversie quali quella in esame deve essere applicata la regola dettata dall'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi, e maggiormente qualificati, rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per le mansioni in concreto svolte, ma anche all'assegnazione definitiva a tali mansioni ed all'attribuzione del relativo livello di inquadramento.
3.2.1 La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto,
l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo
4 richiesto dalla legge, o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore.
3.2.2 Il lavoratore, pertanto, che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
3.2.3 Come chiarito, invero, da autorevole giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Lav.,
09.03.2004 n. 4791, Cass., Sez. Lav., 21.5.2003 n. 8025 e molte altre conformi), nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
3.2.4 In tal modo consentendo al Giudice la verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte, nell'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica come osservato dalla Suprema Corte - Cass. n. 37331/2022.
5 3.2.5 Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, invero, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, il che presuppone che vanno prodotte o indicate nel ricorso introduttivo le declaratorie in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dal datore di lavoro in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata;
la individuazione dei tratti che differenziano la prima declaratoria dalla seconda e che conferiscono a quest'ultima una superiore valenza professionale;
la valutazione dell'attività lavorativa in concreto espletata per verificare se rientri nel livello di inquadramento assegnato ovvero in quello superiore richiesto (nella specie: le declaratorie violate non sono state né prodotte in atti né in alcun modo indicate o richiamate nel ricorso introduttivo, per cui non vi sono elementi che consentano di individuare la riconducibilità delle mansioni genericamente descritte in ricorso al superiore inquadramento rivendicato).
3.3 Ora, l'attuazione di tale operazione logico ermeneutica deve necessariamente fondarsi sulle deduzioni effettuate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avvinte in strettissimo nesso alle allegazioni ed alle prove ivi richieste. Perciò il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere una chiara e dettagliata descrizione delle mansioni quali concretamente disimpegnate dal lavoratore, non bastando, ai fini di cui sopra, neppure la pedissequa – ed astratta- ripetizione del contenuto della declaratoria contrattuale la quale, anzi, è elemento cui deve essere ricondotta la concreta attività svolta.
3.4 Nel caso di specie va rilevata, per la genericità delle deduzioni, una carenza assertiva, deduttiva e quindi di prova dei fatti dedotti, sin dal primo
6 grado sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“Nel rito del lavoro sussiste una "necessaria circolarità" tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova dalla quale discende l'impossibilità di contestare o richiedere prove - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” ( così Cass. SSUU n° 11353/2004, Cass. Sez. lav. N° 1878/2012). Ciò significa che, se nel ricorso non sono esplicitati i fatti che devono essere oggetto di prova in maniera sufficientemente dettagliata, su di essi non può essere ammessa prova alcuna. Inoltre è da escludersi che quanto non dedotto possa essere sanato mediante allegazione documentale, “.. dovendo il "thema decidendum" della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3
e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” ( così Cass. Sez. lav. N° 13989/2008). Né, invero è ipotizzabile che in merito a quei medesimi fatti possa operare il principio di non contestazione . Infatti “Nel rito del lavoro, la mancata contestazione da parte del convenuto del fatto costitutivo del diritto rende inutile la prova purché i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo il convenuto contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, donde
l'impossibilità di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo “( così Cass. Sez. lav. N° 13878/2007).
7 3.5 Sulla scorta di questi principi - e giammai nel caso di specie operando la non contestazione sia per quanto sopra sia perché la resistente ha sin CP_3
dalla prima difesa ha asserito che l'originario ricorrente abbia svolto sempre mansioni proprie della categoria (impiegato di concetto) di appartenenza (per il quale è stato pagato in conformità al CCNL di categoria applicato al rapporto) -, ritiene la Corte che l'appellante su cui ricadeva l'onere della prova di aver disimpegnato mansioni superiori non abbia dedotto le declaratorie violate, in alcun modo indicate o richiamate nel ricorso introduttivo, né alcunché di circostanziato circa il contenuto della professionalità asseritamente spesa, per cui non vi sono elementi che consentano di individuare la riconducibilità delle mansioni genericamente descritte in ricorso al superiore inquadramento rivendicato, sicché in nessun caso poteva nel presente giudizio raggiungersi la prova dell'acquisizione del diritto alla superiore qualifica.
3.6 Dunque, formulata questa premessa di merito, non può ritenersi, in ogni caso, accertato lo svolgimento di mansioni rapportabile al I livello di inquadramento contrattuale previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi, rispetto a quello di formale assunzione -I livello del CCNL per i dipendenti delle piccole imprese edili ed affini- né la fittizietà del rapporto part-time in luogo di quello full-time preteso dal lavoratore.
4. Si deve a questo punto rimarcare che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra le parti dal 27 aprile 2015 all'8 febbraio 2016 (data in cui il rapporto è cessato a seguito di licenziamento), a cui è stato applicato in via diretta il CCNL per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini - come del resto evincibile dalla comunicazione Unilav e dalle coerenti buste paga in atti - possono considerarsi elementi accertati nella fattispecie, come del resto, rappresenta elemento incontestato il mancato pagamento della mensilità di febbraio e del
8 saldo del TFR, riconosciuti all'originario ricorrente dalla resistente sin CP_3
dalla memoria difensiva di costituzione nel giudizio di primo grado.
5. A fronte, dunque, di un contratto a tempo indeterminato part-time, a tempo parziale orizzontale, 20 ore medie settimanali, con la qualifica di impiegato amministrativo – livello di inquadramento 1° del CCNL per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini, concluso tra le parti a decorrere dal 27 aprile 2015 (cfr. contratto e certificazione Unilav), il lavoratore ha, sia nel precedente che nel presente grado che in quello di primo grado, cercato di accreditare l'esistenza di un rapporto sviluppato fin dall'inizio e per tutta la durata con modalità di lavoro a tempo pieno -full time- dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 19 con lo svolgimento della seguente attività lavorativa: “addetto alla manutenzione degli immobili, seguendo personalmente i lavori, della stipula dei contratti con fornitori e clienti, dei rapporti con le banche”
6. Tanto premesso con riguardo alle mansioni asseritamente svolte dal lavoratore, e richiamati i superiori principi, non può che essere rimarcato che parte ricorrente in primo grado, non ha dedotto con sufficiente specificità il contenuto maggiormente qualificante dei compiti svolti rispetto al livello di formale inquadramento, né, in ogni caso, lo svolgimento di un'attività diversa e qualitativamente superiore rispetto a quella di formale inquadramento sulla base del CCNL applicato in via diretta al rapporto.
7. Venendo al profilo di gravame rappresentato dal contenuto anche orario della prestazione svolta, lo stesso non può che subire la stessa sorte.
8. E' appena il caso e opportuno premettere che nella valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi ed in ordine alla credibilità di alcuni invece che di altri e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione
9 di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. n. 11511 del
23/05/2014 Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n.
8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
8.1 Ebbene, gli elementi acquisiti attraverso l'escussione dei testi – Tes_1
, e – non hanno un contenuto
[...] Testimone_2 Testimone_3
sufficientemente specifico e circostanziato, tale da consentire di ritenere accreditate e convincenti le circostanze allegate dall'originario ricorrente in sede di prospettazione introduttiva riguardo allo svolgimento del lavoro secondo il modello full-time. Infatti, dal testimoniale è emersa solo una inequivoca piattaforma indiziaria in ordine ad un impegno quotidiano del lavoratore, in ogni caso, non oltre l'orario di lavoro contrattuale, che risulta indicato nelle buste paga prodotte da entrambe le parti.
9. A questo punto resta, sub iudice soltanto l'entità dei crediti retributivi maturati dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro relativamente agli emolumenti relativi alla mensilità di febbraio e al saldo del
TFR, tenuto conto di quanto percepito ed indicato nelle incontestate buste paga in atti;
valutazione quantitativa direttamente discendente dall'espresso riconoscimento del dovuto da parte della Società resistente.
9.1 Ebbene, in ordine a queste voci, va accolta la sola domanda posta in via ulteriormente gradata dall'appellante e, conseguentemente, la Società resistente va condannata al pagamento della somma di cui si è dichiarata debitrice, pari a
€ 1.247,58, oltre accessori di legge.
10. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c.,
10 in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
10.1 Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti “nova” inammissibili in appello, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e, segnatamente, delle ragioni dell'accoglimento del ricorso rispetto ad una domanda del tutto residuale e per un importo limitato (riconosciuto dalla stessa Società resistente sin dal primo grado di giudizio), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
da tanto discende altresì il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla Società resistente in ordine al regolamento delle spese di primo grado contenuto nella sentenza parzialmente riformata.
12. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012 con riguardo all'appello incidentale
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza condanna la Società resistente a corrispondere in favore diPt_1
11 l'importo di euro € 1.247,58, a titolo di differenze retributive e Pt_1
TFR oltre accessori come per legge.
Rigetta l'appello incidentale compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. contributo unificato con riguardo all'appello incidentale come in motivazione
Così deciso in Napoli in data 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza dell'11 settembre 2025, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3271/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzato in atti, Parte_1 gli avv.ti Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco Di Maio
APPELLANTE
E
in persona del suo l.r.p.t., CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Corriere e Celeste Losco
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Contratto part-time. Differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di SMCV, in funzione di Giudice del Lavoro, n.2204/2024, pubblicata il 4/10/2024, che aveva del tutto rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, full time (benché dai cedolini paga risultasse un contratto part-time), intercorso con la società dal 27 aprile 2015 CP_1
all'8 febbraio 2016, con mansioni asseritamente inquadrabili nel I livello del
CCNL “terziario – confcommercio” e conseguente condanna della Società resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma lorda di euro
29.289,84 oltre svalutazione ed interessi come per legge.
L'Appellante - evidenziando, preliminarmente, che la Società resistente (che mai aveva contestato la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti) aveva riconosciuto, nel corso del giudizio di primo grado, la debenza della somma di euro 1.247,00 a titolo di saldo di TFR e mensilità di febbraio 2016 - censura in questa sede la sentenza impugnata, in primo luogo, per aver il primo Giudice ritenuto insussistente la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
riproponendo, quindi, con il secondo motivo di doglianza le domande rimaste assorbite quale conseguenza della predetta pronuncia.
Si è costituito l'appellato che ha recisamente avversato quanto ex adverso dedotto ed eccepito concludendo per la conferma nel merito della sentenza impugnata;
spiegando al contempo appello incidentale quanto alla violazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alle spese di lite compensate in primo grado;
vinte le spese del grado di appello.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello principale è parzialmente fondato nei termini e limiti delle motivazioni che si passano ad esporre. L'appello incidentale va rigettato
1. Con riguardo al primo motivo di appello, deve, effettivamente, rilevarsi che la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, dal 27 aprile 2015 all'8 febbraio 2016, oltre ad essere una circostanza non contestata dalla Società resistente nella memoria difensiva di costituzione in primo grado
(cfr. pag.
6-7 della citata memoria difensiva), trova anche un inequivoco riscontro nella comunicazione Obbligatoria UNILAV n.prot.00536061 del 23 aprile 2015 e nelle buste paghi in atti.
2. Venendo agli ulteriori motivi di doglianza, con cui, in sostanza, si ripropongono le domande avanzate e le eccezioni sollevate in primo grado, le stesse possono esaminarsi congiuntamente, evidenziandosi preliminarmente come la forma scritta dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente circa il part-time, tenuto conto del periodo di conclusione del contratto, non sia più richiesta ad substantiam, ma sia necessaria esclusivamente ad probationem.
2.1 Ciò significa, nella sostanza, che l'esistenza di un accordo di part-time –con inversione dell'onere probatorio- può essere dimostrata anche con altri mezzi di prova.
2.1.1 Ne consegue ancora che è da ritenersi ammessa la possibilità di dimostrare che il relativo accordo si sia concluso per facta concludentia, desumendola dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 cod. civ.
(così anche implicitamente a contrario Cass.25006/2016) .
2.2 Nel caso specifico vi è prova in atti dell'inoltro sin dal 23 aprile 2015 della regolare comunicazione dalla quale emerge la data di inizio del CP_2
rapporto (27 aprile 2015 ); la tipologia contrattuale (A.0100- Lavoro a tempo indeterminato); il CCNL applicato (069 CCNL per i dipendenti delle piccole imprese edili ed affini); il livello di inquadramento (1°); il tipo orario ( P-
3 Tempo parziale orizzontale); l'orario settimanale medio (20); la Qualifica professionale ( 4.1.1.2.0.6- impiegato amministrativo); la retribuzione (650).
2.3 In ordine alla prova di queste circostanze e, più in generale, alla consapevolezza sin dall'instaurazione del rapporto lavorativo, vi è un preciso riscontro nelle buste paga prodotte da ambedue le parti, certamente ricevute dal lavoratore senza sollevare obiezioni ed i cui importi sono stati pacificamente percepiti.
3. Ciò premesso, va evidenziato che, correttamente, il primo giudice non ha dichiarato la nullità del ricorso di primo grado, atteso che dallo stesso, complessivamente valutato, risultavano, comunque, intelligibili sia il petitum che la causa petendi, non vi era dunque alcunché da integrare, posto che tale esigenza sarebbe potuta sorgere esclusivamente nel caso in cui gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda fossero stati del tutto inindividuabili.
3.1 Va tuttavia evidenziata la carenza assertiva dell'originario ricorso, che ha, invero, effetto sotto un diverso profilo, incidendo sull'accoglibilità della domanda, non sulla sua ammissibilità.
3.2 Deve essere innanzitutto premesso che nelle controversie quali quella in esame deve essere applicata la regola dettata dall'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi, e maggiormente qualificati, rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per le mansioni in concreto svolte, ma anche all'assegnazione definitiva a tali mansioni ed all'attribuzione del relativo livello di inquadramento.
3.2.1 La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto,
l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo
4 richiesto dalla legge, o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore.
3.2.2 Il lavoratore, pertanto, che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
3.2.3 Come chiarito, invero, da autorevole giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Lav.,
09.03.2004 n. 4791, Cass., Sez. Lav., 21.5.2003 n. 8025 e molte altre conformi), nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
3.2.4 In tal modo consentendo al Giudice la verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte, nell'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica come osservato dalla Suprema Corte - Cass. n. 37331/2022.
5 3.2.5 Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, invero, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, il che presuppone che vanno prodotte o indicate nel ricorso introduttivo le declaratorie in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dal datore di lavoro in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata;
la individuazione dei tratti che differenziano la prima declaratoria dalla seconda e che conferiscono a quest'ultima una superiore valenza professionale;
la valutazione dell'attività lavorativa in concreto espletata per verificare se rientri nel livello di inquadramento assegnato ovvero in quello superiore richiesto (nella specie: le declaratorie violate non sono state né prodotte in atti né in alcun modo indicate o richiamate nel ricorso introduttivo, per cui non vi sono elementi che consentano di individuare la riconducibilità delle mansioni genericamente descritte in ricorso al superiore inquadramento rivendicato).
3.3 Ora, l'attuazione di tale operazione logico ermeneutica deve necessariamente fondarsi sulle deduzioni effettuate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avvinte in strettissimo nesso alle allegazioni ed alle prove ivi richieste. Perciò il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere una chiara e dettagliata descrizione delle mansioni quali concretamente disimpegnate dal lavoratore, non bastando, ai fini di cui sopra, neppure la pedissequa – ed astratta- ripetizione del contenuto della declaratoria contrattuale la quale, anzi, è elemento cui deve essere ricondotta la concreta attività svolta.
3.4 Nel caso di specie va rilevata, per la genericità delle deduzioni, una carenza assertiva, deduttiva e quindi di prova dei fatti dedotti, sin dal primo
6 grado sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“Nel rito del lavoro sussiste una "necessaria circolarità" tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova dalla quale discende l'impossibilità di contestare o richiedere prove - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” ( così Cass. SSUU n° 11353/2004, Cass. Sez. lav. N° 1878/2012). Ciò significa che, se nel ricorso non sono esplicitati i fatti che devono essere oggetto di prova in maniera sufficientemente dettagliata, su di essi non può essere ammessa prova alcuna. Inoltre è da escludersi che quanto non dedotto possa essere sanato mediante allegazione documentale, “.. dovendo il "thema decidendum" della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3
e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” ( così Cass. Sez. lav. N° 13989/2008). Né, invero è ipotizzabile che in merito a quei medesimi fatti possa operare il principio di non contestazione . Infatti “Nel rito del lavoro, la mancata contestazione da parte del convenuto del fatto costitutivo del diritto rende inutile la prova purché i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo il convenuto contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, donde
l'impossibilità di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo “( così Cass. Sez. lav. N° 13878/2007).
7 3.5 Sulla scorta di questi principi - e giammai nel caso di specie operando la non contestazione sia per quanto sopra sia perché la resistente ha sin CP_3
dalla prima difesa ha asserito che l'originario ricorrente abbia svolto sempre mansioni proprie della categoria (impiegato di concetto) di appartenenza (per il quale è stato pagato in conformità al CCNL di categoria applicato al rapporto) -, ritiene la Corte che l'appellante su cui ricadeva l'onere della prova di aver disimpegnato mansioni superiori non abbia dedotto le declaratorie violate, in alcun modo indicate o richiamate nel ricorso introduttivo, né alcunché di circostanziato circa il contenuto della professionalità asseritamente spesa, per cui non vi sono elementi che consentano di individuare la riconducibilità delle mansioni genericamente descritte in ricorso al superiore inquadramento rivendicato, sicché in nessun caso poteva nel presente giudizio raggiungersi la prova dell'acquisizione del diritto alla superiore qualifica.
3.6 Dunque, formulata questa premessa di merito, non può ritenersi, in ogni caso, accertato lo svolgimento di mansioni rapportabile al I livello di inquadramento contrattuale previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi, rispetto a quello di formale assunzione -I livello del CCNL per i dipendenti delle piccole imprese edili ed affini- né la fittizietà del rapporto part-time in luogo di quello full-time preteso dal lavoratore.
4. Si deve a questo punto rimarcare che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra le parti dal 27 aprile 2015 all'8 febbraio 2016 (data in cui il rapporto è cessato a seguito di licenziamento), a cui è stato applicato in via diretta il CCNL per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini - come del resto evincibile dalla comunicazione Unilav e dalle coerenti buste paga in atti - possono considerarsi elementi accertati nella fattispecie, come del resto, rappresenta elemento incontestato il mancato pagamento della mensilità di febbraio e del
8 saldo del TFR, riconosciuti all'originario ricorrente dalla resistente sin CP_3
dalla memoria difensiva di costituzione nel giudizio di primo grado.
5. A fronte, dunque, di un contratto a tempo indeterminato part-time, a tempo parziale orizzontale, 20 ore medie settimanali, con la qualifica di impiegato amministrativo – livello di inquadramento 1° del CCNL per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini, concluso tra le parti a decorrere dal 27 aprile 2015 (cfr. contratto e certificazione Unilav), il lavoratore ha, sia nel precedente che nel presente grado che in quello di primo grado, cercato di accreditare l'esistenza di un rapporto sviluppato fin dall'inizio e per tutta la durata con modalità di lavoro a tempo pieno -full time- dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 19 con lo svolgimento della seguente attività lavorativa: “addetto alla manutenzione degli immobili, seguendo personalmente i lavori, della stipula dei contratti con fornitori e clienti, dei rapporti con le banche”
6. Tanto premesso con riguardo alle mansioni asseritamente svolte dal lavoratore, e richiamati i superiori principi, non può che essere rimarcato che parte ricorrente in primo grado, non ha dedotto con sufficiente specificità il contenuto maggiormente qualificante dei compiti svolti rispetto al livello di formale inquadramento, né, in ogni caso, lo svolgimento di un'attività diversa e qualitativamente superiore rispetto a quella di formale inquadramento sulla base del CCNL applicato in via diretta al rapporto.
7. Venendo al profilo di gravame rappresentato dal contenuto anche orario della prestazione svolta, lo stesso non può che subire la stessa sorte.
8. E' appena il caso e opportuno premettere che nella valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi ed in ordine alla credibilità di alcuni invece che di altri e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione
9 di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. n. 11511 del
23/05/2014 Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n.
8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
8.1 Ebbene, gli elementi acquisiti attraverso l'escussione dei testi – Tes_1
, e – non hanno un contenuto
[...] Testimone_2 Testimone_3
sufficientemente specifico e circostanziato, tale da consentire di ritenere accreditate e convincenti le circostanze allegate dall'originario ricorrente in sede di prospettazione introduttiva riguardo allo svolgimento del lavoro secondo il modello full-time. Infatti, dal testimoniale è emersa solo una inequivoca piattaforma indiziaria in ordine ad un impegno quotidiano del lavoratore, in ogni caso, non oltre l'orario di lavoro contrattuale, che risulta indicato nelle buste paga prodotte da entrambe le parti.
9. A questo punto resta, sub iudice soltanto l'entità dei crediti retributivi maturati dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro relativamente agli emolumenti relativi alla mensilità di febbraio e al saldo del
TFR, tenuto conto di quanto percepito ed indicato nelle incontestate buste paga in atti;
valutazione quantitativa direttamente discendente dall'espresso riconoscimento del dovuto da parte della Società resistente.
9.1 Ebbene, in ordine a queste voci, va accolta la sola domanda posta in via ulteriormente gradata dall'appellante e, conseguentemente, la Società resistente va condannata al pagamento della somma di cui si è dichiarata debitrice, pari a
€ 1.247,58, oltre accessori di legge.
10. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c.,
10 in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
10.1 Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti “nova” inammissibili in appello, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e, segnatamente, delle ragioni dell'accoglimento del ricorso rispetto ad una domanda del tutto residuale e per un importo limitato (riconosciuto dalla stessa Società resistente sin dal primo grado di giudizio), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
da tanto discende altresì il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla Società resistente in ordine al regolamento delle spese di primo grado contenuto nella sentenza parzialmente riformata.
12. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012 con riguardo all'appello incidentale
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza condanna la Società resistente a corrispondere in favore diPt_1
11 l'importo di euro € 1.247,58, a titolo di differenze retributive e Pt_1
TFR oltre accessori come per legge.
Rigetta l'appello incidentale compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. contributo unificato con riguardo all'appello incidentale come in motivazione
Così deciso in Napoli in data 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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