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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 18/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 639 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Viale Europa Unita n. 8, elettivamente domiciliata in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n.
5, presso lo studio degli Avv.ti Sonia Franzese e Raffaella Cugnetto, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
l , con sede legale in Roma, alla via Ciro Controparte_1
il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendente Sabrina De Rosa, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Rieti, via Cintia n. 42; CP_2
CONVENUTO FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Dichiarare il diritto della Signora alla corresponsione dell'assegno Parte_1
mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, con decorrenza dal 07.09.2022; condannare l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, della prestazione e dei ratei CP_2
maturati e maturandi, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge;
condannare, altresì, l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle CP_2
spese di giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati Sonia Franzese e Raffaella Cugnetto che si dichiarano antistatari”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha chiesto CP_2
dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che la “La sede di Roma CP_2
Flaminio, competente per territorio, provvedeva, in data 12.08.2024, alla liquidazione dei ratei spettanti alla ricorrente dal 01.10.2022 fino alla rata di dicembre 2024 (si veda allegato), per la complessiva somma di € 7.948,05;
Che il pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, è stato effettuato con la rata di pensione di dicembre 2024;
Che, a decorrere dalla rata di settembre 2024, la prestazione risulta regolarmente in pagamento”.
Stante la sua natura documentale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Occorre innanzitutto premettere che risulta pacifico e non contestato tra le parti la sussistenza del diritto di parte ricorrente al pagamento dei suddetti ratei, come meglio esplicitato nel ricorso.
Le parti hanno quindi concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere.
Su conforme richiesta delle parti deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto a causa dell'intervenuto pagamento da parte dell della prestazione oggetto del ricorso. CP_2
2 In assenza di accordo sulle spese, rilevato che occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del presente giudizio è imputabile all' , il quale, riconoscendo la fondatezza della pretesa ha provveduto al pagamento di CP_2
quanto richiesto, e considerato che tale pagamento è intervenuto in data 12 agosto 2024, in epoca successiva al deposito e notifica del ricorso, avvenuto il 6 giugno 2024, deve disporsi la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
In particolare, le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di previdenza) e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione riconosciuta, tenendo conto dei valori minimi in considerazione della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto (serialità del tipo di contenzioso), ed esclusa la fase istruttoria, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del
2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre CP_2
rimborso forfetario delle spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Rieti, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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