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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/09/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1121/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1121/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
SEDE DI VICENZA CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 settembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. FERRIGNO ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Marco Zaretta Parte_1
Per l'avv. TOMASELLO ANTONELLA Controparte_2
Parte resistente preliminarmente richiama la Cass. S.U. 7514/2022 e ribadisce il difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso afferenti l'intimazione. Parte ricorrente ribadisce l'omessa notifica e l'insussistenza della pretesa creditoria per prescrizione, CP_ rispetto alla quale sussiste la legittimazione dell' discutendo oralmente la causa e richiamando giurisprudenza di legittimità in atti. Per il resto si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate. Parte resistente ribadisce la regolarità della notifica alla luce degli avvisi di ricevimento in atti (all. 2 e 3 res.), non disconosciuti dalla parte avversaria, mentre la CAD non è prevista in caso di notifica a mezzo del servizio postale ordinario, come da consolidata giurisprudenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1121/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRIGNO Parte_1 C.F._1 ALBERTO, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, Via Matrognana n. 25, presso il difensore avv. FERRIGNO ALBERTO
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di C.so SS. Felice e CP_1 CP_2 Fortunato n. 163, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA TOMASELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 5.7.2024, proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 12420249005534739000, notificatagli in data 4.6.2024, in relazione all'avviso di CP_ addebito emesso dall' n. 42420170001749359000, asseritamente notificato il 23.10.2017. Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi sottesi alla intimazione opposta ed eccepiva l'intervenuta prescrizionale quinquennale del credito contributivo anteriore alla notifica dell'avviso di addebito presupposto. Contestava l'omessa indicazione della normativa utile al calcolo delle sanzioni e degli interessi, nonché la nullità dell'iscrizione a ruolo per omesso invio dell'avviso bonario.
CP_ Si costituiva tempestivamente l' eccependo preliminarmente il difetto di contraddittorio nei confronti di e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. Sosteneva la regolarità della notifica Pt_2 dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione opposta ed il mancato decorso del termine di prescrizione, interrotto dalle intimazioni di pagamento notificate dall' Controparte_4
il 4.9.2019 e il 21.7.2023, e successivamente sospeso in ragione del periodo di sospensione
[...] straordinaria del termine di prescrizione Covid 2019, nonché per effetto della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 240, Legge n. 197/2022, presentata il 29.6.2023 e revocata il 12.4.2024. Contestava, inoltre, l'infondatezza e pretestuosità delle ulteriori censure relative alla normativa applicabile, all'avviso bonario ed infine alla presunta mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi. La causa, di natura documentale, è così decisa, previo rigetto dell'istanza del ricorrente di sospensione CP_ dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, nonché della richiesta formulata dall' di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente di riscossione, per le ragioni già indicate in sede di ordinanza del 5.6.2025, da intendersi qui richiamata.
CP_ Preliminarmente sussiste il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione alle censure riguardanti la regolarità formale dell'intimazione di pagamento opposta (mancata indicazione della normativa e delle modalità di calcolo degli interessi ed omessa motivazione), come pure della procedura di riscossione tramite ruolo (omesso invio dell'avviso bonario), peraltro inammissibili perché tardivamente formulate con il presente ricorso, iscritto in data 5.7.24, oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione opposta indicata nello stesso atto introduttivo (4.6.2024). Invero, secondo recente giurisprudenza successiva alle S.U. Cass. 7514/2022 che hanno escluso la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nelle controversie riguardanti la riscossione tramite ruolo di crediti previdenziali: “In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" -(come nel caso in esame con riferimento ai vizi propri dell'intimazione di pagamento ovvero della procedura di riscossione)- compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.” (Cass. 3870/2024).
Ciò detto, risulta la regolarità della notificazione dell'avviso di addebito opposto alla luce dell'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica presente in atti (all.3 res.), da cui risulta la consegna presso il domicilio del destinatario in data 23.10.2017, circostanza non oggetto di contestazione, con raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 30.4 D.L. 78/2010. Valga la pena osservare, a tal proposito, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è irrilevante il mancato inoltro della CAD atteso che, come è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Qualora la notifica della cartella di pagamento – e dunque anche dell'avviso di addebito- nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari.” (Cass. 23511/2016) e, dunque, nella specie dell'art. 140 c.p.c. Ebbene, l'avviso di addebito de quo non risulta essere stato opposto nel termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente irretrattabilità del credito ad esso sotteso, anche con riferimento alle sanzioni applicate. Valga la pena osservare che, alla luce del contenuto complessivo dell'atto introduttivo, parte ricorrente si è limitata ad eccepire la decorrenza del termine di prescrizione prima della notificazione dell'avviso di addebito, non anche quella successiva. Tanto si desume in ragione del riferimento, nel motivo riguardante la prescrizione, ad “omissioni contributive, risalenti a più di cinque anni”, da intendersi rispetto alla cartella di pagamento, con considerazioni del seguente tenore: “Sicché, appare evidente che trattandosi di presunte omissioni contributive, risalenti a più di cinque anni, le stesse non possano che essersi oramai irrimediabilmente prescritte, si da ritenere, anche sotto tale profilo, nulla l'originaria cartella di pagamento, cosi come nullo risulta essere l'odierno avviso di mora/intimazione di pagamento”. Tanto più risulta dallo specifico ed espresso riferimento al solo periodo antecedente la notifica dell'avviso di addebito opposto e non anche a quello successivo, leggendosi in ricorso:
“Risulta, pertanto, di tutta evidenza come sia impossibile per il ricorrente poter verificare l'effettiva debenza della richiesta di pagamento formulata dall'Agente della Riscossione, dal momento che quest'ultimo sostiene l'esistenza di una presunta omissione contributiva riferita all'anno 2011, richiedendone il pagamento a distanza di anni dalla presunta omissione. Tra l'altro il credito preteso era prescritto già prima della dichiarata notifica dell'avviso di addebito presupposto, che sarebbe avvenuta nell'anno 2017” (pag. 3). Ne deriva l'estraneità al presente giudizio dell'accertamento in ordine alla decorrenza o meno del termine di prescrizione nel periodo successivo alla notifica CP_ dell'avviso di addebito, contrariamente a quanto sostenuto dall essendo tardive le eccezioni sollevate da parte ricorrente con riferimento alla nullità della notifica degli atti interruttivi successivi, trattandosi di ampliamento del thema decidendum con proposizione di nuovo motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. oltre il termine perentorio di cui all'art. 414 c.p.c.. Peraltro, anche a voler considerare il periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito opposto (23.10.2017), al momento della presentazione di istanza di definizione agevolata (23.6.2023) anche in relazione al credito portato CP_ dall'avviso di addebito opposto, come dedotto dall e non contestato dal ricorrente (cfr. all. 6 res.) e, quindi, alla data di notifica dell'intimazione opposta (4.6.2024), comunque, il termine di prescrizione di cui all'art. 3, co. 9 e 10 L. 335/1995 non era decorso tenuto conto della sospensione straordinaria dettato, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, sino a quella di cui al D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021 dall'8.3.2020 sino al 31.8.2021, per complessivi 541 giorni.
In definitiva, il ricorso dev'essere respinto con assorbimento delle questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause di previdenza di valore fino ad € 5.200) e all'attività processuale, ridotte al minimo per le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 1.865,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 18 settembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1121/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
SEDE DI VICENZA CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 settembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. FERRIGNO ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Marco Zaretta Parte_1
Per l'avv. TOMASELLO ANTONELLA Controparte_2
Parte resistente preliminarmente richiama la Cass. S.U. 7514/2022 e ribadisce il difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso afferenti l'intimazione. Parte ricorrente ribadisce l'omessa notifica e l'insussistenza della pretesa creditoria per prescrizione, CP_ rispetto alla quale sussiste la legittimazione dell' discutendo oralmente la causa e richiamando giurisprudenza di legittimità in atti. Per il resto si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate. Parte resistente ribadisce la regolarità della notifica alla luce degli avvisi di ricevimento in atti (all. 2 e 3 res.), non disconosciuti dalla parte avversaria, mentre la CAD non è prevista in caso di notifica a mezzo del servizio postale ordinario, come da consolidata giurisprudenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1121/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRIGNO Parte_1 C.F._1 ALBERTO, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, Via Matrognana n. 25, presso il difensore avv. FERRIGNO ALBERTO
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di C.so SS. Felice e CP_1 CP_2 Fortunato n. 163, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA TOMASELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 5.7.2024, proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 12420249005534739000, notificatagli in data 4.6.2024, in relazione all'avviso di CP_ addebito emesso dall' n. 42420170001749359000, asseritamente notificato il 23.10.2017. Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi sottesi alla intimazione opposta ed eccepiva l'intervenuta prescrizionale quinquennale del credito contributivo anteriore alla notifica dell'avviso di addebito presupposto. Contestava l'omessa indicazione della normativa utile al calcolo delle sanzioni e degli interessi, nonché la nullità dell'iscrizione a ruolo per omesso invio dell'avviso bonario.
CP_ Si costituiva tempestivamente l' eccependo preliminarmente il difetto di contraddittorio nei confronti di e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. Sosteneva la regolarità della notifica Pt_2 dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione opposta ed il mancato decorso del termine di prescrizione, interrotto dalle intimazioni di pagamento notificate dall' Controparte_4
il 4.9.2019 e il 21.7.2023, e successivamente sospeso in ragione del periodo di sospensione
[...] straordinaria del termine di prescrizione Covid 2019, nonché per effetto della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 240, Legge n. 197/2022, presentata il 29.6.2023 e revocata il 12.4.2024. Contestava, inoltre, l'infondatezza e pretestuosità delle ulteriori censure relative alla normativa applicabile, all'avviso bonario ed infine alla presunta mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi. La causa, di natura documentale, è così decisa, previo rigetto dell'istanza del ricorrente di sospensione CP_ dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, nonché della richiesta formulata dall' di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente di riscossione, per le ragioni già indicate in sede di ordinanza del 5.6.2025, da intendersi qui richiamata.
CP_ Preliminarmente sussiste il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione alle censure riguardanti la regolarità formale dell'intimazione di pagamento opposta (mancata indicazione della normativa e delle modalità di calcolo degli interessi ed omessa motivazione), come pure della procedura di riscossione tramite ruolo (omesso invio dell'avviso bonario), peraltro inammissibili perché tardivamente formulate con il presente ricorso, iscritto in data 5.7.24, oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione opposta indicata nello stesso atto introduttivo (4.6.2024). Invero, secondo recente giurisprudenza successiva alle S.U. Cass. 7514/2022 che hanno escluso la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nelle controversie riguardanti la riscossione tramite ruolo di crediti previdenziali: “In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" -(come nel caso in esame con riferimento ai vizi propri dell'intimazione di pagamento ovvero della procedura di riscossione)- compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.” (Cass. 3870/2024).
Ciò detto, risulta la regolarità della notificazione dell'avviso di addebito opposto alla luce dell'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica presente in atti (all.3 res.), da cui risulta la consegna presso il domicilio del destinatario in data 23.10.2017, circostanza non oggetto di contestazione, con raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 30.4 D.L. 78/2010. Valga la pena osservare, a tal proposito, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è irrilevante il mancato inoltro della CAD atteso che, come è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Qualora la notifica della cartella di pagamento – e dunque anche dell'avviso di addebito- nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari.” (Cass. 23511/2016) e, dunque, nella specie dell'art. 140 c.p.c. Ebbene, l'avviso di addebito de quo non risulta essere stato opposto nel termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente irretrattabilità del credito ad esso sotteso, anche con riferimento alle sanzioni applicate. Valga la pena osservare che, alla luce del contenuto complessivo dell'atto introduttivo, parte ricorrente si è limitata ad eccepire la decorrenza del termine di prescrizione prima della notificazione dell'avviso di addebito, non anche quella successiva. Tanto si desume in ragione del riferimento, nel motivo riguardante la prescrizione, ad “omissioni contributive, risalenti a più di cinque anni”, da intendersi rispetto alla cartella di pagamento, con considerazioni del seguente tenore: “Sicché, appare evidente che trattandosi di presunte omissioni contributive, risalenti a più di cinque anni, le stesse non possano che essersi oramai irrimediabilmente prescritte, si da ritenere, anche sotto tale profilo, nulla l'originaria cartella di pagamento, cosi come nullo risulta essere l'odierno avviso di mora/intimazione di pagamento”. Tanto più risulta dallo specifico ed espresso riferimento al solo periodo antecedente la notifica dell'avviso di addebito opposto e non anche a quello successivo, leggendosi in ricorso:
“Risulta, pertanto, di tutta evidenza come sia impossibile per il ricorrente poter verificare l'effettiva debenza della richiesta di pagamento formulata dall'Agente della Riscossione, dal momento che quest'ultimo sostiene l'esistenza di una presunta omissione contributiva riferita all'anno 2011, richiedendone il pagamento a distanza di anni dalla presunta omissione. Tra l'altro il credito preteso era prescritto già prima della dichiarata notifica dell'avviso di addebito presupposto, che sarebbe avvenuta nell'anno 2017” (pag. 3). Ne deriva l'estraneità al presente giudizio dell'accertamento in ordine alla decorrenza o meno del termine di prescrizione nel periodo successivo alla notifica CP_ dell'avviso di addebito, contrariamente a quanto sostenuto dall essendo tardive le eccezioni sollevate da parte ricorrente con riferimento alla nullità della notifica degli atti interruttivi successivi, trattandosi di ampliamento del thema decidendum con proposizione di nuovo motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. oltre il termine perentorio di cui all'art. 414 c.p.c.. Peraltro, anche a voler considerare il periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito opposto (23.10.2017), al momento della presentazione di istanza di definizione agevolata (23.6.2023) anche in relazione al credito portato CP_ dall'avviso di addebito opposto, come dedotto dall e non contestato dal ricorrente (cfr. all. 6 res.) e, quindi, alla data di notifica dell'intimazione opposta (4.6.2024), comunque, il termine di prescrizione di cui all'art. 3, co. 9 e 10 L. 335/1995 non era decorso tenuto conto della sospensione straordinaria dettato, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, sino a quella di cui al D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021 dall'8.3.2020 sino al 31.8.2021, per complessivi 541 giorni.
In definitiva, il ricorso dev'essere respinto con assorbimento delle questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause di previdenza di valore fino ad € 5.200) e all'attività processuale, ridotte al minimo per le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 1.865,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 18 settembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri