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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3974/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
JU OR - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
AN AU - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 3974/2025 V.G. da
rappresentata e difesa dall'avv. STABILE GIOVANNA, giusta delega in Parte_1 atti;
e
rappresentato e difeso dall'avv. CABAS VALENTINA, giusta delega in Parte_2 atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano,
pagina 1 di 5 rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crispiano (TA), il 21/07/2012, da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crispiano (TA), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte II, Serie A, dell'anno 2012,
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni, formulate congiuntamente dalle parti:
1) la casa familiare, sita a Laion (BZ) Vecchia Via Laion n. 4, tavolarmente contraddistinta come p.m. 2 della p.ed. 352/1, in P.T. 1586/II C.C. Laion, di proprietà esclusiva di Parte_1 viene assegnata alla stessa, che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia;
pagina 2 di 5 2) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita e la presa in cura della figlia i genitori si accordano come segue:
a) visite infrasettimanali: AL diverso e miglior accordo che dovesse intervenire tra i due Per_ genitori, nelle giornate di lunedì e martedì, di si occuperà la madre, con la quale la ragazzina trascorrerà il pomeriggio del lunedì e dalla quale verrà presa al termine della attività sportiva il martedì, pernottando a casa della mamma. Per quanto concerne i pernottamenti del mercoledì e del giovedì, questi verranno concordati di settimana in settimana, in base ai turni di lavoro del padre.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
I settimana M M M/ P M/P M M M
II settimana M M M/ P M/P P P P
III settimana M M M/ P M/P M M M
IV settimana M M M/ P M/P P P P
(M = Madre, P = Padre)
b) fine settimana: La figlia starà con il padre anche a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, con successivo pernottamento, sino alla domenica sera, allorquando egli avrà cura di Per_ riaccompagnarla a casa della mamma, dopo cena. I turni di permanenza di presso ciascun genitore potranno essere modificati, di comune accordo, per esigenze proprie e della figlia o desiderio della figlia, con un congruo preavviso.
c) Ferie estive: Durante le ferie estive, ciascun genitore potrà trascorrere 14 o 21 giorni, anche non consecutivi, con la ragazza, da concordare con l'altro genitore. I genitori si impegnano a Per_ concordare le eventuali attività estive di entro la metà del mese di febbraio di ogni anno, così come anche i rispettivi periodi delle loro vacanze con la figlia. AL diverso e miglior Per_ accordo, durante il restante periodo delle ferie estive, starà con i genitori secondo i tempi di cura e permanenza previsti per il periodo scolastico.
pagina 3 di 5 d)Vacanze infra-scolastiche: per quanto riguarda le vacanze infra-scolastiche e le altre festività
(8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, Pentecoste, Ferragosto ecc), salvo miglior accordo che dovesse intervenire tra i genitori, si prevede la consueta alternanza della permanenza della figlia presso l'uno o l'altro genitore;
in particolare tra la prima settimana delle vacanze Natalizie (dall'inizio delle vacanze al 30 dicembre) e la seconda (dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni), fermo il diritto della ragazza di trascorrere con la madre ed il ramo genitoriale materno la Vigilia di
Natale e con il padre il giorno del Santo Natale. Qualora uno dei genitori dovesse decidere di trascorrere le vacanze di Natale fuori regione, ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'altro che non potrà opporre alcun veto in tal senso ma maturerà analogo diritto, in occasione delle vacanze corrispondenti successive. Per quanto concerne, invece, le vacanze di Carnevale, Pasqua Per_ ed Ognissanti, salvo miglior e diverso accordo che dovesse intervenire tra i due genitori, trascorrerà alternativamente la settimana di Carnevale con un genitore e la settimana di
Ognissanti con l'altro, in via alternata. Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, la figlia potrà trascorrere con la mamma il giorno di Pasqua e con il papà il Lunedì dell'Angelo. Anche per le vacanze pasquali varrà analoga possibilità a quella prevista per le vacanze di Natale: qualora uno dei genitori dovesse decidere di trascorrere le vacanze di Pasqua fuori regione, ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'altro che non potrà opporre alcun veto in tal senso ma maturerà analogo diritto, in occasione delle vacanze corrispondenti successive. Per_ In occasione di eventuali “ponti”, li trascorrerà preferibilmente con quel genitore con cui trascorrerà quel fine settimana. Per_ Ai compleanni dei genitori e del fratello invece, avrà il diritto di poter festeggiare Per_2 con ciascun genitore il suo, e con il fratello pure, mentre, genitore e figlia, staranno con la madre anche il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà.
4) a carico del sig. viene posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_2 figlia nella misura di € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ASTAT per la Provincia di Bolzano, fino all'indipendenza economica della figlia. La prima rivalutazione è avvenuta / avverrà ad agosto 2025, su base luglio, in base agli indici Astat per la pagina 4 di 5 Per_ Provincia di Bolzano. , che è celiaca, sta ricevendo dalla Provincia un assegno di € 90,00 mensili, a titolo di contribuzione per l'alimentazione ad hoc. Tale assegno, così come l'assegno
Unico ed eventuali altre contribuzioni pubbliche continueranno ad essere versate a favore della sola madre.
5) Le spese straordinarie vengono poste al 50% a carico del padre e al 50% a carico della madre.
Le altre spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori, in linea con quanto previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bolzano, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e l'Osservatorio sul diritto di famiglia – Sezione di Bolzano – in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli, in vigore al momento in cui la spesa sarà sostenuta, fermo il diritto della ragazza di frequentare uno sport sia nel periodo invernale che in quello estivo, senza necessità di previo accordo tra i genitori, rispetto agli sport già praticati.
Se non sarà possibile dividere la spesa sin dal pagamento, secondo i criteri di cui sopra, il genitore che anticiperà l'intera somma avrà il diritto di essere rimborsato dall'altro, al più tardi alla fine di ogni mese, allorquando i genitori faranno i conti delle rispettive spettanze.
Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
6) I genitori vengono autorizzati reciprocamente a richiedere il rilascio di carte d'identità e passaporti a scopo turistico, a proprio nome e per la figlia minore, e si obbligano reciprocamente a dare ogni firma a tal fine necessaria.
7) Le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 26/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
AN AU JU OR
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3974/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
JU OR - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
AN AU - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 3974/2025 V.G. da
rappresentata e difesa dall'avv. STABILE GIOVANNA, giusta delega in Parte_1 atti;
e
rappresentato e difeso dall'avv. CABAS VALENTINA, giusta delega in Parte_2 atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano,
pagina 1 di 5 rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crispiano (TA), il 21/07/2012, da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crispiano (TA), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte II, Serie A, dell'anno 2012,
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni, formulate congiuntamente dalle parti:
1) la casa familiare, sita a Laion (BZ) Vecchia Via Laion n. 4, tavolarmente contraddistinta come p.m. 2 della p.ed. 352/1, in P.T. 1586/II C.C. Laion, di proprietà esclusiva di Parte_1 viene assegnata alla stessa, che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia;
pagina 2 di 5 2) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita e la presa in cura della figlia i genitori si accordano come segue:
a) visite infrasettimanali: AL diverso e miglior accordo che dovesse intervenire tra i due Per_ genitori, nelle giornate di lunedì e martedì, di si occuperà la madre, con la quale la ragazzina trascorrerà il pomeriggio del lunedì e dalla quale verrà presa al termine della attività sportiva il martedì, pernottando a casa della mamma. Per quanto concerne i pernottamenti del mercoledì e del giovedì, questi verranno concordati di settimana in settimana, in base ai turni di lavoro del padre.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
I settimana M M M/ P M/P M M M
II settimana M M M/ P M/P P P P
III settimana M M M/ P M/P M M M
IV settimana M M M/ P M/P P P P
(M = Madre, P = Padre)
b) fine settimana: La figlia starà con il padre anche a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, con successivo pernottamento, sino alla domenica sera, allorquando egli avrà cura di Per_ riaccompagnarla a casa della mamma, dopo cena. I turni di permanenza di presso ciascun genitore potranno essere modificati, di comune accordo, per esigenze proprie e della figlia o desiderio della figlia, con un congruo preavviso.
c) Ferie estive: Durante le ferie estive, ciascun genitore potrà trascorrere 14 o 21 giorni, anche non consecutivi, con la ragazza, da concordare con l'altro genitore. I genitori si impegnano a Per_ concordare le eventuali attività estive di entro la metà del mese di febbraio di ogni anno, così come anche i rispettivi periodi delle loro vacanze con la figlia. AL diverso e miglior Per_ accordo, durante il restante periodo delle ferie estive, starà con i genitori secondo i tempi di cura e permanenza previsti per il periodo scolastico.
pagina 3 di 5 d)Vacanze infra-scolastiche: per quanto riguarda le vacanze infra-scolastiche e le altre festività
(8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, Pentecoste, Ferragosto ecc), salvo miglior accordo che dovesse intervenire tra i genitori, si prevede la consueta alternanza della permanenza della figlia presso l'uno o l'altro genitore;
in particolare tra la prima settimana delle vacanze Natalizie (dall'inizio delle vacanze al 30 dicembre) e la seconda (dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni), fermo il diritto della ragazza di trascorrere con la madre ed il ramo genitoriale materno la Vigilia di
Natale e con il padre il giorno del Santo Natale. Qualora uno dei genitori dovesse decidere di trascorrere le vacanze di Natale fuori regione, ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'altro che non potrà opporre alcun veto in tal senso ma maturerà analogo diritto, in occasione delle vacanze corrispondenti successive. Per quanto concerne, invece, le vacanze di Carnevale, Pasqua Per_ ed Ognissanti, salvo miglior e diverso accordo che dovesse intervenire tra i due genitori, trascorrerà alternativamente la settimana di Carnevale con un genitore e la settimana di
Ognissanti con l'altro, in via alternata. Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, la figlia potrà trascorrere con la mamma il giorno di Pasqua e con il papà il Lunedì dell'Angelo. Anche per le vacanze pasquali varrà analoga possibilità a quella prevista per le vacanze di Natale: qualora uno dei genitori dovesse decidere di trascorrere le vacanze di Pasqua fuori regione, ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'altro che non potrà opporre alcun veto in tal senso ma maturerà analogo diritto, in occasione delle vacanze corrispondenti successive. Per_ In occasione di eventuali “ponti”, li trascorrerà preferibilmente con quel genitore con cui trascorrerà quel fine settimana. Per_ Ai compleanni dei genitori e del fratello invece, avrà il diritto di poter festeggiare Per_2 con ciascun genitore il suo, e con il fratello pure, mentre, genitore e figlia, staranno con la madre anche il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà.
4) a carico del sig. viene posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_2 figlia nella misura di € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ASTAT per la Provincia di Bolzano, fino all'indipendenza economica della figlia. La prima rivalutazione è avvenuta / avverrà ad agosto 2025, su base luglio, in base agli indici Astat per la pagina 4 di 5 Per_ Provincia di Bolzano. , che è celiaca, sta ricevendo dalla Provincia un assegno di € 90,00 mensili, a titolo di contribuzione per l'alimentazione ad hoc. Tale assegno, così come l'assegno
Unico ed eventuali altre contribuzioni pubbliche continueranno ad essere versate a favore della sola madre.
5) Le spese straordinarie vengono poste al 50% a carico del padre e al 50% a carico della madre.
Le altre spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori, in linea con quanto previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bolzano, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e l'Osservatorio sul diritto di famiglia – Sezione di Bolzano – in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli, in vigore al momento in cui la spesa sarà sostenuta, fermo il diritto della ragazza di frequentare uno sport sia nel periodo invernale che in quello estivo, senza necessità di previo accordo tra i genitori, rispetto agli sport già praticati.
Se non sarà possibile dividere la spesa sin dal pagamento, secondo i criteri di cui sopra, il genitore che anticiperà l'intera somma avrà il diritto di essere rimborsato dall'altro, al più tardi alla fine di ogni mese, allorquando i genitori faranno i conti delle rispettive spettanze.
Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
6) I genitori vengono autorizzati reciprocamente a richiedere il rilascio di carte d'identità e passaporti a scopo turistico, a proprio nome e per la figlia minore, e si obbligano reciprocamente a dare ogni firma a tal fine necessaria.
7) Le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 26/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
AN AU JU OR
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