Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 2/04/2025, alle ore 10:40, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 6433/2024, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
Controparte_2
Convenuto
È presente per parte ricorrente, anche in sostituzione dell'Avv. Walter MICELI, l'Avv.
Fabio GANCI, il quale insiste nel ricorso e chiede che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Sezione Lavoro
N° ___________/_________ REPUBBLICA ITALIANA
Registro Sentenze Lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Cron. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella ___________________ persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
6433 R.G. L. 2024, promossa F.A. _________________
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Walter MICELI e Fabio GANCI, giusta procura in atti, ed Addì ______________ elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Monreale (PA),
Via Roma 48; Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Ricorrente ______________________
C O N T R O ______________________
per ___________________ MINISTERO STRUZIONE , CP_2 CP_2
______________________
Convenuto contumace ______________________
Il Cancelliere
OGGETTO: RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE –
SUPPLENZE TEMPORANEE.
Conclusioni delle parti: come da note del ricorrente.
All'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato
SENTENZA,
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_2
che qui si dichiara;
[...]
Condanna il a corrispondere in favore di Controparte_2
l'importo complessivo di € 1.740,18, a titolo di retribuzione Parte_1
professionale docente, di cui all'art. 7 C.C.N.L. 15/03/2001, per i rapporti a tempo determinato intercorsi con l'Amministrazione scolastica negli anni 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, oltre gli accessori come per legge.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_2
processuali, che liquida in € 1.339,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA
e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti Walter MICELI e Fabio GANCI.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/04/2024, , premesso di essere docente Parte_1
della scuola primaria e di essere stata assunta a tempo determinato negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, rispettivamente per 45, 58 e 196 giorni, in qualità di supplente, lamentò la mancata corresponsione per tali periodi lavorativi della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 C.C.N.L. 15/03/2001, e corrisposta soltanto ai docenti di ruolo o ai supplenti con contratti a tempo determinato, la cui scadenza è fissata al 30 Giugno o al 31 Agosto.
Dedusse che tale condotta costituiva violazione del principio di non discriminazione,
alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di Cassazione,
introducendo una disparità di trattamento assolutamente non giustificata, attesa l'identità dei compiti svolti rispetto agli altri docenti.
Chiese, pertanto, la condanna del , convenuto in Controparte_2
giudizio, al pagamento, per il suddetto titolo, della somma complessiva di € 1.740,18,
oltre gli accessori come per legge.
3 Il , nonostante la rituale notifica del ricorso, non Controparte_2
si è costituito e ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 2/04/2025, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La Corte di Cassazione, già con la sentenza 27/07/2018 n° 20015, ha affermato, in relazione a controversia analoga, che:
l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
4 fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
5 applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_2 sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile CP_2 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Tale orientamento è stato poi ribadito da Cass. 6293/2020 e da Cass. 12309/24.
Alla luce di tale autorevole indirizzo, deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti, non essendo giustificabile, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 526, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato, non
6 rilevando se annuale o temporaneo, poiché anche quest'ultimo svolge attività del medesimo contenuto e di eguale valore sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti cui è connesso il diritto al compenso accessorio in questione.
Tale conclusione è coerente con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive “, che nella fattispecie in esame non possono ravvisarsi).
In virtù di tali considerazioni, il va condannato Controparte_2
al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
1.740,18, a titolo di retribuzione professionale docenti, di cui all'art. 7 C.C.N.L.
15/03/2001, per gli anni 2018/2019, 2019/20 e 2020/2021, oltre gli accessori come per legge.
Devono, infatti condividersi i calcoli effettuati in ricorso e rimasti privi di contestazione, con i quali la ricorrente ha evidenziato che:
La retribuzione professionale docenti, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio, ai sensi dell'art. 87 del CCNL Scuola
29.11.2007 ammontava, sino al 28.02.2018, a € 164,00 mensili.
L'art. 38 del CCNL Scuola del 2016/2018 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.03.2018 ammontava a € 174,50.
L'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021, infine, ha statuito un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.01.2022 ammonta a € 184,50.
La modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999:
7 comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio);
comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, pertanto, è pari a: € 5,47
(€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018; € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018 al
31.12.2021 € 6,15 (€ 184,50: 30 giorni) a partire dal 1° gennaio 2022.
A parte ricorrente non è stata corrisposta la retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/20 e 2020/21.
Parte ricorrente, in particolare:
durante l'anno scolastico 2018/19 ha lavorato 45 giorni;
durante l'anno scolastico 2019/20 ha lavorato 58 giorni;
durante l'anno scolastico 2020/21 ha lavorato 196 giorni;
La somma dovuta dal , a partire dal 1° marzo 2018 e sino Controparte_2
al 31.12.2021, ammonta a € 5,82 x 299 giorni = € 1.740,18, come da foglio di calcolo allegato
(doc. 7) e che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Va, pertanto, disposto in conformità alle superiori statuizioni.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi (applicando al minimo tariffario di € 1.030,00, l'aumento del 30% di cui al co. 1 bis dell'art. 4 D.M. n° 55/14) come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Walter MICELI e Fabio GANCI, che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 2/04/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
8