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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5482 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere rel.
3) dott.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.2096/2022 R.G.A.C., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.392 pubblicata il 21.2.2022 dal Tribunale di Nola in materia di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale tra
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Grazia Rescigno e Daniela C.F._2
Rescigno in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello
Appellanti
CONTRO
(p.i.: ) in persona del Sindaco dott. , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e difeso dall'Avv. Raffaele D'Ascoli in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato - Appellante incidentale
NONCHE'
p.i.: ) in persona del procuratore speciale Avv. , rappresentata CP_3 P.IVA_2 CP_4
e difesa dall'Avv. Fabrizio Massaccesi in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
a) condanna del all'eliminazione della causa delle infiltrazioni;
Controparte_1 b) condanna del al pagamento in favore di di spese e compensi Controparte_1 CP_3 di lite del giudizio di primo grado nella misura decisa nella sentenza appellata, con
[dichiarazione del] diritto degli appellanti alla ripetizione delle somme versate [a tale titolo]; c) conferma delle restanti statuizioni, con vittoria di spese e attribuzione.
Per il : Controparte_1
a) rigettare le domande formulate con l'atto di appello perché infondate in fatto e in diritto;
b) accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie la domanda e condanna il al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Parte_1
e , condannando per lo stesso titolo la quale custode delle opere
[...] Parte_2 CP_3
o, subordinatamente, quale co-custode, con consequenziale rigetto di ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti del;
Controparte_1
c) ridurre gli importi liquidati in sentenza quantomeno di due terzi, ovvero in relazione ai soli danni verificatisi in occasione del primo allagamento e non di quelli successivi;
d) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore di e , che, in Parte_1 Parte_2 considerazione degli elementi desumibili dalla CTU, vanno compensate o quantomeno ridotte in misura non inferiore a 2/3 e in ogni caso poste a carico della CP_3
e) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui pone le spese di CTU a carico del CP_1
e porre le stesse spese di CTU a carico della CP_1 CP_3
f) compensare interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di appello;
g) in via subordinata, condannare la o in via ancora più subordinata la e/o chi CP_3 CP_3 altri dovesse essere ritenuto responsabile, al rimborso delle spese di lite nella misura ridotta di almeno 2/3 rispetto a quella liquidata nel giudizio di primo grado, o a quelle somme maggiori o minori che la Corte di appello dovesse ritenere giuste ed eque.
Per CP_3
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal per violazione dello ius novorum ex art.345 cpc;
Controparte_1
b) nel merito, rigettare l'appello incidentale proposto dal in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la responsabilità esclusiva dell così come CP_5 accertata nella sentenza n. 394/2022 del Tribunale di Nola;
c) sempre nel merito, rigettare il secondo motivo dell'appello principale proposto dai sig.ri Parte_1
e in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la condanna degli attori Pt_2 alla refusione delle spese del giudizio di primo grado nei confronti della così come stabilito CP_3 nella sentenza n. 394/2022 del Tribunale di Nola;
d) vinte le spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.5.2022 gli appellanti, attori in primo grado, impugnavano tempestivamente la sentenza richiamata in oggetto, da essi notificata il 22.4.2022, con la quale il
, chiamato a rispondere in solido con la dei danni arrecati a un locale Controparte_1 CP_3 di comproprietà degli attori da diversi fenomeni di copiosa dispersione di acque convogliate in una condotta fognaria comunale, era stato condannato a pagare in loro favore l'importo di € 15.437,24 oltre accessori e spese processuali.
Con il primo motivo di gravame denunciavano l'omessa pronuncia sulla domanda accessoria, ritualmente proposta in prime cure, di condanna del responsabile degli eventi lesivi all'esecuzione delle opere necessarie per scongiurarne la reiterazione, sulla quale non era stato emesso alcun provvedimento in violazione del principio consacrato dall'art.112 cpc.
Con il secondo motivo di impugnazione lamentavano l'ingiustizia della pronuncia di addebito a loro carico, nella misura di € 4.835,00 oltre accessori, delle spese della causa connessa intentata nei confronti di assolta dalla pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti, la cui estraneità CP_3 all'illecito dedotto in giudizio, in sentenza imputato in via esclusiva al , era emersa Controparte_1 soltanto all'esito delle indagini demandate al consulente tecnico di ufficio e pertanto non avrebbe potuto essere prevista dagli istanti prima dell'instaurazione della controversia.
Il , rimasto contumace in primo grado, si costituiva in giudizio spiegando Controparte_1 tempestivamente appello incidentale volto a ottenere la riforma della decisione di accertamento della propria responsabilità esclusiva per la verificazione dei danni occorsi all'immobile attoreo, conseguiti a disfunzioni di un impianto fognario compreso nella rete idrica integrata convenzionalmente affidata in esercizio e manutenzione alla la quale, avendone assunto la custodia almeno in via CP_3 concorrente, era tenuta a rispondere delle conseguenze degli episodi di sversamento.
Segnalava inoltre che dalle risultanze delle operazioni peritali era emerso che solo il più risalente degli allagamenti accertati era stato provocato da una perdita del sistema fognario, mentre la causa di quelli successivi era stati individuata, rispettivamente, nella mancata messa in sicurezza di un allaccio e nell'imperfetta tenuta delle condutture posti a servizio dell'immobile attoreo.
Invocava infine la riduzione dell'ammontare del risarcimento accordato ai creditori ai soli importi destinati a compensare i danni conseguiti al guasto della fognatura, rassegnando le articolate conclusioni riportate in epigrafe.
La astenutasi dal prendere posizione sulle deduzioni formulate dagli appellanti con il primo CP_3 motivo di appello, contestava le difese enunciate per la prima volte in sede di gravame dall'
[...]
, delle quali eccepiva l'inammissibilità in rito ex art.345 cpc per inosservanza del divieto di Parte_3 articolazione dello ius novorum.
Nel merito osservava che la causa degli sversamenti che avevano investito la proprietà attorea era stata individuata nel sottodimensionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, rivelatasi inidonea a contenere le acque raccolte in occasione di violente precipitazioni piovose, la cui inadeguatezza strutturale doveva essere addebitata al solo proprietario, in quanto il gestore non era legittimato a effettuare interventi di adeguamento e ampliamento degli apparati fognari.
Affermava infine che i danneggiati, resi comunque edotti ante causam, dal professionista di loro fiducia incaricato di redigere la perizia stragiudiziale allegata agli atti di causa, della provenienza delle acque dal canale di proprietà comunale, erano tenuti a sopportare l'alea del giudizio intentato contro il convenuto risultato del tutto estraneo all'accaduto.
Tutto ciò premesso, in primo luogo occorre procedere in via prioritaria, per evidenti ragioni di ordine logico, all'esame dell'appello incidentale enunciato dal proprietario della Controparte_1 condotta fognaria da cui si sono diffuse le infiltrazioni che hanno attinto l'immobile attoreo, il quale è stato citato in giudizio in primo grado quale corresponsabile, in solido con il gestore dello stesso impianto dei danni derivanti dalle anomalie di funzionamento dell'impianto, addebitati CP_3 nella pronuncia impugnata al solo rimasto contumace in prime cure, come tale Parte_3 decaduto dalla facoltà di proporre ex art.167 comma 2 eccezioni in senso stretto.
Sul punto si osserva che gli argomenti opposti dalla parte dichiarata responsabile esclusiva del delictum per negare la titolarità passiva del rapporto obbligatorio controverso, investendo un elemento costitutivo dell'avversa domanda risarcitoria che attiene al merito della causa (Cass.10435/2025, Cass.25860/2024, Cass.32814/2023 e Cass.18435/2023), riflettono delle mere difese (così Cass.24375/2024, Cass.16814/2024, Cass.15500/2022 e Cass.9457/2020) rilevabili d'ufficio.
Pertanto tali deduzioni, pur presupponendo lo svolgimento di una nuova attività assertiva, sono utilmente proponibili per la prima volta nel grado di appello del giudizio perché sottratte al divieto stabilito dall'articolo 345 comma 2 cpc (in generale, anche Cass.11925/2025, Cass.6977/2025 e Cass.34053/2023), riguardando fatti risultanti dagli atti già acquisiti al fascicolo processuale.
Accertata quindi l'ammissibilità in rito delle censure sollevate dal , nel merito va Controparte_1 rilevato che dai risultati dell'ispezione compiuta dal consulente tecnico di ufficio, sulla cui affidabilità non sono state sollevate obiezioni di sorta, è emerso che l'acqua condotta penetrata in più occasioni all'interno dell'immobile attoreo, sito al piano seminterrato di un edificio residenziale, è fuoriuscita da una canalizzazione fognaria in cemento, dislocata al di sotto del piano viario, destinata alla raccolta promiscua tanto delle acque reflue, provenienti dai fabbricati della zona, che di quelle meteoriche di dilavamento battenti su suolo pubblico, come riportato alla pag.44 dell'elaborato peritale.
Dalla natura mista dell'impianto, ove confluiscono acque da sottoporre a trattamento prima del definitivo smaltimento perché di origine non esclusivamente naturale, discende la sua sottoposizione al governo materiale della società affidataria della gestione del servizio idrico integrato, convenzionalmente tenuta, tra l'altro, ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria “delle opere, degli impianti e delle reti fognarie… miste” in virtù della clausola consacrata all'art.3 par.2 lett. b) del Regolamento di fognatura e depurazione prodotto nel fascicolo della stessa valutabile CP_3 nel suo contenuto dispositivo anche a favore delle parti che non l'hanno depositato in virtù del principio di acquisizione obiettiva al giudizio di tutte le risultanze istruttorie disponibili indipendentemente dalla loro provenienza dall'uno o dall'altro dei contendenti (Cass.23286/2024, Cass.19241/2024 e Cass.23782/2022).
Così la ha assunto, quanto meno in via concorrente, la veste di custode del tronco del CP_3 sistema fognario da cui si è sprigionato l'agente lesivo, l'insorgenza del quale deve essere imputata ex art.2051 cc, salvo il caso fortuito, al titolare del potere di intervento sull'apparato astrattamente in grado di neutralizzarne l'intrinseca capacità offensiva.
Tuttavia al riguardo va preso atto che dei diversi fenomeni di allagamento che hanno attinto il locale attoreo, invaso a più riprese da copiose masse d'acqua provenienti ab externo, soltanto il più remoto, verificatosi il 30.12.2013, è risultato dagli accertamenti compiuti dal perito di ufficio, neppure in parte qua contestati, provocato da una “perdita nella condotta fognaria principale”, individuata e riparata dal personale della intervenuto per porvi rimedio, della quale dunque deve rispondere in via CP_3 esclusiva il custode del collettore che ha poi provveduto a ripristinarne l'integrità e l'efficienza compromesse da un processo di degrado.
Viceversa l'origine dei successivi episodi analoghi di sversamento, secondo i testimoni escussi avvenuti in concomitanza con la caduta di piogge abbondanti, è stata individuata dall'ausiliario nell'inadeguatezza strutturale della stessa conduttura fognaria, le cui dimensioni sono state reputate insufficienti a recepire e convogliare senza dispersioni, verso i siti di destinazione, gli ingenti volumi idrici che vi affluiscono in occasione di precipitazioni meteoriche particolarmente intense. In particolare l'esperto ha affermato che il carico gravante sul canale di raccolta, quando assume proporzioni relativamente eccessive, determina l'innalzamento del livello dell'acqua convogliata al suo interno fino alla quota di sbocco delle tubazioni private di scarico nella fognatura, la cui imperfetta sigillatura nel setto murario della conduttura crea, in corrispondenza delle aree di innesto, interstizi attraverso i quali la sostanza liquida corrente si insinua e si propaga nell'immobile contiguo.
Nondimeno deve ritenersi irrilevante l'appartenenza agli stessi danneggiati, addotta dal CP_1
a sostegno della richiesta principale di rigetto dell'azione risarcitoria proposta contra se, delle
[...] tubature di ricezione dei reflui domestici che si immettono nell'impianto pubblico di raccolta, i cui tratti terminali, contornati dalle fessure che consentono la fuoriuscita dell'acqua, ricadono comunque nella sfera di controllo materiale del proprietario della fognatura in cui si innestano quali elementi a questa integrati (Cass.6665/2009), come espressamente dichiarato dal Giudice a quo con statuizione non rivedibile in questa sede perché non sottoposta ad alcuna critica.
Per contro la natura delle incombenze convenzionalmente devolute alla come si è detto CP_3 circoscritte, per quanto qui interessa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria, inducono a escluderne la responsabilità per gli eventi causati dall'incapienza strutturale della canalizzazione sottodimensionata, il cui adattamento alle maggiori necessità effettive funzionali richiede l'esecuzione di opere di ampliamento della capacità della condotta che il gestore del servizio idrico non è legittimato a intraprendere di propria iniziativa.
L'estraneità alla sfera di dominio di del fattore nocivo produttivo dei fenomeni di CP_3 tracimazione in discorso, derivanti da una deficiente consistenza materiale fisiologica del canale che soltanto il dominus può modificare, impone quindi di ascrivere dell'Ente municipale, proprietario della res inadatta ad assolvere alla propria funzione, non soltanto la responsabilità esclusiva per gli allagamenti accaduti in epoca più recente, ma anche l'obbligo conseguenziale di effettuare i lavori di miglioramento della fognatura necessari per garantirne il pieno ed efficiente smaltimento di carichi idrici superiori a quelli ordinari, per la cui esecuzione coattiva gli istanti hanno riproposto, con l'appello principale, la domanda di condanna sulla quale il Giudice a quo non si è pronunciato in violazione del principio stabilito dall'art.112 cpc.
Ravvisata poi dell'obiettiva impossibilità di valutare isolatamente l'entità del contributo causale conferito al danneggiamento del locale attoreo, inteso come evento ontologicamente unitario, da ciascuno dei diversi illeciti che hanno concorso a produrlo, la prestazione risarcitoria dovuta alle vittime dell'accaduto, sulla cui quantificazione in complessivi € 15.437,24 non sono state formulate censure, deve essere addebitata in via solidale, in parziale accoglimento dell'appello incidentale promosso dal
, a entrambi i convenuti in prime cure secondo la regola stabilita dall'art.2055 cc, Controparte_1 applicabile anche quando il medesimo fatto dannoso sia eziologicamente riconducibile ad agenti lesivi autonomi attivatisi in tempi diversi (in senso conforme si vedano Cass.9969/2025, Cass.1116/2025, Cass.5519/2024 e Cass.15512/2022).
Infine in accoglimento dell'appello principale, il cui primo motivo è già stato scrutinato con esito positivo, va disposta la condanna del all'esecuzione degli interventi di Controparte_1 ampliamento delle dimensioni -in larghezza e altezza- della conduttura fognaria, nel tratto collocato in corrispondenza dell'immobile degli attori, e dichiarato il diritto degli stessi danneggiati alla ripetizione delle somme versate a in attuazione della decisione di condanna al rimborso delle spese CP_3 del processo di primo grado, la cui definizione in senso integralmente favorevole al gestore del servizio idrico è stata in questa sede di gravame totalmente sovvertita.
Infatti la riforma della pronuncia appellata comporta l'automatica caducazione, in virtù dell'effetto espansivo interno contemplato dall'art.336 cpc, dell'originario provvedimento accessorio concernente gli oneri di lite, la cui nuova regolamentazione deve essere adattata all'esito finale della controversia. Le spese del grado di impugnazione della causa seguono la soccombenza e vengono liquidate ex officio in mancanza di note specifiche.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli -VI sezione civile- definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n.392 pubblicata il 21.2.2022 dal Tribunale di Nola, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello principale, condanna il all'esecuzione dei lavori di Controparte_1 ampliamento della capacità della condotta fognaria mista nel segmento interrato in corrispondenza dell'immobile sito in alla via Mulimento n.29/31; CP_1
b) dichiara il diritto di e a ottenere la restituzione delle Parte_1 Parte_2 somme da essi corrisposte a a titolo di spese del giudizio di primo grado in attuazione della CP_3 sentenza n.392 emessa il 21.2.2022 dal Tribunale di Nola;
c) in accoglimento parziale dell'appello incidentale spiegato dal , condanna Controparte_1 [...]
in solido con il , al pagamento in favore di e CP_3 Controparte_1 Parte_1
di € 15.437,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria come già liquidati al capo Parte_2
n.2 della sentenza n.392/2022 del Tribunale di Nola;
d) condanna il in solido, al rimborso in favore di Parte_4 Parte_1
e delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi €
[...] Parte_2
5.807,25, di cui € 247,00 per esborsi, € 4.835,00 per compensi ed € 752,25, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio dei procuratori Avv.ti Daniela Rescigno e Maria Grazia Rescigno che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
e) pone definitivamente gli oneri sostenuti per lo svolgimento nel giudiio di primo grado della consulenza tecnica di ufficio, in via solidale, a carico del e della Controparte_1 CP_3
f) rigetta nel resto l'impugnazione incidentale;
g) condanna il al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
delle spese del giudizio introdotto con l'appello principale che liquida in complessivi
[...]
4.608,00, di cui € 8,00 per esborsi (non risultando versato il contributo unificato), € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio dei procuratori Avv.ti Daniela Rescigno e Maria Grazia Rescigno che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
h) condanna al pagamento in favore del delle spese del giudizio CP_3 Controparte_1 promosso con l'appello incidentale (per quanto consta senza versare il contributo unificato) che liquida in complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese generali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 30.10.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore