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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella controversia iscritta al n° 469 - 1 Reg. Gen. 2025 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 07/03/2025
da
- Parte_1
(avv. DE BENEDETTI DIANA)
contro
- Controparte_1
(dott. ROCCO MARIA CHIARA)
Oggetto: art.700 cpc Il GL, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, chiede in via cautelare ed urgente la Parte_1
condanna dell'Amministrazione convenuta a conferirgli 24 punti, in aggiunta ai 65 già assegnati,
nell'ambito della Graduatoria Provinciale per le Supplenze di scuola secondaria biennio 2024 –
2026, emendando la relativa graduatoria.
Il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per il biennio in corso (2024/2026), omettendo di inserire i servizi prestati negli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, ad eccezione del servizio prestato dal 3.5.2024 all'11.5.2024 presso il Liceo “XXV
Aprile” di Portogruaro (v. pag. 8/13 doc. 3 convenuto). Il mancato inserimento degli altri servizi discenderebbe – a detta del ricorrente – da un errore del sistema informatico, ed in particolare della
“piattaforma Polis”: il sig. si troverebbe pertanto, senza sua colpa, retrocesso al 96esimo Pt_1
posto a fronte del 55esimo spettante in virtù dei titoli non considerati. Il ricorrente aggiunge, sotto il profilo del periculum in mora, che l'ingiusta penalizzazione per l'assegnazione degli incarichi, già
subita nel corrente anno scolastico con l'attribuzione per sole 9 ore di un contratto “a spezzone”,
sicuramente si replicherà nel prossimo anno scolastico, onde la necessità di assicurare con il provvedimento cautelare gli effetti della decisione di merito.
Ritiene il Giudicante che, a prescindere dalla valutazione della sussistenza del fumus, il ricorso d'urgenza non possa trovare accoglimento per mancanza del requisito del periculum in mora.
Si rileva innanzitutto che nel ricorso introduttivo non viene fatto alcun riferimento alle condizioni economiche del sig. ed anzi lo stesso ricorrente risulta aver rinunciato alla supplenza di 9 Pt_1
ore, che comunque gli era stata assegnata per il presente anno scolastico. Non è dunque la necessità
di assicurare le elementari esigenze di vita che fonda il pregiudizio imminente ed irreparabile, ma piuttosto il “permanere della situazione antigiuridica”, che consentirebbe ad altri docenti di acquisire maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose nel prossimo anno scolastico. Si rileva,
sotto questo profilo, che dalla stessa prospettazione attorea risulta che il danno paventato non è
attuale e nemmeno certo, potendo forse verificarsi solo nell'a.s. a venire ed essendo strettamente correlato alle domande degli altri partecipi alla graduatoria. D'altro canto, non è nemmeno sostenibile che l'attuale posizione deteriore in graduatoria sia fonte per il sig. di pregiudizio Pt_1
grave e irreparabile. L'intempestività del ricorso d'urgenza, intervenuto sei mesi dopo la pubblicazione delle graduatorie per l'a.s. 2024/2025, rende evidente che la situazione lesiva non necessita affatto di essere valutata con la procedura d'urgenza.
La pretesa del sig. non può trovare accoglimento in sede cautelare. Pt_1
Spese al definitivo.
PQM
Rigetta il ricorso ex art. 700 cpc.
Spese al definitivo.
Il GL
(dott. Barbara Bortot)
Venezia, 1.4.2025
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella controversia iscritta al n° 469 - 1 Reg. Gen. 2025 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 07/03/2025
da
- Parte_1
(avv. DE BENEDETTI DIANA)
contro
- Controparte_1
(dott. ROCCO MARIA CHIARA)
Oggetto: art.700 cpc Il GL, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, chiede in via cautelare ed urgente la Parte_1
condanna dell'Amministrazione convenuta a conferirgli 24 punti, in aggiunta ai 65 già assegnati,
nell'ambito della Graduatoria Provinciale per le Supplenze di scuola secondaria biennio 2024 –
2026, emendando la relativa graduatoria.
Il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per il biennio in corso (2024/2026), omettendo di inserire i servizi prestati negli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, ad eccezione del servizio prestato dal 3.5.2024 all'11.5.2024 presso il Liceo “XXV
Aprile” di Portogruaro (v. pag. 8/13 doc. 3 convenuto). Il mancato inserimento degli altri servizi discenderebbe – a detta del ricorrente – da un errore del sistema informatico, ed in particolare della
“piattaforma Polis”: il sig. si troverebbe pertanto, senza sua colpa, retrocesso al 96esimo Pt_1
posto a fronte del 55esimo spettante in virtù dei titoli non considerati. Il ricorrente aggiunge, sotto il profilo del periculum in mora, che l'ingiusta penalizzazione per l'assegnazione degli incarichi, già
subita nel corrente anno scolastico con l'attribuzione per sole 9 ore di un contratto “a spezzone”,
sicuramente si replicherà nel prossimo anno scolastico, onde la necessità di assicurare con il provvedimento cautelare gli effetti della decisione di merito.
Ritiene il Giudicante che, a prescindere dalla valutazione della sussistenza del fumus, il ricorso d'urgenza non possa trovare accoglimento per mancanza del requisito del periculum in mora.
Si rileva innanzitutto che nel ricorso introduttivo non viene fatto alcun riferimento alle condizioni economiche del sig. ed anzi lo stesso ricorrente risulta aver rinunciato alla supplenza di 9 Pt_1
ore, che comunque gli era stata assegnata per il presente anno scolastico. Non è dunque la necessità
di assicurare le elementari esigenze di vita che fonda il pregiudizio imminente ed irreparabile, ma piuttosto il “permanere della situazione antigiuridica”, che consentirebbe ad altri docenti di acquisire maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose nel prossimo anno scolastico. Si rileva,
sotto questo profilo, che dalla stessa prospettazione attorea risulta che il danno paventato non è
attuale e nemmeno certo, potendo forse verificarsi solo nell'a.s. a venire ed essendo strettamente correlato alle domande degli altri partecipi alla graduatoria. D'altro canto, non è nemmeno sostenibile che l'attuale posizione deteriore in graduatoria sia fonte per il sig. di pregiudizio Pt_1
grave e irreparabile. L'intempestività del ricorso d'urgenza, intervenuto sei mesi dopo la pubblicazione delle graduatorie per l'a.s. 2024/2025, rende evidente che la situazione lesiva non necessita affatto di essere valutata con la procedura d'urgenza.
La pretesa del sig. non può trovare accoglimento in sede cautelare. Pt_1
Spese al definitivo.
PQM
Rigetta il ricorso ex art. 700 cpc.
Spese al definitivo.
Il GL
(dott. Barbara Bortot)
Venezia, 1.4.2025