Art. 1.
Le norme di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , si applicano con le stesse modalita' e decorrenze:
a) alle imprese commerciali, loro consorzi e societa' consortili, condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127 , considerate esportatrici abituali ai sensi dell' articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
((b) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127))
Le norme di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , si applicano con le stesse modalita' e decorrenze:
a) alle imprese commerciali, loro consorzi e societa' consortili, condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127 , considerate esportatrici abituali ai sensi dell' articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
((b) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127))