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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/09/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
506/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
03/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 506/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A RIBERA (AG) IL 26/09/1958, C.F.: CP_1
C.F._1
, NATO A RACALMUTO (AG) IL 05/09/1951, C.F. Parte_1
C.F._2
Rappresentato e difeso: dagli Avv.ti SCHEMBRI STEFANIA e BORSELLINO LUCIA
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A RIBERA (AG) IL 26/09/1961, C.F.: CP_2
C.F._3
Rappresentato e difeso: dall'Avv. BONSIGNORE TOMMASO CP_3
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 18.02.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 18.02.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori e CP_1 Parte_1
convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale per
[...] CP_2
1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“dire e dichiarare, con pronuncia costitutiva, ai sensi e per gli effetti degli art. 1427 c.c.,
1428 c.c., 1429 c.c. e 1431 c.c., annullabile e/o nulla la scrittura privata del 18 giugno
2018 e per l'effetto: ordinare al GN la restituzione del bene, sito in Ribera, Località CP_2
Seccagrande, Contrada Camemi, via Giotto n. 5, censito al NCEU fg 79, part. 929, sub
2 e 5 in favore dei RI e;
CP_1 Parte_1 accertare la volontà degli odierni attori di restituire il saldo prezzo di € 50.000,00 versato dal GN;
CP_2 condannare il GN al pagamento delle spese, tasse e imposte CP_2 relative all'immobile di via Giotto n. 5, per il periodo compreso tra luglio 2018 e fino al suo effettivo rilascio;
in ogni caso condannare il GN ex art. 96 c.p.c. alla refusione del CP_2 risarcimento del danno in favore degli attori, nella misura che la S.V. riterrà di equità per la mancata adesione al procedimento di mediazione n. 4/2020 presso l'Organismo di mediazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
Rappresentavano a tal fine di aver promesso in vendita al convenuto, in forza di scrittura privata del 18.06.2018, l'appartamento posto al piano terra dell'edificio sito in
Ribera, località Seccagrande, contrada Camemi, via Giotto n. 5, censito al NCEU al
Foglio 79, part.lla 929 sub 2 e sub 5, al prezzo di € 50.000,00 interamente introitato nei termini pattuiti.
Veniva parimenti pattuito che dalla data di trasferimento del possesso, il convenuto – promissario acquirente si impegnava a pagare tutte le imposte e tasse inerenti il medesimo immobile oggetto della futura compravendita.
Obbligazione, quest'ultima, non adempiuta dal convenuto che veniva invitato in sede di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, finalizzata appunto alla declaratoria di risoluzione contrattuale e riconsegna del bene oggetto del relativo preliminare.
In ogni caso, stante che la scrittura preliminare di compravendita era affetta da errore bilaterale, in quanto comune ad entrambi i contraenti, la stessa era da ritenersi annullabile poiché lo stesso immobile era stato costruito in assenza di Concessione edilizia per cui era stata inoltrata la pratica di concessione in sanatoria edilizia.
Concessione edilizia in sanatoria che era da ritenersi in diniego giacché l'immobile ricade/va nella “zona territoriale B0” del P.R.G. in cui è vietata qualsiasi attività edilizia.
2 Del tutto, anche il promissario acquirente, odierno convenuto, era a conoscenza anche in forza dell'avvenuta consegna di tutta la relativa documentazione.
Non sussistendo, quindi, il requisito della commerciabilità del bene, stante il divieto ex lege imposto per gli immobili privi di permesso a costruire/concessione edilizia, e sussistendo di contro tutti i requisiti di fatto e di diritto per ricorrere all'annullabilità del contratto preliminare di compravendita, stante la rilevanza, l'essenzialità e la comune riconoscibilità dell'errore bilaterale, anche in considerazione dell'ipotesi di annullamento di cui all'art. 1346 cod. civ., in assenza di positiva volontà del convenuto, inevitabile era l'introduzione del presente giudizio.
Costituitosi in giudizio, a ministero del proprio difensore, il convenuto CP_2 contestava l'intero assunto di parte attrice, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c., e nel merito evidenziando la insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento delle domande attoree, giacché inesistente il dedotto “errore bilaterale”, stante che nessuna delle parti contraenti poteva ritenersi incorso ad errore durante la fase delle trattative e nella stipula del contratto preliminare di compravendita che, in ogni caso, non poteva essere affatto destinatario della sanzione di nullità ex Lege
47/85 applicabile solamente ai contratti con effetti reali.
Evidenziava, infine, la mancanza di qualsivoglia responsabilità, contestando l'imputabilità dedotta da parte attrice in atto di citazione, tanto in relazione al mancato adempimento degli obblighi contrattuali quanto in relazione alla sussistenza di ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma
4 c.p.c. siccome indeterminato ed incerto con riguardo al petitum con l'esclusione di qualunque possibilità di sanatoria o integrazione.
Disporre la remissione in termini per il convenuto qualora venga concesso il termine ai sensi dell'art. 164 co.5° c.p.c.;
In subordine e nel merito: respingere tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso avanzate accertare la volontà dei Sigg. e di restituire CP_1 Parte_1 il saldo prezzo di € 50.000,00 versato dal Sig. , subordinando la CP_2 riconsegna dell'immobile per cui è causa all'effettiva restituzione del saldo prezzo di €
3 50.000,00 al Sig. da parte degli attori (importo da maggiorare degli CP_2 interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo)
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., stante l'irrilevanza ai fini del decidere delle prove orali addotte dalle parti, il procedimento veniva istruito per il tramite delle sole prove documentali allegate dalle parti e, quindi, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.02.2025 ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice e , sono infondate CP_1 Parte_1
e non possono trovare accoglimento per quanto infra di ragione.
La volontà dei soggetti, una volta comune e concordata tra le parti, costituisce uno dei requisiti prescritti per la valida ed efficace conclusione di un valido ed efficace contratto, in forza del quale sorgono diritti ed obbligazioni in capo ai contraenti.
Volontà e/o consenso che, per la cui validità ed efficacia contrattuale, deve essere priva di vizi che potrebbero comportare, sussistendone i relativi presupposti,
l'annullabilità del negozio giuridico.
Tra i vizi del consenso, il legislatore ha individuato quello dedotto da parte attrice consistente nell'errore cui la parte sia intercorsa durante la formazione della propria volontà e, quindi, del consenso prestato al momento della stipula del contratto.
Errore che però, ai fini della sua rilevanza idonea a giustificare l'azione di annullabilità del contratto, deve essere: a) essenziale (cioè deve ricadere ex art. 1429 cod. civ.: sulla natura o sull'oggetto del contratto;
sull'identità o su una qualità dell'oggetto della prestazione purché possa ritenersi determinante;
sulla identità o qualità dell'altro contraente purché, anche in questo caso, siano state determinanti del consenso;
ovvero, infine, quando l'errore di diritto costituisca l'unica o la principale ragione del contratto medesimo); b) riconoscibile (cioè, ex art. 1431 cod. civ., quanto possa essere rilevato da una persona di normale diligenza).
Nell'ipotesi (siccome prospettata da parte attrice) di errore bilaterale, insistente quando sia comune ad entrambe le parti processuali, ai fini della sua rilevanza e annullabilità del contratto, si prescinde dal requisito della sua riconoscibilità (Cass. n° 26974/2011).
Nel momento in cui un soggetto agisca, come nel caso di specie per cui oggi è la presente sentenza, ai fini della dichiarazione di annullabilità del contratto per sussistente vizio del consenso, consistente appunto nell'errore essenziale cui è
4 incorso durante la determinazione della propria volontà e del relativo consenso contrattuale, non basta assumere l'esistenza di tale vizio o che lo stesso non necessiti, in quanto comune e/o bilaterale, del requisito della sua riconoscibilità.
Necessita, invece, addurre ed evidenziare quali siano state le circostanze che l'hanno indotto in errore e conseguentemente viziato il proprio consenso, dandone idonea dimostrazione processuale, giusto l'onere della prova siccome gravante sulla parte in forza del disposto normativo di cui all'art. 2697 cod. civ..
La Suprema Corte, sul punto, ha infatti sancito che “L'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza
(della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione” (Cass. n° 21074/2009); ed ancora che “… l'azione di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile … resta … soggetta alle ordinarie regole in tema di distribuzione dell'onere probatorio, in virtù delle quali compete all'attore dimostrare l'esistenza e
l'essenzialità dell'errore, nonché la sua riconoscibilità ad opera della controparte, trattandosi di elementi costitutivi dell'azione la cui prova non può che spettare a chi richiede l'annullamento del contratto” (Cass. n° 23409/2022).
Nella fattispecie in esame, la mera circostanza della costruzione effettuata in assenza di preliminare concessione edilizia / permesso a costruire non è assolutamente idonea di per sé stessa a dedurre l'esistenza di un errore essenziale.
Fatto, questo, già a priori noto e conosciuto da entrambe le odierne parti processuali che, nonostante ciò ed in considerazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria (il cui iter, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, non può ad oggi ritenersi inequivocabilmente concluso con provvedimento di diniego al relativo rilascio, a nulla rilevando il fatto che il fabbricato ricada nella “zona territoriale B0” del P.R.G. che, a sua volta, prevede tra le eccezioni quella – apparentemente sussistente – della costruzione entro la fascia zona tra i metri 100 e i metri 150 dalla battigia), hanno manifestato liberamente ed autonomamente il loro consenso scevro da condizionamenti o evidenti vizi.
A diversa conclusione non può pervenirsi anche nel caso in cui voglia farsi leva sul disposto di cui all'art. 1346 cod. civ. (applicabile in ipotesi di nullità contrattuale ex art. 5 1418 cod. civ. e relativa azione di annullamento, parimenti richiamato da parte attrice) atteso che l'oggetto del contratto preliminare (spiegante solamente effetti obbligatori e non effetti reali) per cui oggi è sentenza è assolutamente possibile (essendo suscettibile di esecuzione, mediante il trasferimento della proprietà ed il pagamento, già avvenuto, del corrispettivo pattuito); è lecito in quanto non concordato in violazione di norme imperative di legge, stante il possibile rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
ed è assolutamente determinato.
“La sanzione della nullità prevista, ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, per i negozi relativi
a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenire successivamente al contratto preliminare” (Cass. n° 22656/2024).
Inevitabile, quindi, il rigetto delle domande tutte spiegate da parte attrice.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che vanno liquidate in complessivi € 5.567,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.210,00 per la fase istruttoria ed € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta le domande attoree e Condanna gli attori e CP_1 Parte_1
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore del convenuto,
[...] che si liquidano in complessivi € 5.567,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.210,00 per la fase istruttoria ed € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 03/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
03/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 506/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A RIBERA (AG) IL 26/09/1958, C.F.: CP_1
C.F._1
, NATO A RACALMUTO (AG) IL 05/09/1951, C.F. Parte_1
C.F._2
Rappresentato e difeso: dagli Avv.ti SCHEMBRI STEFANIA e BORSELLINO LUCIA
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A RIBERA (AG) IL 26/09/1961, C.F.: CP_2
C.F._3
Rappresentato e difeso: dall'Avv. BONSIGNORE TOMMASO CP_3
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 18.02.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 18.02.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori e CP_1 Parte_1
convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale per
[...] CP_2
1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“dire e dichiarare, con pronuncia costitutiva, ai sensi e per gli effetti degli art. 1427 c.c.,
1428 c.c., 1429 c.c. e 1431 c.c., annullabile e/o nulla la scrittura privata del 18 giugno
2018 e per l'effetto: ordinare al GN la restituzione del bene, sito in Ribera, Località CP_2
Seccagrande, Contrada Camemi, via Giotto n. 5, censito al NCEU fg 79, part. 929, sub
2 e 5 in favore dei RI e;
CP_1 Parte_1 accertare la volontà degli odierni attori di restituire il saldo prezzo di € 50.000,00 versato dal GN;
CP_2 condannare il GN al pagamento delle spese, tasse e imposte CP_2 relative all'immobile di via Giotto n. 5, per il periodo compreso tra luglio 2018 e fino al suo effettivo rilascio;
in ogni caso condannare il GN ex art. 96 c.p.c. alla refusione del CP_2 risarcimento del danno in favore degli attori, nella misura che la S.V. riterrà di equità per la mancata adesione al procedimento di mediazione n. 4/2020 presso l'Organismo di mediazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
Rappresentavano a tal fine di aver promesso in vendita al convenuto, in forza di scrittura privata del 18.06.2018, l'appartamento posto al piano terra dell'edificio sito in
Ribera, località Seccagrande, contrada Camemi, via Giotto n. 5, censito al NCEU al
Foglio 79, part.lla 929 sub 2 e sub 5, al prezzo di € 50.000,00 interamente introitato nei termini pattuiti.
Veniva parimenti pattuito che dalla data di trasferimento del possesso, il convenuto – promissario acquirente si impegnava a pagare tutte le imposte e tasse inerenti il medesimo immobile oggetto della futura compravendita.
Obbligazione, quest'ultima, non adempiuta dal convenuto che veniva invitato in sede di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, finalizzata appunto alla declaratoria di risoluzione contrattuale e riconsegna del bene oggetto del relativo preliminare.
In ogni caso, stante che la scrittura preliminare di compravendita era affetta da errore bilaterale, in quanto comune ad entrambi i contraenti, la stessa era da ritenersi annullabile poiché lo stesso immobile era stato costruito in assenza di Concessione edilizia per cui era stata inoltrata la pratica di concessione in sanatoria edilizia.
Concessione edilizia in sanatoria che era da ritenersi in diniego giacché l'immobile ricade/va nella “zona territoriale B0” del P.R.G. in cui è vietata qualsiasi attività edilizia.
2 Del tutto, anche il promissario acquirente, odierno convenuto, era a conoscenza anche in forza dell'avvenuta consegna di tutta la relativa documentazione.
Non sussistendo, quindi, il requisito della commerciabilità del bene, stante il divieto ex lege imposto per gli immobili privi di permesso a costruire/concessione edilizia, e sussistendo di contro tutti i requisiti di fatto e di diritto per ricorrere all'annullabilità del contratto preliminare di compravendita, stante la rilevanza, l'essenzialità e la comune riconoscibilità dell'errore bilaterale, anche in considerazione dell'ipotesi di annullamento di cui all'art. 1346 cod. civ., in assenza di positiva volontà del convenuto, inevitabile era l'introduzione del presente giudizio.
Costituitosi in giudizio, a ministero del proprio difensore, il convenuto CP_2 contestava l'intero assunto di parte attrice, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c., e nel merito evidenziando la insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento delle domande attoree, giacché inesistente il dedotto “errore bilaterale”, stante che nessuna delle parti contraenti poteva ritenersi incorso ad errore durante la fase delle trattative e nella stipula del contratto preliminare di compravendita che, in ogni caso, non poteva essere affatto destinatario della sanzione di nullità ex Lege
47/85 applicabile solamente ai contratti con effetti reali.
Evidenziava, infine, la mancanza di qualsivoglia responsabilità, contestando l'imputabilità dedotta da parte attrice in atto di citazione, tanto in relazione al mancato adempimento degli obblighi contrattuali quanto in relazione alla sussistenza di ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma
4 c.p.c. siccome indeterminato ed incerto con riguardo al petitum con l'esclusione di qualunque possibilità di sanatoria o integrazione.
Disporre la remissione in termini per il convenuto qualora venga concesso il termine ai sensi dell'art. 164 co.5° c.p.c.;
In subordine e nel merito: respingere tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso avanzate accertare la volontà dei Sigg. e di restituire CP_1 Parte_1 il saldo prezzo di € 50.000,00 versato dal Sig. , subordinando la CP_2 riconsegna dell'immobile per cui è causa all'effettiva restituzione del saldo prezzo di €
3 50.000,00 al Sig. da parte degli attori (importo da maggiorare degli CP_2 interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo)
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., stante l'irrilevanza ai fini del decidere delle prove orali addotte dalle parti, il procedimento veniva istruito per il tramite delle sole prove documentali allegate dalle parti e, quindi, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.02.2025 ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice e , sono infondate CP_1 Parte_1
e non possono trovare accoglimento per quanto infra di ragione.
La volontà dei soggetti, una volta comune e concordata tra le parti, costituisce uno dei requisiti prescritti per la valida ed efficace conclusione di un valido ed efficace contratto, in forza del quale sorgono diritti ed obbligazioni in capo ai contraenti.
Volontà e/o consenso che, per la cui validità ed efficacia contrattuale, deve essere priva di vizi che potrebbero comportare, sussistendone i relativi presupposti,
l'annullabilità del negozio giuridico.
Tra i vizi del consenso, il legislatore ha individuato quello dedotto da parte attrice consistente nell'errore cui la parte sia intercorsa durante la formazione della propria volontà e, quindi, del consenso prestato al momento della stipula del contratto.
Errore che però, ai fini della sua rilevanza idonea a giustificare l'azione di annullabilità del contratto, deve essere: a) essenziale (cioè deve ricadere ex art. 1429 cod. civ.: sulla natura o sull'oggetto del contratto;
sull'identità o su una qualità dell'oggetto della prestazione purché possa ritenersi determinante;
sulla identità o qualità dell'altro contraente purché, anche in questo caso, siano state determinanti del consenso;
ovvero, infine, quando l'errore di diritto costituisca l'unica o la principale ragione del contratto medesimo); b) riconoscibile (cioè, ex art. 1431 cod. civ., quanto possa essere rilevato da una persona di normale diligenza).
Nell'ipotesi (siccome prospettata da parte attrice) di errore bilaterale, insistente quando sia comune ad entrambe le parti processuali, ai fini della sua rilevanza e annullabilità del contratto, si prescinde dal requisito della sua riconoscibilità (Cass. n° 26974/2011).
Nel momento in cui un soggetto agisca, come nel caso di specie per cui oggi è la presente sentenza, ai fini della dichiarazione di annullabilità del contratto per sussistente vizio del consenso, consistente appunto nell'errore essenziale cui è
4 incorso durante la determinazione della propria volontà e del relativo consenso contrattuale, non basta assumere l'esistenza di tale vizio o che lo stesso non necessiti, in quanto comune e/o bilaterale, del requisito della sua riconoscibilità.
Necessita, invece, addurre ed evidenziare quali siano state le circostanze che l'hanno indotto in errore e conseguentemente viziato il proprio consenso, dandone idonea dimostrazione processuale, giusto l'onere della prova siccome gravante sulla parte in forza del disposto normativo di cui all'art. 2697 cod. civ..
La Suprema Corte, sul punto, ha infatti sancito che “L'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza
(della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione” (Cass. n° 21074/2009); ed ancora che “… l'azione di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile … resta … soggetta alle ordinarie regole in tema di distribuzione dell'onere probatorio, in virtù delle quali compete all'attore dimostrare l'esistenza e
l'essenzialità dell'errore, nonché la sua riconoscibilità ad opera della controparte, trattandosi di elementi costitutivi dell'azione la cui prova non può che spettare a chi richiede l'annullamento del contratto” (Cass. n° 23409/2022).
Nella fattispecie in esame, la mera circostanza della costruzione effettuata in assenza di preliminare concessione edilizia / permesso a costruire non è assolutamente idonea di per sé stessa a dedurre l'esistenza di un errore essenziale.
Fatto, questo, già a priori noto e conosciuto da entrambe le odierne parti processuali che, nonostante ciò ed in considerazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria (il cui iter, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, non può ad oggi ritenersi inequivocabilmente concluso con provvedimento di diniego al relativo rilascio, a nulla rilevando il fatto che il fabbricato ricada nella “zona territoriale B0” del P.R.G. che, a sua volta, prevede tra le eccezioni quella – apparentemente sussistente – della costruzione entro la fascia zona tra i metri 100 e i metri 150 dalla battigia), hanno manifestato liberamente ed autonomamente il loro consenso scevro da condizionamenti o evidenti vizi.
A diversa conclusione non può pervenirsi anche nel caso in cui voglia farsi leva sul disposto di cui all'art. 1346 cod. civ. (applicabile in ipotesi di nullità contrattuale ex art. 5 1418 cod. civ. e relativa azione di annullamento, parimenti richiamato da parte attrice) atteso che l'oggetto del contratto preliminare (spiegante solamente effetti obbligatori e non effetti reali) per cui oggi è sentenza è assolutamente possibile (essendo suscettibile di esecuzione, mediante il trasferimento della proprietà ed il pagamento, già avvenuto, del corrispettivo pattuito); è lecito in quanto non concordato in violazione di norme imperative di legge, stante il possibile rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
ed è assolutamente determinato.
“La sanzione della nullità prevista, ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, per i negozi relativi
a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenire successivamente al contratto preliminare” (Cass. n° 22656/2024).
Inevitabile, quindi, il rigetto delle domande tutte spiegate da parte attrice.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che vanno liquidate in complessivi € 5.567,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.210,00 per la fase istruttoria ed € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta le domande attoree e Condanna gli attori e CP_1 Parte_1
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore del convenuto,
[...] che si liquidano in complessivi € 5.567,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.210,00 per la fase istruttoria ed € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 03/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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