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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3395/2023 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. UGO GIULIANI, elettivamente domiciliata in LARGO FOROSETTO 64032
ATRI presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CRISTIANO CRIPPA e dell'avv. ADAMO BIOLO, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 MILANO presso i difensori
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
:
[...] n. r.g. 3395/2023
“In accoglimento del presente appello ed in totale riforma della impugnata sentenza
n.3514/2023 del Tribunale di Milano, in via pregiudiziale dichiarare la improcedibilità della domanda di pagamento per non avere esperito la appellata il tentativo obbligatorio di conciliazione presso un Organismo di Mediazione nei termini concessi dal Giudice di primo grado e, comunque, entro l'udienza di rinvio del 13/12/22, in via principale dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza dell'azione monitoria promossa e revocare il decreto opposto poiché illegittimo, inefficace, nullo ed invalido, per le ragioni tutte spiegate, e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza e rigettare, comunque, la domanda di pagamento ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorario di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Per l'Appellata Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e/o 348bis c.p.c., ovvero respingere l'appello proposto da e di in Parte_1 Parte_1 Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti e per l'effetto confermare la sentenza n. 3514/2023 emessa dal Tribunale di Milano.
Nel merito eventuale, in caso di non creduta ipotesi di revisione anche parziale della sentenza appellata: respingere le domande tutte formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque siccome sfornite di prova e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo di consegna opposto n.
13608/2021 (R.G. n. 28267/2021), emesso immediatamente esecutivo dal Tribunale di
Milano in data 30.07.2021, nei confronti di Parte_1
e di .
[...] Parte_1
In via istruttoria: ci si oppone alla ammissione della prova per interpello e testi come formulata per la prima volta da controparte in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.; nonché ai testi ivi elencati”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 13608/2021 emesso in data 30.7.2021, il Tribunale di Milano ha ingiunto ad Parte_1 Parte_1
, su istanza di la consegna a quest'ultima del
[...] Controparte_1 bene oggetto del contratto di locazione inter partes stipulato il 1°.3.2018 (n.
A1A21846), vale dire n. 1 sistema di produzione Controparte_2
pagina 2 di 12 n. r.g. 3395/2023
C3070L APC3070L AC4021000034 s.n. AAC4021000034 con dotazione di 6 accessori, oltre spese del procedimento.
e ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione con atto notificato il 27.9.2021, eccependo l'improcedibilità della domanda sia per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso un Organismo di Mediazione, che per intervenuta sospensione dei termini ex art. 20 L n. 44/1999 disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Teramo, con provvedimento del 22.6.2018, per 300 giorni, termine successivamente prorogato ope legis a due anni, ovvero sino al 22.6.2020.
Ha inoltre dedotto che l'inadempimento delle prestazioni negoziali a proprio carico fosse derivato da causa a sé non imputabile, avendo il proprio reddito subito nel 2020
“una contrazione ... in dipendenza della nota crisi epidemiologica da Covid-19” ed essendo stata quindi “costretta alla chiusura forzata della propria attività per un lungo periodo di tempo”, tanto da doversi risolvere, “in dipendenza della perdurante crisi di liquidità”, a presentare in data 30.3.2021 “una istanza di nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di composizione della crisi – Commercialisti di Teramo”, con iscrizione della relativa pratica al n. 34/2021 ed inserimento “nell'elenco delle passività da regolarizzare con la omologazione del costituendo piano” anche del debito nei confronti di Controparte_1
Ha quindi chiesto che, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, quest'ultimo fosse revocato poiché illegittimo, inefficace, nullo ed invalido, con declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza e comunque con rigetto della domanda ex adverso. Con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 20.5.2022, Controparte_1 ha chiesto respingersi le domande -pregiudiziale, cautelare e di merito- formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di prova, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo di consegna e con il favore delle spese.
All'udienza del 20.6.2022, il Tribunale, ritenuta l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., e constatato che l'istanza per la nomina di un Gestore avanzata il 18.2.2021 non risultava avere avuto seguito, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviando la causa al
13.12.2022.
pagina 3 di 12 n. r.g. 3395/2023
Contr A tale udienza, in presenza del solo procuratore di è Controparte_1 stato disposto un nuovo rinvio al 19.12.2022 e in tale data sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 nn. 1,2,3 c.p.c.
Alla successiva udienza del 27.4.2023, invitate le parti a discutere oralmente la causa, il Tribunale ha quindi pronunciato la sentenza n. 7370/2023 ex art. 281sexies c.p.c., con cui ha respinto l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto;
ha inoltre condannato l'appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, liquidate in € 3.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%).
di e di ha Parte_1 Parte_1 Parte_1 proposto tempestivo appello, affidato a 5 motivi, svolgendo istanza ex art. 283 c.p.c. e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
si è costituita ed ha insistito per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del gravame ex artt. 342 e/o 348bis c.p.c. e, comunque, per il relativo rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 4.2.2025 il Consigliere
Istruttore, preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza di sospensione, dato l'impegno assunto da controparte di non mettere in esecuzione la sentenza prima della decisione dell'appello, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 10.6.2025, con contestuale assegnazione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione ex art. 348bis c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
Neppure può darsi accoglimento all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa di parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
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È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal
D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono indubbiamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di appello “supera la soglia della specificità”, quando l'appellante abbia individuato i punti della decisione ritenuti ingiusti ed abbia precisato “il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica” dei motivi svolti (Cass. Ord. n. 7675/2019).
Sebbene ammissibile, l'appello è tuttavia privo di fondamento e dev'essere respinto.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia rilevato l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione, nonostante con ordinanza del 20.6.2022 le parti fossero state invitate a procedervi entro il termine del 13.12.2022.
La censura non è condivisibile.
All'epoca, la mediazione obbligatoria non solo non costituiva condizione di procedibilità per l'avvio delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ma neppure era prevista in relazione ai contratti di leasing (tra i quali si annoverano le locazioni operative), dovendosi richiamare al riguardo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le controversie in materia di contratto di leasing non rientrano … nell'elenco delle controversie, previste dall'art. 5 del d. lgs.
pagina 5 di 12 n. r.g. 3395/2023
n. 28 del 2010, per le quali è richiesto, a pena di improcedibilità, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, dovendosi intendere questa elencazione come tassativa in ragione della gravità della conseguenza derivante dal mancato esperimento del tentativo stesso” (Cass. ord. n. 35476/22).
A ciò deve aggiungersi che, secondo la disposizione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità determinata dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza.
Ipotesi entrambe non verificatesi nel caso in esame, in quanto, assegnato alle parti il termine di legge (all'epoca di tre mesi) per l'esperimento della mediazione con provvedimento del 20.6.2022, non risulta che alla prima udienza utile (quella del
13.12.2022) tale eccezione sia stata sollevata dalla parte interessata (neppure presente), né che vi sia stato al riguardo alcun rilievo d'ufficio.
Ne consegue la totale infondatezza del motivo in esame.
Va ad ogni buon conto evidenziato che l'odierna appellata ha documentato, mediante deposito del relativo verbale, di aver avviato un procedimento di mediazione e di aver evocato presso l'Organismo di mediazione designato, per il giorno 8.2.2023 ore 9:30, di e di , che Parte_1 Parte_1 Parte_1 tuttavia non si è presentata, con conseguente impossibilità di dar corso alla procedura,
“dichiarata conclusa … per mancata adesione di
[...]
” (v. relativo Parte_1 verbale depositato il 15.3.2023 in fasc. appellato).
Con il secondo motivo, assume l'appellante che il Tribunale avrebbe affermato il proprio inadempimento rispetto alle obbligazioni di pagamento assunte con il contratto di locazione operativa intercorso con il 1°.3.2018, Controparte_1 senza tener conto delle contestazioni tempestivamente avanzate quanto al fatto che il credito azionato da controparte non fosse certo, liquido ed esigibile (in difetto di
“indicazione di somma alcuna e … dei pagamenti ricevuti…”).
Nessune a tale ragione di critica è possibile riconoscere fondamento.
Nella sentenza oggetto di gravame, è posto in evidenza come “dato documentale incontroverso” il fatto “che abbia concesso, in data Controparte_1
01.03.2018, in locazione operativa, a Parte_1
, con contratto n. A1A21846 (doc. 1), un bene di
[...] Parte_1 sua proprietà: n. 1 Sistema di Produzione Konica Minolta Accurioprint C3070L---
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APC3070L AC4021000034 s.n.: AAC4021000034 oltre sei accessori”, essendo stati
“[i] beni … poi effettivamente e concretamente consegnati all'utilizzatrice, così come
… comprovato da DDT in atti versato”.
Avendo la concedente assolto il proprio impegno di acquistare il bene e di metterlo a disposizione dell'utilizzatrice (circostanza documentata e comunque non contestata), a carico di Parte_1 Parte_1
gravava l'obbligazione, contrattualmente assunta, di corrispondere n. 71 canoni
[...] di € 460,50 mensili.
Risulta tuttavia che, rispetto a tale obbligazione, l'odierna appellante si sia resa inadempiente, come si evince dallo scambio di corrispondenza tra le parti, onde risulta che, sin dal 23.9.2020, era stato contestato il mancato pagamento di fatture per complessivi € 1.326,75 ed in seguito, ovvero il 9.10.2020, era stata accettata la proposta formulata da e di Parte_1 Parte_1
di un piano di rientro che prevedeva il saldo del debito con Parte_1 pagamenti da effettuarsi in 5 rate (doc. 5 appellata).
Vi è ulteriormente prova dell'invio da parte della Società concedente di comunicazione via PEC in data 14.5.2021 contenente diffida al pagamento di € 2.201,33 (di cui € 1.801,33 relativi a canoni insoluti), per giungere infine all'inoltro della raccomandata del 16.06.2021 con cui constatato Controparte_1
l'inadempimento per complessivi € 2.381,44, dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 14 delle Condizioni generali ed art. 1456 c.c., intimando alla conduttrice di pagare l'importo indicato e di provvedere all'immediata restituzione del bene (doc. 7 appellata).
Alla luce di tali emergenze documentali, e in difetto di contestazione delle circostanze indicate (con conseguente operatività, dunque, del principio di cui all'art. 115 c.p.c., correttamente evocato dal primo Giudice), non può revocarsi in dubbio che, avendo l'utilizzatrice interrotto il pagamento dei canoni, la risoluzione fosse legittima e da essa scaturisse l'obbligo per e di Parte_1
non solo di pagare i canoni scaduti e a scadere, detratto quanto Parte_1 eventualmente ricavato dalla vendita del bene strumentale oggetto di leasing, ma anche di riconsegnare detto bene alla Società concedente.
Il fatto che la restituzione non sia avvenuta spontaneamente, giustifica l'iniziativa assunta da di ricorrere al procedimento monitorio per Controparte_1 il relativo recupero, con riserva, all'esito della vendita, di agire ulteriormente (come di fatto avvenuto) per il pagamento dei canoni periodici scaduti e non corrisposti e dell'indennità di risoluzione del contratto.
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Con il terzo motivo, l'appellante afferma che il Giudice di prime cure non avrebbe
“sostenuto e/o dedotto alcunché nella decisione impugnata” riguardo alla “intervenuta sospensione dei termini concessa in [proprio] favore ex art. 20 della l. 44/99”.
Neppure a tale motivo è possibile riconoscere fondamento alcuno.
Va infatti considerato che, secondo quanto risulta documentalmente, la sospensione dei temini di cui si tratta era stata concessa dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Teramo per la durata di 300 giorni “a far data dal 5.2.2018”, con estensione successiva a due anni ex art. 20 L. 44 cit.
A prescindere dal relativo riferimento alle “procedure esecutive pendenti” (ipotesi che non ricorre nel caso in esame), tale termine risulta sia comunque scaduto il 5.2.2020 (e non il 22.6.2020, come vorrebbe l'appellante), ragion per cui non può invocarsene utilmente l'operatività rispetto all'iniziativa assunta dall'appellata, in epoca certamente successiva, con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo in data
23.6.2021 dopo la risoluzione del contratto di locazione operativa comunicata via PEC il 16.6.2021.
Con il quarto motivo, e di Parte_1 Parte_1
denuncia un ulteriore vizio di omissione, per non essersi il Parte_1
Tribunale espresso in ordine alla dedotta impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione operativa intercorso con
[...] per effetto delle misure urgenti adottate a livello governativo con Controparte_1 finalità di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 insorta nei primi mesi del 2020.
Neppure tale rilievo è fondato.
Deve porsi anzitutto in evidenza la temporaneità della chiusura forzata delle attività commerciali determinata dall'emergenza pandemica, chiusura disposta inizialmente dal 20.3.2020 sino al 25.3.2020 (D.P.C.M. 11.3.2020), successivamente prorogata al
3.4.2020 (D.P.C.M. 22.3.2020), quindi al 13.4.2020 (D.P.C.M. 1.4.2020) e ancora al
17.5.2020 (D.P.C.M. 10.4.2020 e 26.4.2020), con adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi alla fine dell'anno 2020 (D.P.C.M. 3.11.2020; ordinanza 4.11.2020 del Ministero della Salute contenente l'individuazione delle c.d. “zone rosse”; ordinanze del Ministero della Salute 4, 11, 10 e 27 novembre 2020, D.L. n. 172 del 18.12.2020).
In tale situazione, non è possibile accedere alla tesi propugnata dalla conduttrice secondo cui l'inibizione allo svolgimento della propria attività, comportando una compressione per causa di forza maggiore nel godimento e quindi nell'utilizzazione pagina 8 di 12 n. r.g. 3395/2023
del bene strumentale oggetto del contratto intercorso con Controparte_1 renderebbe configurabile il proprio diritto a interrompere il pagamento dei
[...] canoni.
Al riguardo, occorre porre l'accento sul fatto che, nel corso dell'emergenza pandemica, il legislatore non ha previsto la possibilità di rinegoziare le condizioni economiche dei contratti di locazione (nella specie operativa) inerenti allo svolgimento delle attività totalmente interdette dai provvedimenti decretati d'urgenza, ma, con l'introduzione di misure di sostegno per le attività interessate dalle chiusure temporanee (in forma di contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali, crediti d'imposta, detrazioni fiscali, sconti su bollette), ha provveduto ad adottare meccanismi compensatori volti a ripristinare un equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, o a ridurne lo squilibrio, mostrando quindi di privilegiare l'adozione di misure dirette a mitigare le conseguenze economiche negative derivate dalla chiusura forzata delle attività non essenziali rispetto ad interventi sull'assetto negoziale finalizzati ad escludere, o anche solo limitare, l'obbligo di pagamento dei canoni.
La mera previsione degli indicati meccanismi compensatori autorizza a ritenere che al conduttore non sia dunque consentito né di sospendere tale pagamento, né di ridurne temporaneamente l'ammontare, sulla base delle regole introdotte con la menzionata decretazione d'urgenza.
Significativo al riguardo è il disposto dell'art. 91 D.L n.17.3.2020 n. 18, secondo cui
“il rispetto delle misure di contenimento … è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, potendosi indirettamente inferire da tale disposizione che il legislatore ha bensì contemplato la possibilità per il locatario, durante il c.d. lock down, di posticipare il pagamento dei canoni senza incorrere nelle conseguenze di eventuali omissioni o ritardi, ma non ha inteso introdurre alcuna esclusione del relativo obbligo, con correlativa permanenza, dunque, del diritto del locatore a percepire i canoni nella loro interezza una volta venuto meno lo stato di emergenza.
Alla luce di tale ricostruzione, secondo il principio ubi lex voluit dixit, è in definitiva da ritenere che le soluzioni normative adottate impongano di considerare il canone sempre dovuto per intero, avendo il legislatore ritenuto esclusivamente di precludere al locatore, per i periodi di forzata chiusura, la possibilità di agire per il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante (art. 1223 c.c.) in caso di ritardato adempimento ex art.1218 c.c., ed inibito, in via temporanea, l'efficacia delle eventuali clausole contrattuali riguardanti l'applicazione di penali al verificarsi di tale evenienza,
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con equiparazione – in buona sostanza – della chiusura delle attività imposta dalla legislazione emergenziale alla stregua di un'ipotesi di forza maggiore tale da rendere solo temporaneamente impossibile la prestazione in assenza di colpa del debitore.
Deve aggiungersi che, nel caso in esame, l'appellante non ha in ogni caso dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'inadempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie (peraltro di ammontare contenuto) e l'invocata necessità di rispettare le misure restrittive adottate dal Governo.
Vi è inoltre da considerare che, nel contratto di locazione operativa, la prestazione dovuta dal locatore consiste nell'acquisto e nella messa a disposizione di beni, mentre la prestazione del conduttore si compendia nel pagamento del canone (a corresponsione frazionata, ma riferito all'intero periodo contrattuale), ovvero in una obbligazione di carattere pecuniario rispetto alla quale non può certamente configurarsi la sopravvenienza di un'impossibilità definitiva di esecuzione, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c., tanto più se si considera, ancora una volta, la dimensione del tutto temporanea della sospensione dell'attività commerciale rispetto al periodo di vigenza del contratto.
Neppure rileva, del resto, l'impossibilità di utilizzo temporaneo dei beni per factum principis, permanendo comunque, da un lato, la messa a disposizione degli stessi da parte del locatore (del tutto incontestata nel caso in esame) e, dall'altro, la relativa detenzione da parte del conduttore, il quale, pur nella contingente impossibilità di utilizzarli, ne ha comunque continuato a godere per l'intera durata delle chiusure, in vista della ripresa della propria attività.
Alla luce delle considerazioni svolte deve dunque ritenersi che per l'intero periodo di emergenza da COVID-19 il canone fosse dovuto integralmente da
[...] di e di , rientrando nella Parte_1 Parte_1 Parte_1 normale alea dell'attività imprenditoriale l'oscillazione del fatturato e la possibilità di chiusura in perdita dell'anno di esercizio.
Respinto il quarto motivo, non miglior sorte merita il quinto, con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale di Milano non avrebbe tenuto conto dell'avvenuta presentazione, in data 30.3.2021, dell'istanza di nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di composizione della crisi – Commercialisti di Teramo, e del fatto che “l'esecuzione dell'ordine di restituzione del bene immobile oggetto del ricorso, utilizzato dalla attuale opponente per l'esercizio della propria attività d'impresa, rappresenterebbe un grave danno per la stessa, in quanto comprometterebbe anche l'esito favorevole del piano che l'OCC di Teramo si appresta a definire”.
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Si tratta, ancora una volta, di motivo infondato.
Sebbene, infatti, l'odierna appellante abbia prodotto in giudizio copia di “istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012” in data 18.2.2021 rivolta al “Referente presso l'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Teramo”, non ha documentato il relativo deposito, né può dirsi in alcun modo provato che abbia effettivamente provveduto a radicare la procedura di cui si tratta, circostanza che e di Parte_1 Parte_1 Parte_1 avrebbe voluto (inammissibilmente, poiché di natura documentale) provare per testimoni, come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Il fatto che non sia stata dimostrata la pendenza della dedotta procedura di composizione della crisi rende dunque pienamente ragione dell'inesistenza dei presupposti perché l'appellante possa invocarne utilmente gli effetti, ipotesi peraltro neppure configurabile posto che la domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento determina la sospensione delle azioni esecutive individuali pendenti contro il debitore, mentre nel caso in esame quelle intrapresa dall'appellata è un'azione monitoria neppure finalizzata ad ottenere il pagamento di somme, ma solo il recupero di un bene di proprietà per sopravvenuta carenza del titolo legittimante la relativa detenzione da parte del conduttore.
Deriva dalle considerazioni svolte – siccome anticipato – che l'appello proposto, infondato in ogni suo aspetto, deve essere dunque disatteso poichè totalmente infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 3514/2023 del
Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza di di Parte_1
e di e, avuto riguardo al valore della causa (€ Parte_1 Parte_1
5.100,00, come dichiarato dalla stessa appellata in sede di ricorso monitorio con riferimento al valore virtuale attribuito al bene locato), si liquidano secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 in relazione a ciascuna fase, eccezion fatta per quella di trattazione/istruttoria, dato il minimo impegno in essa profuso nel presente grado e il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Ne consegue la condanna dell'appellante a corrispondere in favore di
[...]
l'importo di € 2.419,00 per compensi, di cui € 536,00 per la fase di Controparte_1 studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
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A carico di e di Parte_1 Parte_1
, poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n.
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di così
[...] Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 3514/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 27.4.2023;
2) condanna l'appellante Parte_1
a rifondere all'appellata le
[...] Controparte_1 spese del presente grado, liquidate in complessivi € 2.419,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA secondo legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e di di un Parte_1 Parte_1 Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte il 17.6.2025
Il Presidente Est.
Maria Grazia Federici
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3395/2023 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. UGO GIULIANI, elettivamente domiciliata in LARGO FOROSETTO 64032
ATRI presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CRISTIANO CRIPPA e dell'avv. ADAMO BIOLO, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 MILANO presso i difensori
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
:
[...] n. r.g. 3395/2023
“In accoglimento del presente appello ed in totale riforma della impugnata sentenza
n.3514/2023 del Tribunale di Milano, in via pregiudiziale dichiarare la improcedibilità della domanda di pagamento per non avere esperito la appellata il tentativo obbligatorio di conciliazione presso un Organismo di Mediazione nei termini concessi dal Giudice di primo grado e, comunque, entro l'udienza di rinvio del 13/12/22, in via principale dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza dell'azione monitoria promossa e revocare il decreto opposto poiché illegittimo, inefficace, nullo ed invalido, per le ragioni tutte spiegate, e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza e rigettare, comunque, la domanda di pagamento ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorario di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Per l'Appellata Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e/o 348bis c.p.c., ovvero respingere l'appello proposto da e di in Parte_1 Parte_1 Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti e per l'effetto confermare la sentenza n. 3514/2023 emessa dal Tribunale di Milano.
Nel merito eventuale, in caso di non creduta ipotesi di revisione anche parziale della sentenza appellata: respingere le domande tutte formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque siccome sfornite di prova e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo di consegna opposto n.
13608/2021 (R.G. n. 28267/2021), emesso immediatamente esecutivo dal Tribunale di
Milano in data 30.07.2021, nei confronti di Parte_1
e di .
[...] Parte_1
In via istruttoria: ci si oppone alla ammissione della prova per interpello e testi come formulata per la prima volta da controparte in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.; nonché ai testi ivi elencati”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 13608/2021 emesso in data 30.7.2021, il Tribunale di Milano ha ingiunto ad Parte_1 Parte_1
, su istanza di la consegna a quest'ultima del
[...] Controparte_1 bene oggetto del contratto di locazione inter partes stipulato il 1°.3.2018 (n.
A1A21846), vale dire n. 1 sistema di produzione Controparte_2
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C3070L APC3070L AC4021000034 s.n. AAC4021000034 con dotazione di 6 accessori, oltre spese del procedimento.
e ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione con atto notificato il 27.9.2021, eccependo l'improcedibilità della domanda sia per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso un Organismo di Mediazione, che per intervenuta sospensione dei termini ex art. 20 L n. 44/1999 disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Teramo, con provvedimento del 22.6.2018, per 300 giorni, termine successivamente prorogato ope legis a due anni, ovvero sino al 22.6.2020.
Ha inoltre dedotto che l'inadempimento delle prestazioni negoziali a proprio carico fosse derivato da causa a sé non imputabile, avendo il proprio reddito subito nel 2020
“una contrazione ... in dipendenza della nota crisi epidemiologica da Covid-19” ed essendo stata quindi “costretta alla chiusura forzata della propria attività per un lungo periodo di tempo”, tanto da doversi risolvere, “in dipendenza della perdurante crisi di liquidità”, a presentare in data 30.3.2021 “una istanza di nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di composizione della crisi – Commercialisti di Teramo”, con iscrizione della relativa pratica al n. 34/2021 ed inserimento “nell'elenco delle passività da regolarizzare con la omologazione del costituendo piano” anche del debito nei confronti di Controparte_1
Ha quindi chiesto che, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, quest'ultimo fosse revocato poiché illegittimo, inefficace, nullo ed invalido, con declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza e comunque con rigetto della domanda ex adverso. Con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 20.5.2022, Controparte_1 ha chiesto respingersi le domande -pregiudiziale, cautelare e di merito- formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di prova, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo di consegna e con il favore delle spese.
All'udienza del 20.6.2022, il Tribunale, ritenuta l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., e constatato che l'istanza per la nomina di un Gestore avanzata il 18.2.2021 non risultava avere avuto seguito, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviando la causa al
13.12.2022.
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Contr A tale udienza, in presenza del solo procuratore di è Controparte_1 stato disposto un nuovo rinvio al 19.12.2022 e in tale data sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 nn. 1,2,3 c.p.c.
Alla successiva udienza del 27.4.2023, invitate le parti a discutere oralmente la causa, il Tribunale ha quindi pronunciato la sentenza n. 7370/2023 ex art. 281sexies c.p.c., con cui ha respinto l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto;
ha inoltre condannato l'appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, liquidate in € 3.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%).
di e di ha Parte_1 Parte_1 Parte_1 proposto tempestivo appello, affidato a 5 motivi, svolgendo istanza ex art. 283 c.p.c. e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
si è costituita ed ha insistito per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del gravame ex artt. 342 e/o 348bis c.p.c. e, comunque, per il relativo rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 4.2.2025 il Consigliere
Istruttore, preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza di sospensione, dato l'impegno assunto da controparte di non mettere in esecuzione la sentenza prima della decisione dell'appello, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 10.6.2025, con contestuale assegnazione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione ex art. 348bis c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
Neppure può darsi accoglimento all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa di parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
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È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal
D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono indubbiamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di appello “supera la soglia della specificità”, quando l'appellante abbia individuato i punti della decisione ritenuti ingiusti ed abbia precisato “il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica” dei motivi svolti (Cass. Ord. n. 7675/2019).
Sebbene ammissibile, l'appello è tuttavia privo di fondamento e dev'essere respinto.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia rilevato l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione, nonostante con ordinanza del 20.6.2022 le parti fossero state invitate a procedervi entro il termine del 13.12.2022.
La censura non è condivisibile.
All'epoca, la mediazione obbligatoria non solo non costituiva condizione di procedibilità per l'avvio delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ma neppure era prevista in relazione ai contratti di leasing (tra i quali si annoverano le locazioni operative), dovendosi richiamare al riguardo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le controversie in materia di contratto di leasing non rientrano … nell'elenco delle controversie, previste dall'art. 5 del d. lgs.
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n. 28 del 2010, per le quali è richiesto, a pena di improcedibilità, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, dovendosi intendere questa elencazione come tassativa in ragione della gravità della conseguenza derivante dal mancato esperimento del tentativo stesso” (Cass. ord. n. 35476/22).
A ciò deve aggiungersi che, secondo la disposizione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità determinata dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza.
Ipotesi entrambe non verificatesi nel caso in esame, in quanto, assegnato alle parti il termine di legge (all'epoca di tre mesi) per l'esperimento della mediazione con provvedimento del 20.6.2022, non risulta che alla prima udienza utile (quella del
13.12.2022) tale eccezione sia stata sollevata dalla parte interessata (neppure presente), né che vi sia stato al riguardo alcun rilievo d'ufficio.
Ne consegue la totale infondatezza del motivo in esame.
Va ad ogni buon conto evidenziato che l'odierna appellata ha documentato, mediante deposito del relativo verbale, di aver avviato un procedimento di mediazione e di aver evocato presso l'Organismo di mediazione designato, per il giorno 8.2.2023 ore 9:30, di e di , che Parte_1 Parte_1 Parte_1 tuttavia non si è presentata, con conseguente impossibilità di dar corso alla procedura,
“dichiarata conclusa … per mancata adesione di
[...]
” (v. relativo Parte_1 verbale depositato il 15.3.2023 in fasc. appellato).
Con il secondo motivo, assume l'appellante che il Tribunale avrebbe affermato il proprio inadempimento rispetto alle obbligazioni di pagamento assunte con il contratto di locazione operativa intercorso con il 1°.3.2018, Controparte_1 senza tener conto delle contestazioni tempestivamente avanzate quanto al fatto che il credito azionato da controparte non fosse certo, liquido ed esigibile (in difetto di
“indicazione di somma alcuna e … dei pagamenti ricevuti…”).
Nessune a tale ragione di critica è possibile riconoscere fondamento.
Nella sentenza oggetto di gravame, è posto in evidenza come “dato documentale incontroverso” il fatto “che abbia concesso, in data Controparte_1
01.03.2018, in locazione operativa, a Parte_1
, con contratto n. A1A21846 (doc. 1), un bene di
[...] Parte_1 sua proprietà: n. 1 Sistema di Produzione Konica Minolta Accurioprint C3070L---
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APC3070L AC4021000034 s.n.: AAC4021000034 oltre sei accessori”, essendo stati
“[i] beni … poi effettivamente e concretamente consegnati all'utilizzatrice, così come
… comprovato da DDT in atti versato”.
Avendo la concedente assolto il proprio impegno di acquistare il bene e di metterlo a disposizione dell'utilizzatrice (circostanza documentata e comunque non contestata), a carico di Parte_1 Parte_1
gravava l'obbligazione, contrattualmente assunta, di corrispondere n. 71 canoni
[...] di € 460,50 mensili.
Risulta tuttavia che, rispetto a tale obbligazione, l'odierna appellante si sia resa inadempiente, come si evince dallo scambio di corrispondenza tra le parti, onde risulta che, sin dal 23.9.2020, era stato contestato il mancato pagamento di fatture per complessivi € 1.326,75 ed in seguito, ovvero il 9.10.2020, era stata accettata la proposta formulata da e di Parte_1 Parte_1
di un piano di rientro che prevedeva il saldo del debito con Parte_1 pagamenti da effettuarsi in 5 rate (doc. 5 appellata).
Vi è ulteriormente prova dell'invio da parte della Società concedente di comunicazione via PEC in data 14.5.2021 contenente diffida al pagamento di € 2.201,33 (di cui € 1.801,33 relativi a canoni insoluti), per giungere infine all'inoltro della raccomandata del 16.06.2021 con cui constatato Controparte_1
l'inadempimento per complessivi € 2.381,44, dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 14 delle Condizioni generali ed art. 1456 c.c., intimando alla conduttrice di pagare l'importo indicato e di provvedere all'immediata restituzione del bene (doc. 7 appellata).
Alla luce di tali emergenze documentali, e in difetto di contestazione delle circostanze indicate (con conseguente operatività, dunque, del principio di cui all'art. 115 c.p.c., correttamente evocato dal primo Giudice), non può revocarsi in dubbio che, avendo l'utilizzatrice interrotto il pagamento dei canoni, la risoluzione fosse legittima e da essa scaturisse l'obbligo per e di Parte_1
non solo di pagare i canoni scaduti e a scadere, detratto quanto Parte_1 eventualmente ricavato dalla vendita del bene strumentale oggetto di leasing, ma anche di riconsegnare detto bene alla Società concedente.
Il fatto che la restituzione non sia avvenuta spontaneamente, giustifica l'iniziativa assunta da di ricorrere al procedimento monitorio per Controparte_1 il relativo recupero, con riserva, all'esito della vendita, di agire ulteriormente (come di fatto avvenuto) per il pagamento dei canoni periodici scaduti e non corrisposti e dell'indennità di risoluzione del contratto.
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Con il terzo motivo, l'appellante afferma che il Giudice di prime cure non avrebbe
“sostenuto e/o dedotto alcunché nella decisione impugnata” riguardo alla “intervenuta sospensione dei termini concessa in [proprio] favore ex art. 20 della l. 44/99”.
Neppure a tale motivo è possibile riconoscere fondamento alcuno.
Va infatti considerato che, secondo quanto risulta documentalmente, la sospensione dei temini di cui si tratta era stata concessa dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Teramo per la durata di 300 giorni “a far data dal 5.2.2018”, con estensione successiva a due anni ex art. 20 L. 44 cit.
A prescindere dal relativo riferimento alle “procedure esecutive pendenti” (ipotesi che non ricorre nel caso in esame), tale termine risulta sia comunque scaduto il 5.2.2020 (e non il 22.6.2020, come vorrebbe l'appellante), ragion per cui non può invocarsene utilmente l'operatività rispetto all'iniziativa assunta dall'appellata, in epoca certamente successiva, con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo in data
23.6.2021 dopo la risoluzione del contratto di locazione operativa comunicata via PEC il 16.6.2021.
Con il quarto motivo, e di Parte_1 Parte_1
denuncia un ulteriore vizio di omissione, per non essersi il Parte_1
Tribunale espresso in ordine alla dedotta impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione operativa intercorso con
[...] per effetto delle misure urgenti adottate a livello governativo con Controparte_1 finalità di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 insorta nei primi mesi del 2020.
Neppure tale rilievo è fondato.
Deve porsi anzitutto in evidenza la temporaneità della chiusura forzata delle attività commerciali determinata dall'emergenza pandemica, chiusura disposta inizialmente dal 20.3.2020 sino al 25.3.2020 (D.P.C.M. 11.3.2020), successivamente prorogata al
3.4.2020 (D.P.C.M. 22.3.2020), quindi al 13.4.2020 (D.P.C.M. 1.4.2020) e ancora al
17.5.2020 (D.P.C.M. 10.4.2020 e 26.4.2020), con adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi alla fine dell'anno 2020 (D.P.C.M. 3.11.2020; ordinanza 4.11.2020 del Ministero della Salute contenente l'individuazione delle c.d. “zone rosse”; ordinanze del Ministero della Salute 4, 11, 10 e 27 novembre 2020, D.L. n. 172 del 18.12.2020).
In tale situazione, non è possibile accedere alla tesi propugnata dalla conduttrice secondo cui l'inibizione allo svolgimento della propria attività, comportando una compressione per causa di forza maggiore nel godimento e quindi nell'utilizzazione pagina 8 di 12 n. r.g. 3395/2023
del bene strumentale oggetto del contratto intercorso con Controparte_1 renderebbe configurabile il proprio diritto a interrompere il pagamento dei
[...] canoni.
Al riguardo, occorre porre l'accento sul fatto che, nel corso dell'emergenza pandemica, il legislatore non ha previsto la possibilità di rinegoziare le condizioni economiche dei contratti di locazione (nella specie operativa) inerenti allo svolgimento delle attività totalmente interdette dai provvedimenti decretati d'urgenza, ma, con l'introduzione di misure di sostegno per le attività interessate dalle chiusure temporanee (in forma di contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali, crediti d'imposta, detrazioni fiscali, sconti su bollette), ha provveduto ad adottare meccanismi compensatori volti a ripristinare un equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, o a ridurne lo squilibrio, mostrando quindi di privilegiare l'adozione di misure dirette a mitigare le conseguenze economiche negative derivate dalla chiusura forzata delle attività non essenziali rispetto ad interventi sull'assetto negoziale finalizzati ad escludere, o anche solo limitare, l'obbligo di pagamento dei canoni.
La mera previsione degli indicati meccanismi compensatori autorizza a ritenere che al conduttore non sia dunque consentito né di sospendere tale pagamento, né di ridurne temporaneamente l'ammontare, sulla base delle regole introdotte con la menzionata decretazione d'urgenza.
Significativo al riguardo è il disposto dell'art. 91 D.L n.17.3.2020 n. 18, secondo cui
“il rispetto delle misure di contenimento … è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, potendosi indirettamente inferire da tale disposizione che il legislatore ha bensì contemplato la possibilità per il locatario, durante il c.d. lock down, di posticipare il pagamento dei canoni senza incorrere nelle conseguenze di eventuali omissioni o ritardi, ma non ha inteso introdurre alcuna esclusione del relativo obbligo, con correlativa permanenza, dunque, del diritto del locatore a percepire i canoni nella loro interezza una volta venuto meno lo stato di emergenza.
Alla luce di tale ricostruzione, secondo il principio ubi lex voluit dixit, è in definitiva da ritenere che le soluzioni normative adottate impongano di considerare il canone sempre dovuto per intero, avendo il legislatore ritenuto esclusivamente di precludere al locatore, per i periodi di forzata chiusura, la possibilità di agire per il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante (art. 1223 c.c.) in caso di ritardato adempimento ex art.1218 c.c., ed inibito, in via temporanea, l'efficacia delle eventuali clausole contrattuali riguardanti l'applicazione di penali al verificarsi di tale evenienza,
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con equiparazione – in buona sostanza – della chiusura delle attività imposta dalla legislazione emergenziale alla stregua di un'ipotesi di forza maggiore tale da rendere solo temporaneamente impossibile la prestazione in assenza di colpa del debitore.
Deve aggiungersi che, nel caso in esame, l'appellante non ha in ogni caso dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'inadempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie (peraltro di ammontare contenuto) e l'invocata necessità di rispettare le misure restrittive adottate dal Governo.
Vi è inoltre da considerare che, nel contratto di locazione operativa, la prestazione dovuta dal locatore consiste nell'acquisto e nella messa a disposizione di beni, mentre la prestazione del conduttore si compendia nel pagamento del canone (a corresponsione frazionata, ma riferito all'intero periodo contrattuale), ovvero in una obbligazione di carattere pecuniario rispetto alla quale non può certamente configurarsi la sopravvenienza di un'impossibilità definitiva di esecuzione, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c., tanto più se si considera, ancora una volta, la dimensione del tutto temporanea della sospensione dell'attività commerciale rispetto al periodo di vigenza del contratto.
Neppure rileva, del resto, l'impossibilità di utilizzo temporaneo dei beni per factum principis, permanendo comunque, da un lato, la messa a disposizione degli stessi da parte del locatore (del tutto incontestata nel caso in esame) e, dall'altro, la relativa detenzione da parte del conduttore, il quale, pur nella contingente impossibilità di utilizzarli, ne ha comunque continuato a godere per l'intera durata delle chiusure, in vista della ripresa della propria attività.
Alla luce delle considerazioni svolte deve dunque ritenersi che per l'intero periodo di emergenza da COVID-19 il canone fosse dovuto integralmente da
[...] di e di , rientrando nella Parte_1 Parte_1 Parte_1 normale alea dell'attività imprenditoriale l'oscillazione del fatturato e la possibilità di chiusura in perdita dell'anno di esercizio.
Respinto il quarto motivo, non miglior sorte merita il quinto, con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale di Milano non avrebbe tenuto conto dell'avvenuta presentazione, in data 30.3.2021, dell'istanza di nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di composizione della crisi – Commercialisti di Teramo, e del fatto che “l'esecuzione dell'ordine di restituzione del bene immobile oggetto del ricorso, utilizzato dalla attuale opponente per l'esercizio della propria attività d'impresa, rappresenterebbe un grave danno per la stessa, in quanto comprometterebbe anche l'esito favorevole del piano che l'OCC di Teramo si appresta a definire”.
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Si tratta, ancora una volta, di motivo infondato.
Sebbene, infatti, l'odierna appellante abbia prodotto in giudizio copia di “istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012” in data 18.2.2021 rivolta al “Referente presso l'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Teramo”, non ha documentato il relativo deposito, né può dirsi in alcun modo provato che abbia effettivamente provveduto a radicare la procedura di cui si tratta, circostanza che e di Parte_1 Parte_1 Parte_1 avrebbe voluto (inammissibilmente, poiché di natura documentale) provare per testimoni, come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Il fatto che non sia stata dimostrata la pendenza della dedotta procedura di composizione della crisi rende dunque pienamente ragione dell'inesistenza dei presupposti perché l'appellante possa invocarne utilmente gli effetti, ipotesi peraltro neppure configurabile posto che la domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento determina la sospensione delle azioni esecutive individuali pendenti contro il debitore, mentre nel caso in esame quelle intrapresa dall'appellata è un'azione monitoria neppure finalizzata ad ottenere il pagamento di somme, ma solo il recupero di un bene di proprietà per sopravvenuta carenza del titolo legittimante la relativa detenzione da parte del conduttore.
Deriva dalle considerazioni svolte – siccome anticipato – che l'appello proposto, infondato in ogni suo aspetto, deve essere dunque disatteso poichè totalmente infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 3514/2023 del
Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza di di Parte_1
e di e, avuto riguardo al valore della causa (€ Parte_1 Parte_1
5.100,00, come dichiarato dalla stessa appellata in sede di ricorso monitorio con riferimento al valore virtuale attribuito al bene locato), si liquidano secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 in relazione a ciascuna fase, eccezion fatta per quella di trattazione/istruttoria, dato il minimo impegno in essa profuso nel presente grado e il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Ne consegue la condanna dell'appellante a corrispondere in favore di
[...]
l'importo di € 2.419,00 per compensi, di cui € 536,00 per la fase di Controparte_1 studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
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A carico di e di Parte_1 Parte_1
, poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n.
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di così
[...] Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 3514/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 27.4.2023;
2) condanna l'appellante Parte_1
a rifondere all'appellata le
[...] Controparte_1 spese del presente grado, liquidate in complessivi € 2.419,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA secondo legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e di di un Parte_1 Parte_1 Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte il 17.6.2025
Il Presidente Est.
Maria Grazia Federici
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