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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 509/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 25 giugno 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Enna, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.509/2021 R.G.
TRA , elettivamente domiciliato in Messina viale Felice Bisazza n. 30 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Giuseppe Tribulato del Foro di Messina che lo rappresenta e difende;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Enna, in Corso Sicilia n. 21 (P.I. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Vito Berretta con domicilio digitale Email_1
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 07.03.2021, l'opponente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 29/2021 (RG n. 57/2021) emesso dal Tribunale di Enna, sezione lavoro, in data 09.02.2021 e notificato in data 05.03.2021 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.352,72 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo e spese del procedimento monitorio per le motivazioni di seguito esposte.
Assumeva la non debenza degli importi ingiunti e chiedeva in accoglimento dell'opposizione la revoca del decreto ingiuntivo avversato.
Formulava altresì domanda riconvenzionale volta ad
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento degli stipendi maturati e Parte_1
maturandi dal 18.06.2019, data di deposito dell'Ordinanza ex art. 1 comma 49 l. 92/2012 n.
11994/2019 (RG 5142/2018) del Tribunale di Messina, sezione lavoro;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento della somma pari ad €8.352,72 Parte_1
quali retribuzioni maturate nel periodo 18.06.2019 – 18.11.2019 e condannare la al Controparte_1
relativo pagamento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituiva l'opposta che resisteva chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto opposto
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Il decreto ingiuntivo opposto presuppone un credito certo liquido ed esigibile in capo ad CP_1
Ed invero chiede con l'odierna ingiunzione la restituzione della somma che risulterebbe, a CP_1
suo dire, essere stata indebitamente pagata al Pt_1
Per valutare la fondatezza o meno della opposta ingiunzione di pagamento occorre aver riguardo agli antefatti di causa.
Il sig. è stato licenziato dalla in data 03.04.2018 per superamento del periodo di Pt_1 CP_1
comporto.
Ha di conseguenza impugnato il licenziamento e successivamente adito il Tribunale di Messina
chiedendone la declaratoria di illegittimità.
Con Ordinanza ex art. 1 comma 49 L. n. 92/2012 n. 11944/2019 depositata in data
18.06.2019 il Tribunale di Messina, sezione lavoro, ha accolto il ricorso e condannato la CP_1
alla reintegra dell'opponente nel posto di lavoro precedentemente occupato presso la sede di
[...]
Giardini – Naxos e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché alla refusione delle spese di lite.
La decisione del Tribunale, poi confermata dalla Corte d'Appello di Messina, ha ottenuto il suggello della la Suprema Corte di Cassazione La Ordinanza è stata spedita in forma esecutiva il 21.06.2019 e notificata alla in data Controparte_1
05.07.2019 unitamente ad atto di precetto per il pagamento delle 12 mensilità e delle spese legali liquidate e la società ha conseguentemente provveduto a versare l'indennità predetta ma non ha provveduto alla reintegrazione dell'opponente perché, nelle more, il è stato dichiarato Pt_1
inidoneo alla mansione.
Atteso dunque il mancato ripristino del rapporto di lavoro l'opponente in data 20.11.2019 ha notificato atto di precetto per il recupero delle retribuzioni maturate dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza (18.06.2019) al 18.11.2019 intimando il pagamento della somma pari ad € 8.343,05
e, con atto notificato in data 13.02.2020, ha pignorato le somme a qualsiasi titolo detenute dalla
Regione Siciliana, Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti;
La ha proposto opposizione avverso il citato pignoramento e il Giudice Controparte_1
dell'esecuzione, con Ordinanza del 06.07.2020 (RGE n. 84/2020 + RGE 120/2020, GE dott.ssa Elvira
Tricani), ha assegnato le somme precettate al creditore procedente;
In data 30.11.2020 il terzo esecutato – Assessorato Regionale – ha liquidato le somme assegnate per differenze retributive relative al periodo 18.06.2019 – 18.11.2019 ed onorari di precetto, per la somma di € 8.352,72, come da nota prot. n. 58324 del 30.11.2020 della Regione Siciliana, Assessorato
Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, allegata al presente atto.
La , ritenendo le somme non dovute, ha proposto Reclamo al Collegio CP_1
avverso l'Ordinanza di assegnazione e il Tribunale di Enna, ha emesso Ordinanza
Collegiale RG 849/2020 depositata in data 22.12.2020, con la quale ha accolto il reclamo ritenendo l'Ordinanza di reintegra, titolo non idoneo al recupero delle differenze retributive richieste e dunque ha revocato l'Ordinanza resa dal GE dott.ssa Elvira Tricani
in data 06.07.2020 (RGE n. 84/2020 + RGE 120/2020) e condannato il sig. al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.190,00 per compensi, oltre iva, cpa, e accessori di legge.
Questi i fatti che precedono l'odierna vertenza, legittima deve ritenersi la richiesta CP_2
azionata con il ricorso per ingiunzione volta ad ottenere il pagamento (rectius: la restituzione) della somma percepita dal in esecuzione di una pronuncia che a ragione, non è stata ritenuta idoneo Pt_1
titolo esecutivo.
Sul punto si richiama di seguito stralcio del pronunciamento reso in sede cautelare dal Collegio (
giusta ordinanza versata in atti dalla parte opposta) che ha revocato l'ordinanza che aveva disposto l'
assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore procedente:
Ciò premesso, dovendo essere accolto il reclamo sul presupposto della mancanza di un titolo
esecutivo che legittimi l'esecuzione, si rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni processuali
prospettate dal reclamante, le quali appaiono comunque prima facie infondate.
L'ordinanza ex art. 1 comma 49 l. 92/2012 resa dal Tribunale di Messina n. 11944/2019 ha
dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla predetta società,
condannandola per l'effetto alla reintegra del lavoratore nel posto precedentemente occupato e al
risarcimento del danno da quantificarsi in 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre
rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ed al versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali.
Il creditore procedente agisce in via esecutiva, invece, per ottenere le somme a titolo di retribuzione
non percepite e che avrebbe dovuto percepire dalla pubblicazione dell'ordinanza di reintegra sino
all'effettiva ripresa del servizio (calcolati in euro 8.014 euro, pari a 5 mensilità di retribuzione) oltre
interessi e spese di giudizio. Orbene, le sentenze e gli altri provvedimenti di formazione giudiziale, diversamente da quanto
avviene per i titoli “stragiudiziali”, devono essere interpretati in maniera stringente sulla base del
dispositivo e della motivazione.
È evidente quindi che non ci sia alcun titolo a fondamento della procedura esecutiva, posto che
l'accertamento compiuto dal Tribunale di Messina riguarda esclusivamente l'illegittimità del
licenziamento e il diritto all'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
Nessun accertamento è stato compiuto - né logicamente poteva compiersi – in ordine al diritto del
lavoratore a percepire anche le ulteriori mensilità (a titolo di retribuzione) per mancata
ottemperanza del datore di lavoro all'ordine di reintegra. Si tratta, infatti, di fatti successivi alla
pronuncia, oggetto di contestazione tra le parti e per cui si rende necessario un preventivo
accertamento giudiziale.
La giurisprudenza richiamata dal creditore procedente riguarda infatti il requisito della liquidità del
credito per cui si procede, ma i principi enunciati fanno comunque riferimento sempre a somme già
accertate compiutamente dal giudice della cognizione (nella specie le somme dovute a titolo di
risarcimento per l'illegittimità del licenziamento). (…)
- revoca l'ordinanza resa dal Tribunale di Enna il 06.07.2020 (RGE n. 84/2020 + RG 120/2020, GE
dott. Elvira Tricani) e sospende la procedura esecutiva proc. es. mob. 84/20 a cui è stata riunita la
120/20;
- condanna il reclamato a rifondere al reclamante, le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio di reclamo liquidate in euro 2.190,00 per compensi, oltre IVA, CPA e accessori
come per legge;
(…).
A tutto questo, si aggiunga un ulteriore dirimente argomento.
In seguito alla pronuncia da parte del Tribunale di Messina, il è stato dichiarato inidoneo alla Per_1
mansione precedentemente disimpegnata (vedi verbale del 18.07.2019). Se ne trae che, a seguito del suddetto pronunciamento risultava obiettivamente impossibile la reintegra del ricorrente nel posto precedentemente occupato, ciò in ragione di fatti sopravvenuti,
indipendenti dalla volontà della parte datrice di lavoro.
Né vale obiettare che il lavoratore avesse da subito messo a disposizione le proprie energie lavorative senza ottenere alcun riscontro da parte della giacchè l'obiettiva impossibilità sopravvenuta CP_1
allo svolgimento delle medesime mansioni precedentemente occupate rendeva impossibile l'esecuzione del dictum giudiziale nei termini indicati nel dispositivo e dunque sollevava la parte destinataria dell'ordine, dall'obbligo di eseguirlo pedissequamente.
Ne discende che all'evidenza il diritto di natura economica derivante in capo al lavoratore per il periodo successivo alla pronuncia reintegratoria (ed all'accertamento della inidoneità fisica del Pt_1
allo svolgimento delle mansioni di inquadramento di operatore di esercizio) non costituisce un credito certo, tampoco liquido ed esigibile e pertanto la relativa pronuncia giudiziale non è idonea ad assurgere a titolo esecutivo, trattandosi di un credito la cui concreta determinazione, veniva rimessa a causa delle menzionate sopravvenienze, alle valutazioni della parte datoriale sub specie della verifica della possibilità di adibizione del lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori.
In altri termini, nel caso specifico, l'inerzia datoriale a fronte dell'offerta del lavoratore, risultava al più, ricorrendone i presupposti, astrattamente valutabile in termini di comportamento illecito eventualmente foriero di conseguenze sul piano risarcitorio, giacchè come noto, corre l'obbligo in questi casi in capo al datore di lavoro di attivarsi per verificare la possibilità di adibizione del lavoratore in mansioni equivalenti o anche inferiori, ma non rileva, per le ragioni appena esposte, nel caso a mani, al fine di fondare la pretesa azionata dal lavoratore avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni parametrate alle pregresse mansioni/livello di inquadramento, relative al periodo successivo alla pronuncia giudiziale di reintegra.
Ne discende che il pagamento effettuato dalla opposta secondo tale calcolo, deve ritenersi indebito e che legittimamente quest'ultima, ha agito in via monitoria per ottenere la ripetizione di quanto chiesto ed ottenuto dall'odierno opponente. Tenuto conto che con l'unico motivo di ricorso in opposizione si fa leva sulla supposta idoneità della ordinanza di reintegra a fungere da titolo esecutivo fondante la pretesa al pagamento delle retribuzioni
(nella misura quantificata e parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto) afferenti al periodo successivo al deposito della ordinanza stessa ed all'accertamento della inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di inquadramento, l'opposizione va pertanto rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto argomentato, con particolare riferimento alla ritenuta inidoneità della ordinanza reintegratoria a costituire titolo esecutivo ed a fondate l'esistenza di un credito ad oggi determinato o determinabile nel quantum, va rigettata anche la domanda riconvenzionale con cui, supponendosi il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate successivamente al 18.06.2019 nell'importo pari ad € 8.352,72, (retribuzioni relative al periodo 18.06.2019 al 18.11.2019) si richiede la condanna della odierna opposta al pagamento della suddetta somma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2008,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 25 giugno 2025.