Art. 5. 1. Il quarto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, e' necessario che:
a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;
b) il complesso veicolare sia inservibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;
c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;
d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente articolo 32;
e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;
g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 33 del presente testo unico;
h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;
i) siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonche' le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale".
2. Il decimo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera g) del quarto comma del presente articolo, e' punito con le sanzioni comminate dall'articolo 121.
Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle ((alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo)) , e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. ((Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilita' il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore))
Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o della autorizzazione, ((...)) , sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura piu' grave".
(( 2-bis All' articolo 26, primo comma, lettera h), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , le parole: "L'agganciamento delle due unita' e' attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti" sono soppresse.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 29 luglio 1987 ))
"Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, e' necessario che:
a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;
b) il complesso veicolare sia inservibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;
c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;
d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente articolo 32;
e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;
g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 33 del presente testo unico;
h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;
i) siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonche' le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale".
2. Il decimo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera g) del quarto comma del presente articolo, e' punito con le sanzioni comminate dall'articolo 121.
Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle ((alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo)) , e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. ((Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilita' il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore))
Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o della autorizzazione, ((...)) , sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura piu' grave".
(( 2-bis All' articolo 26, primo comma, lettera h), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , le parole: "L'agganciamento delle due unita' e' attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti" sono soppresse.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 29 luglio 1987 ))