Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6491 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22146/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Vito Parte_1
Mazzella, presso il cui studio in Casamicciola Terme (NA) al Corso Luigi Manzi n. 12/B elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
E
Controparte_2
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si attenziona che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado n. Parte_1
11116/2024, emessa dal Giudice di Pace di censurando unicamente l'illogica ed CP_2 illegittima misura della liquidazione delle spese.
1
L'appello è fondato e, dunque, deve essere accolto.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha accolto nel merito la domanda annullando la cartella di pagamento n. 071/2022/0021111748/000, dell'importo di €
316,74, ed ha condannato parte convenuta al pagamento delle spese di lite che ha liquidato in € 150,00, oltre € 50,00 a titolo di spese vive comprensive di contributo unificato se versato, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
L'appellante ha, quindi, impugnato il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese ritenendo che gli onorari liquidati siano inferiori al minimo tabellare, ex art. 4, comma 5, D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, e che la liquidazione delle spese sia illegittima per omessa motivazione.
Ebbene, considerato che l'attuale appellante ha impugnato la cartella di pagamento n.
071/2022/0021111748/000, dell'importo di € 316,74, è evidente che il giudice di prime cure, nella liquidazione delle spese afferenti al giudizio di primo grado, ha errato nell'applicazione delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, concernenti i giudizi di competenza del Giudice di Pace del valore compreso fino ad euro 1.100,00.
Ha, infatti, liquidato la somma di soli euro 150,00, in quanto tale non corrispondente a quella prevista dalle menzionate tabelle per le controversie del sopraindicato valore comprensivo di tutte le fasi, pur applicando la riduzione massima.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 13 aprile 2023, n. 9815, ha stabilito il seguente principio di diritto: «In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal
DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile».
La stessa Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 17613 del 16 giugno 2024, ha confermato il suddetto orientamento giurisprudenziale, richiamando il principio di diritto già enunciato (cfr. Cass. nn. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023): «salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 l. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al
d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 l. 247/2012».
A ciò si aggiunga, che qualora il giudice di prime cure fosse arrivato alla somma liquidata eliminando dalla liquidazione alcune fasi di giudizio, la parte della sentenza in ordine alle regolamento delle spese sarebbe, in ogni caso, priva di motivazione sul punto,
2 non risultando indicate le ragioni della decisione del Giudice di Pace di discostarsi, in difetto, dai valori medi previsti dallo scaglione di riferimento fino al valore di € 1.100,00.
Sul punto, con Ordinanza n. 8146 del 23.4.2020, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: “Non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (art.
24 della legge n. 794 del 1942; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente d.m. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal d.m. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n.
55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e
Cass. n. 20790/2017)”
Da tanto discende la fondatezza dell'appello e la necessaria riforma parziale della sentenza impugnata.
Tuttavia, va oltremodo evidenziato che nel giudizio di primo grado, tra l'altro contumaciale, non vi è stata alcuna attività istruttoria, la cui fase di trattazione è stata pressochè inesistente, e che, pertanto, non può essere liquidato il relativo valore economico di riferimento.
In definitiva, alla luce del valore della controversia di € 316,74 (scaglione di riferimento fino ad euro 1.100,00), questo giudice ritiene opportuno rimodulare i compensi per il primo grado di giudizio in euro 278,00 (valori medi senza fase istruttoria/trattazione), per compensi professionali, euro 43,00 a titolo di contributo unificato, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to
Vito Mazzella dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_3 Controparte_2
Napoli n. 11116/2024, così provvede:
3 a) dichiara la contumacia dell' e del Controparte_3 CP_2
[...]
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' ed il al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 solido, delle spese di lite relative al primo grado di giudizio che liquida in complessivi €
321,00, di cui € 278,00 per compensi professionali ed € 43,00 a titolo di contributo unificato, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Vito Mazzella dichiaratosi antistatario;
c) condanna l' ed il al pagamento, Controparte_1 Controparte_2 in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Vito Mazzella dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 25.6.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
4