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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/09/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 845/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Cerri Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Di Maggio
-RESISTENTE -
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.06.2023, l'epigrafato opponente reagisce all'intimazione di pagamento n. 03420180001973371000 ricevuta il 23.05.2023 dalla
Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) in conseguenza del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali, una delle quali, la n. 03420180001973371000, afferente al mancato pagamento di sanzioni amministrative per l'anno 2014, iscritta a ruolo dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza (ITL) e, dunque, di cognizione del giudice del lavoro.
1 L'opponente eccepisce l'omessa notifica della cartella di pagamento e nel merito la prescrizione quinquennale del credito recato dalla medesima.
Si è costituita l' variamente argomentando Controparte_1 per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per la sua infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
2.1. L'eccezione concernente l'omessa notifica della cartella recante la richiesta di pagamento di sanzioni amministrative emesse dall'ITL di Cosenza si risolve in una censura di ordine procedurale ed integra, pertanto, gli estremi di un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c..
Ebbene, tale contestazione è stata tempestivamente proposta, considerato che l'opponente ha proposto ricorso giurisdizionale l'08.06.2023, ovvero entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento contestata (23.05.2023).
E, però, nel merito, l'eccezione di omessa notifica del titolo presupposto all'intimazione di pagamento impugnata è infondata, considerato che il Controparte_2 ha fornito prova documentale della notifica della cartella di pagamento al ricorrente, avvenuta il 22.11.2018 (cfr. all.ti non numerati ovvero, avviso di avvenuta CP_1 notifica e copia di relata di notifica della cartella di pagamento n.
03420180001973371000 sottoscritta dal figlio dell'odierno opponente. Sul punto, si ricorda che “Al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella;
la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'"intimazione di pagamento” cfr. Cassazione civile sez. lav., 22/05/2020, n.9492, ed ancora, tra le tante,
Tribunale Napoli sez. XIV, 18/09/2023, n.8477: “La prova del perfezionamento del
2 procedimento di notificazione della cartella esattoriale e della relativa data è assolta con la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.”).
L'eccezione che precede, pertanto, deve essere rigettata.
2.2. L'eccezione di prescrizione del credito recata dalla cartella di pagamento n.
03420180001973371000, che configura un'ipotesi di opposizione all'esecuzione, deve essere rigettata, stante il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Sul punto, preme sottolineare che, con l'affidare la riscossione al concessionario, l'ente impositore non si spoglia del proprio credito;
né è corretto confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario (Tribunale Milano, sez. lav., 13/10/2020, n.
1367).
Di recente, chiarificatoria, Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.”.
I principi che precedono, applicabili anche al caso de quo, determinano che la domanda volta a far accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito di titolarità dell'ITL di Cosenza, recato dalla cartella di pagamento n.
03420180001973371000, deve essere rigettata essendo stata proposta esclusivamente nei 3 confronti dell' che, sul punto, è priva di legittimazione Controparte_1 passiva.
3. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti in ragione del consolidamento solo in corso di causa dell'indirizzo ermeneutico che determina il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 24.09.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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