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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 661/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LA Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO FR, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1837/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Ricorrente_1 4 - Sede Gaeta
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 Petroli S.r.l. - 02660660594
elettivamente domiciliato presso Via Madonna Delle Grazie N. 82 04022 Fondi LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 916/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 25/10/2022
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 24272 IRBA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1La società s.r.l. impugnava dinanzi la C.T.P. di LATINA, nei confronti dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DI GAETA e della REGIONE
LA, l'avviso di pagamento e irrogazione di sanzione amministrativa prot. n. 24272/RU del
16 dicembre 2021, emesso dall'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DI GAETA, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 504/95 e dell'art. 17 del D.lgs. n. 472/1997 per omesso versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione relativo all'anno
2016, a seguito del processo verbale di constatazione prot. n. A11810 del 28/10/2021, deducendo il contrasto con la normativa comunitaria e la diretta applicabilità della direttiva n. 2008/118/CEE.
La C.G.T. di primo grado di LATINA, con la sentenza qui gravata, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite del grado.
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO di GAETA, quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo anche in questo grado il proprio difetto di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal giudizio ritenendo essere unico contraddittore la REGIONE
LA per quanto riguarda l'IRBA di cui qui si discute avendo agito nell'attività accertativa e di liquidazione dell'imposta per conto della REGIONE LA.
Non si sono costituiti nel presente grado di giudizio né la contribuente né la REGIONE
LA.
In data 14/05/2024 l'appellante ha depositato atto di annullamento in autotutela con contestuale memoria con la quale ha chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere.
All'udienza del giorno 21 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto oggetto del giudizio (avvenuta in data
13/05/2024).
2. Sul punto il Collegio osserva, infatti, che la legittimazione attiva è riconosciuta a ciascuna delle parti del giudizio di primo grado che sia portatrice di un interesse, inteso come possibilità di conseguire un vantaggio di carattere sostanziale a seguito della proposizione dell'appello e tale interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve perdurare sino alla pronuncia giurisdizionale.
3. Nella vicenda sottoposta all'attenzione di questa Corte tale interesse è venuto meno durante la fase di appello nel momento in cui l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI - UFFICIO di GAETA ha annullato in autotutela l'atto impositivo oggetto del giudizio per cui è sopravvenuto, in corso di giudizio, un evento che rende superflua la decisione del giudice essendo incontestabilmente venute meno le ragioni di contrasto tra le parti.
3.1 La pronuncia di cessazione della materia del contendere è, com'è noto, codificata all'interno del processo tributario, la cui disciplina (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l'effetto processuale nell'estinzione del giudizio.
3.2 La Suprema Corte (sez. V, 27/02/2020, n. 5351; conforme sez. V, 06/08/2020, n. 16764) ha affermato che “le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere - differenziandosi da quelle che comportano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 44)- presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione) idonei a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia;
il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata (la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia)”.
3.2.1 Infatti solo la pronuncia di cessata materia del contendere “impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (cfr. Cass. nn. 26421/2017, 9753/2017 e 19533/2011; analogamente SU, Ordinanza n. 19514/2008)” (Cass. civ., sez. VI, 10/06/2022, n. 18781) e sottintende la volontà delle parti di eliminare tout court l'oggetto stesso della controversia con la necessità di dover travolgere anche le sentenze precedentemente emesse tra le parti per effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto controverso.
4. Va pertanto emessa la declaratoria di estinzione del giudizio per l'avvenuta cessazione della materia del contendere, a norma dell'art. 46-I co. D. Lgs. n. 546/92.
5. A norma dell'art. 15-II co. D. Lgs. 546/92, le spese del primo grado del presente giudizio restano compensate, costituendo la novità della questione affrontata e la disapplicazione di una norma interna, perché in contrasto con il diritto UE, una delle
"eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione.
5.1 Nulla sulle spese del presente grado attesa la mancata costituzione in giudizio della contribuente e della REGIONE LA.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LA Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO FR, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1837/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Ricorrente_1 4 - Sede Gaeta
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 Petroli S.r.l. - 02660660594
elettivamente domiciliato presso Via Madonna Delle Grazie N. 82 04022 Fondi LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 916/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 25/10/2022
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 24272 IRBA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1La società s.r.l. impugnava dinanzi la C.T.P. di LATINA, nei confronti dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DI GAETA e della REGIONE
LA, l'avviso di pagamento e irrogazione di sanzione amministrativa prot. n. 24272/RU del
16 dicembre 2021, emesso dall'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DI GAETA, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 504/95 e dell'art. 17 del D.lgs. n. 472/1997 per omesso versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione relativo all'anno
2016, a seguito del processo verbale di constatazione prot. n. A11810 del 28/10/2021, deducendo il contrasto con la normativa comunitaria e la diretta applicabilità della direttiva n. 2008/118/CEE.
La C.G.T. di primo grado di LATINA, con la sentenza qui gravata, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite del grado.
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO di GAETA, quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo anche in questo grado il proprio difetto di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal giudizio ritenendo essere unico contraddittore la REGIONE
LA per quanto riguarda l'IRBA di cui qui si discute avendo agito nell'attività accertativa e di liquidazione dell'imposta per conto della REGIONE LA.
Non si sono costituiti nel presente grado di giudizio né la contribuente né la REGIONE
LA.
In data 14/05/2024 l'appellante ha depositato atto di annullamento in autotutela con contestuale memoria con la quale ha chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere.
All'udienza del giorno 21 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto oggetto del giudizio (avvenuta in data
13/05/2024).
2. Sul punto il Collegio osserva, infatti, che la legittimazione attiva è riconosciuta a ciascuna delle parti del giudizio di primo grado che sia portatrice di un interesse, inteso come possibilità di conseguire un vantaggio di carattere sostanziale a seguito della proposizione dell'appello e tale interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve perdurare sino alla pronuncia giurisdizionale.
3. Nella vicenda sottoposta all'attenzione di questa Corte tale interesse è venuto meno durante la fase di appello nel momento in cui l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI - UFFICIO di GAETA ha annullato in autotutela l'atto impositivo oggetto del giudizio per cui è sopravvenuto, in corso di giudizio, un evento che rende superflua la decisione del giudice essendo incontestabilmente venute meno le ragioni di contrasto tra le parti.
3.1 La pronuncia di cessazione della materia del contendere è, com'è noto, codificata all'interno del processo tributario, la cui disciplina (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l'effetto processuale nell'estinzione del giudizio.
3.2 La Suprema Corte (sez. V, 27/02/2020, n. 5351; conforme sez. V, 06/08/2020, n. 16764) ha affermato che “le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere - differenziandosi da quelle che comportano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 44)- presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione) idonei a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia;
il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata (la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia)”.
3.2.1 Infatti solo la pronuncia di cessata materia del contendere “impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (cfr. Cass. nn. 26421/2017, 9753/2017 e 19533/2011; analogamente SU, Ordinanza n. 19514/2008)” (Cass. civ., sez. VI, 10/06/2022, n. 18781) e sottintende la volontà delle parti di eliminare tout court l'oggetto stesso della controversia con la necessità di dover travolgere anche le sentenze precedentemente emesse tra le parti per effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto controverso.
4. Va pertanto emessa la declaratoria di estinzione del giudizio per l'avvenuta cessazione della materia del contendere, a norma dell'art. 46-I co. D. Lgs. n. 546/92.
5. A norma dell'art. 15-II co. D. Lgs. 546/92, le spese del primo grado del presente giudizio restano compensate, costituendo la novità della questione affrontata e la disapplicazione di una norma interna, perché in contrasto con il diritto UE, una delle
"eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione.
5.1 Nulla sulle spese del presente grado attesa la mancata costituzione in giudizio della contribuente e della REGIONE LA.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI