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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 424/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2466/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 664/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2975 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Siracusa con sentenza n. 664/2023 rigettava il ricorso della Società_1 s.p. a., ora Ricorrente_1 s.p.a., avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad IMU 2014 del Comune di Noto.
Ha interposto appello la contribuente, deducendo come fosse assolutamente pacifico che la Società appellante abbia concesso in locazione finanziaria a terzi l'Immobile comprensivo dell'annessa area scoperta condominiale, meglio specificata alla lett. c) dell'atto di compravendita, aree identificate al fg. 254 mapp.
4633 e 4635 e, invece, per contro, la sentenza recita: “Esaminando il contratto di compravendita degli immobili oggetto del presente giudizio e il successivo contratto di locazione finanziaria, appare icto oculi che in tale ultimo contratto non si faccia specifico riferimento alle aree identificate al fgl. 254 mapp. 4633 e 4635, mentre siano oggetto della locazione finanziaria gli immobili di cui allo stesso foglio 254 part.11a 4627 subb.
25 e 26. La sentenza, dunque, si fonderebbe sulla presunta mancata inclusione nella locazione finanziaria di aree, che - seppur non espressamente indicate nell'oggetto del contratto - sono comunque individuabili come tali in quanto il contratto rimanda agli immobili "comunque meglio descritti nell'atto di compravendita a rogito notaio Nominativo_2 di Noto in data odierna". La Corte di primo grado, quindi, secondo l'appellante, avrebbe condiviso le motivazioni del Comune di Noto ed avrebbe espresso il convincimento che le aree accertate non fossero oggetto del contratto di locazione finanziaria, dato che, secondo la contribuente, contrasterebbe con quanto emerge dalla documentazione già prodotta.
In particolare, rispetto alla presente controversia, secondo l'appellante, risulterebbe dirimente la consultazione effettuata presso la Conservatoria dei RR. II. di Siracusa - Nota di Trascrizione - presentazione n° 40 del 04/01/2007 (allegato 3), registro generale n° 301 – registro particolare n° 217, relativa al suddetto atto di compravendita, la quale attesta che oggetto della compravendita (e quindi del contratto di leasing per l'espresso rimando in esso contenuto al contratto di compravendita) siano – tra gli altri immobili – anche le aree oggetto dell'avviso di accertamento, e precisamente: Comune F943 – NOTO (SR) Catasto TERRENI dati catasto - Natura T – TERRENO
Consistenza 2 are 86 centiare;
risulterebbe, pertanto, la concessione in locazione finanziaria anche delle aree accertate ed erroneamente qualificate nella sentenza appellata come non rientranti nel contratto di leasing. Se, come asseritamente dimostrato dall'appellante, anche queste aree sono oggetto del contratto di leasing, la soggettività passiva dell'imposta non sarebbe in capo all'appellante, bensì in capo alla società utilizzatrice (cfr. art. 9, co. 1 del d.lgs. n. 23/2011: “soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ... ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi..... Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Noto, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Le ragioni dell'appellante si fondano su un preteso ampliamento del novero dei beni di cui al contratto di compravendita e, correlativamente, di quelli dati in leasing, asserzione che non solo non è supportata da lacuna prova, ma che, addirittura risulta smentita dal dato testuale del contratto di leasing in questione, nel quale, come correttamente rilevato dai primi giudici, non si fa nessuno specifico riferimento alle aree identificate al fgl. 254 mapp. 4633 e 4635, mentre sono oggetto della locazione finanziaria gli immobili di cui allo stesso foglio 254 part.11a 4627 subb. 25 e 26, essendo irrilevante la formula utilizzata nel contratto medesimo a proposito del rimando agli immobili "comunque meglio descritti nell'atto di compravendita a rogito notaio Nominativo_2 di Noto in data odierna", riferimento che attiene alla descrizione degli immobili dati in leasing con quel contratto e non certo ad un surrettizio ampliamento della cessione al di là di quanto già chiaramente indicato nel contratto medesimo.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 8, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna il
Ricorrente_1 s.p.a. al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Noto che liquida in complessivi
€ 1.000,00.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
Il Presidente
IN GA
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2466/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 664/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2975 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Siracusa con sentenza n. 664/2023 rigettava il ricorso della Società_1 s.p. a., ora Ricorrente_1 s.p.a., avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad IMU 2014 del Comune di Noto.
Ha interposto appello la contribuente, deducendo come fosse assolutamente pacifico che la Società appellante abbia concesso in locazione finanziaria a terzi l'Immobile comprensivo dell'annessa area scoperta condominiale, meglio specificata alla lett. c) dell'atto di compravendita, aree identificate al fg. 254 mapp.
4633 e 4635 e, invece, per contro, la sentenza recita: “Esaminando il contratto di compravendita degli immobili oggetto del presente giudizio e il successivo contratto di locazione finanziaria, appare icto oculi che in tale ultimo contratto non si faccia specifico riferimento alle aree identificate al fgl. 254 mapp. 4633 e 4635, mentre siano oggetto della locazione finanziaria gli immobili di cui allo stesso foglio 254 part.11a 4627 subb.
25 e 26. La sentenza, dunque, si fonderebbe sulla presunta mancata inclusione nella locazione finanziaria di aree, che - seppur non espressamente indicate nell'oggetto del contratto - sono comunque individuabili come tali in quanto il contratto rimanda agli immobili "comunque meglio descritti nell'atto di compravendita a rogito notaio Nominativo_2 di Noto in data odierna". La Corte di primo grado, quindi, secondo l'appellante, avrebbe condiviso le motivazioni del Comune di Noto ed avrebbe espresso il convincimento che le aree accertate non fossero oggetto del contratto di locazione finanziaria, dato che, secondo la contribuente, contrasterebbe con quanto emerge dalla documentazione già prodotta.
In particolare, rispetto alla presente controversia, secondo l'appellante, risulterebbe dirimente la consultazione effettuata presso la Conservatoria dei RR. II. di Siracusa - Nota di Trascrizione - presentazione n° 40 del 04/01/2007 (allegato 3), registro generale n° 301 – registro particolare n° 217, relativa al suddetto atto di compravendita, la quale attesta che oggetto della compravendita (e quindi del contratto di leasing per l'espresso rimando in esso contenuto al contratto di compravendita) siano – tra gli altri immobili – anche le aree oggetto dell'avviso di accertamento, e precisamente: Comune F943 – NOTO (SR) Catasto TERRENI dati catasto - Natura T – TERRENO
Consistenza 2 are 86 centiare;
risulterebbe, pertanto, la concessione in locazione finanziaria anche delle aree accertate ed erroneamente qualificate nella sentenza appellata come non rientranti nel contratto di leasing. Se, come asseritamente dimostrato dall'appellante, anche queste aree sono oggetto del contratto di leasing, la soggettività passiva dell'imposta non sarebbe in capo all'appellante, bensì in capo alla società utilizzatrice (cfr. art. 9, co. 1 del d.lgs. n. 23/2011: “soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ... ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi..... Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Noto, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Le ragioni dell'appellante si fondano su un preteso ampliamento del novero dei beni di cui al contratto di compravendita e, correlativamente, di quelli dati in leasing, asserzione che non solo non è supportata da lacuna prova, ma che, addirittura risulta smentita dal dato testuale del contratto di leasing in questione, nel quale, come correttamente rilevato dai primi giudici, non si fa nessuno specifico riferimento alle aree identificate al fgl. 254 mapp. 4633 e 4635, mentre sono oggetto della locazione finanziaria gli immobili di cui allo stesso foglio 254 part.11a 4627 subb. 25 e 26, essendo irrilevante la formula utilizzata nel contratto medesimo a proposito del rimando agli immobili "comunque meglio descritti nell'atto di compravendita a rogito notaio Nominativo_2 di Noto in data odierna", riferimento che attiene alla descrizione degli immobili dati in leasing con quel contratto e non certo ad un surrettizio ampliamento della cessione al di là di quanto già chiaramente indicato nel contratto medesimo.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 8, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna il
Ricorrente_1 s.p.a. al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Noto che liquida in complessivi
€ 1.000,00.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
Il Presidente
IN GA