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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/07/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 10.7.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. F. Stranieri
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1
in atti, dall' avv. R. Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortunio lavorativo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 27.6.2023, un infortunio in itinere a causa del quale gli era stato diagnosticato un “trauma toracico, tumefazioni ed escoriazioni su varie parti del corpo”.
Ritenuta l'erroneità del provvedimento emesso in fase amministrativa, con il quale CP_1 non aveva riconosciuto l'esistenza di postumi, chiedeva di “accertare e per l'effetto dichiarare, nei confronti dell , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro del 27/06/2023 pari al 12%, con decorrenza dalla domanda amministrativa o, in subordine, da quella che verrà meglio individuata in corso di causa e ritenuta di Giustizia”.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando la CP_1
valutazione medico legale espressa dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione la natura lavorativa dell'infortunio indicato in ricorso
(avendo riconosciuto, in via amministrativa, l'indennità prevista per l'inabilità CP_1 temporanea) è stata disposta ctu medico legale al fine di accertare l'esistenza di eventuali postumi.
Ebbene il ctu nominato ha rilevato quanto segue: “In data 25 agosto 2023 è stata ripetuta la RMN del rachide dorsale: conservata la fisiologica cifosi. Note spondilosiche con osteofitosi marginale. Non significative alterazioni di segnale a carico dei dischi intersomatici. Si evidenzia avvallamento della limitante superiore del soma di D12 da possibile esito post-traumatico senza tuttavia evidente edema della spongiosa ossea
La presenza di edema osseo spongioso (reazione dell'osso ad un evento acuto) è considerato segno di traumatismo recente a carico del segmento osseo interessato. Nel nostro caso sia la risonanza eseguita a qualche giorno dal trauma che quella eseguita successivamente, il 25 agosto 2023 , pur segnalando l'avvallamento della limitante somatica superiore di D12, non ha evidenziato segni di edema osseo tale da poter considerare l'avvallamento dovuto a un episodio traumatico recente (nello specifico a causa dell'incidente).
Quindi pur in presenza di una deformità ossea vertebrale della D12 non si può considerare tale situazione attribuibile al trauma del 27 giugno 2023 in quanto mancano
i segni che un esame strumentale ripetuto due volte in prossimità del trauma avrebbe necessariamente dovuto segnalare. Trattasi quindi di una deformità vertebrale da attribuire ad eventi pregressi e non all'incidente di cui in causa. Anche il trattamento che gli specialisti ortopedici del presidio ospedaliero di Monopoli hanno praticato, assumendo inizialmente un atteggiamento di prudenza con l'indicazione al busto ortopedico, depone per un fatto pregresso in quanto in presenza di una sicura frattura vertebrale l'immobilizzazione con il busto raggiunge almeno i tre mesi ( nel nostro caso la visita di controllo del 28 luglio 2023 consigliava l'abbandono del busto)”.
Ha quindi concluso che “non ci [sono] postumi permanenti funzionali riconducibili all'evento traumatico e che l'avvallamento della D12 segnalata strumentalmente nella
TAC eseguita in fase acuta è da attribuirsi ad un evento pregresso”.
Ebbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni rassegnate dal perito essendo state rese all'esito di un approfondito esame della documentazione in atti e sulla base di argomentate motivazioni, prive di vizi logici e metodologici, stante altresì l'assenza di contestazioni – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee a validamente infirmare il contenuto dell'elaborato peritale.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1
decreto; dichiara irripetibili le spese.
Brindisi, 10.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere