Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3162/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.3.2025 da
1) , Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Franciosi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a NO il 25.8.1982 cittadino: italiano
Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...] con il Prof. Avv. Filippo Danovi e l'Avv. Serena Canestrelli presso i quali ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a AT ES (MI) in data 1.8.2015; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AT ES (MI) (anno 2015, atto n. 12, parte II, serie A), nonché trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di NO
(anno 2015, atto n.787, parte II, serie B);
separati consensualmente con sentenza n. 102/2024 emessa dal Tribunale di NO in data 17.4.2024
e pubblicata in data 18.4.2024;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio;
le decisioni di maggiore importanza per , relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte della residenza Per_1 abituale del minore, verranno adottate congiuntamente dai genitori nell'interesse esclusivo del minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di . Per_1
2) La residenza del figlio minore rimarrà fissata a NO, in via Giannone n. 10, ove vivrà Per_1 con la madre.
3) trascorrerà con il padre, presso la nuova abitazione dello stesso sita a NO, in via Per_1
Giorgio Chavez n. 2, i fine settimana alternati dal venerdì prelevandolo all'uscita da scuola al lunedì mattina oltre a due pomeriggi infrasettimanali (prelevandolo dall'uscita da scuola) con pernottamento, da individuarsi nelle giornate del mercoledì e del giovedì nelle settimane che terminano con il week end materno e nelle giornate del lunedì e del martedì nelle settimane che terminano con il week end paterno secondo il seguente schema:
Le parti danno atto che ai fine settimana di competenza si annettono automaticamente le vacanze di
Carnevale, i c.d. ponti festivi e i singoli giorni festivi ad essi adiacenti: il genitore cui spetta il finesettimana preleverà il figlio all'uscita dall'istituto scolastico/riaccompagnerà il figlio a scuola il giorno successivo.
Fatto sempre salvo ogni diverso e migliore accordo, in caso di impedimento di uno dei genitori a poter tenere con sé nei periodi di competenza, le parti si impegnano a darne tempestiva Per_1 comunicazione scritta all'altro con un anticipo di almeno 48 ore così da poter concordare la possibilità di recupero del periodo non goduto. Nel caso in cui l'altro genitore fosse indisponibile alla sostituzione, il genitore a cui spetta tenere con sé avrà cura di reperire autonomamente Per_1 una soluzione sostitutiva, facendosene carico. I genitori concordano sulla possibilità di delegare l'accompagnamento/prelievo a/da scuola nonché la cura di ai nonni materni o paterni oppure Per_1
a una babysitter.
In ipotesi di assenza di lezioni scolastiche l'inizio e il termine dei periodi di competenza dei genitori con sarà comunque coincidente con l'orario di accompagnamento/prelievo a/da scuola e il Per_1 luogo in cui dovrà essere prelevato coinciderà con l'abitazione del genitore presso cui si trova. Per_1
4) I genitori concordano la seguente suddivisione dei periodi di sospensione scolastica durante l'estate (fatti sempre salvi diversi e migliori accordi tra loro da concordare per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno):
- durante il mese di giugno continuerà ad applicarsi il calendario ordinario di cui al punto 3 che precede;
- durante il mese di luglio continuerà ad applicarsi il calendario ordinario di cui al punto 3 che precede. Ove uno dei due genitori o entrambi fossero nella possibilità di consentire ad di Per_1 trascorrere giorni del mese di luglio in località di villeggiatura, il relativo accordo dovrà essere raggiunto dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno, manifestando sin d'ora le parti il loro consenso a poter consentire il più possibile al bambino di trascorrere giorni di villeggiatura con l'altro genitore e/o con i nonni in luogo della permanenza a NO. Parimenti le parti si impegnano sin d'ora a far sì che nell'ipotesi di vacanze di nel mese di luglio, l'organizzazione delle stesse Per_1
e di quelle del successivo mese di agosto possa avvenire possibilmente evitando eccessivi spostamenti del minore;
- durante il mese di agosto trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive, Per_1 quindi il primo periodo coincidente con le prime due settimane di agosto con un genitore e il secondo periodo coincidente le ultime due settimane di agosto con l'altro, spettando la scelta tra il primo o il secondo periodo alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari, scelta da comunicare all'altro genitore per iscritto entro il 5 giugno di ogni anno.
Al termine del primo periodo verrà accompagnato a NO dal genitore cui spetta tale Per_1 periodo di vacanza ove lo attenderà l'altro genitore. Entrambi i genitori concordano, se possibile, di individuare un luogo intermedio ove incontrarsi per la consegna del minore al fine di limitare gli spostamenti e le fatiche di . Per_1
5) I genitori, fatti salvi migliori accordi tra loro, concordano la seguente suddivisione del periodo di vacanza coincidente con la sospensione scolastica in occasione del Natale e Capodanno: dall'inizio della sospensione scolastica al giorno 24 dicembre si applicheranno le modalità ordinarie di cui al punto 3 che precede;
successivamente starà, ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre Per_1 sino al 31 dicembre (ore 12.00), e con l'altro genitore dalle ore 12.00 del 31 dicembre sino alla fine delle vacanze scolastiche con accompagnamento a scuola. A prescindere dalla suddivisione di cui supra, trascorrerà dal 24 dicembre alle ore 9.30 sino alle ore 10.00 del 25 dicembre con un Per_1 genitore e dal 25 dicembre alle ore 10.00 al 26 dicembre alle ore 10.00 con l'altro, ad anni alterni.
6) I genitori, fatti salvi migliori accordi tra loro, concordano che l'intero periodo di vacanze pasquali coincidente con la sospensione scolastica verrà trascorso da con il genitore con cui non ha Per_1 trascorso la settimana di Natale (quindi quella dal 24 dicembre sino al 31 dicembre), a partire dalla fine delle lezioni scolastiche e accompagnando direttamente il minore alle lezioni la mattina della ripresa scolastica.
7) In occasione dei periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun genitore (o con i Per_1 nonni) e, in ogni caso, in occasione di ogni soggiorno trascorso fuori dalla residenza abituale
(NO), i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente i recapiti
(indirizzo e numero di telefono fisso e/o mobile) delle località in cui si recheranno con il minore e consentiranno all'altro genitore almeno uno scambio telefonico giornaliero con il bambino.
8) Le modalità di frequentazione ordinarie di cui al precedente punto 3 saranno sospese nei periodi di cui ai precedenti 4, 5 e 6. L'alternanza dei fine settimana riprenderà esattamente come era stata interrotta prima della sospensione.
9) Il documento d'identità del figlio minore seguirà secondo le indicate frequentazioni con i Per_1 genitori, nonché in caso di viaggio del minore con un genitore e con la sottoscrizione del presente ricorso i genitori prestano sin d'ora il loro assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti del minore validi per l'espatrio.
10) Il IG. contribuirà al mantenimento ordinario perequativo – saranno da Parte_2 considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza IGnificativa;
saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. vitto e mensa scolastica, b. abbonamenti a trasporti per eIGenze di istruzione;
c. farmaci da banco, d. abbigliamento comprese le spese per cambio di stagione, e. contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi, f. materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby-sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola del figlio minore - versando alla IG.ra , mediante bonifico bancario, entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 250,00 oltra rivalutazione Istat con decorrenza febbraio
2024 e prima rivalutazione febbraio 2025, importo che verrà meno allorché il reddito materno e il reddito paterno diventeranno equivalenti oppure allorché il reddito materno ritorni quello precedente alla nascita di . Per_1
11) Le spese straordinarie relative al figlio minore, come da Linee Guida adottate da codesto Ill.mo
Tribunale da intendersi qui integralmente trascritte, verranno sostenute nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. I genitori di concordano che ogni spesa Per_1 straordinaria – anche laddove non espressamente prevista dalle Linee guida e non rientrante nel mantenimento ordinario di cui al punto 10 - , una volta concordata verrà tra loro suddivisa nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
12) concordano che l'Assegno Unico e Universale continuerà Parte_2 Parte_1
a essere erogato da INPS nella misura del 100% a favore della madre.
13) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti.
14) La casa coniugale sita a NO, in via Giannone n. 10 resta assegnata, con le rispettive pertinenze (posto auto e solaio) e con tutto quanto la arreda, alla IG.ra quale genitore Parte_1 prevalentemente collocatario del figlio minore.
15) I coniugi danno atto che le utenze della casa familiare e le spese condominiali ordinarie sono a carico di in quanto genitore assegnatario, le spese condominiali straordinarie e il Parte_1 mutuo (e la relativa assicurazione) sono a carico delle parti al 50% ciascuno (in ragione del titolo di comproprietà dell'immobile e di cointestazione del mutuo) e le imposte e le tasse sono soggette al regime tributario fiscale previsto in relazione al godimento-uso dell'immobile e alla proprietà dello stesso.
16) I coniugi danno atto di aver già provveduto allo scioglimento della comunione legale e che il conto corrente cointestato ai coniugi (n. 1000/00011474 presso Intesa SanPaolo), rimarrà in essere, essendo legato al mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, cui entrambi i coniugi sono obbligati nella misura del 50% ciascuno (fatto salvo quanto previsto al punto 15 che precede), con obbligo di entrambi di ivi versare la provvista ai fini dell'adempimento di tale obbligazione. Le parti danno atto, e a tal fine si impegnano, che il suddetto conto corrente cointestato resterà attivo unicamente ai fini del pagamento delle rate di mutuo.
17) e dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_2 Parte_1 indipendenti e danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del presente accordo e delle obbligazioni che precedono, hanno risolto con reciproca soddisfazione ogni pregresso rapporto di natura personale ed economica e rinunciano alla proposizione di futuri giudizi civili e/o penali inerenti alla pregressa convivenza matrimoniale e/o relativi a qualsivoglia pretesa anche di diversa natura maturata alla data odierna.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT ES (MI)
l'1.8.2015 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT ES perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché comunicazione anche al Comune di NO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in NO, il 9.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
NO, _____________
IL PM IL PG