Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario avv.
Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2628/2022 R.G. promossa da c.f. con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Ariccia (RM), Via dei Cardi, 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio con l'Avv.
Michele Piccari e con l'Avv. Luisa Pecoraro presso il cui studio in Roma, Via G. Ferrari n.
4-00195 ha eletto domicilio, PEC
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opponente contro p.iva in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo amministratore unico p.t., costituita in giudizio con l'Avv. Edoardo Rocco, con studio in Eboli, via dei
Lucani, 25,
PEC .salerno.it Email_3 CP_2
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 49/2022 di €.
5.889,75, con R.G. 9230/2021.
Conclusioni: come da verbale ed atti di causa.
Udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc: 30.05.2025.
Il G.O., lette le note di udienza, come riportato in separato verbale, decide la causa nei seguenti termini.
1
Con atto di citazione notificato con pec del 14.03.2022
[...]
proponeva opposizione a D.I. n. 49/22 Parte_1
emesso dal Tribunale di Salerno in data 10.01.2022, evocando in giudizio per l'udienza del Controparte_1
19.07.2022, eccependo preliminarmente la nullità della notifica per aver l'intimante notificato il solo decreto ingiuntivo omettendo di accludere il ricorso. Così concludeva:
“In via preliminare: dichiarare nulla la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, per mancata allegazione del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e comunque revocare, il decreto ingiuntivo n. 13966/2021 (rectius n. 49/22, n.d.r.), emesso, nell'ambito del procedimento monitorio R.g. n. 9230/2021, dal
Tribunale Civile di Salerno;
- In via principale, nel merito: dichiarare non dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, stante il puntuale pagamento delle fatture di cui sopra, ovvero imputare il predetto pagamento, ai sensi dell'art. 1193, comma 1 e 2 c.c., secondo l'imputazione effettuata dal debitore,
o, in via residuale, alla soddisfazione delle partite di debito più antiche;
- In via subordinata, nel merito: disporre, in relazione alle obbligazioni di pagamento sottese alle fatture poste a base del provvedimento monitorio opposto, la riduzione delle somme effettivamente dovute, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, sulla base dei motivi di cui alle lettere C-D; - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Il 26.05.2022 si costituiva Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto oltre che sfornita di prova, con conferma del D.I.
n. 49/22. Con vittoria di spese ed onorari.
2 Alla prima udienza del 13.09.2022 svoltasi in modalità cartolare, si concedevano i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e si rinviava al 29.03.2023. Con ordinanza del 10.04.2023 si rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, si ammetteva la prova testimoniale e si rinviava per l'escussione all'udienza del 18.10.2023. Escussi i soli testi di parte opposta per decadenza dalla prova di parte opponente, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.11.2024, con termine per note conclusionali sino a 30 giorni prima e quindi all'odierna udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e come tale va respinta.
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione sollevata dall'opponente di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, per mancata allegazione del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto la pec ricevuta il 02.02.2022 conteneva solo il D.I. del 10.01.2022 e non anche il ricorso di riferimento.
La doglianza non ha pregio.
L'omessa notifica del ricorso non può essere causa di nullità della notifica del provvedimento monitorio poiché con essa si
è in ogni caso manifestata la volontà del creditore di volersene avvalere potendo in specie farsi applicazione dei principi generali conservazione degli atti giuridici e di sanatoria ex art. 156 co. 2 cpc degli atti viziati laddove abbiano raggiunto lo scopo cui sono destinati. E poiché l'ammessa notifica del decreto ingiuntivo ha nel caso in esame comunque consentito al debitore di proporre tempestiva ed argomentata opposizione,
l'eccepito vizio della notifica del corrispondente ricorso deve ritenersi in tal modo sanato non ravvisandosi un effettivo impedimento alla comprensione dell'atto ed una
3 compromissione delle garanzie della difesa e del contraddittorio, trattandosi comunque di una posizione debitoria, quale quella quantificata in D.I., ben nota ad
[...]
come dimostrato dal precedente fitto Parte_1
carteggio tra le parti prodotto in atti, con cui il creditore sollecitava il pagamento delle fatture poste a fondamento del ricorso per D.I. rimaste inevase ed il debitore che ascrivendo le difficoltà economiche alla grave crisi del settore in conseguenza dell'imprevista pandemia da Covid 19, chiedeva una congrua dilazione di pagamento e s'impegnava in un condiviso piano di rientro, provvedendo a pagamenti parziali.
Riguardo al merito, stabilito che con il giudizio di opposizione ex art. 645 cpc si introduce un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali e dai corrispondenti oneri probatori;
che oggetto di tale giudizio non è tanto la valutazione di legittimità̀ e di validità̀ del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
che, pertanto, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Trib.
Salerno, sent. n. 306/2021; Trib. Vicenza, sent. n. 1730/2021:
Trib. Milano, sent. 30.05.2017 n. 1603; Cass. sent. 28 maggio
2019, n. 14473); rilevato che nel caso sub judice non è in contestazione il sottostante prolungato rapporto negoziale tra le parti con gli effetti sul punto di cui all'art. 115 cpc, può ritenersi che l'opposta - che ne aveva l'onere in quanto parte attrice in senso sostanziale ha provato che: - le prestazioni
4 poste a base delle fatture insolute sono conseguenti a forniture di merci documentate negli incontestati DDT prodotti ed allegati alle fatture n. 243/21 del 18.02.2021 di €. 5.952,00, n.
445/21 del 17.03.2021 di €. 875,75, per un totale complessivo di €. 5.889,75; - che gli acconti corrisposti dalla società opponente di €. 500,00 con bonifico del 01.07.2021 su fattura n, 445/21 ed acconto di €. 437,75 con bonifico del 07.04.2021 su fattura n. 445/21 sono stati dall'opposta coerentemente scomputati dal totale;
- il bonifico del 07.03.2022 di € 7.076,00 invocato dall'opponente a “saldo ordini n. 485 e 343” risulta invece effettivamente ascrivibile al pagamento della fattura n.
404/2022 dell'08.03.2022 di pari importo (ovvero di €.
7.076,00), prodotta in atti, attestante un credito ulteriore e diverso.
A ciò si aggiunga che la prova per testi ha confermato le circostanze dedotte dall'opposto ed il credito residuo posto a fondamento del D.I. I testi e , Tes_1 Testimone_2
escussi all'udienza del 20.03.3034, hanno infatti coerentemente riferito della causale del credito, hanno confermato in maniera concorde il mancato saldo delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e l'impegno dell'opposto di rientrare dalla debitoria in oggetto con un pagamento rateizzato.
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Salerno, ogni altra questione assorbita o disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
5 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 49/2022 che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore del procuratore dell'opposta alle spese di causa che si quantificano in € 3.200,00, oltre rimborso forfettario, spese vive, iva se dovuta e c.p.a., con attribuzione per dichiarata antistatarietà
Così deciso in Salerno lì, 30 maggio 2025
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
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