TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2210 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso in forza di procura in Parte_1 atti, dall'avv. Mariagrazia Luciano e come in atti elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 12.02.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzata, ha proposto appello avverso la sentenza n. 3487/2016, resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore il 11/10/2017, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dei verbali (specificamente indicati nell'atto introduttivo) elevati in suo danno per violazione dell'art. 142 c. 8 del Codice della Strada. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'insussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado avverso i riferiti verbali, ben potendo l'opponente – contrariamente a quanto ritenuto dal GdP - proporre impugnazione cumulativa avverso più sanzioni amministrative elevate in proprio danno, per asserita violazione della medesima disposizione. Nel merito l'appellante ha riproposto i motivi di opposizione già fatti valere in primo grado. Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della convenuta soccombente, con attribuzione al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la . Controparte_1 Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c..
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Merita accoglimento innanzitutto la prima doglianza concernente la erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
Invero, nessuna norma di legge o principio di diritto impone la necessità per la parte destinataria della notifica di più verbali di contestazione di sanzioni amministrative per condotte, per così dire, “seriali” di proporre distinti ricorsi;
né alcuna disposizione commina la sanzione dell'inammissibilità in caso di proposizione di un ricorso cumulativo.
Anzi, alla conclusione opposta conduce l'esigenza di speditezza processuale e di contenimento dei tempi e costi della giustizia. Detta posizione ermeneutica ha infine ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto ammissibile la presentazione di un ricorso c.d. “cumulativo” (cfr. Cass. civile, sez. II, ordinanza
15/11/2011 n° 23881).
Di conseguenza, l'impugnazione proposta in primo grado deve senz'altro ritenersi ammissibile e la sentenza n.
3487/2016 va integralmente riformata.
Quanto precede, impone la necessità di decidere il merito dell'impugnativa proposta. ha, già in primo grado, contestato la correttezza dell'accertamento della violazione Parte_1 contestata nei propri confronti, in ragione della mancata prova della corretta taratura del meccanismo di rilevazione della velocità e della irrituale applicazione della riduzione della velocità del 5% ex art. 345, c. 2 DPR
4957/92; nonché il vizio di forma dei verbali stessi.
Ebbene, con riferimento al primo dei motivi di impugnazione proposti, va osservato che l'accertamento del superamento del limite di velocità è avvenuto, in entrambi i casi, mediante strumenti elettronici di rilevamento della velocità.
Il preteso trasgressore ha dunque contestato la legittimità e correttezza di tale accertamento in ragione del fatto che non vi è prova della taratura degli apparecchi utilizzati nel caso specifico.
Ora, tale doglianza coglie certamente nel segno. L'essenzialità di tale adempimento è stata definitivamente confermata dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 113/15 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Secondo la Consulta, l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, così come interpretato dalla precedente
Corte di Cassazione, collide con il “principio di razionalità. In particolare, "quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale, L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.
I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale" (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 113/15).
Anche sul piano della coerenza interna della norma, prosegue poi la Corte, "la prescrizione dell'art. 45 del medesimo codice, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. Il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica".
Di qui la decisione di dichiarare l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 - come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - incostituzionale in riferimento all'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Di conseguenza deve affermarsi, in linea di principio, l'illegittimità della sanzione di cui all'art. 142 c.d.s. che sia applicata senza aver previamente sottoposto l'apparecchio rilevatore a tali verifiche. Ciò indipendentemente dal fatto che si sia trattato di rilevazioni automatiche o realizzate attraverso operatori.
Ciò chiarito, è principio pacifico quello per cui nel giudizio di impugnazione delle sanzioni amministrative la
Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice;
di conseguenza, è quest'ultima ad essere gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della propria pretesa sanzionatoria. Conseguentemente, è alla P.A. che spetta l'onere di provare la corretta taratura periodica delle apparecchiature utilizzate, a ciò non essendo sufficiente la mera indicazione nel corpo del verbale di contestazione che le stesse sono state ritualmente omologate, dovendo altresì provare, in applicazione dei ricordati principi, che le stesse siano state sottoposte a regolare revisione e taratura periodica.
Solo in tal modo è lecito presumere la correttezza dell'accertamento compiuto. Nel caso di specie, la è rimasta contumace già nel giudizio di primo grado e Controparte_1 conseguentemente, nulla ha provato sul punto.
Il motivo di opposizione ritualmente riproposto in grado d'appello va quindi accolto.
In accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza n. 3487/2016, i verbali impugnati vanno annullati.
Ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite, del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro
1.100,00, giudizi di competenza del giudice di pace) in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
ed in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00 giudizi innanzi al Tribunale) per le spese del giudizio di appello.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla i verbali impugnati, elevati in danno dell'appellante;
- condanna la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 800,00 per competenze ed euro 43,00 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
- condanna la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 secondo grado di giudizio in favore della controparte che liquida in euro 1.200,00 per competenze ed euro 350,00 per spese oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Nocera Inferiore il 12.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2210 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso in forza di procura in Parte_1 atti, dall'avv. Mariagrazia Luciano e come in atti elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 12.02.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzata, ha proposto appello avverso la sentenza n. 3487/2016, resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore il 11/10/2017, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dei verbali (specificamente indicati nell'atto introduttivo) elevati in suo danno per violazione dell'art. 142 c. 8 del Codice della Strada. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'insussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado avverso i riferiti verbali, ben potendo l'opponente – contrariamente a quanto ritenuto dal GdP - proporre impugnazione cumulativa avverso più sanzioni amministrative elevate in proprio danno, per asserita violazione della medesima disposizione. Nel merito l'appellante ha riproposto i motivi di opposizione già fatti valere in primo grado. Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della convenuta soccombente, con attribuzione al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la . Controparte_1 Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c..
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Merita accoglimento innanzitutto la prima doglianza concernente la erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
Invero, nessuna norma di legge o principio di diritto impone la necessità per la parte destinataria della notifica di più verbali di contestazione di sanzioni amministrative per condotte, per così dire, “seriali” di proporre distinti ricorsi;
né alcuna disposizione commina la sanzione dell'inammissibilità in caso di proposizione di un ricorso cumulativo.
Anzi, alla conclusione opposta conduce l'esigenza di speditezza processuale e di contenimento dei tempi e costi della giustizia. Detta posizione ermeneutica ha infine ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto ammissibile la presentazione di un ricorso c.d. “cumulativo” (cfr. Cass. civile, sez. II, ordinanza
15/11/2011 n° 23881).
Di conseguenza, l'impugnazione proposta in primo grado deve senz'altro ritenersi ammissibile e la sentenza n.
3487/2016 va integralmente riformata.
Quanto precede, impone la necessità di decidere il merito dell'impugnativa proposta. ha, già in primo grado, contestato la correttezza dell'accertamento della violazione Parte_1 contestata nei propri confronti, in ragione della mancata prova della corretta taratura del meccanismo di rilevazione della velocità e della irrituale applicazione della riduzione della velocità del 5% ex art. 345, c. 2 DPR
4957/92; nonché il vizio di forma dei verbali stessi.
Ebbene, con riferimento al primo dei motivi di impugnazione proposti, va osservato che l'accertamento del superamento del limite di velocità è avvenuto, in entrambi i casi, mediante strumenti elettronici di rilevamento della velocità.
Il preteso trasgressore ha dunque contestato la legittimità e correttezza di tale accertamento in ragione del fatto che non vi è prova della taratura degli apparecchi utilizzati nel caso specifico.
Ora, tale doglianza coglie certamente nel segno. L'essenzialità di tale adempimento è stata definitivamente confermata dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 113/15 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Secondo la Consulta, l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, così come interpretato dalla precedente
Corte di Cassazione, collide con il “principio di razionalità. In particolare, "quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale, L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.
I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale" (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 113/15).
Anche sul piano della coerenza interna della norma, prosegue poi la Corte, "la prescrizione dell'art. 45 del medesimo codice, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. Il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica".
Di qui la decisione di dichiarare l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 - come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - incostituzionale in riferimento all'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Di conseguenza deve affermarsi, in linea di principio, l'illegittimità della sanzione di cui all'art. 142 c.d.s. che sia applicata senza aver previamente sottoposto l'apparecchio rilevatore a tali verifiche. Ciò indipendentemente dal fatto che si sia trattato di rilevazioni automatiche o realizzate attraverso operatori.
Ciò chiarito, è principio pacifico quello per cui nel giudizio di impugnazione delle sanzioni amministrative la
Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice;
di conseguenza, è quest'ultima ad essere gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della propria pretesa sanzionatoria. Conseguentemente, è alla P.A. che spetta l'onere di provare la corretta taratura periodica delle apparecchiature utilizzate, a ciò non essendo sufficiente la mera indicazione nel corpo del verbale di contestazione che le stesse sono state ritualmente omologate, dovendo altresì provare, in applicazione dei ricordati principi, che le stesse siano state sottoposte a regolare revisione e taratura periodica.
Solo in tal modo è lecito presumere la correttezza dell'accertamento compiuto. Nel caso di specie, la è rimasta contumace già nel giudizio di primo grado e Controparte_1 conseguentemente, nulla ha provato sul punto.
Il motivo di opposizione ritualmente riproposto in grado d'appello va quindi accolto.
In accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza n. 3487/2016, i verbali impugnati vanno annullati.
Ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite, del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro
1.100,00, giudizi di competenza del giudice di pace) in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
ed in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00 giudizi innanzi al Tribunale) per le spese del giudizio di appello.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla i verbali impugnati, elevati in danno dell'appellante;
- condanna la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 800,00 per competenze ed euro 43,00 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
- condanna la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 secondo grado di giudizio in favore della controparte che liquida in euro 1.200,00 per competenze ed euro 350,00 per spese oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Nocera Inferiore il 12.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo