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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4674/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto ricorso avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento,
TRA
, nella qualità di titolare della Ditta individuale VI di TU Parte_1
CO, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Christian
Iacono presso il cui studio elettivamente domicilia in Serrara Fontana (NA) alla via Calimera n.
22/F;
OPPONENTE
E
di con sede in alla via Vespucci Controparte_1 CP_2 CP_2
n. 172, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di delega agli atti, congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari dr.sse e Controparte_3 [...]
; CP_4
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del Comandante legale rappresentante Controparte_5
p.t., con sede a alla Via L.co Mazzella n. 218/220; CP_5
OPPOSTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che l'udienza ex art. 429 c.p.c. del 20.03.2025 si è svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs.
10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note. Pertanto, preso atto della partecipazione delle parti all'udienza ex art, 127 ter mediante il deposito delle note di trattazione scritta e che le parti non hanno richiesto la trattazione in presenza, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza.
Con ricorso in opposizione, l'odierno ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 909/2022 del 21.10.2022 – notificatagli il 05.01.2023 – con la quale l'
[...]
di gli aveva ingiunto, nella sua qualità di rappresentante legale Controparte_1 CP_2 della ditta individuale VI di TU CO, il pagamento della somma di €
9.450,00 (oltre € 10,65 per spese) a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme in materia di lavoro accertate dalla Guardia di Finanza/Tenenza di nel corso dell'accesso CP_5 ispettivo effettuato in data 13.07.2018 presso la sede operativa della Ditta, violazioni contestategli con Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 0015/2018 del 29.09.2018
(art. 13, co. 4, D. L.gs n. 124/2004).
Nel ripercorrere, in premessa, le fasi della procedura ispettiva, l'odierno istante evidenziava che l'illecito addebitatogli afferiva, all'occupazione di due lavoratrici subordinate e _6
- trovate intente, al momento dell'accesso ispettivo, allo svolgimento di attività Controparte_7 lavorative - in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, tanto in violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002.
Riferiva, sul punto, di aver prodotto, nel corso delle attività di controllo e verifica, sia i modelli
UNILAV emessi dalla attestanti l'avvenuta Parte_2 assunzione, in data 02.06.2018, delle suddette dipendenti che le buste paga emesse dalla
Società relative ai mesi di giugno e luglio nonché le lettere di accettazione del distacco intercorse tra la e le lavoratrici, e . Parte_3 _6 CP_7
Al riguardo, ed in relazione all'illecito contestatogli, riferiva ancora di aver segnalato in sede ispettiva la sua qualità di socio accomandatario della “ di TU CO e, Parte_2 allo stesso tempo, di titolare della ditta individuale VI di TU CO sottoposta al controllo.
Nondimeno l'organo ispettivo aveva ritenuto che le lavoratrici fossero state impiegate nella ditta individuale facendo ricorso a “lavoro nero” attesa anche l'impossibilità del solo titolare a far fronte a tutti gli adempimenti necessari all'attività imprenditoriale;
né, ad avviso dei verbalizzanti, poteva nella fattispecie configurarsi l'ipotesi del distacco prevista dall'art. 30 D.lgs.
10.09.2003 n. 276.
Da quanto sopra la notifica, in data 29.09.2018, dell'illecito amministrativo (Verbale Unico di accertamento e notificazione con contestuale diffida ex art. 13 D. Lgs. n. 124/2004) e la successiva notifica, in data 05.01.2023, dell'ordinanza di ingiunzione per aver l'istante impiegato – senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro - fino a 30 giorni di lavoro effettivo la dipendente , assunta il 15.06.2018 (sanzione Controparte_7 applicata € 3.150,00) e fino a 60 giorni di lavoro effettivo la , assunta il Controparte_8
03.05.2018 (sanzione applicata € 6.300,00).
Avverso il predetto provvedimento parte ricorrente eccepiva, in punto di diritto, l'errata identificazione da parte dei militari verbalizzanti della fattispecie giuridica a presupposto della sanzione comminata, deducendo, al riguardo, l'assoluta illegittimità dell'ordinanza ingiunzione basata sulla paventata violazione del disposto di cui all'art.3, commi 3 e 3 ter, della L. n.
73/2002, disposto, a suo avviso, del tutto inconferente con la fattispecie in esame tenuto conto che e - come già rappresentato in sede ispettiva -, lungi Controparte_7 _6 dall'essere delle lavoratrici “a nero”, erano dipendenti di altra società ( di TU Parte_2
CO) facente comunque capo al medesimo soggetto( TU CO ) con la ivi qualità di socio accomandatario ed amministratore.
Nel rimarcare, sul punto, come la ditta individuale “Divino” di TU CO e la società
“ di TU CO operassero nel medesimo settore e con le stesse insegne Parte_2
(rispettivamente ” e ”), utilizzando il medesimo logo e lo stesso font a CP_9 CP_10 richiamo della stessa proprietà, assumeva essere certamente applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 276/2003 regolante l'ipotesi del cd. “distacco”.
Eccepiva inoltre l'illegittimità e l'infondatezza in fatto e in diritto dell'ordinanza ingiunzione emessa per essere la stessa non adeguatamente motivata e per non aver tenuto nel debito conto quanto più volte dichiarato e documentato circa il “collegamento” pacifico ed evidente tra la
Soc. “ “ e la ditta individuale ”, entrambe facenti capo allo stesso Parte_2 CP_9 soggetto.
Ribadiva, quindi, trattavasi di società e ditta individuale che, sebbene formalmente distinte, operavano, di fatto, in modo del tutto promiscuo e come unico soggetto giuridico, offrendo i medesimi servizi ed avendo in comune gli strumenti, gli attrezzi aziendali, le sedi, il personale, le divise nonché la struttura organizzativa e produttiva ed il coordinamento tecnico- amministrativo-finanziario in capo alla persona dell' opponente TU CO.
Per quanto di interesse, precisava che, operando i lavoratori indifferentemente in favore della società e della ditta individuale presso i locali dalle stesse gestiti, peraltro ubicati a breve distanza l'uno dall'altro, le lavoratrici e non avevano una sede fissa lavorativa _6 CP_7 ma venivano utilizzate all'occorrenza e secondo necessità.
Ferme le considerazioni di cui sopra, da ultimo, ed in via subordinata, il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'impugnata ordinanza laddove, relativamente alla posizione della , _6 aveva sanzionato il presunto illecito amministrativo secondo il punto b) dell'art. 3, comma 3, della L. n. 73/2002 (da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro); evidenziava al proposito come la posizione della lavoratrice fosse del tutto assimilabile a quella _6 dell'altra lavoratrice, IG.ra , essendo state entrambe le dipendenti assunte – come CP_7 documentalmente provato - in data 02.06.2018.
Nè rilevava, a parere del ricorrente, la dichiarazione resa in sede ispettiva dalla lavoratrice
[...]
circa la riferita data della sua assunzione, evidentemente frutto di un errato ricordo della _6 lavoratrice che, pur risultando palesemente smentita dalla lettera di assunzione, sottoscritta dalla stessa aveva costituito fondamento del verbale prodromico all'Ordinanza _6 ingiunzione e quale riferimento temporale ai fini della determinazione della sanzione.
Rilevata infine l'impossibilità di un'eventuale assunzione delle lavoratrici IGg.re e _6
presso la società e presso la ditta individuale VI stante CP_7 Parte_2
l'incompatibilità di due lavori svolti contemporaneamente a tempo pieno, concludeva chiedendo all'adito Tribunale, in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 909 del 21.10.2022 e di accertarne e dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza, con vittoria di spese e competenze.
In data 05.10.2023 si costituiva l' che, ripercorso Controparte_11 sinteticamente l'iter del procedimento sanzionatorio azionato, eccepiva preliminarmente la tardività della proposizione del ricorso, iscritto a ruolo in data 23.02.2023 e, quindi, avuto riguardo della data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (05.01.2023), successivamente allo spirare del termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, comma 6, del D. L.gs. 150/2011.
Quanto all'eccezione sollevata da parte ricorrente – a motivo dell'illegittimità del provvedimento opposto – circa la dedotta inconferenza della sanzione applicata con la fattispecie rinvenuta dai militari in sede di accesso, l' Amministrazione confermava quanto rilevato dalla Guardia di
Finanza-Tenenza di il giorno 13.07.2018 all'atto dell'accesso presso la sede operativa CP_5 della e, segnatamente, la presenza di due lavoratrici, Controparte_12 rispettivamente impegnate come chef e aiuto cuoco, risultate non assunte dalla ditta per la quale stavano lavorando, eccependo che dalle circostanze di fatto o dalle dichiarazioni dei presenti era emerso il loro impiego presso altra ditta, avente altra sede operativa, senza che fosse stato attivato il distacco da altra ditta.
Precisava inoltre che le due dipendenti avevano dal canto loro dichiarato di lavorare per la ditta ispezionata, di ricevere paga e direttive dal IG. TU e di avere iniziato a lavorare rispettivamente dal 3 maggio 2018 la e dal 15 giugno 2018 la e che nessuna _6 CP_7 delle due aveva fatto il minimo accenno alla circostanza di lavorare contemporaneamente presso altra ditta ovvero in altra sede operativa.
Né avrebbe potuto configurarsi, nel caso in esame, la fattispecie dell'invocato distacco delle lavoratrici non risultando inoltrata, ai fini della regolarità della procedura, alcuna comunicazione al competente centro per l'impiego del nome dei lavoratori distaccati e dell'azienda distaccataria;
d'altra parte, notava, che la stessa consulente aziendale, in data
04.08.2018, ad esplicita domanda, aveva dichiarato che la presenza al lavoro delle dipendenti presso la ditta era stata assolutamente temporanea e causale, legata ad esigenze impreviste in quella serata salvo poi, successivamente, esibire una semplice scrittura privata tra la Pt_2
e la ditta individuale TU CO, recante data non certa del 13.07.2018, riferita
[...] al distacco delle dipendenti e , oltre alle rispettive comunicazioni di accettazione CP_7 _6 del distacco, datate sempre 13.07.2018 e firmate dalle due lavoratrici.
Risultava pertanto di tutta evidenza secondo l' , che l'opponente in violazione della CP_1 normativa giuslavoristica, aveva assunto le due lavoratrici presso la sas da lui gestita facendo quindi sostenere alla società i costi del loro lavoro per poi impiegarle di fatto presso la sua ditta individuale. Tale contesto, argomentava l' - fermo restando l'insussistenza Controparte_1 del presunto distacco delle due lavoratrici all'epoca dell'accertamento della Guardia di Finanza
- faceva per di più venir meno un elemento fondamentale del distacco, ossia l'interesse del distaccante atteso che, nel caso in esame, l'interesse alla base dell'eventuale distacco sarebbe stato quello della ditta individuale TU CO posto che presso la ditta del medesimo non risultavano assunti lavoratori dipendenti e che la medesima poggiava la propria attività solo sul lavoro delle due lavoratrici assunte dalla Parte_2
In relazione poi all'eccepita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione nella parte in cui, ai fini sanzionatori, fa decorrere l'impiego della lavoratrice dal 03.05.2018 sulla base della _6 sola dichiarazione della lavoratrice, parte convenuta richiamava gli orientamenti giurisprudenziali sul valore probatorio delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi e la rilevanza, attendibilità e spontaneità di tali dichiarazioni in quanto rese nell'immediatezza dei fatti, questo a prescindere dall'escussione o meno dei lavoratori stessi e/o da eventuali discordanze testimoniali in sede di giudizio.
In merito, infine segnalava che dagli accertamenti svolti risultava che le lavoratrici e _6
, pur essendo state assunte dalla lavoravano a tempo pieno per la ditta CP_7 Parte_2 individuale del IG. TU rimanendo pertanto in capo alla medesima ditta individuale l'obbligo di assumerle regolarmente, con tutti i connessi oneri previdenziali, assicurativi e stipendiali.
Sulla base delle suesposte osservazioni concludeva, in via preliminare, per il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato non avendo l'opponente dimostrato le gravi e circostanziate ragioni ex art. 5, c.1., del D.lgs. n. 159/11 e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. n. 149/2015.
°°°°°°
Tali essendo in sintesi i fatti per cui è causa, è ora possibile passare all'esame del merito della vicenda muovendo, in primo luogo, dalle questioni di carattere pregiudiziale. Preliminarmente va dichiarata il difetto di legittimazione passiva della Guardia di Finanza –
Tenenza di , in quanto organo solo accertatore della violazione ma non anche titolare della CP_5 pretesa oggetto dell' ordinanza impugnata dall' opponente e in ordine alla quale va comunque dichiarata la sua contumacia stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
In via ancora preliminare va disattesa l'eccezione di parte convenuta circa la dedotta tardività del ricorso ex art. 6, D. Lgs. n. 150/2011.
Come correttamente evidenziato dalla difesa ricorrente, il ricorso è stato iscritto a ruolo in data
06.02.2023 ( ovvero il primo giorno lavorativo rispetto alla scadenza temporale del giorno
4.02.2023 che cadeva di sabato, e quindi rinviata alla prima data utile, ai sensi e gli effetti di cui all' art.155 4° comma), entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiuntiva.
Sul punto si evidenzia, infatti, che detto ricorso, dapprima assegnato alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, è stato successivamente scardinato e riassegnato alla Decima Sezione
Civile; pertanto, la data del 23.02.2023 indicata dall' quale data di Controparte_1 deposito del ricorso è, in realtà, la data di riassegnazione del procedimento alla sezione competente per la trattazione, donde va dichiarata la tempestività del ricorso.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di seguito delineati.
Invero, parte ricorrente ha fondato la sua difesa sull'applicabilità, nella fattispecie, del cd.
“distacco” (art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003) delle due lavoratrici dalla Soc. “ alla Parte_2
Ditta individuale VI nonché sull'esistenza dell'evidente collegamento societario ed economico-funzionale tra dette imprese, entrambe facenti capo a TU CO, per cui a buon diritto i lavoratori potevano essere impiegati indifferentemente in favore dell'una o dell'altra.
Relativamente all'invocato distacco delle lavoratrici - assunte dalla e, secondo la tesi Parte_2 attorea, poste temporaneamente a disposizione della ditta. Divino -, premesso che, al riguardo, non è stata esibita alcuna comunicazione inoltrata ai Servizi per l'impiego (comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1, comma 1183, L. 296/2006), giova preliminarmente osservare che, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D. lgs. n. 276/2002 “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Ai fini della legittimità del distacco costituiscono, quindi, requisiti indefettibili la sussistenza di due presupposti: la temporaneità del distacco, intesa non come brevità ma come non definitiva, ed uno specifico e concreto interesse imprenditoriale del datore di lavoro distaccante.
Alla luce del chiaro disposto normativo, la tesi difensiva non è condivisibile in quanto, fermo restando che non è stata data alcuna prova dell'interesse datoriale temporaneo del distaccante
(cfr. Cass. 11.09.2020 n. 18959) né tale interesse può ritenersi automatico stante l'assenza di un contratto di rete di imprese sottoscritto dalle due aziende, nel caso di specie, come evidenziato dall' amministrazione resistente, risulta invece di tutta evidenza come l'interesse posto a base dell'eventuale distacco fosse quello della ditta individuale VI, priva di lavoratori dipendenti e fruitrice, nella propria attività, solo del lavoro delle due lavoratrici formalmente assunte dalla Parte_2
Né vale a smentire tale assunto il fatto che sono state esibite le lettere di comunicazione ed accettazione del distacco intercorse tra la e le lavoratrici interessate, lettere recanti Parte_2 come data lo stesso giorno dell'ispezione per cui è ragionevole ritenere che tali comunicazioni siano state condizionate dalla necessità di sanare la situazione rilevata dagli ispettori.
Quanto poi al dedotto collegamento economico-funzionale oltre che tecnico-amministrativo tra le due società a giustificazione della possibilità di utilizzare indistintamente il personale presso entrambe le sedi operative, si osserva che tale assunto non è stato in alcun modo provato se non con semplici e generici riferimenti all'impiego, in comune, di personale, attrezzi aziendali, divise, offerta di medesimi servizi ed unicità del centro decisionale.
Difetta la prova da parte del ricorrente di elementi funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ai fini della verifica dell'effettivo collegamento tra la e la ditta Parte_2 individuale Divino né è stata provata l'esistenza di titoli formalmente legittimanti l'utilizzazione da parte di una società dei dipendenti dell'altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all'altro datore di lavoro.
Alla luce di quanto sopra va confermata la sussistenza degli illeciti amministrativi contestati al ricorrente.
Passando ora agli aspetti sanzionatori, il Tribunale deve valutare anche che il ricorrente contesta
– a motivo di ulteriore illegittimità dell'impugnata ordinanza ingiunzione – l'entità della sanzione comminata per la lavoratrice definita, nel suo ammontare - punto b) dell'art. 3, _6 comma 3, della L. n. 73/2002 - sulla base della sola dichiarazione resa in sede ispettiva dalla lavoratrice, indicante nel 3 maggio 2018 l'inizio del periodo lavorativo presso la ditta individuale
VI.
Orbene, i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti. (cfr. Cass. ordinanza 07.09.2023 n. 26086; Cass.
n. 8946/2020, Cass. n. 20019/2018).
La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver ricevuto nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione o di richiesta di informazioni. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il “conto da farne” ai fini della prova (cfr. Cass. n. 8946/2020) possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata da una specifica prova contraria” (cfr. Cass. S.U. n. 916/1996, Cass. n.
24388/2022, Cass. n. 28286/2019).
Pertanto, al fine di valutare il valore giuridico delle dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva,
Il Tribunale ritiene di aderire all' orientamento di consolidata giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni non sono atti dotati di valore probatorio privilegiato ovvero non godono di una presunzione di veridicità ex lege e solo se in giudizio non emergono elementi contrari attendibili, il giudice potrebbe basare la sua decisione sulle dichiarazioni rese dal lavoratore agli ispettori, senza necessità di ulteriori prove.
Invece nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha depositato le ricevute elettroniche dei Modelli
UNILAV con i quali la Società , in data 01.06.2018, ha Parte_2 comunicato in via telematica l'assunzione delle due lavoratrici con decorrenza 02.06.2018 ed ha indicato la data di inizio, quella di fine rapporto, la tipologia contrattuale, l'orario di lavoro, il contratto collettivo applicato, la retribuzione, l'ente previdenziale cui versare i contributi previdenziali ed assistenziali nonché la sede di lavoro.
Ne consegue che l'impiego di entrambe le lavoratrici subordinate presso la ditta individuale
VI di TU CO (senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro) si è verosimilmente protratto solo a decorrere dal 02.06.2018 al 13.07.2018, momento dell'accesso ispettivo;
con la conseguenza che la sanzione amministrativa deve essere pertanto disciplinata dal punto b) dell'art. 3, comma 3, della L. n. 73/2002 (da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro).
Pertanto in considerazione del fatto che, alla data del 13.07.2018, la e la CP_7 _6 risultavano comunque assunte dalla e non erano, quindi, prive di copertura Parte_2 assicurativa, sussistono i presupposti per ridurre al minimo edittale la sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002.
L'importo ingiunto nascente dall' accertamento ispettivo va quindi rideterminato, per ciascuna lavoratrice, nella misura di € 3.000,00 oltre € 300,00 (comma 7 art. 39 D.lgs. 151 del 14.09.2015
– omessa istituzione del Libro Unico del Lavoro), per un ammontare complessivo di complessivi
€ 6.600,00.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali del presente procedimento, ritiene questo giudice che, in ragione della rideterminazione delle sanzioni in misura inferiore a quella comminata dall' e quindi di soccombenza reciproca, sussistano Controparte_11 i motivi ex art. 92, comma 2, c.p.c. come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
77 del 2018 per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4674/2023 del R.G.C.A., avente ad oggetto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 909/2022 emessa dall'
[...]
di in data 21.10.2022, ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_1 CP_2 provvede:
1.accoglie parzialmente il ricorso;
2.per l'effetto, ridetermina la sanzione irrogata per l'illecito amministrativo di cui all'ordinanza ingiunzione n. 909/2022 del 21.10.2022 in complessivi € 6.600,00 come esposto in motivazione.
2.dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli al termine dell'udienza del 20.03.2025 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e conclusa in data 3.04.2025.
Li 3.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Corvino