TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/02/2026, n. 2498
TAR
Decreto cautelare 12 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo – Omessa comunicazione di espletamento del sopralluogo

    Il giudice ha ritenuto che non sia necessaria la preventiva comunicazione al privato dell'esecuzione di sopralluoghi di accertamento, potendo questi essere disposti anche informalmente e a sorpresa. Inoltre, la ricorrente non ha provato che una sua eventuale partecipazione avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento.

  • Rigettato
    Asserita abusiva pavimentazione esterna – Attività edilizia libera

    La contestazione relativa alla genericità dell'individuazione della pavimentazione è infondata, essendo indicati mappali ed estensione. La pavimentazione di circa 700 mq non rientra nei casi di edilizia libera previsti dall'art. 6, comma 1, lett. e-ter) del D.P.R. 380/2001, soprattutto in area sottoposta a vincoli paesaggistici. La preesistenza della pavimentazione è stata allegata e documentata tardivamente e in modo non coerente.

  • Rigettato
    Asserita realizzazione di tettoia, murature e forno – Arredo da esterno

    L'istanza successiva alla demolizione indica ancora la tettoia, contraddicendo la sua rimozione. L'assunto che le murature siano banconi amovibili non è comprovato dalla documentazione fotografica. Il forno è ritratto come stabilmente collegato al suolo. La muratura a secco, sebbene asseritamente rimossa, è stata oggetto di richiesta di compatibilità paesaggistica successiva.

  • Rigettato
    Asseriti manufatti edilizi – Camminamenti, rampe, scale, recinzioni, murature a secco

    La rimozione della muratura a secco non è provata come anteriore all'ordinanza. La preesistenza e legittimità di camminamenti, rampe e scale non sono state tempestivamente né univocamente documentate. L'opera di contenimento è assimilabile a un manufatto edilizio.

  • Rigettato
    Erroneo inquadramento complessivo delle contestazioni edilizie – Opere temporanee

    È necessario un apprezzamento unitario degli abusi, specialmente in area vincolata. Il pregiudizio deriva dall'insieme dei lavori nel loro impatto edilizio e paesistico. Le deduzioni sull'amovibilità di alcune opere non sono fondate.

  • Rigettato
    Erroneità ed illogicità dell’ordinanza impugnata – Difetto assoluto di motivazione

    L'ordinanza di demolizione, richiamando la comunicazione della Polizia Locale, fornisce una descrizione sufficientemente specifica degli abusi contestati, consentendo alla parte ricorrente di articolare difese circostanziate.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione della violazione alla Società

    La comunicazione è richiamata nell'ordinanza di demolizione, che è stata impugnata. Le doglianze relative alla violazione del diritto di partecipazione sono state esaminate e respinte nel primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/02/2026, n. 2498
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2498
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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