Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11 /2023 R.G.L. promossa da c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. LOISI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA BARBARA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/01/2023, a formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Disposto il richiamo del c.t.u., all'udienza del 04.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che Persona_1 Parte_1
risulta affetta dai seguenti stati patologici oggettivamente diagnosticati attraverso visite
[...] specialistiche e/o esami strumentali: • Cardiopatia ischemica in assenza di ripercussioni funzionali ventricolari. • Artrosi dorso-lombare con manifestazioni algo-disfunzionali di non grave entità. •
Esiti di isterectomia in soggetto in età fertile. • Diabete mellito insulino-trattato senza accertate
Il c.t.u. ha precisato che i suddetti quadri patologici sono stati esaminati e classificati in relazione all'incidenza sulla capacità lavorativa generica del soggetto e inquadrati in base all'organo-funzione danneggiato, in infermità coesistenti e concorrenti e, attraverso il calcolo riduzionistico di Balthazar, ha riconosciuto in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità civile pari all'85%, evidenziando che le infermità riscontrate NON SONO CAUSA di perdita totale della capacità lavorativa generica e, pertanto, NON DETERMINANO una invalidità civile pari al 100%.
Il c.t.u., con la relazione integrativa depositata il 12.11.2024, ha compiutamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente in maniera logica, pertinente, sulla scorta di valutazioni scientifiche che appaiono immuni da censure;
di talchè non appare necessario disporre il rinnovo della consulenza, come richiesto.
Il c.t.u. ha chiarito che “La cardiopatia ischemica, come già affermato a pag. 12 e 13 di bozza, risulta condizione accertata, esclusivamente, attraverso un esame ECG che riscontra un minimo interessamento ischemico (e non necrotico) della regione subendocardica. L'endocardio rappresenta il foglietto più interno dell'organo cardiaco e, laddove singolarmente interessato da un processo ischemico, depone per una patologia estremamente localizzata e scarsamente incidente sulla complessiva attività cardiocircolatoria. Per tale motivazione, una lesione subendocardica, non determina alcuna alterazione della funzionalità muscolare miocardica e, di conseguenza, alcuna incidenza sulla funzione ventricolare definitva “di pompa”. Tale premessa clinica risulta confermata anche sul piano medico-legale considerando che, la perizianda, mai si è sottoposta ad approfondimenti strumentali cardiologici (ecocardiografico, coronarografico, TC, RMN ecc.), inevitabilmente necessari per eventuali rivalutazioni in conseguenza di segni e/o sintomi a tale organo funzionale, presentati nel corso del tempo. In tale ottica, pertanto, la patologia limitata alla superficie subendocardica, laddove si consideri anche una possibilità di rivascolarizzazione del distretto ischemico attraverso circoli collaterali, nell'arco di 15 anni, potrebbe finanche considerarsi migliorata, in assenza di valutazioni di valenza medico-legale che evidenzino, in atto, un considerato aleatorio aggravamento.
Analoghe considerazioni sono da porre in merito alla condizione ortopedica che, lo spett.le legale, considera aggravata, solo in relazione al lungo arco di tempo trascorso dal 2009 alla data della visita di ATP. L'artrosi del rachide è un processo patologico improbabilmente reversibile ma, al di là di ogni ragionevole dubbio, associabile a miglioramenti e/o aggravamenti funzionali, in relazione a eventuali accorgimenti dietetico alimentari e riabilitativo-farmacologici anche temporanei.
Dagli atti esaminati emerge chiaramente una scarsa/nulla necessità dell'attrice a sottoporsi a valutazioni specialistiche nel corso di numerosi anni, a conferma di una condizione mai associata ad aggravamenti sintomatologici anche temporanei. A conferma di tale aspetto, anche in sede di visita medico-legale, a distanza di ben 15 anni dall'ultimo accertamento radiografico eseguito, la perizianda ha manifestato sintomatologia dolorosa ad estrinsecazione soggettiva e deficit funzionali di non grave entità (limitazione di circa ¼ della flessione del tronco e del collo) valutabili in riferimento alla voce tabellare indicata a pag. 10. Inoltre, analizzando le osservazioni critiche mosse dallo spett.le legale, vuole sottolinearsi come, l'attività del CTU, non è finalizzata a indirizzare l'istruttoria di una pratica medico-legale per il raggiungimento del requisito amministrativo richiesto che, eventualmente, è compito di un consulente tecnico di parte. Questo
CTU avrebbe, eventualmente, la facoltà di richiedere approfondimenti specialistici e non invasivi laddove sussista un dubbio medico-legale su un quadro patologico accertato in corso di attività peritale. A tal proposito, l'artrosi del rachide dorso lombare accertata nel 2009 ed associata ad un quadro obiettivo a non grave incidenza funzionale, anche con prescrizione di un qualche ipotetico accertamento specialistico, sarebbe stata valutata secondo analoga percentuale invalidante, potendosi considerare la radiografia eseguita nell'anno 2009 come “sufficiente” per la valutazione del quadro dorso-lombare a non grave incidenza funzionale.
Relativamente alla patologia a carico dell'apparato riproduttivo, si riporta frame delle tabelle ministeriali, al fine di chiarire i dubbi sollevati dallo spett.le legale. [ ]
Orbene, chiaramente, l'isterectomia determina una perdita della capacità di procreare, condizione ben considerata anche dal difensore, privo di competenze tecniche sanitarie medico chirurgiche e medico-legali.
Al fine di far comprendere proprio il concetto sanitario si chiarisce che, in ambito medico, la perdita di capacità “fertile”, può essere espressione sia di un processo patologico-chirurgico ovvero può essere determinata dalla fisiologica involuzione dell'apparato riproduttivo femminile, condizione meglio nota come “menopausa”.
Sul piano medico-legale, l'isterectomia eseguita in soggetto fertile, inevitabilmente, determina la perdita della capacità di procreare e, come tale, si associa ad una valutazione massimale del riferimento tabellare;
l'isterectomia eseguita in soggetto già in menopausa comporta, per intuibili motivazioni, ad una valutazione certamente inferiore. In tale senso, mal si comprende a quale osservazione rispondere e/o chiarire, stante che,
l'isterectomia è stata considerata con la massima percentuale invalidante prevista da normativa.
Infine, analizzando i rilievi posti, la patologia psichiatrica, come dalla stessa perizianda riferito in corso di visita, risulta condizione insorta reattivamente ad eventi traumatici della propria vita, quali la morte della figlia. In tal senso, in assenza di attestazioni specialistiche che pongano diagnosi di
“depressione endogena”, patologia di differente inquadramento nosografico, e considerando che nella visita psichiatrica del 18.05.2023 è rilevato quadro di “depressione moderata”, è stata valutata la forma depressiva come reattiva di media entità.
Ad ogni buon fine, pur considerando la voce tabellare indicata dal legale di parte attrice n° 2209 in misura massimale pari al 50%, riferita, come detto, alla depressione endogena media, effettuando nuovamente il calcolo riduzionistico, si giungerebbe ad una complessiva riduzione della capacità lavorativa generica pari al 90% (e non del 100% come erroneamente rilevato a pag. 2 rigo 20 dei rilievi formulati), che non permetterebbe il raggiungimento della percentuale invalidante richiesta per il requisito sanitario-amministrativo richiesto.
Alla luce di tutto quanto sopra, si conferma in toto la valutazione espressa nella relazione definitiva del 02.03.2024”.
Si precisa, in particolate, che il c.t.u., in sede di richiamo, ha valutato le osservazioni di parte ricorrente pur ipotizzando di aderire alle conclusioni di parte per quanto attiene alla patologia psichiatrica, concludendo che, anche attribuendo a tale patologia la percentuale di invalidità del
50%, come indicato da parte ricorrente, non si raggiungerebbe comunque il requisito sanitario della totale invalidità, presupposto per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.cp.c.
CP_ 4- Le spese di c.t.u., per la stessa ragione, devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
11 /2023 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 28/03/2025 .
in persona del legale rappresentante
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano