Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.511/2025
VERBALE DI UDIENZA del 27/03/2025
Sono presenti: Per la ricorrente l'avv. GAETANO FRANCESCO CAMBREA che si riporta al ricorso;
impugna e contesta la memoria di costituzione dell' rilevando CP_1
l'assoluta infondatezza ed improponibilità degli argomenti dedotti. In particolare, osserva che non risulta comprensibile la circostanza argomentata dall' circa la riduzione dell'importo del credito portato dal provvedimento CP_1 impugnato;
in particolare se il ricorso amministrativo è stato accolto parzialmente, non si comprende come possa residuare la somma di 1314,66, mai contestata, richiesta per le stesse motivazioni della somma già annullata. Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze da distrarsi. Per l' è presente l'avv. Valeria Condò per delega dell'avv. Adornato che si CP_1 riporta alla memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N
511 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Francesco Parte_1
Cambrea, giusta procura in atti;
ricorrente
E
1
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle liti a CodiceFiscale_1
rogito del dott. Notaio in Fiumicino;
Persona_1
resistente
All'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore 18,15 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare della pensione n° 023-679038410602 cat. SOCOM, con decorrenza 1.5.2015 e di aver ricevuto dall' una nota datata 25.7.2024, consegnata in data 16.9.2024, con cui l'istituto comunicava CP_1 di avere proceduto al ricalcolo dall' 1.1.2021 fino al 31.12.2024 della pensione cat. SOCOM e di avere corrisposto per l'anno 2022 al 2024, un pagamento superiore rispetto a quanto dovuto, per un importo lordo pari ad € 10.211,39 specificando che il ricalcolo comprendeva la rideterminazione dall'integrazione al trattamento minimo, l'incumulabilità con i redditi ex art. 1 co 41 L. 335/1995 e la rideterminazione dell'incremento ex lege L. 197/2022.
Avverso il suddetto provvedimento, in data 14.11.2024, la ricorrente inoltrava ricorso amministrativo evidenziando la sussistenza del requisito reddituale per gli anni 2020, 2021 e
2022; con delibera n° 2423243 del 17.12.2024 il Comitato Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso aggiornando l'indebito ad € 1.314,66.
Argomentava l'infondatezza della richiesta di restituzione delle somme in quanto la ricorrente, titolare di un reddito complessivo non superiore a quello previsto dalla legge, aveva diritto a percepire la pensione integrata al trattamento minimo.
In ogni caso asseriva la non ripetibilità delle somme richieste, richiamando la disciplina prevista dall'art. 13, co. 1, L. 412/91, norma di interpretazione autentica dell'art. 52 della Legge n.
88/1989, in un contesto in cui l era a conoscenza dei redditi percepiti dalla pensionata, in CP_1 assenza di ogni responsabilità della stessa all'erronea erogazione delle maggiori somme.
2 Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza al fine di sentire dichiarare non dovuto l'indebito di € 10.211,39, per come accertato dall' con CP_1 nota del 24.7.2024 relativo all'anno 2022, neppure nell'importo rideterminato in € 1.314,66 con la delibera adottata in esito al ricorso al Comitato Provinciale . CP_1
Si costituiva in giudizio l' che chiariva che l'indebito oggetto di contestazione (rif. Pratica CP_1
19115728) era scaturito dalla rideterminazione d'ufficio della pensione n. 023-679038410602
Cat. SOCOM di cui al provvedimento del 25/07/2024, con conseguente ricalcolo della pensione sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021.
Dal ricalcolo, precisa l' , risultava, per il periodo da gennaio 2022 a luglio 2024, un CP_1
pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 10.211,39.
Successivamente, acquisita la comunicazione dei redditi dell'anno 2022, con ulteriore ricostituzione d'ufficio del 09/11/2024, la suddetta pensione è stata ricalcolata da gennaio 2022, comprendendo la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la rideterminazione
Incremento L.197/2022.
Dal ricalcolo, specificava il resistente, derivava fino al 30 novembre 2024, un credito di euro
11.554,19. Si legge in memoria di costituzione: “L'ufficio di competenza ha provveduto a gestire il conguaglio degli importi in procedura ARTE, come da allegato prospetto, e, di conseguenza,
l'indebito è stato aggiornato con la gestione fuori piano. Pertanto, residua ancora un indebito di €
1.314,66.”
Ribadiva la tempestività della richiesta di ripetizione, illustrava la non pertinenza delle norme sulla sanatoria dell'indebito invocate dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Ai fini della decisione si deve premettere come, ex art. 2697 c.c., non gravi sull , ma sul CP_1
pensionato - che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato - l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che:
“Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass.
3 sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso che ci occupa, l' , con la nota del 24 luglio 2024, comunicava alla ricorrente che la CP_1
pensione di reversibilità dalla stessa goduta, era stata rideterminata sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021 e che il ricalcolo comprendeva la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, l'incumulabilità dei redditi prevista dall'art. 1 comma
41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità e la rideterminazione dell'incremento ex legge 197/2022 evidenziando un pagamento di maggiori somme da gennaio 2022 a luglio 2024, per un importo di € 10.211,39.
A seguito di ricorso amministrativo l' , con delibera N. 2423243 del 17/12/2024, CP_2 accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando l'indebito in € 1.314,66, dopo aver aggiornato, sempre d'ufficio, i dati reddituali, anche sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno
2022, come da riliquidazione datata 09/11/2024.
Esaminando il suddetto provvedimento, allegato dall' , risulta che il ricalcolo riguarda la CP_1 rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la rideterminazione dell'incremento ex L.197/2022, mentre scompare il riferimento all'incumulabilità di altri redditi con la pensione di reversibilità, la cui esistenza e consistenza, invero, non era deducibile dall'originario provvedimento di riliquidazione datato luglio 2024, né da altra produzione documentale.
Dal documento si evince che dall'ultimo ricalcolo è derivato, fino al 30 novembre 2024, un credito in favore della ricorrente di euro 11.554,19 che “sarà corrisposto al netto di eventuali ritenute per: 1) Somme corrisposte in precedenza 2) Imposizioni fiscali e che gli arretrati saranno disponibili sulle successive rate di pensione non appena questo ufficio avrà terminato gli adempimenti necessari.”
Appare evidente che il secondo ricalcolo evidenzia un credito della ricorrente superiore all'originaria richiesta di restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite sul medesimo trattamento pensionistico e in periodi sovrapponibili.
Pertanto, lo stesso istituto ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni avanzate con il ricorso amministrativo, accolto sia pure parzialmente.
L'accoglimento parziale fa riferimento alla persistenza di un residuo credito di € 1.314,66.
Del suddetto residuo importo, però, non sussistono in atti riscontri probatori in relazione né alla causa dell'indebito né ai criteri di calcolo dell'importo.
4 La richiesta, pertanto, appare generica e non suffragata dai provvedimenti di riliquidazione dai quali non emerge alcun credito residuo a favore dell' , che solo genericamente asserisce CP_1
ancora dovuto.
La richiesta, pertanto, emergente solo incidentalmente dalla delibera del comitato provinciale e ribadita in memoria di costituzione senza ulteriori specificazioni, difetta delle indicazioni che avrebbero consentito al destinatario di comprenderne le ragioni, così da consentirgli di assolvere al proprio onere probatorio, dopo aver effettuato i necessari controlli e predisposto difese adeguate.
In termini conclusivi in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi che le somme per cui è ricorso non sono ripetibili e, pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma di € 10.211,39, per come richiesta dall' con nota del 24.7.2024 e la somma di € 1.314,66 evidenziata con la delibera CP_1
n. 2423243 del 17.12.2024 del comitato provinciale;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, secondo le tabelle CP_1 vigenti, (cause previdenza, scaglione da 5.201,00 a 26,000, esclusa la fase istruttoria), in €
1700,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta.
Palmi, 27 marzo 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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