Articolo 6 della Legge 27 dicembre 1989, n. 407
Articolo 5
Versione
1 gennaio 1990
Art. 6. 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1990.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1990