Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4240/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 4/02/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa
Panagia n. 136/H, presso lo studio dell'avv. Valentina Calcinella, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Tisia Ronco II n. 4, presso lo studio dell'avv. Bruno Messina, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 6/12/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, in
Siracusa il giorno 14/09/1994 (Atto n. 432, Parte II, Serie A, Anno 1994).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa il giorno 14/09/1994;
pagina1 di 5
- che dalla loro unione è nata la FI (a Siracusa, il 7/01/2000), ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.995/2006, resa dal Tribunale di Siracusa il
12/07/2006 e depositata il 20/09/2006 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 14/11/2024, il Presidente fissava udienza del 4/02/2025 per la comparizione dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano nell'accoglimento del ricorso ed in particolare, con riferimento ai trasferimenti immobiliari previsti, il Sig. aggiungeva che “si riporta, per quanto Parte_1
riguarda la conformità oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali, alla relazione notarile depositata in atti”, come risulta dal verbale redatto in pari data.
Nella medesima udienza, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 6/12/2024);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni, come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto il 4/02/2025, chiedendo, in particolare, che:
1) “Il SI. si obbliga a versare direttamente alla FI maggiorenne , Parte_1 Per_1
non ancora economicamente autosufficiente, a titolo di mantenimento e fino al raggiungimento della indipendenza economica, la somma di € 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
2) Il SI. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra Parte_1
assegno divorzile pari alla somma di € 100,00 mensili da rivalutarsi Parte_2
annualmente sulla base degli indici ISTAT;
pagina2 di 5 3) I ricorrenti si obbligano a corrispondere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate, a pena di perdita del diritto al rimborso, e che si renderanno necessarie per la FI . Nel contempo, i coniugi, già in regime di Per_1
separazione dei beni, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra di loro esistenti stabiliscono e pattuiscono quanto segue:
4) Il SI. cede e trasferisce alla FI , nata a [...] il Parte_1 Parte_3
7/1/2000, C.F.: , che accetta e acquista, la nuda proprietà dell'immobile C.F._3
sito in Siracusa, via Tisia n. 112, posto al terzo piano della scala B, interno 4, confinante con la detta via e con area condominiale da tre lati, censito nel catasto fabbricati del Comune di
Siracusa al foglio 33, mappale 67, sub 30, zona 1, categoria A/3, classe 4, consistenza 6 vani, rendita Euro 650,74. Detto immobile è pervenuto all'attuale proprietario giusta atto di compravendita del 23/11/1999, rogato dal Notaio Dott.ssa , Repertorio n. Persona_2
24714 e n. 9916 Raccolta, registrato e trascritto a Siracusa il 25/11/1999 ai numeri 16376/12077;
5) Il SI. cede e trasferisce alla FI , nata a [...] il Parte_1 Parte_3
7/1/2000, C.F.: , che accetta e acquista, la nuda proprietà del garage sito C.F._3
in Siracusa nella via Tisia avente ingresso dal civico 112/18, piano 1S, interno 28 della estensione di Mq 16, confinante con la corsia di accesso, con il box n. 29, e con il box n. 31, censito nel catasto fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 33, mappale 1623 sub 30, cat. C/6, classe 3, mq 16, rendita Euro 82,63. Il suddetto garage è pervenuto all'attuale proprietario giusta atto di compravendita del 25/8/2000, rogato dal Notaio Dott.ssa , Repertorio n. 25476 Persona_2
e n. 10431 Raccolta, trascritto a Siracusa l'11/9/2000 ai nn. 9836/12867;
6) Il SI. costituisce nei confronti della SI.ra , che lo accetta, Parte_1 Parte_2
il diritto di usufrutto vitalizio sul predetto appartamento già adibito a casa coniugale sito in
Siracusa, via Tisia n. 112, e sul garage di pertinenza meglio sopra specificati;
inoltre, la totalità degli arredi presenti nel considerato appartamento apparterranno d'ora innanzi interamente alla SI.ra . Il trasferimento viene effettuato senza corrispettivo in denaro, ma senza Parte_2
spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7) Il SI. si impegna a reiterare, a semplice richiesta dell'ex moglie Parte_1 T_
, nonché a formalizzare dinanzi ad un Notaio, ove necessario, anche in forma pubblica
[...]
ed a spese del SI. , il trasferimento in favore della FI del diritto di nuda Parte_1 Per_1 proprietà, ed il trasferimento in favore della SI.ra del diritto di usufrutto vitalizio degli T_
immobili descritti nei superiori punti 4) e 5) - qualora dalle competenti autorità dovesse essere riscontrato un qualsiasi vizio che ne dovesse impedire e/o ostacolarne il trasferimento;
pagina3 di 5 8) In ragione delle superiori disposizioni economiche pattuite tra i coniugi, la SI.ra T_
dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla quota che verrà liquidata a titolo di TFR al SI. ; Parte_1
9) Le parti concordano che, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della FI
, la detrazione fiscale per quest'ultima venga ripartita nella misura del 50 % ciascuna;
Per_1
10) I coniugi, infine, dichiarano con il presente atto di aver regolato tutti i loro rapporti e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per nessuna causale. In merito agli immobili sopra specificati, e precisamente relativamente all'immobile sito in Siracusa, via Tisia n. 112, posto al terzo piano della scala B ed al garage sito in Siracusa nella via Tisia avente ingresso dal civico
112/18, piano 1S, il SI. , consapevole della responsabilità penale connessa Parte_1
alle dichiarazioni false o reticenti, dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000, richiamato dalla vigente normativa urbanistica, che sugli immobili di cui sopra non gravano formalità pregiudizievoli, che è stata rilasciata autorizzazione di abitabilità dal competente ufficio del
Comune di Siracusa in data 12/13/1991 n. 9738/ig. e che la costruzione del fabbricato in oggetto
è avvenuta in forza della concessione edilizia n. 223, rilasciata dal Comune di Siracusa in data
27/12/1979 e successiva modifica del 9/3/1989. Il SI. , inoltre, per ogni Parte_1 effetto di legge, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'ipoteca legale che possa sorgere dal presente atto e, in quanto parte cedente ai fini fiscali, richiede che la cessione de quo venga dichiarata esente da ogni tassa o imposta. Peraltro, il SI. , ai sensi dell'art. 29 Parte_1 comma 1 bis L. 52/1985 introdotto dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 conv. L. n. 122/2010, sulla conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze del registri immobiliari, dichiara che i dati catastali e le planimetrie dei fabbricati sono depositati in catasto e che l'intestazione catastale è corretta e corrisponde all'intestazione presso la conservatoria RR.II.
La parte intestataria cedente dichiara, inoltre, che lo stato di fatto dei fabbricati corrisponde ai dati catastali e alle planimetrie presenti in catasto che rappresentano gli immobili nella loro attuale consistenza. Il SI. , infine, dichiara di essere a conoscenza che il Parte_1
Tribunale in composizione collegiale ed il cancelliere si limiteranno a raccogliere le dichiarazioni dello stesso in ordine al trasferimento dei diritti di proprietà e di usufrutto, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo si obbligano a curare la trascrizione e la voltura della sentenza, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a detto incombente. Le spese ed i compensi del presente procedimento rimangono compensate fra le parti.”.
pagina4 di 5 Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della FI , Per_1
compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di conSIlio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 14/09/1994 in Siracusa (Atto n. 432, Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 1994), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto il 4/02/2025, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, l'11/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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