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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio
e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. V.G. n. 3674/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
PROMOSSO DA
nata a [...] in data [...] ( Parte_1 C.F._1
) rappresentata e difesa dall'avv. Michele Petrone, giusta procura in atti
[...]
RICORRENTE
nato a [...] l'[...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Russo, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX
LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal coniuge con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Cava De Tirreni (SA) il 02/04/2005, rappresentando altresì che dall'unione sono nati figli: Controparte_2 nata a [...] in data [...] e , nata a [...] Controparte_3 de'Tirreni (Sa) in data 02.01.2007.
Regolarmente si è costituito in giudizio , non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di separazione.
All'udienza del 13.03.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
GI ha formulato proposta conciliativa.
Alla successiva udienza del 22.10.2025 i procuratori di entrambe le parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto un accordo per conciliare la vertenza come da separato “verbale di udienza” sottoscritto dalle parti in data
15.10.2025 ed autenticato dai rispettivi difensori.
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nello scritto denominato
“verbale d'udienza del 22.10.2025” debitamente sottoscritto e ritualmente versato in atti in uno alle note di trattazione, nei modi e termini di cui al dispositivo, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Ricorrono giusti motivi, viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
Si da' atto che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 in data 14.10.2024 così provvede:
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1
LS (Germania) in data 30.04.1976 e nato a Controparte_1
Salerno l'11.08.1973 che contrassero matrimonio in Cava De Tirreni il
02/04/2005, (Atto n.17 Parte II SERIE A del Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, anno 2005);
2) Conferma le condizioni di cui all'accordo denominato “verbale d'udienza del 22.10.2025” depositato in atti in uno alle note di trattazione, da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio
e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. V.G. n. 3674/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
PROMOSSO DA
nata a [...] in data [...] ( Parte_1 C.F._1
) rappresentata e difesa dall'avv. Michele Petrone, giusta procura in atti
[...]
RICORRENTE
nato a [...] l'[...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Russo, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX
LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal coniuge con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Cava De Tirreni (SA) il 02/04/2005, rappresentando altresì che dall'unione sono nati figli: Controparte_2 nata a [...] in data [...] e , nata a [...] Controparte_3 de'Tirreni (Sa) in data 02.01.2007.
Regolarmente si è costituito in giudizio , non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di separazione.
All'udienza del 13.03.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
GI ha formulato proposta conciliativa.
Alla successiva udienza del 22.10.2025 i procuratori di entrambe le parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto un accordo per conciliare la vertenza come da separato “verbale di udienza” sottoscritto dalle parti in data
15.10.2025 ed autenticato dai rispettivi difensori.
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nello scritto denominato
“verbale d'udienza del 22.10.2025” debitamente sottoscritto e ritualmente versato in atti in uno alle note di trattazione, nei modi e termini di cui al dispositivo, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Ricorrono giusti motivi, viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
Si da' atto che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 in data 14.10.2024 così provvede:
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1
LS (Germania) in data 30.04.1976 e nato a Controparte_1
Salerno l'11.08.1973 che contrassero matrimonio in Cava De Tirreni il
02/04/2005, (Atto n.17 Parte II SERIE A del Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, anno 2005);
2) Conferma le condizioni di cui all'accordo denominato “verbale d'udienza del 22.10.2025” depositato in atti in uno alle note di trattazione, da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire
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